Giurisprudenza
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Edilizia - Urbanistica, strade, servitù, oneri di urbanizzazione, progettazione pubblica
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2005, su alcuni casi di strumenti urbanistici e sui vincoli nel tempo.
  1. PRG. Vincoli preordinati all’espropriazioni
  2. Urbanistica e edilizia. Piano per l'edilizia economica e popolare
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  1. PRG. Vincoli preordinati all’espropriazioni. Efficacia. L’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati all’espropriazione” o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Nella specie non si verte in tema di un vincolo espropriativo, sussistendo la facoltà dei proprietari dei relativi terreni di realizzare in proprio le dette attrezzature, previa approvazione di piano di lottizzazione, nonché di gestire direttamente le attrezzature realizzate, con evidenti utili economici. Infatti, la destinazione data dal P.R.G. ai terreni di “verde urbano attrezzato - giochi, attività e spettacoli sportivi al coperto, ecc. di interesse pubblico” non inibisce, la loro utilizzazione da parte dei proprietari, ma ne prescrive soltanto le modalità di utilizzo, da realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari, avvalendosi del previsto strumento del piano di lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G. ai terreni comporti l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, e che il Comune sia tenuto a dare una nuova disciplina urbanistica a tali terreni, non essendo intervenuto alcun piano particolareggiato né alcun piano di lottizzazione entro i 5 anni dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto che la destinazione urbanistica “de qua” impedisce la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dal P.R.G. configura l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. L’art. 42, comma 2, della Costituzione, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce, infatti, alla legge ordinaria la deteminazione dei relativi “modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i Comuni, tenuti, ex L. 6 agosto 1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la facoltà, in sede di redazione di tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo delle varie zone dei rispettivi territori, onde renderle funzionali agli interessi della collettività amministrata. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 gennaio 2005, n. 144
  2. Urbanistica e edilizia. Piano per l'edilizia economica e popolare. Vincoli di destinazione a carattere espropriativo. Anche dopo le modifiche introdotte all'art. 51 della legge n. 865 del 1971 ad opera della legge 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione è obbligata al reperimento delle aree da destinare all'edilizia popolare all'interno del piano di zona vigente, in quanto, per ragioni di certezza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa, finché vigono i vincoli di destinazione a carattere espropriativo ivi previsti, questi vincolano anche il comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici nell'ambito del piano, che non può essere semplicemente tralasciato per indirizzare scelte urbanistiche diverse con la procedura acceleratoria dell'art. 51 cit.; ciò fatta eccezione per il caso in cui il piano, ancorché esistente, abbia esaurito le proprie possibilità edificatorie. Inoltre, deve esistere un programma di edilizia residenziale pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o dalla Regione e quindi in fase operativa, che abbisogni solo della localizzazione delle aree da parte del comune. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 gennaio 2005, n. 52
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