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- PRG.
Vincoli preordinati all’espropriazioni. Efficacia. L’art.
2
della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati
all’espropriazione” o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni
efficacia
qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano
stati
approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di
lottizzazione convenzionati. Nella specie non si verte in tema di un
vincolo
espropriativo, sussistendo la facoltà dei proprietari dei relativi
terreni di
realizzare in proprio le dette attrezzature, previa approvazione di
piano di
lottizzazione, nonché di gestire direttamente le attrezzature
realizzate, con
evidenti utili economici. Infatti, la destinazione data dal P.R.G. ai
terreni
di “verde urbano attrezzato - giochi, attività e spettacoli sportivi al
coperto, ecc. di interesse pubblico” non inibisce, la loro
utilizzazione da
parte dei proprietari, ma ne prescrive soltanto le modalità di
utilizzo, da
realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari, avvalendosi
del previsto
strumento del piano di lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la
destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G. ai terreni
comporti
l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19
novembre 1968, n. 1187, e che il Comune sia tenuto a dare una nuova
disciplina
urbanistica a tali terreni, non essendo intervenuto alcun piano
particolareggiato né alcun piano di lottizzazione entro i 5 anni
dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto che la destinazione
urbanistica “de
qua” impedisce la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni
attraverso la
realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dal P.R.G.
configura
l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto di
proprietà, costituzionalmente garantito. L’art. 42, comma 2, della
Costituzione, nel riconoscere e garantire la proprietà privata,
attribuisce,
infatti, alla legge ordinaria la deteminazione dei relativi “modi di
acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di
renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i Comuni, tenuti, ex L. 6
agosto
1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la facoltà, in sede di
redazione di
tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo delle varie zone dei
rispettivi territori, onde renderle funzionali agli interessi della
collettività amministrata. Consiglio
di Stato, Sez. V, sentenza 25 gennaio 2005, n. 144
- Urbanistica
e edilizia. Piano per l'edilizia economica e popolare. Vincoli di
destinazione
a carattere espropriativo. Anche
dopo le modifiche introdotte all'art. 51 della legge n. 865 del 1971 ad
opera
della legge 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione è obbligata al
reperimento delle aree da destinare all'edilizia popolare all'interno
del piano
di zona vigente, in quanto, per ragioni di certezza, economicità ed
imparzialità dell'azione amministrativa, finché vigono i vincoli di
destinazione a carattere espropriativo ivi previsti, questi vincolano
anche il
comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici nell'ambito del
piano, che
non può essere semplicemente tralasciato per indirizzare scelte
urbanistiche
diverse con la procedura acceleratoria dell'art. 51 cit.; ciò fatta
eccezione
per il caso in cui il piano, ancorché esistente, abbia esaurito le
proprie possibilità
edificatorie. Inoltre, deve esistere un programma di edilizia
residenziale
pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o dalla
Regione e
quindi in fase operativa, che abbisogni solo della localizzazione delle
aree da
parte del comune. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 12 gennaio 2005, n. 52
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