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Edilizia - Le strade, le fasce di rispetto
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riporta una massima del 2005 che riguarda la distanza da rispettare dalle strade per procedere con nuove costruzioni.
  1. Urbanistica ed edilizia. Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche. Distanze da rispettare
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  1. Urbanistica ed edilizia. Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche. Distanze da rispettare. Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92) all’iniziativa provvedimentale dell’ente proprietario; ciò non significa che quest’ultimo possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all’ente proprietario.
    Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l’altro, che l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in cui sussistono già fronti continui di fabbricati”. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 1 marzo 2005, n. 776


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