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Urbanistica ed edilizia. Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche.
Distanze
da rispettare. Il
codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le
caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la
classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla
normativa
primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92)
all’iniziativa
provvedimentale dell’ente proprietario; ciò non significa che
quest’ultimo
possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri
difformi
da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione
comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad
un
giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la
valutazione
giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un
apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla
considerazione
della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini
di
discrezionalità riservati all’ente proprietario.
Nella specie trova applicazione la disciplina di
PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici
prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l’altro,
che
l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale
rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in cui
sussistono
già fronti continui di fabbricati”. Consiglio
di Stato, Sez. V, sentenza 1 marzo 2005, n. 776
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