Giurisprudenza
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Edilizia - Tecnici e professionisti pubblici e privati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
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  1. Incarichi di progettazione a professionisti esterni - Direzione dei lavori al progettista - Affidamento - Mancanza di fiducia verso il professionista - Affidamento a un professionista diverso - Adeguata motivazione - Necessità. In tema di incarichi professionali, l’articolo 17, comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. mod., dispone che, quando l’amministrazione affidi incarichi di progettazione a professionisti esterni, deve poi affidare la direzione dei lavori al progettista «con priorità rispetto ad altri professionisti esterni»: la priorità significa, nel contesto considerato, che l’amministrazione può scegliere altro professionista, fornendo però adeguata motivazione. Fattispecie: progettazione del primo lotto di lavori di miglioramento della rete idrica comunale. Nel caso in esame, l’amministrazione ha adeguatamente motivato sia con la mancanza di fiducia verso il professionista che aveva eseguito la progettazione (al quale riguardo, purché i motivi della sfiducia siano pertinenti, non ha nessuna importanza che l’amministrazione abbia torto o ragione), sia con la competenza ed esperienza specifica del professionista prescelto. Pres. Elefante - Est. Carboni - D’IMPERIO (avv. De Notariis) c. comune di CERCEMAGGIORE (avv.ti Ruta e Orlando) (conferma T.A.R. Molise, sentenza 21 novembre 2003 n. 925). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504
  2. Urbanistica ed edilizia - Professioni intellettuali - Ingegnere progettista e direttore dei lavori - Responsabilità per difformità o vizi dell’opera - Decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi. Le disposizioni di cui all’art. 2226 cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno o dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori. Presidente V. Carbone, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28 luglio 2005, Sentenza n. 15781
  3. Tecnici comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede privilegiata - Art. 2700 C.c. - Querela di falso. Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829). Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di Roseto degli Abruzzi (n.c.) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3434
  4. Urbanistica ed edilizia - Planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi presentate a corredo di una pratica edilizia - Natura di "certificato" - Esclusione - D.I.A. - Falsità delle planimetrie - Giurisprudenza. In materia urbanistica, le planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo di una pratica edilizia (Cass. V, 8 marzo - 28 aprile 2000 n. 5098, Stenico, RV 216056), ed in linea con quanto parimenti già affermato con riguardo al mero progetto di realizzazione edilizia (Cass. V, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565, Ortenzi), deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia, riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un giudizio espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri (che, in quanto tali, dovrebbero già essere, tuttavia, nella disponibilità della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento meramente soggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a difetto di diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e normative. (In controtendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente che qualifica invece come reato ex art. 481 cod. pen. la falsità delle planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato. Secondo tale indirizzo esse hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi), (Cass. sez. V, 8 marzo 2000, Scenico ed altro, rv 216056). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668