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- Incarichi
di progettazione a professionisti esterni - Direzione dei lavori al
progettista
- Affidamento - Mancanza di fiducia verso il professionista -
Affidamento a un
professionista diverso - Adeguata motivazione - Necessità. In
tema di incarichi professionali, l’articolo 17,
comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e
succ. mod.,
dispone che, quando l’amministrazione affidi incarichi di progettazione
a
professionisti esterni, deve poi affidare la direzione dei lavori al
progettista «con priorità rispetto ad altri professionisti esterni»: la
priorità significa, nel contesto considerato, che l’amministrazione può
scegliere altro professionista, fornendo però adeguata motivazione.
Fattispecie: progettazione del primo lotto di lavori di miglioramento
della
rete idrica comunale. Nel caso in esame, l’amministrazione ha
adeguatamente
motivato sia con la mancanza di fiducia verso il professionista che
aveva
eseguito la progettazione (al quale riguardo, purché i motivi della
sfiducia
siano pertinenti, non ha nessuna importanza che l’amministrazione abbia
torto o
ragione), sia con la competenza ed esperienza specifica del
professionista
prescelto. Pres. Elefante - Est. Carboni - D’IMPERIO (avv. De Notariis)
c.
comune di CERCEMAGGIORE (avv.ti Ruta e Orlando) (conferma T.A.R.
Molise,
sentenza 21 novembre 2003 n. 925). CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
11 OTTOBRE
2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504
- Urbanistica
ed edilizia - Professioni intellettuali - Ingegnere progettista e
direttore dei
lavori - Responsabilità per difformità o vizi dell’opera - Decadenza e
prescrizione dell’azione di garanzia per vizi.
Le disposizioni di cui all’art.
2226 cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di
garanzia per
vizi sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in
particolare
alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione
della
redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori
ovvero
dell’uno o dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli
di
progettista e direttore dei lavori. Presidente V. Carbone, Relatore A.
Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28
luglio 2005,
Sentenza n. 15781
- Tecnici
comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede
privilegiata -
Art. 2700 C.c. - Querela di falso.
Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici
comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto
dotato
di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti
accertati.
Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena
prova
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha
formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti
avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle
valutazioni
compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali
errori
possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n.
2829).
Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di
Roseto
degli Abruzzi (n.c.) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno
2005, n. 3434
Urbanistica
ed edilizia - Planimetrie
attestanti l'obiettivo stato dei luoghi presentate a corredo di una
pratica
edilizia - Natura di "certificato" - Esclusione - D.I.A. - Falsità
delle planimetrie - Giurisprudenza.
In materia urbanistica, le planimetrie attestanti
l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo di una pratica
edilizia
(Cass. V, 8 marzo - 28 aprile 2000 n. 5098, Stenico, RV 216056), ed in
linea
con quanto parimenti già affermato con riguardo al mero progetto di
realizzazione edilizia (Cass. V, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565,
Ortenzi),
deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come
tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la
relazione
allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia, riflettendo
essa, per la
parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione
e, per
quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un
giudizio
espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto
certi e sicuri
(che, in quanto tali, dovrebbero già essere, tuttavia, nella
disponibilità
della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare
soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento
meramente
soggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a
difetto di
diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e
normative.
(In controtendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale
prevalente che
qualifica invece come reato ex art. 481 cod. pen. la falsità delle
planimetrie
presentate a corredo della richiesta di certificazioni o
autorizzazioni,
redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una
professione
necessitante speciale autorizzazione dello Stato. Secondo tale
indirizzo esse
hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla
pubblica
amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi), (Cass.
sez. V,
8 marzo 2000, Scenico ed altro, rv 216056). Pres. G. Lattanzi, Rel. P.
Dubolino
- Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di
Napoli 21
maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno
2005 (Ud. 26
aprile 2005) Sentenza n. 23668
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