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- Nuove
opere - Sopraelevazione -
Distanze - Rispetto - Necessità - Distacco minimo previsto dal codice
civile o
dal regolamento locale.
In materia urbanistica, le sopraelevazioni, in quanto "nuove
opere", sono sottoposte al regime delle distanze previsto per queste
ultime, anche se con opportune armonizzazioni con il principio della
prevenzione, con la conclusione che sia il preveniente che il prevenuto
possono
costruire sul filo della precedente costruzione e, solo se non
ritengano di
rispettare tale linea costruttiva, devono osservare dall'altro
fabbricato,
indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo,
il
distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale.
(si veda:
Cass. Sez. II, 12/01/2005, n. 400). Pres. Orrei; Est. Liguori; B.
(Avv.ti
Brancaccio, Clarizia) C. Comune di Sant'Egidio Monte Albino (N.C). T.A.R
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 Novembre 2005, n. 2479
- Governo
del territorio - Distanze tra edifici - Distanza minima è determinata
con legge
statale - Competenza in sede di legge regionale - Deroghe - Limiti. In
materia di distanze tra fabbricati, la distanza
minima è determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre
ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati
limiti
maggiori. L’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime
con
normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in
strumenti
urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di
determinate zone
del territorio. I suindicati limiti alla possibilità di fissare
distanze
inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro
ragione nel
rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli
assetti
urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra
vicini
isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei
proprietari
dei fondi finitimi. Presidente P.A. Capotosti - Relatore F. Amirante. CORTE
COSTITUZIONALE del 16 giugno 2005, Sentenza n. 232
- Muro
di contenimento - Proprietà -
Fondi a dislivello - Inviduazione del confine - Indizio - Sussidiaria
rilevanza
dei dati catastali - Fattispecie: realizzazione di comune accordo di un
muro
destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi.
La realizzazione di comune accordo
di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi
finitimi non
implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari anche
sulla
determinazione del confine, sicché, in presenza di contestazione, la
sussistenza del manufatto non vale quale prova certa al riguardo, bensì
al più
come mero indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze
probatorie,
ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria
rilevanza dei
dati catastali. Presidente V. Calfapietra, Relatore G. Scherillo. CORTE
DI
CASSAZIONE Civile Sez. II, 22/04/2005, Sentenza n. 8496
- Costruzione
di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico
naturale
del terreno - Norme sulle distanze dal confine - Applicazione.
I lavori per la costruzione di muri di sostegno in
cemento armato che adempiono ad un'esigenza di contenimento del
terreno, e che
per altro verso vanno ben oltre l'intento giungendo fino ad assolvere
una
funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale
del
terreno al fine di una sua migliore utilizzazione, devono considerarsi
costruzione agli effetti delle norme sulle distanze. Pres. Elefante -
Est. Fera
- Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e
Comune di
San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di
Catanzaro, 573
del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile
2005 (c.c.
17/12/2004), sentenza n. 1619
- Distanza
- Costruzione di muri in
cemento armato - Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Le
opere, se pur autorizzate, per la
costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano
l'assetto
fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova
costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti le distanze
fra
costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano)
c. Guido
(avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.),
(conferma TAR
Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
- Distanze
- Terrapieno e muro di contenimento - Produzione di dislivello o
aumento di
quello esistente per natura dei luoghi - Disciplina sulla distanza -
Applicabilità.
Ai fini
dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine costituiscono
costruzioni, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno
prodotto un
dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei
luoghi.
(Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres.
Elefante -
Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e
Attinà) e
Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione
di
Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 12 aprile
2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
- Costruzione
di edifici prospettanti su strade pubbliche - Distanze da rispettare -
Codice
della strada e PRG - Fronti continui di fabbricati. Il
codice della strada si limita a prevedere, in
astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade,
mentre la
classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla
normativa
primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92)
all’iniziativa
provvedimentale dell’ente proprietario; ciò non significa che
quest’ultimo
possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri
difformi
da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione
comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad
un
giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la
valutazione
giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un
apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla
considerazione
della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini
di
discrezionalità riservati all’ente proprietario. (cfr. C.d.S. Sezione
IV,
richiamata dalla società appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella
specie
trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da
rispettare
per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non
senza considerare,
tra l’altro, che l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori
dal nastro
stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in
cui
sussistono già fronti continui di fabbricati”. Pres. ELEFANTE - Est.
BUONVINO -
GRILLO ed altri (avv. INFANTINO) c. Comune di REGGIO CALABRIA (avv. DE
TOMMASI)
ed altri (conf. con motivazione differente TAR della Calabria, Sezione
di
Reggio Calabria, 25 ottobre 2001, n. 1022). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 1
marzo 2005 (c.c. 16 novembre 2004), Sentenza n. 776
- Distanze
- Nozione di costruzione -
Effetti della normativa nazionale sulle distanze - Potere di deroga
dalla
normativa secondaria dei regolamenti comunali - Esclusione - Art. 873
cod.
civ.. La
nozione
di costruzione, agli effetti della normativa sulle distanze, è unica ed
è
stabilita dal codice civile, e non può essere derogata dalla normativa
secondaria dei regolamenti comunali, giacché il rinvio contenuto
nell’art. 873
cod. civ. alle fonti locali è limitato alla sola facoltà per i
regolamenti
locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine)
rispetto
a quella codicistica. Presidente A. Vella, Relatore L. Piccialli - Ric.
Gatto. CORTE
DI CASSAZIONE Civile, Sezione II del 26 gennaio 2005, Sentenza n. 1556
- Distanze
legale tra edifici - Sopraelevazione di un edificio preesistente -
Nuova
costruzione.
In
materia di distanze legale tra edifici, la sopraelevazione di un
edificio
preesistente, determinando la modifica della volumetria del fabbricato
con
aumento della sagoma d’ingombro, costituisce nuova costruzione,
soggetta alla
disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua
effettuazione.
Presidente A. Vella, Relatore A. Elefante. CORTE DI
CASSAZIONE Civile
Sezione II, del 12 gennaio 2005, Sentenza n. 400
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