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Edilizia - Distanza tra le costruzioni, confini
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, si tratta di massime dell'anno 2005, riguardano i casi di distanze nelle nuove opere. In particolare si parla dei muri di sostegno, quando sono da individuare come costruzioni e obbligati, pertanto, al rispetto delle distanze.
  1. Nuove opere - Sopraelevazione - Distanze - Rispetto
  2. Governo del territorio - Distanze tra edifici - Distanza minima è determinata con legge statale
  3. Muro di contenimento - Proprietà - Fondi a dislivello
  4. Costruzione di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico naturale del terreno - Norme sulle distanze dal confine
  5. Distanza - Costruzione di muri in cemento armato - Disciplina sulla distanza
  6. Distanze - Terrapieno e muro di contenimento
  7. Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche - Distanze da rispettare
  8. Distanze - Nozione di costruzione - Effetti della normativa nazionale sulle distanze
  9. Distanze legale tra edifici - Sopraelevazione di un edificio preesistente
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  1. Nuove opere - Sopraelevazione - Distanze - Rispetto - Necessità - Distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale. In materia urbanistica, le sopraelevazioni, in quanto "nuove opere", sono sottoposte al regime delle distanze previsto per queste ultime, anche se con opportune armonizzazioni con il principio della prevenzione, con la conclusione che sia il preveniente che il prevenuto possono costruire sul filo della precedente costruzione e, solo se non ritengano di rispettare tale linea costruttiva, devono osservare dall'altro fabbricato, indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo, il distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale. (si veda: Cass. Sez. II, 12/01/2005, n. 400). Pres. Orrei; Est. Liguori; B. (Avv.ti Brancaccio, Clarizia) C. Comune di Sant'Egidio Monte Albino (N.C). T.A.R CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 Novembre 2005, n. 2479
  2. Governo del territorio - Distanze tra edifici - Distanza minima è determinata con legge statale - Competenza in sede di legge regionale - Deroghe - Limiti. In materia di distanze tra fabbricati, la distanza minima è determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori. L’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. I suindicati limiti alla possibilità di fissare distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi. Presidente P.A. Capotosti - Relatore F. Amirante. CORTE COSTITUZIONALE del 16 giugno 2005, Sentenza n. 232
  3. Muro di contenimento - Proprietà - Fondi a dislivello - Inviduazione del confine - Indizio - Sussidiaria rilevanza dei dati catastali - Fattispecie: realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi. La realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari anche sulla determinazione del confine, sicché, in presenza di contestazione, la sussistenza del manufatto non vale quale prova certa al riguardo, bensì al più come mero indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali. Presidente V. Calfapietra, Relatore G. Scherillo. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 22/04/2005, Sentenza n. 8496
  4. Costruzione di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico naturale del terreno - Norme sulle distanze dal confine - Applicazione. I lavori per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato che adempiono ad un'esigenza di contenimento del terreno, e che per altro verso vanno ben oltre l'intento giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione, devono considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
  5. Distanza - Costruzione di muri in cemento armato - Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Le opere, se pur autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti le distanze fra costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
  6. Distanze - Terrapieno e muro di contenimento - Produzione di dislivello o aumento di quello esistente per natura dei luoghi - Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine costituiscono costruzioni, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi. (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
  7. Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche - Distanze da rispettare - Codice della strada e PRG - Fronti continui di fabbricati. Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92) all’iniziativa provvedimentale dell’ente proprietario; ciò non significa che quest’ultimo possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all’ente proprietario. (cfr. C.d.S. Sezione IV, richiamata dalla società appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l’altro, che l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in cui sussistono già fronti continui di fabbricati”. Pres. ELEFANTE - Est. BUONVINO - GRILLO ed altri (avv. INFANTINO) c. Comune di REGGIO CALABRIA (avv. DE TOMMASI) ed altri (conf. con motivazione differente TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 25 ottobre 2001, n. 1022). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 marzo 2005 (c.c. 16 novembre 2004), Sentenza n. 776
  8. Distanze - Nozione di costruzione - Effetti della normativa nazionale sulle distanze - Potere di deroga dalla normativa secondaria dei regolamenti comunali - Esclusione - Art. 873 cod. civ.. La nozione di costruzione, agli effetti della normativa sulle distanze, è unica ed è stabilita dal codice civile, e non può essere derogata dalla normativa secondaria dei regolamenti comunali, giacché il rinvio contenuto nell’art. 873 cod. civ. alle fonti locali è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica. Presidente A. Vella, Relatore L. Piccialli - Ric. Gatto. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II del 26 gennaio 2005, Sentenza n. 1556
  9. Distanze legale tra edifici - Sopraelevazione di un edificio preesistente - Nuova costruzione. In materia di distanze legale tra edifici, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma d’ingombro, costituisce nuova costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Presidente A. Vella, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 12 gennaio 2005, Sentenza n. 400
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