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Edilizia - Autorizzazioni e permessi, ristrutturazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2005 i giudici si pronunciano su vari tipi di autorizzazioni e permessi, e sulle definizioni di interventi in edilizia e nel diritto urbanistico.
  1. Passo carrabile - Definizione - Ente proprietario della strada - Preventiva autorizzazione
  2. Contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio
  3. Interventi edilizi - Adeguamenti tecnologici - Qualificazione
  4. Ristrutturazione edilizia - T.U. 380/2001 e s.m. - Ristrutturazione “c.d. pesante”
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  1. Passo carrabile - Definizione - Ente proprietario della strada - Preventiva autorizzazione - Necessità - Sicurezza e fluidità della circolazione - Limiti. A norma dell’art. 22 del Codice della Strada il passo carrabile si definisce come accesso dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, che non può essere aperto senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, il quale è tenuto a provvedere, secondo il disposto del precedente art. 14, con lo scopo “di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Ma, seppure può ipotizzarsi che in determinate straordinarie circostanze “la sicurezza e la fluidità della circolazione” possa assumere rilevanza anche ai fini della “sicurezza pubblica” di cui al citato art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 54 t.u.e.l. 18 agosto 2000 n. 267), certamente il rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile esula da tale ambito, attenendo questo più propriamente alla funzione di prevenzione delle turbative dell’ordine pubblico. Pres. Santoro - Est. Allegretta - Sky Lab Café s.n.c. (avv.ti Galimberti e Villa) c. Comune di Giussano (avv.ti Andana, Celoria, Fossati e Villani) (conferma TAR Lombardia - Milano, Sez. III sentenza n. 2266 in data 4 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 NOVEMBRE 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 6413

  2. Contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio - Termine dell’impugnazione - Piena conoscenza - Individuazione. È necessario la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033
  3. Interventi edilizi - Adeguamenti tecnologici - Qualificazione. Gli interventi edilizi, qualificabili in termine di adeguamento tecnologico, devono essere valutati anche con riferimento al tipo di edificio ed alla sua destinazione d’uso e, poiché, nella specie, gli interventi sono finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo di un laboratorio di pasticceria, correttamente il Comune li ha fatti rientrare nel novero degli adeguamenti tecnologici. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250
  4. Ristrutturazione edilizia - T.U. 380/2001 e s.m. - Ristrutturazione “c.d. pesante” - Differenza con nuova costruzione - Nozione - Trasformazione urbanistica del territorio. Nella disciplina urbanistica, il concetto giuridico di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. n. 380/01 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 301/02, ricomprende anche il caso della demolizione e ricostruzione di un edificio senza che ne siano rispettate con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche, tuttavia, si distingue dalla nozione di nuova costruzione in quanto, la "ristrutturazione edilizia" è comunque da intendere come un intervento di recupero che come tale non comporta (e non deve comportare) una trasformazione "urbanistica" del territorio, mentre la "nuova costruzione" è tale perché comporta anche una trasformazione "urbanistica" del territorio. Pres. Lignani - Est. Ferrari - A. c. Comune di Montecastrilli. T.A.R. UMBRIA, Perugia 28/01/2005, Sentenza n. 20
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