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- Passo
carrabile - Definizione - Ente
proprietario della strada - Preventiva autorizzazione - Necessità -
Sicurezza e
fluidità della circolazione - Limiti.
A norma dell’art. 22 del Codice della Strada il passo
carrabile si definisce come accesso dalla strada ai fondi o fabbricati
laterali, che non può essere aperto senza la preventiva autorizzazione
dell’ente proprietario della strada, il quale è tenuto a provvedere,
secondo il
disposto del precedente art. 14, con lo scopo “di garantire la
sicurezza e la
fluidità della circolazione”. Ma, seppure può ipotizzarsi che in
determinate
straordinarie circostanze “la sicurezza e la fluidità della
circolazione” possa
assumere rilevanza anche ai fini della “sicurezza pubblica” di cui al
citato
art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 54 t.u.e.l. 18
agosto 2000 n.
267), certamente il rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile
esula da
tale ambito, attenendo questo più propriamente alla funzione di
prevenzione
delle turbative dell’ordine pubblico. Pres. Santoro - Est. Allegretta -
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Café s.n.c. (avv.ti Galimberti e Villa) c. Comune di Giussano (avv.ti
Andana,
Celoria, Fossati e Villani) (conferma TAR Lombardia - Milano, Sez. III
sentenza
n. 2266 in data 4 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21
NOVEMBRE 2005
(c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 6413
- Contenuto
specifico della
concessione o del progetto edilizio - Termine dell’impugnazione - Piena
conoscenza - Individuazione. È
necessario la piena conoscenza del provvedimento ai
fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza
si
identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della
concessione o del
progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in
modo certo
ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non
conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale
(Cons.
Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805). Pres.
Santoro -
Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal
ed altri
(avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione
II, 31
marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre
2005,
(C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033
- Interventi
edilizi - Adeguamenti tecnologici - Qualificazione. Gli
interventi edilizi, qualificabili in termine di
adeguamento tecnologico, devono essere valutati anche con riferimento
al tipo
di edificio ed alla sua destinazione d’uso e, poiché, nella specie, gli
interventi sono finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo di un
laboratorio di pasticceria, correttamente il Comune li ha fatti
rientrare nel
novero degli adeguamenti tecnologici. Pres. Venturini - Est. Salvatore
-
Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e
Molè) c
MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12
dicembre
2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005,
Sentenza n. 3250
- Ristrutturazione
edilizia - T.U. 380/2001 e s.m. - Ristrutturazione “c.d. pesante” -
Differenza
con nuova costruzione - Nozione - Trasformazione urbanistica del
territorio.
Nella disciplina urbanistica, il concetto giuridico
di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. n. 380/01
successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 301/02, ricomprende anche il caso della
demolizione e
ricostruzione di un edificio senza che ne siano rispettate con assoluta
fedeltà
le caratteristiche planovolumetriche, tuttavia, si distingue dalla
nozione di
nuova costruzione in quanto, la "ristrutturazione edilizia" è
comunque da intendere come un intervento di recupero che come tale non
comporta
(e non deve comportare) una trasformazione "urbanistica" del
territorio, mentre la "nuova costruzione" è tale perché comporta
anche una trasformazione "urbanistica" del territorio. Pres. Lignani
- Est. Ferrari - A. c. Comune di Montecastrilli. T.A.R.
UMBRIA, Perugia
28/01/2005, Sentenza n. 20
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