Giurisprudenza
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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, danni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2005 sui vari casi di abusi edilizi, sulle violazioni, sui reati e sui risarcimenti dei danni.
  1. Materia urbanistica - Risarcimento del danno - Art. 2043 cod. civ.
  2. Risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi
  3. Peculato - Qualificazione giuridica del reato - Delitti contro la P.A.
  4. Urbanistica ed edilizia - Apposizione di “sigilli” - Finalità di pubblico interesse
  5. Edilizia e urbanistica - Prova civile - Prova documentale - Dichiarazioni rese al pubblico ufficiale
  6. Pubblica Amministrazione - Sindaco - Cause di decadenza dalla carica
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  1. Materia urbanistica - Risarcimento del danno - Art. 2043 cod. civ. - Giudice amministrativo e giudice ordinario - Giurisdizione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico, ex art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi. Sulla base di questo principio, le Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un'attività commerciale a causa dell'abnorme dilatazione ascrivibile alla P.A. dei tempi di costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta attività. Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 18 ottobre 2005, Ordinanza n. 20123
  2. Risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi - Riparto di giurisdizione - Fattispecie: colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria. In materia edilizia ed urbanistica, l'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, esclude una concorrenza delle giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi. Spetta pertanto al giudice amministrativo conoscere della domanda con cui il privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni. Presidente V. Carbone, Relatore C. Ciuffi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31 marzo 2005, Sentenza n. 6745
  3. Peculato - Qualificazione giuridica del reato - Delitti contro la P.A. - Fattispecie. L’utilizzo per uso personale da parte del dipendente pubblico, di linee telefoniche e fax in dotazione dell'ufficio configura il delitto di peculato (art. 314 comma 1 c.p.), anziché la meno grave ipotesi di peculato d'uso (art. 314 comma 2 c.p.). (conf. Cass., Sez. VI, 14 novembre 2001, Chirico). Infatti, il peculato d'uso presuppone che la cosa oggetto del reato possa essere restituita dopo l'uso, mentre nella fattispecie astratta del peculato ordinario (che ricorre nella specie trattandosi, anche, di consumo di energie non più restituibili dopo l'uso) si riscontra un’appropriazione della cosa che esaurisce la risorsa della pubblica amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, risorsa che pertanto non può essere restituita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 15 novembre 2005, Sentenza n. 41248
  4. Urbanistica ed edilizia - Apposizione di “sigilli” - Finalità di pubblico interesse - Violazione dei sigilli - Art. 349 cod. pen. - Fattispecie: abusivismo edilizio. Le previsioni dell'art. 349 cod. pen. tutelano sia l'integrità materiale sia quella strumentale e funzionale della cosa assoggettata a sequestro: ne consegue che qualunque condotta, anche non determinante la distruzione effettiva dei sigilli o dei loro equivalenti, ma comunque rivolta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse e ad eludere, quindi, il vincolo di immodificabilità imposto con il sequestro, è idonea ad integrare il delitto di violazione di sigilli (conf., Cass., Sez. III: 18.6.2003, n. 26185; 8.1.2001, n. 36210; 29.2 2000, n. 2508). Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235
  5. Edilizia e urbanistica - Prova civile - Prova documentale - Dichiarazioni rese al pubblico ufficiale - Atto pubblico notarile - Efficacia probatoria - Fattispecie: terreno classificato catastalmente come agricolo oggetto di edificazione. Gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e agli altri fatti che questi attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi come apprese da terzi o a seguito di altre indagini, l'attendibilità dell'atto pubblico può essere infirmata solo da specifica prova contraria. Ne consegue che in caso di compravendita per atto pubblico di notaio di un terreno, poiché la classificazione catastale come agricolo di quest'ultimo di per sé non esclude che possa essere stato oggetto di edificazione, ed incombendo al suddetto pubblico ufficiale di accertare la corrispondenza dei dati catastali al terreno oggetto di vendita ma non anche l'inesistenza sullo stesso di costruzioni all'epoca della stipulazione, la mancata risultanza dall'atto dell'esistenza di fabbricati non preclude l'ammissibilità di una specifica prova contraria volta a contrastare tale indiretta risultanza. Presidente V. Calfapietra , Relatore U. Goldoni. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 20 maggio 2005, Sentenza n. 10702
  6. Pubblica Amministrazione - Sindaco - Cause di decadenza dalla carica - Condanna per peculato d’uso - L. n. 140/2004. La Corte costituzionale restituisce, per una nuova valutazione della rilevanza, gli atti alla Corte di cassazione, la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sul rilievo che la norma, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione. I giudici della Consulta hanno motivato la restituzione degli atti osservando che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, e che tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata. Presidente V. Onida - Relatore F. Amirante. CORTE COSTITUZIONALE dell'11 gennaio 2005 Ordinanza n. 2

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