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Circolazione
fuori strada di veicoli a motore - L.R. Toscana n. 48/1994 - Circuiti
preesistenti - Verifica di compatibilità - E’ necessaria. La
Legge della Regione Toscana n.
48/1994 ha regolamentato compiutamente l’attività di gestione e di
esercizio
dei circuiti fissi in cui sia consentita la circolazione fuori strada
di
veicoli a motore; dall’osservanza di tale disciplina non sono esclusi
gli
impianti preesistenti, che devono essere sottoposti ad una verifica di
compatibilità alla luce della nuova normativa (cfr. art. 11 L.R.
48/94), tenuto
conto che i divieti di installare impianti fissi e di allestire
tracciati o
percorsi per gare nelle zone ed aree individuate all’art. 2 (zone
soggette a
vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923) della legge sono imposti per
preservare dal dissesto ambientale territori di particolare valore, la
cui
salvaguardia resta affidata a precisi vincoli di tutela, che devono
riguardare
necessariamente tutti gli impianti esistenti. Pres. Vacirca, Est. Del
Guzzo -
S.I.V. s.a.s e Associazione Motociclistica Pontederese (Avv.ti
Chiarini,
Tortorella e Guardavaccaro) c. Comune di Palaia (Avv. Barese) -
T.A.R.
TOSCANA, Sez. I - 1 settembre 2005, n. 4287
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Sottoposizione
al regime giuridico delle cose aventi interesse storico - Inserimento
in
elenchi o notificazione formale - Necessità - Esclusione in caso di
appartenenza ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale
legalmente
riconosciuto senza fine di lucro - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui i beni
culturali, "appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o ente
morale legalmente riconosciuto, vi è l'automatica sottoposizione degli
stessi
al regime giuridico delle cose aventi interesse storico,
architettonico, archeologico
ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati
inseriti in
elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore
storico -
artistico" Cass. III, 9 ottobre - 20 novembre 1998 n. 12003, Ferrari,
RV
211977. Vi è anzi da aggiungere che tale principio conserva, allo
stato, la sua
validità anche con riferimento alla normativa sopravvenuta, costituita
dapprima
dal T.U. emanato con D.L.vo n. 490/1999 e, successivamente, dal nuovo
T.U.
emanato con D.L.vo n. 42/2004. Il primo di questi testi unici, infatti,
all'art. 5, conteneva una disciplina del tutto analoga a quella dettata
dall'art. 4 della legge n. 1089 del 1939. Il secondo, dopo aver
stabilito,
all'art. 10, comma 1, che "sono beni culturali le cose immobili e
mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico" qualora appartengano, tra l'altro, a "persone
giuridiche private senza fine di lucro", prevede, all'art. 12, comma 1,
che dette cose, se la loro esecuzione sia dovuta ad autore non vivente
o
risalga ad oltre cinquanta anni, "sono sottoposte alle disposizioni del
presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di
cui al
comma 2". L'operatività del principio in questione postula, tuttavia -
come perspicuamente fatto osservare anche dal procuratore generale nel
corso
della discussione - che, quando trattisi di bene immobile la cui
sottoposizione
a tutela, in assenza di provvedimenti vincolanti dell'autorità o
dall'inserimento negli appositi elenchi, venga fatta derivare
esclusivamente
dall'appartenenza ad un ente pubblico (o a taluno dei soggetti ad esso,
per
l'effetto, equiparati), tale appartenenza si estenda all'intero
complesso
dotato delle oggettive caratteristiche che lo rendono degno di tutela,
salvo
ché queste siano riconoscibilmente presenti soltanto nella frazione di
proprietà esclusiva dell'ente e, pertanto, possano e debbano essere
salvaguardate senza che la salvaguardia si estenda alle altre frazioni.
Sarebbe
infatti assurdo che, nel caso di proprietà frazionata di un immobile
ritenuto,
nel suo complesso, degno di tutela, soltanto le parti di proprietà
pubblica
fossero da considerare, per ciò solo, vincolate, e non le altre. Nè,
peraltro,
si vede come a queste ultime, potrebbe estendersi, in assenza di
provvedimenti
specifici dell'autorità, un vincolo ipoteticamente operante sulle prime
solo in
ragione della loro appartenenza a soggetti aventi determinate
connotazioni.
Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza
rinvio la
sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668
- Zona
di
alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale - Provvedimento del
sindaco
- Legittimità - Fondamento.
E’
legittimo il provvedimento del sindaco col quale ordina di risanare il
terreno
oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli
eucalipti
impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli
sbancamenti,
trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa
una zona
di alto valore paesaggistico. Tale, determinazione sindacale non è
irragionevole,
né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi
prevedibili non
rilevanti per le anzidette operazioni. Pres. Virgilio - Est. Salvia -
MINORE ed
altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e
l’Ambiente
della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo) e
Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia -
sede di
Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO
DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
- Parco
archeologico dell'Area Flegrea - Poteri del Commissario straordinario -
Adeguamento del sistema di trasporto - Zona del bradisismo flegreo -
Legittimità.
I poteri
speciali affidati al Commissario straordinario dalla legge n. 219 del
1980, di
cui può avvalersi anche per la realizzazione del programma di
adeguamento del
sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico (art. 11 L. 22 dicembre 1984, n. 887), comportano
unicamente una
semplificazione procedimentale nell’esercizio di poteri istituzionali
spettanti
che non subiscono obliterazione, onde manifestamente non si verifica né
la
violazione dell’art. 97, né quella dell’art. 117 della Costituzione.
Pres.
Riccio - Est. Aureli - Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario di Governo (Avvocatura Generale dello Stato)
c.
Cavallaro (avv. Como e Sartorio) ed altri (TAR Campania, Napoli,
Sezione V 12
luglio 1994 n. 286). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 giugno
2005 (C.C.
8.03.2005), Sentenza n. 2953
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Fiumi
e
corsi d'acqua - Vincolo paesaggistico - Acqua - Regione - Potere di
escludere
determinati corsi d'acqua dal vincolo - Natura - Sindacato del giudice
amministrativo - Limiti - L. 431/85 - D.M. 21/9/1984.
Il potere esercitato dalle Regioni
ai sensi dell'art. 1 quater della L. 431/85 (determinazione dei corsi
d'acqua
pubblici che possono essere esclusi dal vincolo paesaggistico di cui al
D.M.
21/9/1984) si caratterizza per una discrezionalità particolarmente
ampia, rispetto
alla quale il sindacato del giudice può essere esercitato nelle
circoscritte
ipotesi di macroscopiche illegittimità e di incongruenze manifeste
dovute a
vizi logici, ad errore di fatto, a travisamento dei presupposti ovvero
ad un
difetto di istruttoria o ad una cattiva applicazione delle regole
tecniche.
Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - A.D. s.p.a. (Avv.ti Varischi, Viola,
Bucello,
Stella e Bertoli) c. Provincia di Bergamo (Avv.ti Codignola e Spinetti)
e
Regione Lombardia (Avv. Pujatti), riun. ad altri - T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia
- 11 aprile 2005, n. 304
- Vincolo
paesaggistico su bellezze di insieme - Efficacia - Decorrenza -
Pubblicazione
nell’albo comunale dell’elenco delle località assoggettate e vincolo.
L'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze
di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha
inizio
dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n.
1497/39,
l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e
nel quale
è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei
Comuni
interessati (Corte Cost. n. 262/1997). Pres. Varrone, Est. Chieppa -
I.s.r.l.
(Avv.ti Romanelli e Bianchini) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e
Provincia di
Venezia (Avv.ti Chinaglia e Pallottino) - (Conferma T.A.R. Veneto, Sez.
II, n.
1751/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n.
1120
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Piano
paesaggistico - Natura di atto complesso - Impugnazione - Va proposta
nei
confronti di tutte le amministrazioni partecipanti. Il
piano paesaggistico, emanato ai
sensi degli artt. 3 e 4 della L.P. 25.7.1970, n. 16, è un atto
complesso
formato da più manifestazioni di volontà, di pari dignità, tutte
attinenti alla
fase decisoria e convergenti verso un unico fine. Esso va pertanto
impugnato
nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti. Pres. Mosna,
Est. del
Gaudio - W.W.F. (Avv. Zozin) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti
Heiss e
Cavallar) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sez. Aut. Bolzano -
14 marzo 2005,
n. 96
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Istituzione
del vincolo - C.d. provvedimento definitivo - Successione legislativa -
Differenze - D. L.vo 490/1999 (oggi sostituito dal codice dei beni
culturali e
del paesaggio) e L. n. 1497/1939.
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e ambientali
(oggi
sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) a differenza
della
vecchia legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 4, terzo e quarto comma)
non fa
menzione di “provvedimento definitivo”, non essendo contemplata alcuna
fase
giustiziale in senso tecnico. Pres. Trotta - Est. Patroni Griffi -
Antognolla
(avv.ti Crisci e La Spina) c. Ministero per i beni e le attività
culturali
(Avvocatura generale dello Stato) e Comune di Perugia (avv.
Cartasegna),
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 508 del
2003) CONSIGLIO
DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 (C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n.
232
- Costituzione
del vincolo - Mancata affissione del decreto all’albo pretorio -
Rilevanza - Limiti
- Diretti interessati - Nuovi proprietari - Impugnazione (dopo decenni)
-
Soluzioni di continuità - Esclusione. In
tema
di tutela dei beni culturali ed ambientali, il vincolo, una volta
apposto, non
tollera soluzioni di continuità, nel senso che esso inerisce al bene e
lo
assoggetta al particolare regime previsto dalla legge in via definitiva
(Cass.
Pen. 21 dicembre 1981: sicché non assumono rilevanza le successive
alienazioni
che il bene subisce). Ne consegue che, una volta costituito il vincolo,
la mancata
affissione del decreto all’albo pretorio per l’intero periodo di tre
mesi, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 4, decreto legislativo 29 ottobre
1999,
n. 490, recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e
ambientali
(oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) può
rilevare ed
essere fatta valere unicamente dai diretti interessati, esistenti
all’epoca
dell’imposizione del vincolo, ma non può essere utilizzata, alcuni
decenni
dopo, per impugnare il vincolo medesimo, invocando una sorta di mancato
perfezionamento del dies a quo. (Nella specie, l’esistenza del vincolo
era,
peraltro, ben nota risultando il vincolo nel certificato di
destinazione
urbanistica allegato all’acquisizione della proprietà dei terreni).
Pres. Trotta
- Est. Patroni Griffi - Antognolla (avv.ti Crisci e La Spina) c.
Ministero per
i beni e le attività culturali (Avvocatura generale dello Stato) e
Comune di
Perugia (avv. Cartasegna), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria n. 508 del 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31
gennaio 2005
(C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n. 232
-
PRG
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Vincoli preordinati all’espropriazione - Efficacia - Presupposti -
Verde urbano
attrezzato - Vincolo soggetto a decadenza - Esclusione - Fondamento -
Potestà
comunale. L’art.
2
della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati
all’espropriazione”
o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni efficacia qualora
entro 5 anni
dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i
relativi
piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione
convenzionati.
Nella specie non si verte in tema di un vincolo espropriativo,
sussistendo la
facoltà dei proprietari dei relativi terreni di realizzare in proprio
le dette
attrezzature, previa approvazione di piano di lottizzazione, nonché di
gestire
direttamente le attrezzature realizzate, con evidenti utili economici.
Infatti,
la destinazione data dal P.R.G. ai terreni di “verde urbano attrezzato
-giochi,
attività e spettacoli sportivi al coperto, ecc. di interesse pubblico”
non
inibisce, la loro utilizzazione da parte dei proprietari, ma ne
prescrive
soltanto le modalità di utilizzo, da realizzarsi anche ad iniziativa
degli
stessi proprietari, avvalendosi del previsto strumento del piano di
lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la destinazione a verde
urbano
attrezzato data dal P.R.G. ai terreni comporti l’applicazione di un
vincolo
soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, e
che il
Comune sia tenuto a dare una nuova disciplina urbanistica a tali
terreni, non
essendo intervenuto alcun piano particolareggiato né alcun piano di
lottizzazione entro i 5 anni dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto
che la
destinazione urbanistica “de qua” impedisce la facoltà dei proprietari
di
utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse
da
quelle previste dal P.R.G. configura l’imposizione di un vincolo
sostanziale
incidente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito.
L’art.
42, comma 2, della Costituzione, nel riconoscere e garantire la
proprietà
privata, attribuisce, infatti, alla legge ordinaria la deteminazione
dei
relativi “modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i
Comuni,
tenuti, ex L. 6 agosto 1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la
facoltà, in
sede di redazione di tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo
delle
varie zone dei rispettivi territori, onde renderle funzionali agli
interessi
della collettività amministrata. Pres. Elefante - Est. Bellavia -
Crocetta
(procuratore) (avv.ti Colalillo e Crocetta) c. Comune di Chieti (n.c.),
(conferma T.A.R. Abruzzo-Sez. di Pescara n. 928 del 10 ottobre 2002). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (C.C. 27 gennaio 2004), Sentenza n. 144
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