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Beni culturali e ambientali - Vincoli  paesaggistici e tutela
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime visualizzabili in questa pagina, relative alle pronunce del 2005, trattano della tutela ambientale e dei vincoli imposti. Quali autorità siano legittimate a imporre il vincolo paesaggistico sul territorio.
  1. Circolazione fuori strada di veicoli a motore
  2. Sottoposizione al regime giuridico delle cose aventi interesse storico
  3. Zona di alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale
  4. Parco archeologico dell'Area Flegrea - Poteri del Commissario straordinario
  5. Fiumi e corsi d'acqua - Vincolo paesaggistico
  6. Vincolo paesaggistico su bellezze di insieme - Efficacia - Decorrenza
  7. Piano paesaggistico - Natura di atto complesso - Impugnazione
  8. Istituzione del vincolo - C.d. provvedimento definitivo - Successione legislativa
  9. Costituzione del vincolo - Mancata affissione del decreto all’albo pretorio
  10. PRG - Vincoli preordinati all’espropriazione - Efficacia - Presupposti
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  1. Circolazione fuori strada di veicoli a motore - L.R. Toscana n. 48/1994 - Circuiti preesistenti - Verifica di compatibilità - E’ necessaria. La Legge della Regione Toscana n. 48/1994 ha regolamentato compiutamente l’attività di gestione e di esercizio dei circuiti fissi in cui sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore; dall’osservanza di tale disciplina non sono esclusi gli impianti preesistenti, che devono essere sottoposti ad una verifica di compatibilità alla luce della nuova normativa (cfr. art. 11 L.R. 48/94), tenuto conto che i divieti di installare impianti fissi e di allestire tracciati o percorsi per gare nelle zone ed aree individuate all’art. 2 (zone soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923) della legge sono imposti per preservare dal dissesto ambientale territori di particolare valore, la cui salvaguardia resta affidata a precisi vincoli di tutela, che devono riguardare necessariamente tutti gli impianti esistenti. Pres. Vacirca, Est. Del Guzzo - S.I.V. s.a.s e Associazione Motociclistica Pontederese (Avv.ti Chiarini, Tortorella e Guardavaccaro) c. Comune di Palaia (Avv. Barese) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 1 settembre 2005, n. 4287
  2. Sottoposizione al regime giuridico delle cose aventi interesse storico - Inserimento in elenchi o notificazione formale - Necessità - Esclusione in caso di appartenenza ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto senza fine di lucro - Condizioni e limiti - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui i beni culturali, "appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto, vi è l'automatica sottoposizione degli stessi al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore storico - artistico" Cass. III, 9 ottobre - 20 novembre 1998 n. 12003, Ferrari, RV 211977. Vi è anzi da aggiungere che tale principio conserva, allo stato, la sua validità anche con riferimento alla normativa sopravvenuta, costituita dapprima dal T.U. emanato con D.L.vo n. 490/1999 e, successivamente, dal nuovo T.U. emanato con D.L.vo n. 42/2004. Il primo di questi testi unici, infatti, all'art. 5, conteneva una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 4 della legge n. 1089 del 1939. Il secondo, dopo aver stabilito, all'art. 10, comma 1, che "sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" qualora appartengano, tra l'altro, a "persone giuridiche private senza fine di lucro", prevede, all'art. 12, comma 1, che dette cose, se la loro esecuzione sia dovuta ad autore non vivente o risalga ad oltre cinquanta anni, "sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2". L'operatività del principio in questione postula, tuttavia - come perspicuamente fatto osservare anche dal procuratore generale nel corso della discussione - che, quando trattisi di bene immobile la cui sottoposizione a tutela, in assenza di provvedimenti vincolanti dell'autorità o dall'inserimento negli appositi elenchi, venga fatta derivare esclusivamente dall'appartenenza ad un ente pubblico (o a taluno dei soggetti ad esso, per l'effetto, equiparati), tale appartenenza si estenda all'intero complesso dotato delle oggettive caratteristiche che lo rendono degno di tutela, salvo ché queste siano riconoscibilmente presenti soltanto nella frazione di proprietà esclusiva dell'ente e, pertanto, possano e debbano essere salvaguardate senza che la salvaguardia si estenda alle altre frazioni. Sarebbe infatti assurdo che, nel caso di proprietà frazionata di un immobile ritenuto, nel suo complesso, degno di tutela, soltanto le parti di proprietà pubblica fossero da considerare, per ciò solo, vincolate, e non le altre. Nè, peraltro, si vede come a queste ultime, potrebbe estendersi, in assenza di provvedimenti specifici dell'autorità, un vincolo ipoteticamente operante sulle prime solo in ragione della loro appartenenza a soggetti aventi determinate connotazioni. Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668
  3. Zona di alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale - Provvedimento del sindaco - Legittimità - Fondamento. E’ legittimo il provvedimento del sindaco col quale ordina di risanare il terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli sbancamenti, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa una zona di alto valore paesaggistico. Tale, determinazione sindacale non è irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372


  4. Parco archeologico dell'Area Flegrea - Poteri del Commissario straordinario - Adeguamento del sistema di trasporto - Zona del bradisismo flegreo - Legittimità. I poteri speciali affidati al Commissario straordinario dalla legge n. 219 del 1980, di cui può avvalersi anche per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art. 11 L. 22 dicembre 1984, n. 887), comportano unicamente una semplificazione procedimentale nell’esercizio di poteri istituzionali spettanti che non subiscono obliterazione, onde manifestamente non si verifica né la violazione dell’art. 97, né quella dell’art. 117 della Costituzione. Pres. Riccio - Est. Aureli - Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Straordinario di Governo (Avvocatura Generale dello Stato) c. Cavallaro (avv. Como e Sartorio) ed altri (TAR Campania, Napoli, Sezione V 12 luglio 1994 n. 286). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 giugno 2005 (C.C. 8.03.2005), Sentenza n. 2953

  5. Fiumi e corsi d'acqua - Vincolo paesaggistico - Acqua - Regione - Potere di escludere determinati corsi d'acqua dal vincolo - Natura - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti - L. 431/85 - D.M. 21/9/1984. Il potere esercitato dalle Regioni ai sensi dell'art. 1 quater della L. 431/85 (determinazione dei corsi d'acqua pubblici che possono essere esclusi dal vincolo paesaggistico di cui al D.M. 21/9/1984) si caratterizza per una discrezionalità particolarmente ampia, rispetto alla quale il sindacato del giudice può essere esercitato nelle circoscritte ipotesi di macroscopiche illegittimità e di incongruenze manifeste dovute a vizi logici, ad errore di fatto, a travisamento dei presupposti ovvero ad un difetto di istruttoria o ad una cattiva applicazione delle regole tecniche. Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - A.D. s.p.a. (Avv.ti Varischi, Viola, Bucello, Stella e Bertoli) c. Provincia di Bergamo (Avv.ti Codignola e Spinetti) e Regione Lombardia (Avv. Pujatti), riun. ad altri - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304 
  6. Vincolo paesaggistico su bellezze di insieme - Efficacia - Decorrenza - Pubblicazione nell’albo comunale dell’elenco delle località assoggettate e vincolo. L'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/39, l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei Comuni interessati (Corte Cost. n. 262/1997). Pres. Varrone, Est. Chieppa - I.s.r.l. (Avv.ti Romanelli e Bianchini) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e Provincia di Venezia (Avv.ti Chinaglia e Pallottino) - (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1751/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1120

  7. Piano paesaggistico - Natura di atto complesso - Impugnazione - Va proposta nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti. Il piano paesaggistico, emanato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.P. 25.7.1970, n. 16, è un atto complesso formato da più manifestazioni di volontà, di pari dignità, tutte attinenti alla fase decisoria e convergenti verso un unico fine. Esso va pertanto impugnato nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti. Pres. Mosna, Est. del Gaudio - W.W.F. (Avv. Zozin) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Cavallar) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sez. Aut. Bolzano - 14 marzo 2005, n. 96

  8. Istituzione del vincolo - C.d. provvedimento definitivo - Successione legislativa - Differenze - D. L.vo 490/1999 (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) e L. n. 1497/1939. Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e ambientali (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) a differenza della vecchia legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 4, terzo e quarto comma) non fa menzione di “provvedimento definitivo”, non essendo contemplata alcuna fase giustiziale in senso tecnico. Pres. Trotta - Est. Patroni Griffi - Antognolla (avv.ti Crisci e La Spina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura generale dello Stato) e Comune di Perugia (avv. Cartasegna), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 508 del 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 (C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n. 232 
  9. Costituzione del vincolo - Mancata affissione del decreto all’albo pretorio - Rilevanza - Limiti - Diretti interessati - Nuovi proprietari - Impugnazione (dopo decenni) - Soluzioni di continuità - Esclusione. In tema di tutela dei beni culturali ed ambientali, il vincolo, una volta apposto, non tollera soluzioni di continuità, nel senso che esso inerisce al bene e lo assoggetta al particolare regime previsto dalla legge in via definitiva (Cass. Pen. 21 dicembre 1981: sicché non assumono rilevanza le successive alienazioni che il bene subisce). Ne consegue che, una volta costituito il vincolo, la mancata affissione del decreto all’albo pretorio per l’intero periodo di tre mesi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 4, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e ambientali (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) può rilevare ed essere fatta valere unicamente dai diretti interessati, esistenti all’epoca dell’imposizione del vincolo, ma non può essere utilizzata, alcuni decenni dopo, per impugnare il vincolo medesimo, invocando una sorta di mancato perfezionamento del dies a quo. (Nella specie, l’esistenza del vincolo era, peraltro, ben nota risultando il vincolo nel certificato di destinazione urbanistica allegato all’acquisizione della proprietà dei terreni). Pres. Trotta - Est. Patroni Griffi - Antognolla (avv.ti Crisci e La Spina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura generale dello Stato) e Comune di Perugia (avv. Cartasegna), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 508 del 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 (C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n. 232 
  10. PRG - Vincoli preordinati all’espropriazione - Efficacia - Presupposti - Verde urbano attrezzato - Vincolo soggetto a decadenza - Esclusione - Fondamento - Potestà comunale. L’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati all’espropriazione” o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Nella specie non si verte in tema di un vincolo espropriativo, sussistendo la facoltà dei proprietari dei relativi terreni di realizzare in proprio le dette attrezzature, previa approvazione di piano di lottizzazione, nonché di gestire direttamente le attrezzature realizzate, con evidenti utili economici. Infatti, la destinazione data dal P.R.G. ai terreni di “verde urbano attrezzato -giochi, attività e spettacoli sportivi al coperto, ecc. di interesse pubblico” non inibisce, la loro utilizzazione da parte dei proprietari, ma ne prescrive soltanto le modalità di utilizzo, da realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari, avvalendosi del previsto strumento del piano di lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G. ai terreni comporti l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, e che il Comune sia tenuto a dare una nuova disciplina urbanistica a tali terreni, non essendo intervenuto alcun piano particolareggiato né alcun piano di lottizzazione entro i 5 anni dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto che la destinazione urbanistica “de qua” impedisce la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dal P.R.G. configura l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. L’art. 42, comma 2, della Costituzione, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce, infatti, alla legge ordinaria la deteminazione dei relativi “modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i Comuni, tenuti, ex L. 6 agosto 1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la facoltà, in sede di redazione di tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo delle varie zone dei rispettivi territori, onde renderle funzionali agli interessi della collettività amministrata. Pres. Elefante - Est. Bellavia - Crocetta (procuratore) (avv.ti Colalillo e Crocetta) c. Comune di Chieti (n.c.), (conferma T.A.R. Abruzzo-Sez. di Pescara n. 928 del 10 ottobre 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (C.C. 27 gennaio 2004), Sentenza n. 144

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