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Aree
dichiarate di notevole interesse pubblico - Esecuzione di lavori, senza
la
prescritta autorizzazione - Delitto di cui all’articolo 181 bis D.Lv.
42/2004
(Codice Urbani) e applicazione di misura cautelare personale -
legittimità.
E’ legittima l’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione
dell’articolo 181, comma 1bis del D.Lv. 42/2004 (Codice Urbani). La
fattispecie
criminosa di cui alla lettera a) della citata disposizione è
configurabile
anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta
autorizzazione,
nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a
provvedimenti
emessi ai sensi delle disposizioni previgenti al D.Lv. 42 del 2004 in
quanto la
procedura di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. È
sostanzialmente
analoga a quella già prevista dal D.Lv. 490 del 1999 e dalla legge n.
1497 del
1939. Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Pastore. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez.
III, del 16/12/2005 (C.c. 9/11/2005), Sentenza n. 45609
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Vincolo
paesaggistico - Istanza di condono ex art. 32, c. 43 L. 26/2003 -
Parere di
compatibilità paesaggistica - Sub-procedimento incidentale - L.R.
Campania n.
10/2004 - Termine di 180 giorni per il rilascio del parere -
Coordinamento con
il termime di 24 mesi previsto per la definizione del procedimento.
La richiesta del parere di
compatibilità paesaggistica, ex art. 32, c. 43 della legge 26 del 2003,
implicitamente formulata con l’istanza principale di condono edilizio,
in
quanto sub-procedimento incidentale, si inserisce in un arco
procedimentale più
ampio, in rapporto al quale può essere stabilita la tempestività della
risposta
dell’amministrazione. Pertanto, poiché, la L. n. 326 del 2003 (come
integrata
dalla legge 27.12.2004 n. 304, di conv. del d.l. 282/04) e la legge
regionale
della Campania n. 10 del 18.11.2004 hanno previsto per la definizione
del
procedimento un termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda
(decorso
il quale scatta l’intervento sostitutivo della provincia ex art. 4 L.R.
19/2001), anche il sub-procedimento per il rilascio del parere
paesaggistico
dovrà esaurirsi nell’arco dei ventiquattro mesi previsti per il
procedimento
principale, dovendosi ritenere che il termine di 180 giorni (art. 32
L.47/85)
decorra solo dal momento in cui è stata avanzata la relativa richiesta
da parte
dell’amministrazione comunale. Prima di tale momento non è
configurabile alcun
silenzio giuridicamente significativo, avendo l’amministrazione
comunale un
termine complessivo di 24 mesi per concludere il procedimento
principale, con
piena facoltà di attivare in qualsiasi momento il sub-procedimento in
oggetto.
Pres. Perrelli, Est. Abruzzese - B.V. (Avv. Iacono) c. Comune di Barano
d’Ischia (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 8
settembre 2005, n.
11261
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Interventi
realizzati prima dell’1.5.2004 - Assenza di nulla osta paesaggistico -
Art.
146, comma 10, lett. c) D. Lgs. 42/2004 - Norma di immediata
applicazione.
L’art. 146, comma 10, lett. c),
D.Lg.vo n. 42/2004 è norma di immediata applicazione anche con
riferimento agli
interventi, realizzati prima dell’1.5.2004, in assenza di nulla osta
paesaggistico. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - S.C. (Avv. Spanò) c.
Comune
di Nova Siri (n.c.) - T.A.R. BASILICATA - 2 agosto 2005, n.
737
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Impianti
lavorazione inerti - Violazione art. 181 D.Lv. 42/2004 e art. 44
lettera C) dpr
380/2001.
Costituisce reato la
realizzazione, in assenza della preventiva autorizzazione dell'ente
preposto
alla tutela del vincolo e del permesso di costruire, di lavori di
ampliamento
per circa 1000 mq di un preesistente piazzale utilizzato come area di
lavoro
per il posizionamento di impianti di frantumazione e deposito inerti.
Pertanto,
trattasi di principio non innovato dal T.U. n. 380/2001, nella vigenza
della
precedente normativa, già si era affermato che "la realizzazione di un
piazzale per uso industriale, mediante spianamento del suolo e
collocazione di
brecciame compatto, configura una trasformazione del territorio
subordinata a
concessione edilizia" (Cass., Sez. III, 25.9.1991, n. 9978, Laviano ed
altro). Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc.
Pedrini. CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005),
Sentenza n.
26139
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Zone
paesaggistiche - Reato di pericolo - Pregiudizio per l'ambiente in
astratto -
Configurabilità.
Il reato
di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente art, 181
del
D.L.vo 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere
i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici In
giurisprudenza
[si veda, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 27.11.1997,
Zauli ed
altri; 7.5.1998, Vassallo; 13.1.2000, Marzocco ed altro; 5.10.2000,
Lorenzi;
29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G, in proc. Negri; 14.5.2002,
Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa;
23.5.2003,
P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori;
7.10.2003,
Fierro; 3.6.2004, Coletta]. (si veda pure, in proposito, Corte Cost.,
cent. n,
247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). Pres. Savignano - Est. Fiale -
Ric. P.M.
in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del
15 luglio 2005
(C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139
-
Vincolo
paesaggistico - Art. 146 d.lgs. 42/2004 - Divieto di sanatoria
successiva alla
realizzazione dell’opera - Applicabilità in costanza del regime
transitorio di
cui all’art. 159. La
norma
transitoria di cui all’art. 159 del D. Lgs. 42/2004, che, fino
all’approvazione
dei piani paesaggistici ed al conseguente adeguamento degli strumenti
urbanistici, ha mantenuto in vigore, con alcune modifiche, il
previdente modulo
procedimentale, non esclude l’applicabilità dell’art. 146, c. 10, lett.
c).
Tale norma, secondo cui “l’autorizzazione paesaggistica … non può
essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale,
degli interventi” deve considerarsi immediatamente applicabile “a
regime”, in
quanto si tratta di norma sostanziale che definisce le caratteristiche
ed i
limiti dell’autorizzazione ed è avulsa dal contesto procedimentale in
cui è
inserita. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - T.s.r.l. (Avv. Zimbelli) c.
Parco
Regionale dei Colli Euganei (Avv.ti G. e M. Ceruti) e altro (n.c.) -
T.A.R.
VENETO, Sez. II - 1 luglio 2005, n. 2766
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Art.
181
D.Lgs. n. 42/2004 - Reato di pericolo astratto - Configurabilità -
Valori del
paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.
431/1985 (previsto poi dall'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed
attualmente
dall'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto
e,
pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un
effettivo
pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte
penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure
in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore
degli
edifici [vedi, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord.
n. 68
del 1988]. (Cass., Sez. III: 27.11.1997, Zauli ed altri; 7.5.1998,
Vassallo;
13.1.2000, Mazzocco ed altro; 5.10.2000, Lorenzi; 29.11.2001, Zecca ed
altro;
15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002,
Debertol;
7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc.
Invernici;
26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro). Pres.
Antonio Zumbo
- Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo e
Distinto. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio
2004),
Sentenza n. 19235
-
Tutela
ambientale e paesaggistica - Reati di pericolo presunto o astratto -
Accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola
condotta -
Sindacato del giudice penale - Sussiste.
In tema
di tutela ambientale e paesaggistica, anche per i reati ascritti alla
categoria
di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto
al
sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto
dell'offensività
specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia
assolutamente
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno
la
riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte
in tema
di reato impossibile, ex art. 49 cod. pen. (Corte Costituzionale
sentenza n.
247 del 1997; C. Cost. sentenza n. 360 del 1995). Pres. Antonio Zumbo -
Rel.
Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo e Distinto. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004),
Sentenza
n. 19235
-
Tutela
del paesaggio - Art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
-
Abusivismo - Depenalizzazione - L. 15.12.2004 n. 308 - Condizioni e
limiti. L'art.
181 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, approvato con il D. L.vo 22.1.2004 n. 41, che
sostanzialmente
riproduceva il testo dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, è stato
succesivamente modificato dall'art. 1, co. 36 lett. c), della L.
15.12.2004 n.
308. La disposizione, pertanto, ha operato una sostanziale
depenalizzazione
nelle varie ipotesi in essa contenute e ritenuti dal legislatore meno
lesivi
dell'interesse protetto dalla norma, a condizione che venga accertata
la
compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti. Sicché, risulta
applicabile
anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, co. 2, c.p., ricorrendo
le
condizioni in essa enunciate. Fattispecie: realizzazione di una serie
di muri
di recinzione in pietrame e malta, un complesso murario con piano di
lavoro e
lavabo, la pavimentazione prospiciente l'ingresso del fabbricato
preesistente e
modificazioni prospettiche di quest'ultimo in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla
tutela
del vincolo. Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005),
Sentenza n.
18205
-
Interventi
in zone sottoposte a vincolo paesistico senza l'autorizzazione - Reato
previsto
dall'art. 163 D.Lgs. n. 490/90 (ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004)- Danno
ambientale - Necessità - Esclusione - Fondamento. Il
reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999
(ora art. 181 D.Lgs. n. 41/2004) si perfeziona ponendo in essere
interventi in
zone sottoposte a vincolo paesistico senza l'autorizzazione
amministrativa,
condotta che, in quanto impedisce un controllo preventivo della P.A.
sull'opera, mette in pericolo il paesaggio, bene tutelato in via
mediata dalla
disposizione, mentre non ha alcun rilievo la eventuale mancanza di
danno
ambientale, ancorché attestata dall'Ufficio Tutela del territorio.
Presidente:
Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Di
Cesare ed
altro. P.M. Salzano F. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Sassari, 12
Giugno
2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 17 marzo
2005 (Ud.
25/01/2005), Sentenza n. 10463
- Patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte)
- Reato
di cui all'art. 170 D.Lgs. n. 41 del 2004 - Uso illecito di bene
culturale -
Nozione - Individuazione. In
tema
di beni culturali, integra il reato di cui all'art. 170 del D.Lgs. 22
gennaio
2004 n. 41 (uso illecito dei beni culturali) l'uso del bene culturale
che ne
determini la distorsione dal godimento che gli è proprio, ovvero di
studio,
ricerca o piacere estetico complessivo. Pres. Onorato P. Est. Sarno G.
Rel.
Sarno G. Imp. P.M. in proc. Veneroso. P.M. Fraticelli M. (Diff.) -
(Dichiara
inammissibile, Trib.Lib. Roma, 12 Novembre 2004). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 19/04/2005 (Cc. 17/03/2005), Sentenza n. 14377
-
Edilizia
- Assenza di concessione - Vincolo paesistico - Condono Edilizio -
Esclusione -
Effetti processuali. Le
opere
edilizie realizzate in assenza della concessione e in area assoggettata
a
vincolo paesistico non possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art.
32 d.l.
30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) e
pertanto non
è consentito disporre la sospensione del procedimento penale ex art. 44
l. 28
febbraio 1985, n. 47. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005),
Sentenza n.
12577
-
Vincolo
paesaggistico - Abuso edilizio - Zona assoggettata a vincolo in epoca
successiva
alla commissione dell’abuso - Regione Siciliana - Art. 17 L.R. 4/03 -
Sanatoria
- Parere dell’autorità preposta al vincolo - Necessità - Esclusione -
Carattere
di norma di interpretazione autentica - Va escluso - Efficacia
retroattiva
della norma - Esclusione. All’art.
17 della L.R. 4/03, dal quale discende che in tutti i casi in cui gli
abusi
siano stati compiuti in zone vincolate successivamente alla commissione
dell’abuso, la sanatoria rimane assoggettata alla sola valutazione
degli
aspetti urbanistici e di sanabilità dell’abuso che competono al Comune,
ma non
anche all’assunzione del parere positivo delle autorità preposte alla
tutela,
non può essere riconosciuta la natura di norma di interpretazione
autentica che
esso stesso formalmente reclama, dovendo, invece, tale disposizione
essere
qualificata come di carattere innovativo, come tale priva di efficacia
retroattiva. Pres.f.f. Veneziano, Est. Bertagnolli - M.M. e altro (Avv.
Lupo)
c. Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e
altro
(Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 14 marzo
2005, n. 394
-
Vincolo
paesaggistico - Art. 146 D. Lgs. 42/2004 - Divieto di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria - Immediata applicabilità - Fondamento. Il
divieto di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria sancito dall'art.146 del D. Lgs. 42/2004 è immediatamente
cogente: a
fronte di tale disposizione, il regime transitorio dettato dal
successivo art.
159 trova applicazione limitatamente ai profili procedurali (che, in
quanto
attinenti alle sole modalità di esercizio del potere, non ne possono
incidere
l’intrinseca conformazione). In altri termini, l’efficacia derogatoria
di
quest’ultima disciplina temporanea deve ritenersi allo stato (e cioè
sino
all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero
ai sensi
dell’art. 143 e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti
urbanistici ai
sensi dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004) prevalente solo sulle
corrispondenti norme che regolano il procedimento de quo nel suo regime
ordinario, senza che ciò comporti alcuna interferenza con la nuova
delimitazione e configurazione del potere autorizzatorio in questione,
il quale
risulta, con norma immediatamente applicabile, delineato dall’art. 146
nella
sua sostanziale connotazione e nella sua estensione operativa: tale
conclusione
trova conferma nella lettera dello stesso art. 159, che, con un
enunciato
tipicamente ricognitivo di una situazione di divieto di autorizzazione
ex post,
ribadisce la preclusione di dar inizio ai lavori in difetto della
stessa (comma
2); e, per altro verso, detta una disciplina speciale ed a carattere
esplicitamente temporanea -che espressamente contempla il rilascio
dell’autorizzazione solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici-
per
quelle fattispecie residuali oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell’art. 1 quinquies del D. L. n. 312/1985 e pubblicati nella G.U in
data
anteriore al 6.9.1985 (comma 5) Pres. Ravalli, Est. Manca - M.S. e
altri (Avv.
Sticchi Damiani) c. Comune di Gagliano del Capo e altro (n.c.) - T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 febbraio 2005, n.871
-
Fabbricato
abusivo - Demolizione della nuova costruzione - Rimessione in pristino
dello
stato dei luoghi - Delega alla Soprintendenza da parte del giudice -
Originaria
autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria - Fattispecie:
Abbattimento di un immobile e ricostruzione di un manufatto diverso. Nei
casi in cui il giudice ha ordinato, ai sensi
degli artt. 7, u.c., della legge n. 47/1985 e 1 sexies, secondo comma
della
legge n. 431/1985, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi,
ovverosia
la demolizione della nuova costruzione e la riedificazione di un
edificio
avente le identiche caratteristiche di quello demolito delegando alla
Soprintendenza competente l’indicazione delle modalità con le quali
procedere,
in quanto l’immobile ricadeva in zona vincolata, l’Amministrazione dei
Beni
culturali non può esimersi dal farsi carico, da un lato, della verifica
di
fattibilità della demolizione parziale, in relazione alla concreta
struttura
del manufatto, dall’altra, in alternativa, dell’applicazione della
sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1985. Pres. GIOVANNINI - Est.
MINICONE
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e dalla SOPRINTENDENZA
AI
BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno e Avellino (Avvocatura Generale dello Stato)
c.
Vassallo (n.c.) (TAR Campania, Sezione di Salerno, n. 505 del 22
settembre
1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 5
novembre 2004),
Sentenza n. 666
-
Vincolo
paesaggistico - Divieto di autorizzazione paesistica ex post -
Applicabilità -
Dies a quo - Entrata in vigore del d. lgs. 42/2004.
Il divieto di rilasciare l’autorizzazione
paesistica ex post sussiste solo dal momento dell’entrata in vigore
della nuova
disciplina normativa di cui al d. lgs. 42/2004. Pres. Monteleone, Est.
Polidori
- I.M. (Avv. De Lellis) c. Comune di Sant’Angelo d’Alife (n.c.) T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 14 febbraio 2005, n. 1009
-
Trasformazione
di mulattiera in strada sterrata - Reato di cui all'art. 181 D. L.vo n.
42/2004
- Configurabilità. In
materia di
tutela dei beni paesaggistici, la trasformazione di un preesistente
sentiero
“c.d. mulattiera” in una strada sterrata, integra la violazione
dell'art. 163
d. lg. 29 ottobre 1999, n. 490, (sostituito dall'art. 181 D. L.vo n.
42/2004),
atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di
mezzi
meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione,
dall'altro integra una modifica rilevante e stabile dello stato dei
luoghi.
Pres. Savignano - Rel. Zumbo - P.M. (Concl. Conf.) - Boscacci. CORTE
DI
CASSAZIONE Sez. III, 3 febbraio 2005 (Ud. 13/01/2005), Sentenza n. 3725
- Urbanistica ed edilizia - Sanatoria
abusi su aree di interesse ambientale -
Sospensione
del procedimento penale - Condono edilizio - Applicabilità a manufatti
realizzati in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo
paesistico -
Esclusione - Reato continuato - Termine di prescrizione - Delega
ambientale -
L. 15/12/2004 n. 308.
La
sospensione del procedimento penale ai sensi dell’art. 38 L. 28/2/85 n.
47, in
relazione ad una domanda di condono edilizio presentata ai sensi
dell’art. 32
D.L. 30/9/2003 n. 269, non può essere disposta su immobili sottoposti a
vincoli
e realizzati su terreni sottoposti a vincoli (Sez. 3, n. 3350 del
29/01/2004
Rv. 227217); infatti solo con la L. 15/12/2004 n. 308 (Delega al
Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in
materia
ambientale e misure di diretta applicazione" agli artt. 37 e 38, è
stata
inserita, la possibilità di sanare gli abusi edilizi con conseguente
estinzione
dei reati ambientali (sempre che superino l'accertamento di
compatibilità
paesaggistica). Infine, con riferimento al reato continuato, l'inizio
del
termine di prescrizione coincide con l'esaurimento della condotta, come
previsto dall'art. 158 cod.pen. anche nell'ipotesi in cui il vincolo
della
continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato
successivamente riconosciuto in sentenza. (Sez. 2, Sentenza n. 42790
del
10/11/2003 Rv. 227616). Presidente U. Papadia, Relatore G. Sarno - Ric.
Romano
(conferma Corte di Appello di Roma). CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sezione III
- 1° febbraio 2005 (Ud. 11 dicembre 2004), Sentenza n. 3349
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