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Beni culturali e ambientali - Impianti eolici, cave e torbiere
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
La tutela del paesaggio spesso si scontra con il diritto dell'energia volto a ridurre, tramite le fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente. Per questo impegno dello Stato esiste il protocollo di Kyoto.
Le massime riportate in questa pagina, pronunciate all'anno 2005, cercano di fornire una risposta, valutando l'interesse preminente, che consideri le due esigenze inconciliabili.
Nella stessa pagina sono riportate delle massime sulle cave e le torbiere.
  1. Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Competenza legislativa statale esclusiva
  2. Cave e torbiere - Regione Puglia - Zone assoggettate a vincolo paesaggistico
  3. Realizzazione di un impianto eolico - Valutazione regionale
  4. Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto
  5. Vincolo paesaggistico - Valutazione di compatibilità paesaggistica
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Competenza legislativa statale esclusiva - Sussiste - Valorizzazione dei beni ambientali e culturali - Legislazione ripartita - Fattispecie: in materia "cave e torbiere". Alla stregua della nuova legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, e del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, è di competenza legislativa statale esclusiva la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" mentre sono attribuite alla legislazione ripartita la "valorizzazione dei beni ambientali e culturali" la stessa non contiene più alcun riferimento espresso alla materia "cave e torbiere" (vedi, al riguardo, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 407 e 536 del 2002 e un. 222, 226 e 227 del 2003). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102


  2. Cave e torbiere - Regione Puglia - Zone assoggettate a vincolo paesaggistico - Coltivazione di cave - Mera istanza di prosecuzione - Silenzio-assenso e silenzio-diniego - Incostituzionalità e fondamento. Il regime previsto dalle leggi n. 37/1985 e n. 13/1987 della Regione Puglia non consente, nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico dal D.L. n. 312/1985, di continuare a coltivare le cave già in esercizio sulla base della mera istanza di prosecuzione, essendo comunque richiesta l'autorizzazione ambientale. Un regime di silenzio-assenso (e non di silenzio-diniego, come previsto dalla Regione Lazio), escludente ogni intervento dello Stato, non è concepibile in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sicché alla norma regionale non può essere data un'interpretazione che ne comporterebbe l'incostituzionalità. Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 

  3. Realizzazione di un impianto eolico - Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto - Fattispecie. In tema di tutela paesistica, non si può validamente sostenersi, che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971


  4. Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto - Fattispecie: Realizzazione di un impianto eolico. In tema di tutela paesaggistica non si può validamente sostenersi, che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680
  5. Vincolo paesaggistico - Valutazione di compatibilità paesaggistica - Comparazione con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti - Necessità - Fattispecie: impianto eolico. Nella valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio l’amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti. La tutela del paesaggio non è l’unica forma di tutela territoriale costituzionalmente rilevante, affiancandosi alla tutela dell’ambiente, alla tutela della salute, al governo del territorio e ad altre ipotesi di poteri insistenti sul medesimo dato della realtà fisica, posti a presidio di altrettanti - distinti - interessi pubblici, a fronte dei quali, l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, in forza di una concezione totalizzante dell’interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse. Pertanto, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all’esercizio dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica da impianto eolico, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, (cfr. Corte cost. 10 luglio 2002, n. 355), ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. Il che non esclude che l’esito finale del giudizio comparativo privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità fra valore di tutela e intensità del vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del primo. Pres. Adamo, Est. Tulumello - Enel Green Power s.p.a. (Avv.ti Schifino e Giuliano) c. Regioen Siciliana, Assessorato BB.CC. e AA. e Soprintendenza BB.CC. e AA. (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 4 febbraio 2005, n. 150
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