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Tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema - Competenza legislativa statale
esclusiva -
Sussiste - Valorizzazione dei beni ambientali e culturali -
Legislazione
ripartita - Fattispecie: in materia "cave e torbiere".
Alla stregua della nuova legge costituzionale n.
3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, e del nuovo testo
dell'art.
117 della Costituzione, è di competenza legislativa statale esclusiva
la
"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" mentre sono attribuite alla
legislazione ripartita la "valorizzazione dei beni ambientali e
culturali"
la stessa non contiene più alcun riferimento espresso alla materia
"cave e
torbiere" (vedi, al riguardo, le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 407 e 536 del 2002 e un. 222, 226 e
227 del
2003). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma
Tribunale di
Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 23
settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102
- Cave
e
torbiere - Regione Puglia - Zone assoggettate a vincolo paesaggistico -
Coltivazione di cave - Mera istanza di prosecuzione - Silenzio-assenso
e
silenzio-diniego - Incostituzionalità e fondamento. Il
regime previsto dalle leggi n. 37/1985 e n.
13/1987 della Regione Puglia non consente, nelle zone assoggettate a
vincolo
paesaggistico dal D.L. n. 312/1985, di continuare a coltivare le cave
già in
esercizio sulla base della mera istanza di prosecuzione, essendo
comunque
richiesta l'autorizzazione ambientale. Un regime di silenzio-assenso (e
non di
silenzio-diniego, come previsto dalla Regione Lazio), escludente ogni
intervento dello Stato, non è concepibile in materia di rilascio
dell'autorizzazione
paesaggistica, sicché alla norma regionale non può essere data
un'interpretazione che ne comporterebbe l'incostituzionalità. Pres. A.
Grassi,
Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con
ordinanza del
19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre
2005 (ud. 12
aprile 2005), Sentenza n. 34102
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Realizzazione
di un impianto eolico - Valutazione regionale - Finalità di interesse
pubblico
- Protocollo di Kyoto - Fattispecie. In
tema
di tutela paesistica, non si può validamente sostenersi, che la
valutazione
regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi
considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non
impone un
divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente
esplicitamente la
collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in
questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di
interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti
energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con
l’ambiente,
tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento
statale
dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione
del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). (Conf. C. d. S. Sez. VI,
24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green
Power
s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(n.c.) e
Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio
2004). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971
- Valutazione
regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto -
Fattispecie:
Realizzazione di un impianto eolico.
In tema
di tutela paesaggistica non si può validamente sostenersi, che la
valutazione
regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi
considerare,
da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un
divieto
assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la
collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in
questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di
interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti
energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con
l’ambiente,
tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento
statale
dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione
del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). Pres. Varrone - Est.
Salemi -
Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i
Beni e
le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione
Molise
(riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12
febbraio
2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10
dicembre 2004),
Sentenza n. 680
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Vincolo
paesaggistico - Valutazione di compatibilità paesaggistica -
Comparazione con
gli altri interessi costituzionalmente rilevanti - Necessità -
Fattispecie:
impianto eolico.
Nella
valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi sul
territorio
l’amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve
valutare
la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto il vincolo,
ponendo in
comparazione detti valori con gli interessi antagonisti. La tutela del
paesaggio non è l’unica forma di tutela territoriale costituzionalmente
rilevante, affiancandosi alla tutela dell’ambiente, alla tutela della
salute,
al governo del territorio e ad altre ipotesi di poteri insistenti sul
medesimo
dato della realtà fisica, posti a presidio di altrettanti - distinti -
interessi pubblici, a fronte dei quali, l’amministrazione preposta alla
tutela
del paesaggio non può, in forza di una concezione totalizzante
dell’interesse
pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la
rilevanza
assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro
interesse.
Pertanto, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate
all’esercizio
dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con
modalità non
inquinanti) di energia elettrica da impianto eolico, e quelle sottese
alla
tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio),
l’amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une
e la
preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma
deve
piuttosto, (cfr. Corte cost. 10 luglio 2002, n. 355), ricercare una
soluzione
necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze
dell’impresa e
quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di
esercizio del
potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività
imprenditoriali. Il che non esclude che l’esito finale del giudizio
comparativo
privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole
ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità fra valore
di tutela
e intensità del vincolo (e della conseguente compressione
dell’interesse
antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già
per una
scontata prevalenza del primo. Pres. Adamo, Est. Tulumello - Enel Green
Power
s.p.a. (Avv.ti Schifino e Giuliano) c. Regioen Siciliana, Assessorato
BB.CC. e
AA. e Soprintendenza BB.CC. e AA. (Avv. Stato) - T.A.R.
SICILIA, Palermo,
Sez. II - 4 febbraio 2005, n. 150
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