Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Boschi e agricoltura
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Le massime visualizzabili in questa pagina, pronunciate durante l'anno 2005, riguardano la giurisprudenza sui boschi e le aree agricole, quali sono i vincoli che li riguardano, quali le attività consentite. Si stabiliscono i limiti del rispetto della normativa vigente per la tutela del paesaggio e dell'ambiente.
  1. Boschi - Aree a destinazione residenziale - Assoggettamento a vincolo forestale
  2. Estirpazione di 991 alberi di ulivo - Esonero dal regime autorizzatorio
  3. Urbanistica - Area agricola - Perseguimento di tutela di valori ambientali e paesistici
  4. Boschi - Fascia di 200 metri dal bosco - Realizzazione di un fabbricato rurale
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  1. Boschi - Aree a destinazione residenziale - Assoggettamento a vincolo forestale dell’area boscata - Preclusione - Inconfigurabilità - Ragioni - L.R. Veneto n. 52/1978. L’assoggettamento di un’area a vincolo forestale non è impedito, né è in contraddizione, con la classificazione residenziale del lotto, trattandosi di interessi (quello alla destinazione urbanistica residenziale e quello riferito al vincolo inerente alla qualità del bene) che possono trovare contemporaneo riconoscimento in forza di distinti ed autonomi poteri che non si escludono reciprocamente. Il riconoscimento della natura “boscata” dei terreni infatti discende dall’applicazione (vincolata) dell’art. 14 della l.r. Veneto n. 52/78, a tenore del quale sono da classificare a bosco, ai fini della tutela forestale, “i terreni che sono ricoperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo” ed i prati arborati “se il grado di copertura arborea supera il 30% o se è in atto rinnovazione forestale”. Ne consegue che l’essere o meno l’area “vocata all’edificazione” ovvero classificata come area residenziale nello strumento urbanistico è circostanza del tutto irrilevante ai fini della qualificazione boschiva del terreno e dell’imposizione del relativo vincolo in tutti i casi in cui l’area possieda le caratteristiche specifiche previste dalla legge (art. 14 l.r. 52/78) per essere classificata a bosco. Ed infatti la classificazione “boscata” dell’area ai sensi della legge forestale regionale non preclude ex se la possibilità di edificare, ove le previsioni del piano regolatore la consentano espressamente, salvo, in tal caso, l’obbligo per il proprietario dell’area così classificata di individuarne altra di pari superficie da destinare al rimboschimento compensativo, come previsto dal successivo art. 15 della l.r 52/1978. Pres. f.f. ed Est. De Zotto - B. s.r.l. (Avv.ti Steccanella, De Bertolis e Pinello) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 12 ottobre 2005, n. 3657

  2. Estirpazione di 991 alberi di ulivo - Esonero dal regime autorizzatorio - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Esclusione - Non rientra nel novero delle attività agro-silvo-pastorali. L’espianto di un numero consistente (nella specie: 991) di alberi di ulivo secolari in area sottoposta a vincolo paesaggistico non gode dell’esonero dal regime autorizzatorio di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004: l’abbattimento di detti alberi non rientra infatti nel normale esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, bensì, tenuto conto dell’entità dell’intervento di estirpazione e della sua portata di alterazione permanente dello stato dei luoghi, nell’ampio concetto di “opere civili”, per le quali la norma stessa prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto oggettivamente idoneo a compromettere i valori dei paesaggio incidendo in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull’assetto ambientale territoriale. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - F.D. (Avv. Marra) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 5 luglio 2005, n. 3611
  3. Urbanistica - Area agricola - Perseguimento di tutela di valori ambientali e paesistici - Configurabilità - Provvedimenti amministrativi di natura urbanistica suscettibili di pregiudicare l’ambiente - Impugnazione - Associazioni ambientaliste - Legittimazione - Sussistenza. La destinazione di un’area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa dei valori urbanistici, venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano: l’amministrazione comunale, avuto riguardo al valore costituzionale del paesaggio ai sensi dell’art. 9 Cost., può tutelare il valore ambientale, imprimendo, in sede di pianificazione urbanistica, ad un’area il connotato di area agricola o di verde privato o pubblico. Le associazioni ambientalistiche, coerentemente, sono legittimate ad impugnare provvedimenti amministrativi che, seppur presentando aspetti urbanistici, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C. e altri e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad altro - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724
  4. Boschi - Fascia di 200 metri dal bosco - Realizzazione di un fabbricato rurale - Autorizzazione - Ente Parco - Diniego - Anteriormente alle modifiche normative di cui alle L.R. 16/96, 13/99, 6/01 e 7/03 - Legittimità - Cd. “definizione naturalistica di bosco”. Il diniego opposto dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 15 lett. e) della l. 78/1976 per la realizzazione di un fabbricato rurale a distanza inferiore dai mt. 200 da un querceto, è legittimo ove intervenuto prima delle modifiche normative di cui alle LL.RR. nn. 16/1996, 13/1999, 6/2001 e 7/2003, giacchè era sino ad allora operante la definizione “naturalistica” di bosco, comprendente un’estensione notevole di terreno ricoperta, totalmente o parzialmente, da alberi d’alto fusto (nella specie, trattatavasi di “area boscata governata ad alto fusto, della estensione di mq. 12670, con una copertura del suolo superiore al 50%). Pres. f.f. Salamone, Est. Boscarino - T.L. (Avv. Spampanato) c. Ente Parco dell’Etna (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 10 marzo 2005, n. 406

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