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Boschi
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Aree a destinazione residenziale - Assoggettamento a vincolo forestale
dell’area boscata - Preclusione - Inconfigurabilità - Ragioni - L.R.
Veneto n.
52/1978.
L’assoggettamento di
un’area a vincolo forestale non è impedito, né è in contraddizione, con
la
classificazione residenziale del lotto, trattandosi di interessi
(quello alla
destinazione urbanistica residenziale e quello riferito al vincolo
inerente
alla qualità del bene) che possono trovare contemporaneo riconoscimento
in
forza di distinti ed autonomi poteri che non si escludono
reciprocamente. Il
riconoscimento della natura “boscata” dei terreni infatti discende
dall’applicazione (vincolata) dell’art. 14 della l.r. Veneto n. 52/78,
a tenore
del quale sono da classificare a bosco, ai fini della tutela forestale,
“i
terreni che sono ricoperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva
di
origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo” ed i
prati
arborati “se il grado di copertura arborea supera il 30% o se è in atto
rinnovazione forestale”. Ne consegue che l’essere o meno l’area “vocata
all’edificazione” ovvero classificata come area residenziale nello
strumento
urbanistico è circostanza del tutto irrilevante ai fini della
qualificazione
boschiva del terreno e dell’imposizione del relativo vincolo in tutti i
casi in
cui l’area possieda le caratteristiche specifiche previste dalla legge
(art. 14
l.r. 52/78) per essere classificata a bosco. Ed infatti la
classificazione
“boscata” dell’area ai sensi della legge forestale regionale non
preclude ex se
la possibilità di edificare, ove le previsioni del piano regolatore la
consentano espressamente, salvo, in tal caso, l’obbligo per il
proprietario
dell’area così classificata di individuarne altra di pari superficie da
destinare al rimboschimento compensativo, come previsto dal successivo
art. 15
della l.r 52/1978. Pres. f.f. ed Est. De Zotto - B. s.r.l. (Avv.ti
Steccanella,
De Bertolis e Pinello) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R.
VENETO, Sez. I - 12 ottobre 2005, n. 3657
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Estirpazione
di 991 alberi di ulivo - Esonero dal regime autorizzatorio - Art. 149
D.Lgs.
42/2004 - Esclusione - Non rientra nel novero delle attività
agro-silvo-pastorali.
L’espianto
di un numero consistente (nella specie: 991) di alberi di ulivo
secolari in
area sottoposta a vincolo paesaggistico non gode dell’esonero dal
regime
autorizzatorio di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004: l’abbattimento
di detti
alberi non rientra infatti nel normale esercizio dell’attività
agro-silvo-pastorale,
bensì, tenuto conto dell’entità dell’intervento di estirpazione e della
sua
portata di alterazione permanente dello stato dei luoghi, nell’ampio
concetto
di “opere civili”, per le quali la norma stessa prevede la necessità
dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto oggettivamente idoneo a
compromettere i valori dei paesaggio incidendo in maniera apprezzabile,
sia in
senso fisico che estetico, sull’assetto ambientale territoriale. Pres.
Ravalli,
Est. d’Arpe - F.D. (Avv. Marra) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
(Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 5 luglio 2005,
n. 3611
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Urbanistica
- Area agricola - Perseguimento di tutela di valori ambientali e
paesistici -
Configurabilità - Provvedimenti amministrativi di natura urbanistica
suscettibili di pregiudicare l’ambiente - Impugnazione - Associazioni
ambientaliste - Legittimazione - Sussistenza. La
destinazione di un’area a zona
agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa dei
valori
urbanistici, venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano,
assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento
dell’espansione dell’aggregato urbano: l’amministrazione comunale,
avuto
riguardo al valore costituzionale del paesaggio ai sensi dell’art. 9
Cost., può
tutelare il valore ambientale, imprimendo, in sede di pianificazione
urbanistica, ad un’area il connotato di area agricola o di verde
privato o
pubblico. Le associazioni ambientalistiche, coerentemente, sono
legittimate ad
impugnare provvedimenti amministrativi che, seppur presentando aspetti
urbanistici, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente,
compromettendone l’adeguata tutela. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C.
e altri
e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c.
Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad
altro - T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724
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Boschi
- Fascia
di 200 metri dal bosco - Realizzazione di un fabbricato rurale -
Autorizzazione
- Ente Parco - Diniego - Anteriormente alle modifiche normative di cui
alle
L.R. 16/96, 13/99, 6/01 e 7/03 - Legittimità - Cd. “definizione
naturalistica
di bosco”. Il
diniego
opposto dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 15 lett. e) della l. 78/1976
per la
realizzazione di un fabbricato rurale a distanza inferiore dai mt. 200
da un
querceto, è legittimo ove intervenuto prima delle modifiche normative
di cui
alle LL.RR. nn. 16/1996, 13/1999, 6/2001 e 7/2003, giacchè era sino ad
allora
operante la definizione “naturalistica” di bosco, comprendente
un’estensione
notevole di terreno ricoperta, totalmente o parzialmente, da alberi
d’alto
fusto (nella specie, trattatavasi di “area boscata governata ad alto
fusto,
della estensione di mq. 12670, con una copertura del suolo superiore al
50%).
Pres. f.f. Salamone, Est. Boscarino - T.L. (Avv. Spampanato) c. Ente
Parco
dell’Etna (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 10 marzo
2005, n. 406
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