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- Cave
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Autorizzazione ambientale - Necessità - Bellezze naturali - Zona
sottoposta a
vincolo paesaggistico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia - Fattispecie.
Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli
paesistici, già coltivate al momento dell’apposizione del vincolo,
possono
proseguire l’attività solo richiedendo, in relazione alle singole
normative
regionali, un’autonoma autorizzazione paesaggistica, non essendo
sufficiente la
domanda di prosecuzione (Cass. Sez. III, 4.10.2004, sentenza n, 38707,
ric.
Fionda ed altri). (Fattispecie relativa al regime previsto dalle leggi
22/5/85
n. 37 e 9/6/87 n. 13 della Regione Puglia per le cave operanti in zone
assoggettate a vincolo paesaggistico dal d.l. 27/6/1985 n. 312).
Presidente A.
Grassi, Relatore A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari,
con
ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
23 settembre
2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102
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Autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 7L. n. 1497/1939 -
Disciplina.
In tema di autorizzazione paesaggistica,
ipotizzare che la legge n, 431 del 1985 abbia fatto divenire
illegittime le
autorizzazioni in precedenza rilasciate ai sensi dell'art. 7 legge n.
1497 del
1939 è erroneo, poiché si tratta piuttosto di stabilire se esse abbiano
o meno
conservato efficacia (Cass. Sezioni Unite sentenza 27.3.1992, n, 6,
Midolini).
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite hanno inteso esaminare la
situazione
delle "opere che, autorizzate, siano già state iniziate - anche se non
ancora ultimate - alla data del 21 settembre 1985". Pres. A. Grassi,
Rel.
A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza
del
19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre
2005 (ud. 12
aprile 2005), Sentenza n. 34102
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Silenzio
dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale - Valore di assenso
-
Esclusione.
In materia di tutela del
paesaggio vige il principio fondamentale, ricavabile da una serie di
disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui
il
silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può
avere
valore di assenso (vedi le sentenze della Corte Costituzionale n. 404
del 1997,
n. 26 del 1996 e n, 302 del 1988). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale -
Ric.
Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005),
Sentenza n.
34102
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Zone
sottoposte a vincolo paesaggistico - Prosecuzione delle opere -
Autorizzazione
- Necessità - Il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a
qualsiasi interesse. Nelle
zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali sia stata
rilasciata,
prima dell'entrata in vigore del D.L. 27,6,1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge n, 431/1985, l'autorizzazione ex art. 7 della
legge
n. 1497/1939, demandata alle Regioni dal D.P.R. n, 616/1977, la stessa
deve essere
richiesta nuovamente soltanto per la prosecuzione delle opere che non
abbiano
raggiunto un'apprezzabile consistenza, tale da avere cagionato una
irreversibile modificazione del territorio. (Cass. Sezioni Unite
sentenza
27.3.1992, n, 6, Midolini). Ciò significa che, per le zone sottoposte
"ex
nova" a vincolo dal D.L. n. 312/1985, l'autorizzazione deve essere
richiesta, secondo la disciplina del 1985, in tutti i casi in cui
manchi una
precedente valutazione della P.A. ai fini della tutela paesaggistica
(vedi
Casa., Sez. III, 4.11.1995., n. 10929, P.G. in proc. Fiore). Sicché,
"il
valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi
interesse, pure
di natura economica, ancorché previsto dalla Costituzione, come
enunciato dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 94 e 359 del 1985 e n. 151 del
1986" e che "la tutela dei valori estetico-culturali dell'ambiente
non ha il contenuto di vincolo e di limitazione delle utilità relative
ai beni
compresi nelle zone protette, ma condiziona la composita disciplina
giuridica
di tutti gli aspetti e le utilità ad essi relativi". Pres. A. Grassi,
Rel.
A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza
del
19.7.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre
2005 (ud. 12
aprile 2005), Sentenza n. 34102
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Vincolo
paesaggistico - Interventi di alterazione dello stato dei luoghi - Art.
151 D.
Lgs. 490/1999 - Conferenza di servizi - Partecipazione dell’organo
ministeriale
preposto alla tutela del vincolo - Necessità. Ai
sensi dell’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n.
490, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi oggetto di
tutela
paesistica è assoggettato alla valutazione discrezionale tecnica
dell’autorità
regionale (o di quella eventualmente sub-delegata) e al successivo
riesame di
legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali territorialmente competente. Ciò comporta che,
affinché
possa perfezionarsi l’assenso alla localizzazione dell’intervento in
zona
vincolata, deve garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei
servizi
anche dell’organo ministeriale. Pres. Giovannini, Est. Rosario -
Ministero per
le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra
O.N.L.U.S. (n.c.)
e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e
Civitarese
Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R.
Abruzzo,
L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5
settembre 2005
(c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
- Vincolo
paesaggistico - Astratta ammissibilità di un intervento nell’ambito del
vincolo
- Esternazione dell’iter logico e valutativo in ordine alla
comparazione del
progetto con i valori naturalistici e ambientali - Necessità. La
circostanza che la tipologia di intervento
risulti ammessa in astratto nell’ambito della zona paesaggisticamente
vincolata
non esime l’organo preposto alla tutela dall’obbligo di esternare, in
sede di
autorizzazione dell’intervento modificativo, l’ “iter” logico e
valutativo,
osservato ai fini della comparazione del progetto, nelle sue dimensioni
ed
impatto, con i valori naturalistici e di ambiente di cui la zona è
espressione,
così che possa essere portato ad attuazione in armonia e senza radicale
ablazione dei valori medesimi. Pres. Giovannini, Est. Rosario -
Ministero per
le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra
O.N.L.U.S. (n.c.)
e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e
Civitarese
Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R.
Abruzzo,
L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5
settembre 2005
(c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
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Vincolo
idrogeologico e forestale - R.D. 3267/23 - Inedificabilità assoluta -
Inconfigurabilità - Diniego di autorizzazione - Idonea istruttoria in
ordine
alla compromissione dei valori ambientali - Necessità.
Il vincolo idrogeologico e forestale
disciplinato dal Regio Decreto n. 3267/23 (C.d.S. Sez. V decisione n.
832/1995;
T.A.R. Toscana, Sez. III, nn. 158/97 e 251/97) non interdice in modo
assoluto
l’attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento
progettato sia
espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del
vincolo
stesso, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca
pregiudizio
all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di
puntuale
accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico
interesse
in effettivo contrasto. Ne deriva che, nell’esercizio dei poteri
discrezionali,
l’autorità è tenuta ad un’idonea istruttoria e ha l’obbligo di motivare
le sue
determinazioni in modo esauriente sull’eventuale compromissione della
stabilità
del terreno e sul depauperamento dell’ambiente. Pres. Ravalli, Est.
Bini - T.
s.r.l. (Avv. Fanelli) c. Regione Puglia (Avv. Salvatore) - T.A.R.
PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 24 agosto 2005, n. 4122
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Piano
paesaggistico - Deroghe e divieti - Assenza dell'autorizzazione -
D.Lgs, n.
42/2004. Nelle
zone paesisticamente
vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista
dall'art. 7
della legge n. 1497 del 1939; le cui procedure di rilascio sono state
innovate
dalla legge n, 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146
del
D.Lgs, n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata
attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le
deroghe
eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5°
comma -
lett. b, del D.Lgs, n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi
previsti
dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e
straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo,
purché non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti
alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre
opere
civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino
l'assetto
idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione,
opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e
nelle
foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in
materia).
Sicché, la fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia
l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la
P.A.
preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare
efficacemente e
tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in
tal
modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali
finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali
adempimenti è apprestata tutela penale. Pres. Savignano - Est. Fiale -
Ric.
P.M. in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15
luglio 2005 (C.C.
13 aprile 2005), Sentenza n. 26139
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Corretto
inserimento del manufatto nell’ambiente - Salvaguardia di un territorio
di alto
valore paesaggistico - Nulla-osta della Soprintendenza - Discordanza
tra la
rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi - Un
provvedimento
contra legem non può costituire la base “legittima” di altro
provvedimento.
In tema di concessione edilizia, non è accettabile
la tesi minimalista secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza
tra la
rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe
alcun
rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della
Soprintendenza”. Si
disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del
manufatto
nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la
salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello
in
discussione. A nulla vale il rilievo che nella zona siano stati in
passato
tollerati casi similari di infrazione, non ha risalto per l’ovvia
ragione che
un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di
altro
provvedimento. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti
Magazzù e
Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione
siciliana
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo
Capo
(n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n.
1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
- Zone
paesisticamente vincolate - Tutela - Divieto di modificare il
territorio -
Piano paesaggistico, ex artt. 143, 5° c. - lett. b, e 149, D.Lgs. n.
42/2004 -
Deroghe - Manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento
statico o
restauro conservativo - Presupposti - Necessità dell'autorizzazione.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita -
in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n.
1497 del
1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n.
431/1985
e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 -
ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di
qualsiasi
genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate
dal
piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n.
42/2004,
nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e
consistenti - per quanto rileva nel presente procedimento - nella
manutenzione,
ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro
conservativo,
purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici).
Sicché, il legislatore imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha
inteso
assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da
parte
della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di
interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività
antropiche) intrinsecamente
capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine
di
impedire che la stessa PA., in una situazione di astratta idoneità
lesiva della
condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al
fatto
compiuto. Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni -
Ric.Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sezione III - 20
maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235
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Aree
protette - Parco Nazionale d’Abruzzo - Interventi urbanistici - Potere
di
verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche vigenti nel
Comune di
Pescasseroli - Sussistenza.
L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, all’interno del suo ambito
territoriale
ha il potere dovere di verificare la congruenza degli interventi sia
con le
norme istitutive del parco, sia con le previsioni urbanistiche vigenti
nel
Comune di Pescasseroli, in virtù del protocollo d’intesa stilato tra i
due
enti; tale potere ben può essere esercitato, in coerenza con i precetti
costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione in materia
ambientale,
anche antecedentemente all’approvazione del piano e del regolamento del
Parco
di cui all’art. 13 delle legge n. 394 del 1991. Pres. Balba, Est.
Mattei - D.
s.n.c. (Avv. Agnelli) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo
(Avv.ti
Iannotta e Di Felice) - T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila - 18 maggio
2005, n. 327
-
Nulla
osta paesistico - Atti di pianificazione territoriale - Competenza -
Limiti. Il
nulla osta paesistico di cui all’art. 7, l. n. 1497 del 1939, riguarda
i concreti
interventi edificatori posti in essere dai privati, e non gli atti di
pianificazione territoriale.
Nel caso
di specie, non è alcun potere della Soprintendenza di controllare
mediante
annullamento il piano particolareggiato, ovvero una eventuale
autorizzazione
paesaggistica relativa a tale piano particolareggiato, ma solo il
potere di
esprimere, su tale piano, il proprio parere. In coerenza con tale
parere
negativo espresso sul piano particolareggiato, la Soprintendenza può,
annullare
il nulla osta paesaggistico volto ad autorizzare gli interventi
edificatori da
porre in essere in attuazione del piano particolareggiato. Pres.
Varrone - Est.
De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza
per i beni
ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello
Stato) e
Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna -
Bologna, sez.
II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
10/03/2005 (c.c. 3
dicembre 2004), Sentenza n. 992
-
Urbanistica
ed edilizia - Concessioni edilizie conformi al piano paesistico -
Compatibilità
paesaggistica dell’intervento edilizio - Atti sfavorevoli e/o
favorevoli al
destinatario - Adeguata motivazione - Obbligo - Sussiste - Interesse
della
collettività - Salvaguardia del paesaggio - Preminenza.
La equipollenza, ai sensi della l.r. n. 46 del
1988, delle concessioni edilizie conformi al piano paesistico ai nulla
osta
paesistici, non esonera, comunque, le concessioni edilizie, di dare
conto, con
adeguata motivazione, della compatibilità paesaggistica dell’intervento
edilizio assentito. Quanto alla necessità di motivazione, la stessa
sussiste
non solo per gli atti sfavorevoli al destinatario, ma anche per quelli
favorevoli, in quanto lo scopo della motivazione non è solo quello di
tutelare
le ragioni dei privati, ma anche di dare conto del bilanciamento
operato tra
interessi pubblici, generali e privati. Incidendo l’autorizzazione
paesaggistica sull’ambiente e, in definitiva, sull’interesse della
collettività, la stessa deve essere sempre analiticamente motivata
affinché sia
resa palese la piena compatibilità dell’intervento edilizio con le
esigenze di
salvaguardia del paesaggio. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci
Bitti
(avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di
Imola
(n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17
marzo
2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3
dicembre
2004), Sentenza n. 992
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Istanza
di
autorizzazione paesistica - Motivazione dell’autorizzazione -
Principio-cardine
della leale collaborazione.
In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi
dell’art. 82, comma 9, del D.L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso
nell’art. 151
del testo unico n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata
dalla
legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale
collaborazione con gli organi del Ministero e gli altri consueti
principi sulla
legittimità dell’azione amministrativa, sicché dalla motivazione
dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è immune da
profili di
eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità
dell’istruttoria,
l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non
manifesta
irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore
in
conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. (Consiglio di
Stato
Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez.
VI,
24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green
Power
s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(n.c.) e
Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio
2004).CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971
-
Tutela
del vincolo paesaggistico - Richiesta istruttoria - Avvio del
procedimento -
Comunicazione - Interruzione del termine.
Qualora la Soprintendenza rilevi che nella documentazione trasmessa
manchino elementi, che sono stati valutati dall'amministrazione
preposta in
prima battuta alla tutela del vincolo paesaggistico, può essere
effettuata una
richiesta istruttoria e tale richiesta è idonea ad interrompere il
termine
perentorio, ferma restando la necessità di portare gli interessati a
conoscenza
dell’avvio del procedimento. Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA -
Immobiliare
Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e
le
attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR
Abruzzo,
Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
9.03.2005
(c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968
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Nulla
osta paesaggistici - Termine dimezzato - Applicabilità - Esclusione.
L’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 non si applica ai
c.d. provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la
realizzazione
dell’opera, quali, p. es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti
di
controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una
procedura
di affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e
alla
esecuzione dei lavori. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio
2005, (c.c.
5/11/2004), Sentenza n. 161
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Autorizzazione
paesaggistica - Art. 146, c. 10, D. Lgs. 42/2004 - Autorizzazione
paesaggistica
postuma - Illegittimità.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10° del D. L.vo
n.
42/2004 non è più possibile l’autorizzazione paesaggistica con riguardo
ad
opere edilizie realizzate senza titolo e ciò a prescindere da ogni
qualificazione che si possa attribuire al relativo provvedimento
(autorizzazione a sanatoria o autorizzazione postuma. Pres. Trivellato,
Est.
Antonelli - V.F. (Avv. Bucci) c. Comune di La Valle Agordina (Avv.ti
Viel e
Visconti) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 gennaio 2005, n. 91
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