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Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazioni e di nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2005, trattano di alcuni casi di annullamento di autorizzazioni già concesse e degli effetti che ne conseguono.
  1. Annullamento di nulla osta paesistico - Partecipazione del privato
  2. Annullamento dei nulla osta paesistici - Competenza
  3. C.d. funzionario di fatto - Annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina
  4. Contenuto dell’autorizzazione paesistica - Annullamento
  5. Autorizzazione paesistica - Parere di “fattibilità”
  6. Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Comunicazione
  7. Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Termine di 60 giorni
  8. Provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica
  9. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine
  10. Annullamento ministeriale - Termine - Effetto
  11. Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale
  12. Costruzione edilizia in zona protetta - Provvedimento ministeriale
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  1. Annullamento di nulla osta paesistico - Partecipazione del privato - Omesso avviso di avvio del procedimento - Effetti - Salvaguardia del “bene ambiente”. L’omesso avviso di avvio del procedimento in relazione al provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico non comporta l’annullamento dell’atto, se risulta che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe consentito un esito diverso, in quanto <<Non si tratta di sottrarre il bene ambiente alla struttura del procedimento, introducendo una deroga all’obbligo (univocamente affermato dalla più recente giurisprudenza) di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento. Più semplicemente, si tratta di salvaguardare il bene ambiente da istanze particolari, che non avrebbero potuto essere soddisfatte se le norme procedurali fossero state rispettate. Se all’interessata era precluso di conseguire alcuna utilità nel rispetto delle regole, non si vede come la stessa possa acquisire una qualche utilità attraverso la mediazione del giudice che appunto constata la violazione di quelle regole, la cui osservanza nulla avrebbe potuto garantirle>> (C. Stato, VI, 7 ottobre 2003, n. 5918 e n. 5919). Sicché, sarebbe del tutto irragionevole, e puramente formalistico, annullare il provvedimento per omesso avviso di avvio del procedimento, laddove il provvedimento si basa su ragioni giuridiche e fattuali sostanziali pienamente legittime, e non modificabili ove la partecipazione del privato vi fosse stata (C. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 6472). Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992

  2. Annullamento dei nulla osta paesistici - Competenza - Riforma della dirigenza - Delega ai Soprintendenti - Legittimità. L’originaria competenza ministeriale a controllare e se del caso ad annullare i nulla osta paesistici, divisata dall’art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 e successive modificazioni, deve, dopo il d.lgs. n. 29 del 1993 e la riforma della dirigenza, intendersi attribuita al competente dirigente generale in seno all’amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. E’ pertanto legittimo che tale dirigente a sua volta deleghi ai Soprintendenti detto potere di controllo e annullamento, non trattandosi di subdelega di funzioni delegate, bensì di delega di funzioni proprie. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992

  3. C.d. funzionario di fatto - Annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario - Effetti sugli atti da questo adottati. Per il principio del c.d. funzionario di fatto, l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario, reso inter partes, non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione, e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992

  4. Contenuto dell’autorizzazione paesistica - Annullamento dell’autorizzazione illegittima - Motivazione - Obbligo. In sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971

  5. Autorizzazione paesistica - Parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del parere definitivo alla presentazione di un progetto - Cooperazione tra Stato e Regioni - Annullamento statale - Motivazione - Obbligo - Sussiste. Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli altri principio sulla legittimità dell’azione amministrativa. Ne caso di specie, è stato ritenuto illegittimo il formulato della Soprintendenza sulla non compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, attraverso osservazioni sul pregiudizio ambientale che non hanno evidenziato uno specifico vizio dell’autorizzazione regionale, ove si consideri che la Regione, proprio in relazione alla qualità paesaggistica del sito, si era limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenesse conto, “oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al sito” e indicando le caratteristiche del progetto stesso. (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971  

  6. Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Obbligo - Atto equipollente alla formale comunicazione. Sussiste l’obbligo dell’amministrazione dei beni culturali di comunicare al privato l’avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, il rispetto di tale obbligo deve essere verificato in concreto, tenendo presente che la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 241/90 non può essere applicata meccanicamente e formalisticamente, dovendosi escludere il vizio nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o vi sia comunque un atto equipollente alla formale comunicazione (Cons. Stato, VI, n. 2984/2002). Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968

  7. Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Termine di 60 giorni - Decorrenza - Funzione. La perentorietà del termine di 60 giorni (Cons. Stato, VI, n. 1267/94, n. 558/96, 1825/96 e n. 129/98), previsto per l’esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che tale termine decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico - amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 114/98). Con la sentenza n. 4182/2002, questa Sezione ha anche precisato: che tale richiesta istruttoria può essere effettuata nel solo caso di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, senza che il termine possa essere interrotto da richieste istruttorie, relative a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l’autorizzazione; che una diversa interpretazione attribuirebbe alla suddetta autorità un potere, che potrebbe agevolmente essere sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, che condurrebbero al concreto risultato dell’elusione del termine perentorio; che una siffatta elusione del termine perentorio finirebbe per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di distribuzione legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in pratica esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio tra i poteri di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (Corte Cost., n. 359/85, n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88). Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968  
  8. Provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica - Motivazione - Obbligo - Cooperazione tra Stato e Regioni - Bene tutelato in via primaria. Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione tra Stato e Regioni o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa. Sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9. Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680
  9. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine - Carattere - Fondamento - Decorrenza - Documentazione incompleta - Interruzione. In tema di tutela paesaggistica, il termine fissato dall’art. 82 D.P.R. n. 616/1977 per l’eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica decorre solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale riceve la documentazione completa, ed è posta quindi in condizione di assumere una responsabile decisione di annullamento. Detto termine, stante il suo riconosciuto carattere perentorio, non può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di una effettiva necessità istruttoria. Sicché, ove la documentazione inviata all'Autorità preposta ad annullare, eventualmente, l'autorizzazione risulti incompleta, il termine comincia a decorrere dal momento in cui è stata soddisfatta la richiesta istruttoria - che riveste perciò efficacia interruttiva del termine stesso (con la conseguente irrilevanza del tempo trascorso antecedentemente all’incombente istruttorio). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599

  10. Annullamento ministeriale - Termine - Effetto interruttivo e effetto sospensivo - Differenza. In tema di tutela paesaggistica, l’effetto interruttivo del termine potrebbe essere attribuito solo alla richiesta istruttoria volta ad acquisire una documentazione completa, dovendosi riconoscere invece l’effetto sospensivo quando si tratti di una semplice richiesta di chiarimenti avanzata in presenza di una documentazione già completa, e ciò al solo fine di decidere in modo più ponderato (in tal senso Cons. Stato VI, 6 febbraio 2003, n. 592). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599

  11. Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Condizioni e limiti - Controllo di legittimità - Sussiste - Valutazione di merito - Esclusione - Fondamento. Il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (C. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4812). Fattispecie: realizzazione di rete elettrica di modesta entità attraverso tralicci per la trasmissione della corrente elettrica. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) - ENEL s.p.a., (avv.ti Passeggio, Bruno, Palozzi e Iaccarino) ed altri (conferma T.A.R. per la Lombardia - Brescia, 5 agosto 1999, n. 734). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161

  12. Costruzione edilizia in zona protetta - Provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico - Termine - Decorrenza - Fase di comunicazione o notificazione. In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, il termine di 60 giorni si riferisce solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Pertanto, è irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69 e 7 ottobre 2003, n. 5903). Esso, inoltre, inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n. 885). Pres. GIOVANNINI - Est. VOLPE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura generale dello Stato) c. PEGORARO (conferma TAR Liguria, sezione prima, 12 novembre 1998, n. 535). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, Sentenza n. 160 

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