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- Annullamento
di nulla osta paesistico - Partecipazione del privato - Omesso avviso
di avvio
del procedimento - Effetti - Salvaguardia del “bene ambiente”.
L’omesso avviso di avvio del procedimento in
relazione al provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico non
comporta l’annullamento dell’atto, se risulta che l’apporto
partecipativo del
privato non avrebbe consentito un esito diverso, in quanto
<<Non si
tratta di sottrarre il bene ambiente alla struttura del procedimento,
introducendo una deroga all’obbligo (univocamente affermato dalla più
recente
giurisprudenza) di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.
Più
semplicemente, si tratta di salvaguardare il bene ambiente da istanze
particolari, che non avrebbero potuto essere soddisfatte se le norme
procedurali fossero state rispettate. Se all’interessata era precluso
di
conseguire alcuna utilità nel rispetto delle regole, non si vede come
la stessa
possa acquisire una qualche utilità attraverso la mediazione del
giudice che
appunto constata la violazione di quelle regole, la cui osservanza
nulla
avrebbe potuto garantirle>> (C. Stato, VI, 7 ottobre
2003, n. 5918 e n.
5919). Sicché, sarebbe del tutto irragionevole, e puramente
formalistico,
annullare il provvedimento per omesso avviso di avvio del procedimento,
laddove
il provvedimento si basa su ragioni giuridiche e fattuali sostanziali
pienamente
legittime, e non modificabili ove la partecipazione del privato vi
fosse stata
(C. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 6472). Pres. Varrone - Est. De
Nictolis
- Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni
ambientali
e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune
di Imola
(n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17
marzo
2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3
dicembre
2004), Sentenza n. 992
- Annullamento
dei nulla osta paesistici - Competenza - Riforma della dirigenza -
Delega ai
Soprintendenti - Legittimità.
L’originaria competenza ministeriale a controllare e se del caso ad
annullare i
nulla osta paesistici, divisata dall’art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 e
successive modificazioni, deve, dopo il d.lgs. n. 29 del 1993 e la
riforma
della dirigenza, intendersi attribuita al competente dirigente generale
in seno
all’amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
E’ pertanto legittimo che tale dirigente a sua volta deleghi ai
Soprintendenti
detto potere di controllo e annullamento, non trattandosi di subdelega
di
funzioni delegate, bensì di delega di funzioni proprie. Pres. Varrone -
Est. De
Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i
beni
ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello
Stato) e
Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna -
Bologna, sez.
II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
10/03/2005 (c.c. 3
dicembre 2004), Sentenza n. 992
-
C.d.
funzionario di fatto - Annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina
di un
funzionario - Effetti sugli atti da questo adottati.
Per il principio del c.d. funzionario di fatto,
l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario,
reso
inter partes, non travolge, in linea di principio, gli atti da questo
adottati
nell’esercizio della sua funzione, e riguardanti soggetti diversi da
quelli che
hanno impugnato l’atto di nomina. Pres. Varrone - Est. De Nictolis -
Ricci
Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali
e
architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di
Imola
(n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17
marzo 2000,
n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3
dicembre 2004),
Sentenza n. 992
-
Contenuto
dell’autorizzazione paesistica - Annullamento dell’autorizzazione
illegittima -
Motivazione - Obbligo.
In sede
di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della
conclusione
del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la
gestione del
vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali
principi, e
annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi
profilo di
eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede
giurisdizionale e
ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le
proprie
eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se
l’autorizzazione
non risulti viziata. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14
dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n.
680).
Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise
(avv.
Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO
DI STATO Sez.
VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971
-
Autorizzazione
paesistica - Parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del
parere
definitivo alla presentazione di un progetto - Cooperazione tra Stato e
Regioni
- Annullamento statale - Motivazione - Obbligo - Sussiste.
Il provvedimento statale di annullamento
dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria
valutazione
tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in
concreto
deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione
del
progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve
basarsi
sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da
esporre
nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha
emanato
l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente
valutati, in
contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli
altri
principio sulla legittimità dell’azione amministrativa. Ne caso di
specie, è
stato ritenuto illegittimo il formulato della Soprintendenza sulla non
compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area
vincolata, attraverso osservazioni sul pregiudizio ambientale che non
hanno
evidenziato uno specifico vizio dell’autorizzazione regionale, ove si
consideri
che la Regione, proprio in relazione alla qualità paesaggistica del
sito, si
era limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando
l’adozione
del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenesse
conto,
“oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo
da
restituire una qualità paesaggistica al sito” e indicando le
caratteristiche
del progetto stesso. (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n.
680).
Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise
(avv.
Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO
DI STATO Sez.
VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971
- Annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche - Comunicazione dell’avvio del
procedimento
- Obbligo - Atto equipollente alla formale comunicazione.
Sussiste l’obbligo dell’amministrazione dei beni
culturali di comunicare al privato l’avvio del procedimento di
annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche, il rispetto di tale obbligo deve
essere
verificato in concreto, tenendo presente che la disposizione di cui
all’art. 7
della legge n. 241/90 non può essere applicata meccanicamente e
formalisticamente, dovendosi escludere il vizio nei casi in cui lo
scopo della
partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o vi sia
comunque un
atto equipollente alla formale comunicazione (Cons. Stato, VI, n.
2984/2002).
Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti
Colucci e
D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura
Generale
dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968
-
Annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche - Termine di 60 giorni - Decorrenza
-
Funzione. La
perentorietà del termine
di 60 giorni (Cons. Stato, VI, n. 1267/94, n. 558/96, 1825/96 e n.
129/98),
previsto per l’esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che
tale
termine decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza
dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico -
amministrativa,
sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o
incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre
e la
Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra
tutte, Cons.
Stato, VI, n. 114/98). Con la sentenza n. 4182/2002, questa Sezione ha
anche
precisato: che tale richiesta istruttoria può essere effettuata nel
solo caso
di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base
l’autorizzazione è
stata rilasciata, senza che il termine possa essere interrotto da
richieste istruttorie,
relative a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti
nel
procedimento conclusosi con l’autorizzazione; che una diversa
interpretazione
attribuirebbe alla suddetta autorità un potere, che potrebbe
agevolmente essere
sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, che
condurrebbero al concreto risultato dell’elusione del termine
perentorio; che
una siffatta elusione del termine perentorio finirebbe per porsi in
contrasto
con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di
distribuzione
legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito
paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in
pratica
esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio
tra i poteri
di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (Corte Cost., n.
359/85,
n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88). Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA -
Immobiliare
Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e
le
attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR
Abruzzo,
Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
9.03.2005
(c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968
-
Provvedimento
statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica - Motivazione -
Obbligo
- Cooperazione tra Stato e Regioni - Bene tutelato in via primaria.
Il provvedimento statale di annullamento
dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria
valutazione
tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in
concreto
deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione
del
progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve
basarsi
sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da
esporre
nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha
emanato
l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente
valutati, in
contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione tra Stato e
Regioni o
con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Sicché
dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che essa
è immune
da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità
dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di
fatto e
la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla
prevalenza di
un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria.
Consiglio di
Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9. Pres. Varrone
- Est.
Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c.
Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e
Regione Molise
(riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12
febbraio
2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10
dicembre 2004),
Sentenza n. 680
- Autorizzazione
paesaggistica - Annullamento - Termine - Carattere - Fondamento -
Decorrenza -
Documentazione incompleta - Interruzione.
In tema di tutela paesaggistica, il termine fissato dall’art. 82 D.P.R.
n. 616/1977 per l’eventuale annullamento dell'autorizzazione
paesaggistica
decorre solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale riceve la
documentazione completa, ed è posta quindi in condizione di assumere
una
responsabile decisione di annullamento. Detto termine, stante il suo
riconosciuto carattere perentorio, non può essere sospeso, interrotto o
prorogato arbitrariamente al di fuori di una effettiva necessità
istruttoria.
Sicché, ove la documentazione inviata all'Autorità preposta ad
annullare,
eventualmente, l'autorizzazione risulti incompleta, il termine comincia
a
decorrere dal momento in cui è stata soddisfatta la richiesta
istruttoria - che
riveste perciò efficacia interruttiva del termine stesso (con la
conseguente
irrilevanza del tempo trascorso antecedentemente all’incombente
istruttorio).
Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e
ambientali
(Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla
TAR
Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI,
21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599
- Annullamento
ministeriale - Termine - Effetto interruttivo e effetto sospensivo -
Differenza.
In tema di tutela
paesaggistica, l’effetto interruttivo del termine potrebbe essere
attribuito
solo alla richiesta istruttoria volta ad acquisire una documentazione
completa,
dovendosi riconoscere invece l’effetto sospensivo quando si tratti di
una
semplice richiesta di chiarimenti avanzata in presenza di una
documentazione
già completa, e ciò al solo fine di decidere in modo più ponderato (in
tal
senso Cons. Stato VI, 6 febbraio 2003, n. 592). Pres. CARINGELLA - Est.
BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura
Generale
dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29
maggio
1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c.
22 ottobre
2004), Sentenza n. 599
-
Nulla
osta
paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Condizioni e
limiti -
Controllo di legittimità - Sussiste - Valutazione di merito -
Esclusione -
Fondamento.
Il potere
di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico non comporta
un
riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla
regione,
tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria
valutazione
di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma
si
estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte
le
ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di
motivazione (C. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4812).
Fattispecie:
realizzazione di rete elettrica di modesta entità attraverso tralicci
per la
trasmissione della corrente elettrica. Pres. Giovannini - Est. De
Nictolis -
Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello
Stato) -
ENEL s.p.a., (avv.ti Passeggio, Bruno, Palozzi e Iaccarino) ed altri
(conferma
T.A.R. per la Lombardia - Brescia, 5 agosto 1999, n. 734). CONSIGLIO
DI
STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161
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Costruzione
edilizia in zona protetta - Provvedimento ministeriale di annullamento
di nulla
osta paesistico - Termine - Decorrenza - Fase di comunicazione o
notificazione.
In tema di tutela dei beni culturali e ambientali,
il termine di 60 giorni si riferisce solo all’adozione del
provvedimento ministeriale
di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di
costruzione
edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di
comunicazione o
notificazione. Pertanto, è irrilevante che la comunicazione dell’atto
di
annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di
incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale
relativo
al controllo ministeriale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69 e 7 ottobre
2003, n.
5903). Esso, inoltre, inizia a decorrere dalla data in cui la
documentazione
relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta
giunge,
completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal
fine il
ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico
dell’amministrazione
statale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17
febbraio
2000, n. 885). Pres. GIOVANNINI - Est. VOLPE - MINISTERO PER I BENI E
LE
ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura generale dello Stato) c. PEGORARO
(conferma TAR
Liguria, sezione prima, 12 novembre 1998, n. 535). CONSIGLIO
DI STATO Sez.
VI, 25 gennaio 2005, Sentenza n. 160
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