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- Ristrutturazione
edilizia - Nozione - Ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile
diverso
per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) - Nuova
edificazioni
- D.P.R. n. 380/2001.
Il T. U.
sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 limita il concetto di
ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per forma, volume
e
altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli interventi
anche
quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente, mentre
la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per
volumi o
anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile
preesistente
comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione della
disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Pres.
Iannotta -
Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti
Soprano e
Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003,
n.
3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26
marzo 2004),
Sentenza n. 5867
- Ristrutturazione
edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito -
Realizzazione di
nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di
ristrutturazione che
comportino aumento di unità immobiliari - Necessità - Art. 2, c. 1
lett, b)
della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, let. D) D.P.R. 380/2001.
La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D)
l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè
la
diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella
sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la
realizzazione
di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso
l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle
limitazioni
imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del
titolo
autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let.
D)
D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia
possono
anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal
D.Lgs. n.
301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
di
quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit.
D.P.R.
380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli
interventi
di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del
volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2,
comma 1
lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a
D.I.A.
gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e
ricostruzione
dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le
disposizioni in
esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le
modifiche
nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di
ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla
precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti
urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero
coacervo
delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del
precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo
strumento
urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi
limite venga
superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con
lo
strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est. Lamberti -
DRAGAF
Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c.
Comune di
Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale
della
Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V,
7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867
- Urbanistica
ed edilizia - Costruzione edilizia - Ristrutturazione edilizia - Area
di
sedime
originaria - Necessità - Fondamento.
In tema di ristrutturazione edilizia, la necessità
della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria
è un
requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, atteso che
tale
nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la
sua
disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il
quale ogni
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti
una
rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con
il
permesso di costruire. Al fine di ricomprendere nell'ambito degli
interventi di
ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione
di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, per
sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della
costruzione ed
il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così
che solo
le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla
nozione
stessa di sagoma. Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a
vincolo
paesistico e ambientale vanno considerati in variazione essenziale
dalla normativa
urbanistica e vanno sanzionati ai sensi dell'art. 20 lett. c) della
legge 28
febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44, comma primo, lett c),
del
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con riferimento all'art. 32 stesso testo).
Pres.
Zumbo A. - Est. Novarese F. - P.M. Favalli M. (Conf.) - Imp. Calzoni.
(Rigetta,
Trib. Riesame Perugia, 30 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, sez.
III, 23 aprile 2004 (ud. 18.03.2004), Sentenza n. 19034
- Ristrutturazione
edilizia e nuova costruzione - Differenza - Fedele ricostruzione del
fabbricato.
La ristrutturazione
edilizia mira alla salvezza del complesso esistente, ossia alla fedele
ricostruzione del fabbricato nelle sue caratteristiche preesistenti,
non
soltanto dimensionali ma anche architettoniche e stilistiche, che
lascino
inalterati i volumi; in mancanza, l’intervento va qualificato nuova
costruzione
e, come tale, è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme
urbanistiche
(Cons. Stato, V, 10/08/2000, n. 4397). Pres. Frascione - Mastrandrea -
D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van Edil s.r.l. e altro
(avv.
Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10 dicembre 1999, n. 593).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza n. 1023
- Urbanistica
ed edilizia - Rudere in stato di rovina - Non rientra nel novero delle
costruzioni esistenti - Necessità di procedere alla ricognizione degli
elementi
strutturali - Nuova costruzione.
Un rudere in stato di rovina non rientra nel novero
delle “costruzioni esistenti” che possono essere demolite e
ricostruite, senza
modifica della destinazione preesistente. Manca, infatti, la
possibilità di
procedere alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio,
in
relazione anche alla sua destinazione. La c.d. demo-ricostruzione, di
cui
all’art. 42, comma 13, del t.u. delle leggi urbanistiche della
Provincia
Autonome di Bolzano (applicabile ratione temporis), pretende la
pressoché
fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente,
dalla
cui strutturale identificabilità non si può prescindere. L’attività di
ricostruzione di ruderi va considerata, a tutti gli effetti,
realizzazione di
una nuova costruzione. Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Haas (Avv.
Dragona)
c. Comune di Appiano (n.c.) e Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti
Hess e
Costa) - Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 111/1996 - CONSIGLIO DI
STATO, Sez. V
10 febbraio 2004, n. 475
- Urbanistica
ed edilizia -
Manutenzione straordinaria - Definizione. Secondo
un consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (ex multis, sez. III, 23 marzo 2001, n. 23166) e del
Consiglio di
Stato (ex multis, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5775), ai sensi dell'art.
31 l. 5
agosto 1978 n. 457, per definire manutenzione straordinaria un
determinato
intervento edilizio, occorre, da un lato, che esso miri alla
conservazione
della destinazione d'uso dell'edificio e, dall’altro, che esso
soggiaccia a due
limiti, uno di carattere funzionale, costituito dalla necessità che i
lavori
siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti
dell'edificio
stesso e l'altro di natura strutturale, consistente nel divieto
d'alterare i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Pres.
Monteleone, Est.
Polidori - Rosa (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato)
riunito a
Ofai s.p.a. (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) -
T.A.R
CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 29 gennaio 2004, n. 858
- Denuncia
inizio attività: interventi inibitori della p.a. entro termine di
trenta giorni.
Il
T.U.
per l'edilizia ha espressamente collocato allo scadere del trentesimo
giorno
dalla notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l'interessato
può
iniziare i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può
inibire
l'inizio delle opere.
Con la nuova disciplina i due termini in questione sono stati
unificati,
ampliando quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello
relativo
all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 29.01.2004 n. 308
- Urbanistica
ed edilizia - Ricostruzione di case distrutte a seguito di
espropriazione per la
realizzazione di un’opera pubblica - Applicazione analogica della
lettera g)
dell’art. 9 L. 28/1977 (opere da realizzare in seguito a pubbliche
calamità) -
Oneri concessori - Non sono dovuti.
L’esenzione
dagli oneri di urbanizzazione, di cui all’alinea “g”,
dell’art. 9 ,
L. 28 gennaio 1977 n. 28, relativo alle opere da realizzare in seguito
a
pubbliche calamità, deve ritenersi applicabile al caso della
ricostruzione
delle case distrutte; sul rilievo che l’onerosità della concessione
trova la
sua ragion d’essere come corrispettivo delle spese che la collettività
si
addossa, con vantaggio del concessionario, in conseguenza della
concessione
edilizia, e che tale presupposto manca nel caso di ricostruzione di ciò
che la
calamità abbia distrutto. Lo stesso va affermato, evidentemente, per il
caso di
costruzione in sostituzione di un edificio espropriato e distrutto per
realizzare un’opera pubblica, per un volume non maggiore del precedente
e nel
territorio dello stesso comune. Pres. Frascioni, Est.Carbone - Scatto e
altro
(Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Marino e
Paoletti) - (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 ottobre 1995, n.1192)
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 174
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