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Edilizia - Ristrutturazioni, ricostruzioni, manutenzioni, ruderi, permessi
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2004 i giudici si pronunciano in tema di ristrutturazioni edilizie, di demolizioni, di ricostruzioni degli edifici. Ma anche sulle manutenzioni, sui ruderi e sui vincoli o i permessi necessari per tutti tali tipi di intervento. Le sentenze riguardano il diritto urbanistico.
  1. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione (dopo la demolizione)
  2. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito - Realizzazione di nuovi volumi
  3. Urbanistica ed edilizia - Costruzione edilizia - Ristrutturazione edilizia
  4. Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - Differenza
  5. Urbanistica ed edilizia - Rudere in stato di rovina
  6. Urbanistica ed edilizia - Manutenzione straordinaria - Definizione
  7. Denuncia inizio attività: interventi inibitori della p.a. entro termine di trenta giorni
  8. Urbanistica ed edilizia - Ricostruzione di case distrutte a seguito di espropriazione
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  1. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) - Nuova edificazioni - D.P.R. n. 380/2001. Il T. U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 limita il concetto di ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per forma, volume e altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli interventi anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, mentre la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867

  2. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito - Realizzazione di nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari - Necessità - Art. 2, c. 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, let. D) D.P.R. 380/2001. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867
  3. Urbanistica ed edilizia - Costruzione edilizia - Ristrutturazione edilizia - Area di sedime originaria - Necessità - Fondamento. In tema di ristrutturazione edilizia, la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire. Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale vanno considerati in variazione essenziale dalla normativa urbanistica e vanno sanzionati ai sensi dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44, comma primo, lett c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con riferimento all'art. 32 stesso testo). Pres. Zumbo A. - Est. Novarese F. - P.M. Favalli M. (Conf.) - Imp. Calzoni. (Rigetta, Trib. Riesame Perugia, 30 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23 aprile 2004 (ud. 18.03.2004), Sentenza n. 19034
  4. Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - Differenza - Fedele ricostruzione del fabbricato. La ristrutturazione edilizia mira alla salvezza del complesso esistente, ossia alla fedele ricostruzione del fabbricato nelle sue caratteristiche preesistenti, non soltanto dimensionali ma anche architettoniche e stilistiche, che lascino inalterati i volumi; in mancanza, l’intervento va qualificato nuova costruzione e, come tale, è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche (Cons. Stato, V, 10/08/2000, n. 4397). Pres. Frascione - Mastrandrea - D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van Edil s.r.l. e altro (avv. Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10 dicembre 1999, n. 593). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza n. 1023
  5. Urbanistica ed edilizia - Rudere in stato di rovina - Non rientra nel novero delle costruzioni esistenti - Necessità di procedere alla ricognizione degli elementi strutturali - Nuova costruzione. Un rudere in stato di rovina non rientra nel novero delle “costruzioni esistenti” che possono essere demolite e ricostruite, senza modifica della destinazione preesistente. Manca, infatti, la possibilità di procedere alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in relazione anche alla sua destinazione. La c.d. demo-ricostruzione, di cui all’art. 42, comma 13, del t.u. delle leggi urbanistiche della Provincia Autonome di Bolzano (applicabile ratione temporis), pretende la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità non si può prescindere. L’attività di ricostruzione di ruderi va considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione. Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Haas (Avv. Dragona) c. Comune di Appiano (n.c.) e Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Hess e Costa) - Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 111/1996 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 10 febbraio 2004, n. 475
  6. Urbanistica ed edilizia - Manutenzione straordinaria - Definizione. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, sez. III, 23 marzo 2001, n. 23166) e del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5775), ai sensi dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, per definire manutenzione straordinaria un determinato intervento edilizio, occorre, da un lato, che esso miri alla conservazione della destinazione d'uso dell'edificio e, dall’altro, che esso soggiaccia a due limiti, uno di carattere funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio stesso e l'altro di natura strutturale, consistente nel divieto d'alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Pres. Monteleone, Est. Polidori - Rosa (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) riunito a Ofai s.p.a. (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 29 gennaio 2004, n. 858
  7. Denuncia inizio attività: interventi inibitori della p.a. entro termine di trenta giorni. Il T.U. per l'edilizia ha espressamente collocato allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l'interessato può iniziare i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l'inizio delle opere.
    Con la nuova disciplina i due termini in questione sono stati unificati, ampliando quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello relativo all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.
     Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29.01.2004 n. 308
  8. Urbanistica ed edilizia - Ricostruzione di case distrutte a seguito di espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica - Applicazione analogica della lettera g) dell’art. 9 L. 28/1977 (opere da realizzare in seguito a pubbliche calamità) - Oneri concessori - Non sono dovuti. L’esenzione dagli oneri di urbanizzazione, di cui all’alinea “g”, dell’art. 9 , L. 28 gennaio 1977 n. 28, relativo alle opere da realizzare in seguito a pubbliche calamità, deve ritenersi applicabile al caso della ricostruzione delle case distrutte; sul rilievo che l’onerosità della concessione trova la sua ragion d’essere come corrispettivo delle spese che la collettività si addossa, con vantaggio del concessionario, in conseguenza della concessione edilizia, e che tale presupposto manca nel caso di ricostruzione di ciò che la calamità abbia distrutto. Lo stesso va affermato, evidentemente, per il caso di costruzione in sostituzione di un edificio espropriato e distrutto per realizzare un’opera pubblica, per un volume non maggiore del precedente e nel territorio dello stesso comune. Pres. Frascioni, Est.Carbone - Scatto e altro (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Marino e Paoletti) - (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 ottobre 1995, n.1192) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 174 

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