Giurisprudenza
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Edilizia - La pubblica amministrazione, doveri, i diritti dei cittadini
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2004 la giurisprudenza affronta alcuni casi che riguardano la pubblica amministrazione e l'urbanistica. Come la scadenza dei vincoli espropriativi, oppure i contributi per il terremoto.
Altre massime sono riferite ai diritti dei cittadini di ricorrere al giudice oppure i doveri di rispondere da parte dei comuni alle richieste formulate dagli stessi cittadini.
  1. Scadenza del vincolo espropriativo - Destinazione urbanistica
  2. Terremoto - Contributi e sussidi di ricostruzione - L. n. 219/1981
  3. Commissione edilizia comunale - Componente “laico” - Giurisdizione - Rimborso delle spese legali
  4. Art. 34, c. 1 e 2 D. Lgs. 80/1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
  5. Controversie in materia urbanistica ed edilizia
  6. Pianificazione urbanistica: scelte della p.a. sottratte al sindacato di legittimità
  7. Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini
  8. Titolare di una posizione qualificata e differenziata - Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini
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  1. Scadenza del vincolo espropriativo - Destinazione urbanistica - Variante urbanistica. La scadenza del vincolo espropriativo per inutile decorso del quinquennio, originariamente gravante su una superficie, non consente al Comune l’utilizzazione indiscriminata dell’area stessa, ed impone invece, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’obbligo dell’ente locale di provvedere a conferire ad essa un’apposita destinazione urbanistica, attraverso lo strumento della variante urbanistica (C.d.S., sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3999). Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320
  2. Terremoto - Contributi e sussidi di ricostruzione - L. n. 219/1981 - Controlli amministrativi - Giurisdizione - Concessione di pubblico servizio - Intervento edilizio - Uso ed assetto del territorio. Spetta al G.O. la giurisdizione in tema di contributi di ricostruzione previsti dalla L. 14 maggio 1981 n. 219 (terremoto in Campania e Basilicata del novembre 1980) e successive modificazioni (Cass., ss.uu. 18 febbraio 2002, n. 2369 e 4 novembre 2002, n. 15439). Ed infatti, la sola presenza di controlli amministrativi particolarmente intensi non consente la qualificabilità dell’erogazione dei contributi di cui alla L. 14 maggio 1981 n. 219, come concessione di pubblico servizio (SS.UU. , 25 settembre 2000, n. 1042). D’altra parte, ove tali controlli investano l’intervento edilizio che il richiedente intende realizzare essi non sono compiuti in funzione delle potestà spettanti in materia di uso ed assetto del territorio (SS.UU. 4 novembre 2002, n. 15439) cosicché deve escludersi ogni dubbio circa la non riconducibilità della materia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 25 febbraio 2004, sentenza n. 767
  3. Commissione edilizia comunale - Componente “laico” - Giurisdizione - Rimborso delle spese legali - Rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da amministratori comunali. Il componente “laico” di una commissione edilizia comunale deve agire innanzi al G.O. per il rimborso delle spese legali sopportate per procedimenti penali subiti in relazione all’attività svolta in seno all’organo collegiale. Esula dalla giurisdizione amministrativa l’azione proposta dal componente “laico” di una commissione edilizia comunale avverso gli atti che gli hanno negato il rimborso, a carico dell’ente, delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio in relazione a procedimenti penali cui è stato sottoposto in relazione alla propria attività in seno al predetto organo consultivo. Trattasi di un’azione diretta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell’amministrazione, ha la natura di diritto soggettivo sulla quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, infatti, se si è pronunciato sulla spettanza di analoghi rimborsi e, quindi, su questioni relative a diritti soggettivi, lo ha fatto in relazione ai dipendenti dell’amministrazione e, quindi, in connessione con pretese collegate al rapporto di pubblico impiego, nell’ambito, cioè, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri casi (Cfr: Cons. St., sez. V, 17.6.2001, n. 3946), il giudice amministrativo ha ritenuto di poter estendere la propria giurisdizione, conoscendo anche di analoghe richieste di rimborso da parte degli amministratori di enti locali tenendo presente in tutta evidenza il loro rapporto di servizio con l’ente (ancorché non impiegatizio ma di natura onoraria), evenienza questa che non può ritenersi estensibile anche al caso in esame, nel quale non è configurabile, nei termini che hanno ispirato la giurisprudenza ora richiamata, un rapporto di servizio dell’appellato con l’amministrazione. Deve aggiungersi che il giudice della giurisdizione, di recente, ha escluso la competenza del giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi ad oggetto azioni dirette ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da amministratori comunali (Cass., SS.UU., 1.12.2000, n. 1244). CONSIGLIO DI STATO, sez. V 25 febbraio 2004, sentenza n. 763
  4. Art. 34, c. 1 e 2 D. Lgs. 80/1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Illegittimità costituzionale. È costituzionalmente illegittimo l’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Pres. Zagrebelsky, Red. Vaccarella - CORTE COSTITUZIONALE 28 luglio 2004 (dec. 13 luglio 2004) sent. n. 281
  5. Controversie in materia urbanistica ed edilizia - Incostituzionalità dell’art. 34 1 c. D.L.vo n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7, lettera b) della L. n. 205/2000 - Atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Limiti. La nuova formulazione dell’art. 34, del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere. Pertanto, è incostituzionale l’art. 34, comma 1, del d. l.gs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della l. 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Pres. ZAGREBELSKY - Rel. VACCARELLA. CORTE COSTITUZIONALE, 06 luglio 2004, (dec. 5/7/04) Sentenza n. 204
  6. Pianificazione urbanistica: scelte della p.a. sottratte al sindacato di legittimità. Le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un’amplissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che sono, quindi, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Le scelte discrezionali compiute dall’amministrazione comunale riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 24.02.2004, n. 737
  7. Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini. In materia edilizia l’obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini non sussiste soltanto nel caso in cui essi chiedano un atto positivo in loro favore (concessione, autorizzazione ecc.), ma anche quando chiedano l’eliminazione di abusi edilizi o, comunque, il rispetto della normativa edilizia o di piani convenzionati, allorché abbiano a trovarsi in un rapporto diretto (proprietà o stabile dimora) con l’area sulla quale si realizza l’ intervento. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677
  8. Titolare di una posizione qualificata e differenziata - Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini - Silenzio dell’Amministrazione ex art. 21-bis della l. 1034/71. A fronte di una circostanziata denunzia, l’amministrazione che abbia preso in esame l’istanza e, svolta la doverosa istruttoria, abbia adottato in merito un provvedimento espresso, non è tenuta a comunicare espressamente al denunziante le iniziative intraprese. Né all’interessato, ampiamente edotto della situazione, è consentito pretendere che il Giudice, in sede amministrativa, entri nel merito del provvedimento adottato dall’Amministrazione in correlazione alle sue pretese di ordine sostanziale, trattandosi di valutazioni necessariamente estranee al giudizio sul silenzio dell’Amministrazione ex art. 21-bis della l. 1034/71. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677
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