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- Scadenza
del vincolo espropriativo - Destinazione urbanistica - Variante
urbanistica.
La scadenza del vincolo espropriativo per inutile
decorso del quinquennio, originariamente gravante su una superficie,
non
consente al Comune l’utilizzazione indiscriminata dell’area stessa, ed
impone
invece, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’obbligo
dell’ente
locale di provvedere a conferire ad essa un’apposita destinazione
urbanistica,
attraverso lo strumento della variante urbanistica (C.d.S., sez. IV, 17
luglio
2002, n. 3999). Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio
Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e
Pilia) c.
REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma
T.A.R.
Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995). CONSIGLIO
DI STATO, Sez.
IV, 21 maggio 2004, n. 3320
- Terremoto
-
Contributi e sussidi di ricostruzione - L. n. 219/1981 - Controlli
amministrativi - Giurisdizione - Concessione di pubblico servizio -
Intervento
edilizio - Uso ed assetto del territorio. Spetta
al G.O. la giurisdizione in tema di contributi
di ricostruzione previsti dalla L. 14 maggio 1981 n. 219 (terremoto in
Campania
e Basilicata del novembre 1980) e successive modificazioni (Cass.,
ss.uu. 18
febbraio 2002, n. 2369 e 4 novembre 2002, n. 15439). Ed infatti, la
sola
presenza di controlli amministrativi particolarmente intensi non
consente la
qualificabilità dell’erogazione dei contributi di cui alla L. 14 maggio
1981 n.
219, come concessione di pubblico servizio (SS.UU. , 25 settembre 2000,
n.
1042). D’altra parte, ove tali controlli investano l’intervento
edilizio che il
richiedente intende realizzare essi non sono compiuti in funzione delle
potestà
spettanti in materia di uso ed assetto del territorio (SS.UU. 4
novembre 2002,
n. 15439) cosicché deve escludersi ogni dubbio circa la non
riconducibilità
della materia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 25 febbraio 2004,
sentenza n. 767
- Commissione
edilizia comunale -
Componente “laico” - Giurisdizione - Rimborso delle spese legali -
Rimborso delle
spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da amministratori
comunali.
Il componente “laico” di una
commissione edilizia comunale deve agire innanzi al G.O. per il
rimborso delle
spese legali sopportate per procedimenti penali subiti in relazione
all’attività svolta in seno all’organo collegiale. Esula dalla
giurisdizione
amministrativa l’azione proposta dal componente “laico” di una
commissione
edilizia comunale avverso gli atti che gli hanno negato il rimborso, a
carico
dell’ente, delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio in
relazione
a procedimenti penali cui è stato sottoposto in relazione alla propria
attività
in seno al predetto organo consultivo. Trattasi di un’azione diretta
alla
tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata
ad un
obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell’amministrazione, ha la
natura di
diritto soggettivo sulla quale la giurisdizione spetta al giudice
ordinario. Il
giudice amministrativo, infatti, se si è pronunciato sulla spettanza di
analoghi rimborsi e, quindi, su questioni relative a diritti
soggettivi, lo ha
fatto in relazione ai dipendenti dell’amministrazione e, quindi, in
connessione
con pretese collegate al rapporto di pubblico impiego, nell’ambito,
cioè, della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri casi (Cfr:
Cons.
St., sez. V, 17.6.2001, n. 3946), il giudice amministrativo ha ritenuto
di
poter estendere la propria giurisdizione, conoscendo anche di analoghe
richieste di rimborso da parte degli amministratori di enti locali
tenendo
presente in tutta evidenza il loro rapporto di servizio con l’ente
(ancorché
non impiegatizio ma di natura onoraria), evenienza questa che non può
ritenersi
estensibile anche al caso in esame, nel quale non è configurabile, nei
termini
che hanno ispirato la giurisprudenza ora richiamata, un rapporto di
servizio
dell’appellato con l’amministrazione. Deve aggiungersi che il giudice
della
giurisdizione, di recente, ha escluso la competenza del giudice
amministrativo
in ordine alle controversie aventi ad oggetto azioni dirette ad
ottenere il
rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da
amministratori comunali (Cass., SS.UU., 1.12.2000, n. 1244). CONSIGLIO
DI
STATO, sez. V 25 febbraio 2004, sentenza n. 763
- Art.
34, c. 1 e 2 D. Lgs. 80/1998 - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo - Illegittimità costituzionale. È
costituzionalmente illegittimo
l’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma
4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
edilizia e
urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la
giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del
danno. Pres. Zagrebelsky, Red. Vaccarella - CORTE
COSTITUZIONALE 28 luglio
2004 (dec. 13 luglio 2004) sent. n. 281
- Controversie
in materia urbanistica ed edilizia -
Incostituzionalità dell’art. 34 1 c. D.L.vo n. 80/1998 come sostituito
dall’art. 7, lettera b) della L. n. 205/2000 - Atti e provvedimenti
delle
pubbliche amministrazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
- Limiti.
La nuova
formulazione dell’art. 34, del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata
dall’art. 7,
comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, si pone in contrasto
con la
Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione
esclusiva -
oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche
amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse
equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia
urbanistica ed
edilizia - anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle
quali la
pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè
avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente
privatistici -
alcun pubblico potere. Pertanto, è incostituzionale l’art. 34, comma 1,
del d.
l.gs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b,
della l. 21
luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi per
oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti
e i
provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle
stesse
equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Pres. ZAGREBELSKY -
Rel.
VACCARELLA. CORTE COSTITUZIONALE, 06 luglio 2004, (dec.
5/7/04) Sentenza n.
204
- Pianificazione
urbanistica: scelte della p.a. sottratte al sindacato di legittimità. Le scelte
effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica
sono
connotate da un’amplissima discrezionalità e costituiscono
apprezzamenti di
merito che sono, quindi, sottratti al sindacato di legittimità del
giudice
amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà,
irrazionalità o
irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti in relazione alle
esigenze
che si intendono concretamente soddisfare. Le scelte discrezionali
compiute
dall’amministrazione comunale riguardo alla destinazione di singole
aree, non
necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere
dai
criteri generali – di ordine tecnico discrezionale - seguiti
nell’impostazione
del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla
relazione di
accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore
generale,
salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o
affidamenti
in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di
specifiche
considerazioni. Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 24.02.2004, n. 737
- Obbligo
del Comune di provvedere sulle richieste dei
cittadini.
In materia
edilizia l’obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei
cittadini non
sussiste soltanto nel caso in cui essi chiedano un atto positivo in
loro favore
(concessione, autorizzazione ecc.), ma anche quando chiedano
l’eliminazione di
abusi edilizi o, comunque, il rispetto della normativa edilizia o di
piani
convenzionati, allorché abbiano a trovarsi in un rapporto diretto
(proprietà o
stabile dimora) con l’area sulla quale si realizza l’ intervento. Pres.
Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa
& Co.
O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro
(avv.ti
Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO
DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677
- Titolare
di una posizione qualificata e differenziata - Obbligo del Comune di
provvedere
sulle richieste dei cittadini - Silenzio dell’Amministrazione ex art.
21-bis
della l. 1034/71. A
fronte
di una circostanziata denunzia, l’amministrazione che abbia preso in
esame
l’istanza e, svolta la doverosa istruttoria, abbia adottato in merito
un
provvedimento espresso, non è tenuta a comunicare espressamente al
denunziante
le iniziative intraprese. Né all’interessato, ampiamente edotto della
situazione, è consentito pretendere che il Giudice, in sede
amministrativa,
entri nel merito del provvedimento adottato dall’Amministrazione in
correlazione alle sue pretese di ordine sostanziale, trattandosi di
valutazioni
necessariamente estranee al giudizio sul silenzio dell’Amministrazione
ex art.
21-bis della l. 1034/71. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand
di
Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c.
Comune di
Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A.
di
Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio
2004, sentenza n.
677
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