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- Distanze
legali - Sopraelevazione di un fabbricato - Nuova costruzione - Muro di
appoggio
- Rapporti di vicinato.
La
sopraelevazione di un fabbricato è una nuova costruzione e deve
pertanto
rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa
vigente
al momento della relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto
sussiste
anche quando la sopraelevazione sia “rientrata” rispetto al muro di
appoggio, e
questo sia stato costruito a distanza legale secondo la normativa
all’epoca
vigente. Presidente G. Napoletano - Relatore E. Malpica. CORTE
DI CASSAZIONE
Civile Sezione II, del 7 dicembre 2004, Sentenza n. 22895
- Distanze
- Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano
storicamente
determinato ed edificazione al di fuori del centro abitato esistente -
Allineamento con più edifici preesistenti - Disciplina urbanistica -
Margini di
deroga - L. n. 1150/1942 - L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968.
In tema della disciplina urbanistica generale, non
può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito di
applicazione
della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema cui
all’art. 41
septies della L. 17-8-1942 n. 1150, introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967
n. 765.
Sistema che opportunamente distingue tra l'edificazione al di fuori del
centro
abitato esistente, nell'ambito della quale la rete stradale dovendo
essere
disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati,
dagli
interventi da operare all'interno di un tessuto urbano storicamente
determinato
che necessariamente debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati
dal
passato. Nei fatti, una diversa lettura del sistema che forzasse la
lettera
della norma, produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto
all'interno
dei centri urbani esistenti le scelte dell'amministrazione si
ridurrebbero
all’alternativa tra l'intangibilità della rete viaria storicamente
determinata
e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade
che
ricadano all'interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto
ministeriale (DM n. 1404 del 1968). Una alternativa tra due soluzioni
estreme
entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge
intende
tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all'impianto di una
disciplina
urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Pres. Iannotta - Est.
Fera -
Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) c.
Comune di
Caldogno (Vicenza) (Avv.ti Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR
Veneto,
sezione prima, 25 giugno 2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 30 Agosto
2004 (Ud. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5653
- Area
cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati
esistenti
entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico
interesse
- Non è viziato.
Un
ampliamento dell’area cimiteriale derivante da sopravvenute esigenze di
pubblico interesse, tale da portare i fabbricati esistenti ad una
distanza
inferiore a quella di rispetto, non è illegittimo, posto che esso
determina,
semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni. Pres.
Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv. Viviani) c. s.r.l.
Immobiliari
Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez.
II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004,
n. 476
- Legittimazione
processuale - Proprietari di immobili
siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione -
Sussiste. E'
sufficiente essere proprietari di
immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova
costruzione per
configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la
predetta area
che fa sorgere la legittimazione all’azione. Tale consolidato principio
è
costantemente ripetuto dalla recente giurisprudenza amministrativa.
Pres.
Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c.
Causo ed
altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia,
Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V -
1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811
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