Giurisprudenza
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Edilizia - Distanza tra le costruzioni, confini
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, sono delle massime dell'anno 2004, riguardano i casi di distanze nelle nuove opere. In particolare si parla di come individuarle e definirle e dei vincoli imposti dalla normativa. Inoltre si tratta delle aree cinmiteriali e delle distanze da essa oltre che del diritto del vicino di essere legittimato a un processo.
  1. Distanze legali - Sopraelevazione di un fabbricato - Nuova costruzione
  2. Distanze - Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano storicamente determinato
  3. Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti entro la nuova fascia di rispetto
  4. Legittimazione processuale - Proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione
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  1. Distanze legali - Sopraelevazione di un fabbricato - Nuova costruzione - Muro di appoggio - Rapporti di vicinato. La sopraelevazione di un fabbricato è una nuova costruzione e deve pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la sopraelevazione sia “rientrata” rispetto al muro di appoggio, e questo sia stato costruito a distanza legale secondo la normativa all’epoca vigente. Presidente G. Napoletano - Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 7 dicembre 2004, Sentenza n. 22895
  2. Distanze - Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano storicamente determinato ed edificazione al di fuori del centro abitato esistente - Allineamento con più edifici preesistenti - Disciplina urbanistica - Margini di deroga - L. n. 1150/1942 - L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968. In tema della disciplina urbanistica generale, non può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito di applicazione della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema cui all’art. 41 septies della L. 17-8-1942 n. 1150, introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967 n. 765. Sistema che opportunamente distingue tra l'edificazione al di fuori del centro abitato esistente, nell'ambito della quale la rete stradale dovendo essere disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati, dagli interventi da operare all'interno di un tessuto urbano storicamente determinato che necessariamente debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati dal passato. Nei fatti, una diversa lettura del sistema che forzasse la lettera della norma, produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto all'interno dei centri urbani esistenti le scelte dell'amministrazione si ridurrebbero all’alternativa tra l'intangibilità della rete viaria storicamente determinata e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade che ricadano all'interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto ministeriale (DM n. 1404 del 1968). Una alternativa tra due soluzioni estreme entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge intende tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all'impianto di una disciplina urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Pres. Iannotta - Est. Fera - Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) c. Comune di Caldogno (Vicenza) (Avv.ti Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR Veneto, sezione prima, 25 giugno 2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5653
  3. Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Non è viziato. Un ampliamento dell’area cimiteriale derivante da sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tale da portare i fabbricati esistenti ad una distanza inferiore a quella di rispetto, non è illegittimo, posto che esso determina, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv. Viviani) c. s.r.l. Immobiliari Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 476
  4. Legittimazione processuale - Proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione - Sussiste. E' sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione all’azione. Tale consolidato principio è costantemente ripetuto dalla recente giurisprudenza amministrativa. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811
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