Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Edilizia - Abusi, violazioni, reati, danni, repressioni, sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2004 i giudici si pronunciano su alcuni casi di abusi edilizi, sulle violazioni, sui reati e sulle sanatorie. In particolare si tratta di repressioni e dei doveri e dei poteri del sindaco e della pubblica amministrazione.
  1. Condono edilizio: per la valutazione negativa occorre una motivazione puntuale
  2. Industrie insalubri - Art. 216 T.U.L.S. - Provvedimenti repressivi
  3. Industrie insalubri - Sindaco - Autorità sanitaria locale - Poteri
  4. Edilizia e urbanistica - Materia urbanistica - Poteri ripristinatori e repressivi inerzia della P.A.
  5. Urbanistica e edilizia - Domanda di concessione edilizia - Omissione in planimetria dello stato reale dei luoghi - falso ideologico
  6. Edilizia e urbanistica - Abuso d'ufficio e demolizione
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Condono edilizio: per la valutazione negativa occorre una motivazione puntuale. Nell’ambito di una procedura di condono la valutazione negativa dell'Amministrazione deve essere accompagnata da una motivazione sulla base della specifica istruttoria espletata, con puntualità di riferimenti le ragioni tecnico-valutative che impediscono nella fattispecie il rilascio della concessione in sanatoria. Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 29.11.2004, n. 7785
  2. Industrie insalubri - Art. 216 T.U.L.S. - Provvedimenti repressivi - Previo accertamento della sussistenza di situazione di pericolo per la salute pubblica - Necessità. La disposizione di cui all’art. 216 TULS, nel contesto normativo generale di settore, prevede che le attività insalubri siano sottoposte a semplice comunicazione, con la conseguenza che gli eventuali provvedimenti repressivi devono assumersi previo concreto accertamento della sussistenza di effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica. Pres. Elefante, Est. D’Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D’Amelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964
  3. Industrie insalubri - Sindaco - Autorità sanitaria locale - Poteri - Momento successivo all’attivazione - Prescrizioni dirette a ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria - Inottemperanza del privato - Divieto di continuazione nell’esercizio - Art. 216 T.U. leggi sanitarie. Il Sindaco agisce in qualità di autorità sanitaria locale preposta alla vigilanza sulle industrie insalubri, la cui attivazione è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità comunale che, secondo quanto previsto dall’art.216 del citato T.U., può vietarne l’esercizio o subordinarlo a determinate cautele. Qualora nel corso dell’attività produttiva, vengano meno le condizioni igienico-sanitarie che avevano giustificato l’avvio delle stesse attività, il Sindaco è facoltizzato a dettare prescrizioni per ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria delle produzioni, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza delle stesse, l’autorità comunale può vietarne la continuazione nell’esercizio del potere inibitorio riconosciuto dal suddetto art.216 del T.U.. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti Pede e Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R. MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, n. 104
  4. Edilizia e urbanistica - Materia urbanistica - Poteri ripristinatori e repressivi inerzia della P.A. - Estremi del silenzio-rifiuto - Legittimazione ad agire del terzo interessato - Sussistenza. L’ampia sfera dei poteri di polizia urbana attribuiti in materia urbanistica all’Amministrazione comunale non esclude che rispetto ai singoli provvedimenti gli interessati siano portatori di un interesse legittimo: pertanto il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell’Organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la definitiva conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida dell’interessato integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (secondo i recenti dettami di Cons. Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1). Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677
  5. Urbanistica e edilizia - Domanda di concessione edilizia - Omissione in planimetria dello stato reale dei luoghi - falso ideologico - Sussiste - Fattispecie. In materia urbanistica, integra il falso ideologico, l’omissione in planimetria dello stato reale dei luoghi incluso alla domanda di concessione edilizia. Pertanto, la rappresentanza in maniera fedele e completa della realtà dei luoghi, è necessaria in modo da consentire alla p.a., l’adozione di provvedimenti conformi alla disciplina vigente in materia. Fattispecie: omessa indicazione in planimetria, del richiedente concessione edilizia, dell’esistenza di un manufatto insistente sulla limitrofa proprietà. Pres. Persichetti - Est. Fracassi. CORTE D’APPELLO, L'AQUILA 6 febbraio 2004
  6. Edilizia e urbanistica - Abuso d'ufficio e demolizione - Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi - Successione di norme extra-penali - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen. - Condizioni - Limiti - Fattispecie. La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" - ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale - oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità del'art. 2 cod. pen. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale). Pres. Morelli - Est. Sirena - Imp. Stellaccio - Pm D'Ambrosio (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 12 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. II del 4 febbraio 2004, (ud. 02 dicembre 2003) sentenza n. 4296
Torna all'indice delle sentenze