|
-
Vincolo
paesaggistico - Regione Sardegna -
Sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione d’uso e
dell’edificazione - In attesa dell’approvazione degli strumenti di
pianificazione paesistica - cd. “Decreto Salvacoste” - Legittimità
I
provvedimenti che, ai sensi dell’art. 14 L.R. Sardegna 45/89,
hanno
imposto la sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione
d’uso e
l’edificazione, in attesa dell’approvazione degli strumenti di
pianificazione
paesistica conseguenti al T.U. 22 gennaio 2004, n. 42, appaiono
giustificati
dal protrarsi di una situazione di inerzia comportante l’oggettivo
pericolo di
un pregiudizio irreparabile dei beni pubblici da tutelare (beni
paesistici), in
assenza dell’esercizio del potere di pianificazione in tale materia.
(Ricorso
proposto avverso il cd. “Decreto Salvacoste” che ha disposto la
temporanea
sospensione delle attività edificatorie entro la fascia di 2 km dalla
linea di
battigia). Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi)
c.
Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio
regionale
della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano)
e Comune
di Valledoria (n.c.) - T.A.R. SARDEGNA , Sez. II -
25 novembre 2004,
ordinanza n. 533
-
Imposizione
di prescrizioni vincolistiche su aree
private - Complesso monumentale - Art. 21 L. 1089/39 - Discrezionalità
dell’amministrazione - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. La
valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di
prescrizioni
vincolistiche su aree private, nonché la determinazione dell’estensione
dell’area da vincolare, ai fini della tutela dell’ambiente circostante
un
complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è
rimessa
esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto
insindacabile in sede di legittimità, fatta salva la verificabilità di
eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità. Pres.
Trivellato,
Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti Montresor, Pasetto e Codognato) c.
Ministero
per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni
ambientali e
architettonici archeologici artistici e storici (Avv. Stato) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 4 novembre 2004, n. 3846
- Imposizione
di vincolo indiretto - Immobile non
contiguo al monumento - Cornice ambientale - Apposizione del vincolo -
Legittimità. Il
vincolo indiretto è destinato a coinvolgere
l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non
coincide
con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma
va
stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice
ambientale”,
a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente
valore
artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera
tutelata.
Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un
immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte
dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in
prossimità
dello stesso. Pres. Trivellato, Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti
Montresor,
Pasetto e Codognato) c. Ministero per i beni e le attività culturali -
Ufficio
Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici
e
storici (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre
2004, n. 3846
- Imposizione
del vincolo indiretto - Presupposti -
Continuità dell’area - Continuità storica fra i monumenti e gli
insediamenti
circostanti - Parco archeologico - Inclusione nell’area vincolata -
Irrilevanza
del mero rapporto di continuità fisica dei terreni.
In tema
di tutela dei beni culturali e ambientali, la continuità di un'area
paesaggistica, e la relativa imposizione di un vincolo indiretto, può
essere
invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli
insediamenti circostanti, e non deve necessariamente, essere intesa in
senso
strettamente fisico, né richiedere obbligatoriamente una continuità
stilistica
o estetica fra le aree. Sicché, non rileva il mero rapporto di
continuità
fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell'area vincolata.
Fattispecie: inclusione di un’estesa porzione di territorio, di
interesse
paesistico, archeologico e culturale, riconducibile alla più ricca
accezione di
parco archeologico. Lolini C. Ministero per i Beni culturali e
ambientali. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 17 ottobre 2003, Sentenza n. 6344
-
Vincolo
paesistico - Zona deturpata - Decadenza
dell’esigenza di tutela - Inconfigurabilità. Il
vincolo paesistico e
l’esigenza di tutela ad esso sottesa non viene meno per il fatto che il
vincolo
è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al
contrario un
maggior rigore per il futuro onde prevenire ulteriori danni
all’ambiente e
salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. Pres. Urbano,
Est.
Durante - Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. Colapinto) c. Commissario
delegato per
l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. III - 13 ottobre 2004, n. 4445
- Apposizione
del vincolo - Comunicazione di avvio del
procedimento - Necessità - Art. 7 D. Lgs n. 490/1999 e art 14, c. 1 D.
Lgs. n.
41/2004.
L’art. 7 del D. Lgs n. 490/1999 riconosce al
“proprietario, possessore o detentore” del bene sul quale si vuole
imporre un
vincolo il diritto di partecipare al relativo procedimento disponendo
che ad
essi deve essere comunicato l’avvio del procedimento. La norma è
ribadita con
formula pressoché analoga anche nel codice dei beni culturali e del
paesaggio
approvato con D.Lgs n.41/2004 (art.14,c. 1) (rectius: D. Lgs. 42/2004).
C.V. e
altri (Avv. Bonellli) c. Ministero per i Beni e le Attività culturali e
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e
provincia
(Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 7 ottobre
2004, n. 13587
-
Imposizione
vincolo indiretto - Beni di interesse
artistico e storico - Manifestazione della discrezionalità tecnica
dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Motivazione inadeguata
e
manifesta incongruenza o illogicità.
Il vincolo indiretto disposto su beni di interesse
artistico e storico è manifestazione della discrezionalità tecnica
dell’Amministrazione, pertanto, solo nei termini di motivazione
inadeguata e
manifesta incongruenza o illogicità può essere impugnata innanzi al
giudice
amministrativo (conf.: C.d.S. Sez. VI, 26/01/2003 n. 1041). Pres.
GIOVANNINI -
Est. MARUOTTI - saba Italia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali (Avvocatura di Stato) Soprintendenza per i
beni
architettonici e il paesaggio della Puglia (n.c.), Comune di Lecce
(n.c.),
Provincia monastica dei Frati San Giuseppe (n.c.), Associazione Vivere
Lecce
(avv. Quinto). (conferma T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9/01/2004 n.
117) CONSIGLIO
DI STATO, Sezione VI, 5 ottobre 2004, Sentenza n. 6488
-
Piano
territoriale paesistico - Strumento di
pianificazione - Partecipazione al procedimento - Esclusione - Art. 13
L.
241/1990 - Obbligo di avviso di avvio del procedimento - Esclusione.
L’art.
13 della L. 7.8.1990 n. 241 pone una deroga all’applicazione delle
disposizioni
di cui al capo III della medesima legge - riguardante la partecipazione
al
procedimento amministrativo - con riferimento all’emanazione di atti
normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali
restano ferme le norme che ne regolano la formazione. Costituendo
senz’altro il
Piano Territoriale Paesistico uno strumento di pianificazione, ne
discende che
non s’impone affatto all’Amministrazione l’obbligo di dare avviso di
avvio del
procedimento in favore dei proprietari di aree poste all’interno del
Piano.
Pres. Coraggio, Est. Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c.
Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e
altri
(n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004,
n. 12591
- Piano
territoriale paesistico - Visione complessiva
dell’area tutelata - Valutazione delle specificità d’insieme -
Inclusione di
fondi che non presentano le medesime caratteristiche di zona -
Legittimità.
In sede
di redazione di un P.T.P., la descrizione dei caratteri paesaggistici
relativi
alle singole zonizzazioni non deve essere intesa come elemento rigido e
limitante della concreta definizione territoriale della zona medesima,
dovendo
farsi riferimento, a tal fine, non solo alle caratteristiche
morfologiche e
naturali delle singole aree, ma anche ad una visione complessiva della
zona ed
alla sua specificità d’insieme, elementi che possono senz’altro
giustificare la
sottoposizione a vincolo paesaggistico di ulteriori fondi quand’anche
questi
non presentino le medesime caratteristiche di zona. Pres. Coraggio,
Est.
Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c. Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12591
- Vincolo
paesaggistico - Art. 82 d.p.r. 616/1977 -
Esonero dal vincolo - E’ riferibile solo ai P.P.A. ancora efficaci.
L’esonero dal vincolo paesaggistico previsto dall’art. 82, co. 5,
d.p.r.24.7.1977, n.616, aggiunto, dall’art.1 legge n. 431/1985, è
riferibile
solo ai P.P.A. ancora efficaci, trattandosi di strumenti che,
assicurando il
coordinato e programmato svolgimento dell’attività edilizia anche in
zone
ritenute particolarmente sensibili sul piano paesaggistico, sono stati
rivisti
dal legislatore come espressione dei consapevoli apprezzamenti
dell’autorità
locale in tema di tutela del territorio e del paesaggio; laddove invece
tali
strumenti abbiano perduto la propria efficacia operativa, così da
lasciare le
aree di competenza prive delle garanzie offerte dagli strumenti
attuativi
stessi, deve ritenersi che la deroga medesima non possa più operare e
le aree
paesaggistiche vincolate tornino a soggiacere all’ordinario regime di
vincolo
ex lege 1497/1939. Pres. Varrone, Est. Garofali - C.L. e altri (Avv.
Ventura)
c. Comune di Bari (Avv. Lonero Baldassarra), Ministero per i Beni
Ambientali e
Culturali (Avv. Stato) e regione Puglia (n.c.) - CONSIGLIO DI
STATO, Sez. VI
- 24 settembre 2004, n. 6254
- Bellezza
panoramica di insieme - Tutela - D.m.
17.05.1956 - Art. 1, n. 4, L. n. 1497/1939.
Tutte le zone,
dichiarate dal d.m. 17.05.1956 di notevole interesse paesaggistico
(nella
specie la costiera del Comune di Gaeta) sono assunte ad oggetto di
tutela come
quadro naturale che costituisce bellezza panoramica di insieme, secondo
la
categoria identificata dall’art. 1, n. 4, della legge n. 1497/1939. In
conseguenza si configurano idonei ad incidere sui valori paesaggistici
presi in
considerazione sia gli interventi sulla terra ferma, sia quelli che
dalla
battigia si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i casi
l’idoneità
ad introdurre un effetto modificativo e possibile “vulnus” al quadro
naturale e
panoramico che caratterizza il bene protetto. Non assume quindi rilievo
la
circostanza che la linea della battigia si trovi su un diverso
allineamento
rispetto alla data di imposizione del vincolo, concorrendo come innanzi
detto a
costituire la bellezza panoramica di insieme sia la costa che il tratto
di mare
prospiciente. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F.
G.”
S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to
Santamaria)
(Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
- Urbanistica
ed edilizia - Beni culturali e ambientali -
Edificazione nel centro urbano storicamente determinato ed edificazione
al di
fuori del centro abitato esistente - Distanze - Allineamento con più
edifici
preesistenti - Disciplina urbanistica - Margini di deroga - L. n.
1150/1942 -
L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968.
In tema della
disciplina urbanistica generale, non può certamente evincersi l’intento
di una
modifica dell’ambito di applicazione della normativa ministeriale che
alteri
radicalmente il sistema cui all’art. 41 septies della L. 17-8-1942 n.
1150,
introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967 n. 765. Sistema che opportunamente
distingue tra l'edificazione al di fuori del centro abitato esistente,
nell'ambito della quale la rete stradale dovendo essere disegnata ex
novo può
essere assoggettata a parametri predeterminati, dagli interventi da
operare
all'interno di un tessuto urbano storicamente determinato che
necessariamente
debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati dal passato. Nei
fatti, una
diversa lettura del sistema che forzasse la lettera della norma,
produrrebbe un
effetto distorsivo notevole, in quanto all'interno dei centri urbani
esistenti
le scelte dell'amministrazione si ridurrebbero all’alternativa tra
l'intangibilità della rete viaria storicamente determinata e la
necessaria
demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade che ricadano
all'interno
della fascia di rispetto stabilita dal decreto ministeriale (DM n. 1404
del
1968). Una alternativa tra due soluzioni estreme entrambe in contrasto
con gli
interessi urbanistici che la legge intende tutelare e, per di più,
incoerenti
rispetto all'impianto di una disciplina urbanistica, che presenta ampi
margini
di deroga. Pres. Iannotta - Est. Fera - Impresa Costruzioni G. Maltauro
S.p.a.
(Avv.ti Biagini e Clarizia) c. Comune di Caldogno (Vicenza) (Avv.ti
Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR Veneto, sezione prima, 25
giugno
2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud.
16 aprile
2004), Sentenza n. 5653
- Tutela
delle zone paesisticamente vincolate -
Esecuzione di opere - Nozione di opere - Individuazione.
Nelle
zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza
dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di
rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate
dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione
dell'assetto
del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto
edilizia ma
"di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento
statico o
restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto
esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro
silvo-pastorale, che
non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni
edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed
opere che
non alteralo l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale,
forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle
norme
vigenti in materia). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in
proc.
Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib.
riesame
Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26
giugno 2004 (Cc.
12/02/2004), Sentenza n. 23980
- Proposta
di vincolo paesaggistico - Avviso di avvio
del procedimento - Necessità - Insussistenza. La
formulazione della proposta di vincolo paesaggistico non deve essere
preceduta
dall’avviso dell’inizio del procedimento perché la disciplina dettata
dagli
articoli 2 e ss. della legge n.1497/39 (poi artt. 140 e ss. del T.U.
n.490/99),
col prevedere la pubblicazione dell’elenco delle località all’albo dei
Comuni
interessati e il deposito presso le segreterie dei comuni stessi,
soddisfa
l’interesse del privato a venire a conoscenza della pendenza del
procedimento e
ad interloquire, con la presentazione di atti di opposizione, reclami e
proposte, all’amministrazione deputata all’imposizione del vincolo.
Pres.
Camozzi, Est. Pennetti - T.E.R.N.A. s.p.a (Avv.ti Passeggio, Bruno e
Pedota) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e
Comune di
Vaglio di Basilicata (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 3 maggio
2004, n. 315
- Urbanistica
- Tutela degli interessi urbanistici -
Tutela dei valori paesistici - Piani differenziati - Comune -
Competenza a
tutelare gli interessi ambientali e paesistici in sede di approvazione
del
P.R.G. - Va riconosciuta.
La materia del paesaggio non è
riconducibile in quella dell’urbanistica, anche dopo l’ampliamento
della
nozione di urbanistica sancito dall’art. 80 del d.p.r. n. 6161 del
1977;
pertanto, nell’imporre vincoli per bellezze naturali le amministrazioni
competenti non sono tenute ad accertare l’esistenza di previsioni
contenute
negli strumenti urbanistici, a tutela dell’interesse paesistico. E
poiché la
tutela degli interessi urbanistici non assorbe né preclude quella dei
valori
paesistici, la cui difesa assurge a valore primario dell’ordinamento,
ne
consegue che l’attività di pianificazione del territorio, in ordine
alla quale
la potestà primaria del comune concorre con quella regionale e statale,
può
essere esercitata anche in funzione della tutela paesistica. Invero,
non solo
allo Stato, ma anche autonomamente al comune, nell’ambito dei poteri di
governo
del territorio, esercitabili in sede di approvazione del piano
regolatore
generale, deve essere riconosciuta la competenza a tutelare gli
interessi
ambientali e paesistici (Cass., sez. un., 19-11-1996, n. 10098). Pres.
La
Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c.
Ministero per
i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO,
Roma, Sez. II - 1
aprile 2004, n. 2981
- Differenza
tra urbanistica e paesaggio - Valenza del vincolo paesaggistico -
Fattispecie:
lavori di sistemazione di un sentiero in difformità dall'autorizzazione
paesaggistica. In
tema di tutela paesaggistica, sussiste una sostanziale
differenza tra urbanistica e paesaggio, sicché non è possibile
prevedere un
regime graduato sulla base delle differenti tipologie di intervento
edilizio
per esecuzione di opere con diversità di scopi, di presupposti e di
oggetto,
mentre il d. l. vo n. 490 del 1999 per il suo carattere compilativo non
è
idoneo ad introdurre una nuova disciplina sanzionatoria in materia
penale in
mancanza di un'espressa norma o in contrasto con l'uniforme
giurisprudenza
della Corte Costituzionale sulla valenza del vincolo paesaggistico.
(cfr. Cass.
sez. 3^ 27 gennaio 1999 n. 1150, Galimberti rv. 212247; Cass. sez. 3^
28
febbraio 2001 n. 8959, Giannone rv. 218034 e Cass. sez. 3^ 22 novembre
2002
dep. 30 gennaio 2003, Ferrari). Fattispecie: lavori di sistemazione di
un sentiero
di collegamento in difformità dall'autorizzazione paesaggistica “i
lavori
consistevano in una notevole quantità di materiale smosso, che, di
fatto,
veniva abbandonato lungo la scarpata distruggendo la vegetazione
esistenza e,
di conseguenza, rendendo instabile e soggetta a frane l'area". Pres.
Rizzo
AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed
altro.
(Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III del 30
marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283
- Isola
di Lipari - Tutela ai sensi della L. n.
1497/39 - Natura di vulcano spento - Irrilevanza. L’isola
di Lipari è tutelata ai sensi della l. n. 1497/39 (ex DPRS 5098/1966),
a nulla
rilevando la natura di vulcano spento posseduta dall’isola, giacché la
normativa di cui alla l. n. 431/85, che ha esteso la tutela ambientale
tra le
altre categorie a quella dei vulcani, non contiene alcuna distinzione
tra
vulcani attivi e spenti. La tutela ambientale e il divieto di innovare
l’assetto urbanistico territoriale si estendono pertanto a tutto il
territorio
dell’isola. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e altri (Avv.
Saitta) c.
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e altro
(Avv.
Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo 2004, n.
705
- Tutela
dell’ambiente - Valore costituzionalmente
protetto - Procedimenti amministrativi - Deve essere assicurata in via
prioritaria rispetto ai diversi e configgenti interessi - Principio di
portata
generale. L’ambiente,
come la Corte Costituzionale ha avuto modo
di precisare, non può essere ritenuto semplicemente una materia,
essendo
piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto, rinvenibile
all’interno di
molteplici settori dell’azione amministrativa. (cfr. per tutte sentenza
20
dicembre 2002 n. 536). Ne consegue che la tutela di detto valore deve
essere
assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e confliggenti
interessi di
minor rango, con cui venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi
procedimenti amministrativi. Tale tutela non può essere
aprioristicamente
limitata sul piano oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e
dovendo,
viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia provvedimento
se ed in
quanto incisivo del valore protetto (cfr. Sezione I 13 marzo 2003 n.
309).
Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo
Sviluppo del
Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e
Ministero
della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e
Castagnoli) e
altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18
marzo 2004, n. 267
- Tutela
dell’ambiente - Legittimazione ad agire in materia di urbanistica e
ambiente -
Differenze - Provvedimenti incidenti sull’ambiente - Privato -
Interesse
astratto - Dimostrazione del danno derivante dall’opera contestata -
Necessità.
Diversamente dal caso dell’urbanistica, la possibilità di impugnare i
provvedimenti adottati dalla P.A. che possano refluire sull’ambiente
non è
attribuita a “chiunque”.
Ne consegue che i singoli
individui possono agire in giudizio avverso provvedimenti di tale
natura, solo
qualora dimostrino di essere titolari di un interesse che non si
atteggi come
astratto o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso come
differenziato
da quello della collettività, in relazione all’oggetto della tutela
ovvero al rapporto
del singolo con il bene. A tal fine non può ritenersi sufficiente
l’affermazione di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate
vicinanze
dell’intervento contestato, ma occorre anche dimostrare il danno che
dall’opera
deriva specificatamente al soggetto in quanto titolare del bene. Pres.
Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del
Golfo
dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e
della
Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero
della
Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e
altri
(Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo
2004, n. 267
- Imposizione
del vincolo paesaggistico su una cosa
di interesse storico o artistico - Valutazioni estetiche - Criteri -
Sindacato
giurisdizionale e criterio tecnico assunto - Profili di legittimità e
illegittimità. In
tema di valutazioni estetiche, ai fini
dell’imposizione di un vincolo su una cosa di interesse storico o
artistico:
non è possibile tradurre la valutazione estetica in operazioni
puramente
logiche, perché il punto di partenza dell’operazione amministrativa è
costituito dai canoni (o criteri) di valutazione ed essi non sono
uniformi. I
canoni estetici sono differenti tra loro, riflettono sensibilità ed
opinioni
diverse, e la legge non ha operato alcuna scelta a favore dell’uno o
dell’altro. Di conseguenza, salvo casi estremi in cui la rilevanza
storica o
artistica della cosa è riconosciuta pacificamente, o è negata
altrettanto
pacificamente, non è possibile stabilire a priori se una cosa debba
essere
vincolata; spetta all’Amministrazione applicare un canone estetico e
conseguentemente, in base a tale canone, assoggettare o meno a vincolo
quella
certa certa cosa. Per i profili che riguardano il sindacato
giurisdizionale,
v’è da dire che se l’Amministrazione, assunto correttamente un criterio
tecnico, assume provvedimenti incoerenti o incompatibili con esso, la
sua
attività è illegittima, perché affetta da contraddittorietà e
illogicità;
analogamente si deve ritenere che se l’Amministrazione applichi un
criterio
tecnico assurdo (si pensi al caso che ritenga insignificante un’opera
d’arte
unanimemente riconosciuta di valore assoluto), la sua attività sia
illegittima,
perché il principio di ragionevolezza esige che l’Amministrazione operi
in base
ad un criterio tecnicamente ammissibile, suffragato. Pres. Giovannini -
Est.
Salemi - Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (avv.ti Di Vita, Romano,
Vaiano e
Vaiano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
Generale
dello Stato) e Comune di Cavernago (n.c.) - (Conferma Tribunale
Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Sezione I - n. 382 del 29 gennaio 2002). CONSIGLIO
DI STATO Sezione VI, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1213
- Urbanistica
- P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi
paesaggistici e ambientali - Salvaguardia - Organi preposti
all’adozione del
p.r.g. - Compete - Classificazione di una zona quale E1 - Obbligo di
specifica
motivazione - Insussistenza.
Gli organi preposti all’adozione del piano
regolatore hanno il potere ai sensi dell’art. 7 n.5 l. n. 1150/1942, di
salvaguardare anche gli interessi paesistici ed ambientali e possono
pertanto
classificare un’area quale zona E1 (zona di particolare interesse
ambientale),
senza obbligo di specifica motivazione in ordine a scelte effettuate
per aree
diverse, sia pure contigue. Pres. Delfa, Est. Guzzardi - Ferro (Avv.
Piccione)
c. Comune di Scicli (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I
- 8 marzo 2004,
n. 514
- Obbligo
della notificazione - Art. 31 L. n.
1034/1971. L'obbligo
della notificazione dell'istanza a tutte le parti in causa,
previsto dall'art. 31 della legge n. 1034 del 1971, riguarda, infatti,
le parti
diverse da quelle proponenti. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i
Beni
Culturali ed ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale
dello
Stato di Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO
DI STATO
Sezione VI, 03/03/2004, Sentenza n. 1070
- Urbanistica
ed edilizia - Protezione degli interessi
ambientali, paesaggistici e storico-archeologici - Strumenti
urbanistici
inadeguati - Misure di salvaguardia - Trovano applicazione.
Ai
sensi dell’articolo 6 della legge Regione Calabria n. 23 del 1990, ove
gli
strumenti urbanistici siano del tutto inadeguati rispetto alle ragioni
di
protezione degli interessi ambientali, paesaggistici e
storico-archeologici, le
misure di salvaguardia devono essere rispettate fino alla definitiva
approvazione di un piano adeguato. Pres. Elefante, Est Fera - Comune di
Joppolo
(Avv. Comite) c. Grillea (Avv.ti Perelli e Minasi) e Aruzzolo (Avv.ti
Gualtieri
e Verbaro) - riforma T.A.R. Calabria, n. 2796/2002 - CONSIGLIO
DI STATO,
Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 493
- Tutela
primaria del paesaggio - Bellezze naturali -
Degrado del territorio e deturpamento delle bellezze naturali - Tutela
costituzionale - L. n. 431/85 e D.lvo n. 490/1999 - Continuità
normativa -
Sussiste.
La L. n. 431/85 contiene una disciplina vincolistica con carattere di
inderogabilità, introdotta nell’ordinamento al precipuo scopo di
arginare il
crescente degrado del territorio ed il progressivo deturpamento delle
bellezze
naturali attuato attraverso una gestione delle risorse naturali non
rispondente
ai precetti costituzionali dettati in materia (cfr., al riguardo,
Cass., sez.
III, 21 gennaio ’97, Volpe). Quello di cui all’art. 1 sexies è un reato
formale
di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno,
essendo
sufficiente per la sua esistenza che l’agente faccia del bene protetto
dal
vincolo paesaggistico un uso diverso da quello cui esso è destinato o
ponga in
essere sullo stesso interventi astrattamente idonei a metterlo in
pericolo,
talchè sono escluse dal novero delle condotte penalmente rilevanti solo
quelle
che si prospettano inidonee, pur in astratto, a compromettere i valori
del
paesaggio (così, Cass., sez. III, 26 febbraio-23 maggio 2003, PM
Bergamo in
proc. Invernici). Tra l’art. 1 sexies L. n. 431/85 ed il D.lvo n.
490/99 vi è
una continuità normativa che investe sia l’oggetto della tutela che il
regime
sanzionatorio (ex plurimis, tra le più recenti, Cass., sez. III, 22
novembre
2002-30 gennaio 2003, Ferrari). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE
DI
BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271
- Tutela
primaria del paesaggio - Bellezze
naturali -
Tutela costituzionale - L. n. 431/85 - L. n. 1497/39.
La ratio
della L. n. 431/85 poggia sulla piena aderenza al precetto
costituzionale di
tutela primaria del paesaggio, sia attraverso il vincolo paesaggistico
su zone
e territori la cui individuazione è connessa non tanto a specifiche ed
individuate bellezze naturali, come quelle su cui operava la L. n.
1497/39, ma
al paesaggio inteso nella sua globalità e valorizzato per le valenze
estetico-culturali che rappresenta. Graziani, CASSAZIONE, SS.UU., 15
marzo
1989. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI
sezione del riesame,
6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271
- Ambiente
- Definizione.
Per
ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle
stesse
opere più significative dell’uomo protetto dall’ordinamento perché la
loro
conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della
persona.
L’ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale,
comprensiva delle
risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal
diritto
comunitario” (Cass., sez. III, 15 giugno-28 ottobre 1993, Benericetti).
Pres.
Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del
riesame, 6 febbraio
2004, Ordinanza n. 271
- Inquinamento
elettromagnetico - Installazione di
impianto di radiotelecomunicazione - Vincolo paesaggistico-ambientale -
D. Lgs.
490/1999 - Obbligo di valutazione - Sussistenza.
In
sede di esame di istanza di concessione edilizia pertinente il progetto
di
installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia
cellulare
G.S.M deve tenersi conto dell’esistenza di un vincolo
paesaggistico-ambientale
ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 posto che il
D.Lgs.
n.198/2002, pur liberalizzando al massimo la localizzazione degli
impianti di
telecomunicazioni, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei
beni
ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 490/1999. Pres.
Giambartolomei,
Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di
Fabriano
(Avv. Rossini) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52
- Individuazione
dei beni di valenza storico-culturale e
assoggettamento a vincolo - Poteri - Competono in via esclusiva al
Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali - Natura
dei
relativi provvedimenti - Atti definitivi - Ricorso gerarchico -
Preclusione.
Per effetto del sopravvenuto riordino delle competenze del Ministero
per i Beni
e le Attività Culturali e dei suoi organi periferici, di cui al D.Lgs.
30
luglio 1999, n.300, in materia di individuazione dei beni di valenza
storico-culturale e di assoggettamento degli stessi a vincolo o
comunque a
regime di tutela, al competente Soprintendente Regionale per i Beni e
le
Attività Culturali fanno carico in via esclusiva tutti i poteri
attribuiti in
precedenza al Ministero, con la conseguenza che i relativi
provvedimenti,
costituenti espressione delle accennate competenze funzionali, sono
inquivocabilmente da qualificare come atti definitivi, rispetto ai
quali gli
organi ministeriali, cui compete la decisione dei ricorsi gerarchici
avverso
gli atti non definitivi adottati dai Dirigenti subordinati ex art.16
del D.Lgs.
30 marzo 2001, n.165, sono sforniti di qualsiasi potere di controllo e
di
autotutela d’ufficio, residuando al riguardo soltanto il potere di
annullamento
ministeriale per motivi di legittimità ex art.14, III comma del Testo
Unico sul
Pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il che esclude,
altresì, la possibilità di sindacare la loro validità ed opportunità
sotto i
profili della legittimità e del merito, su reclamo dei soggetti che si
ritengono in qualche modo pregiudicati, attesa l’impossibilità di
proporre
ricorso gerarchico avverso atti amministrativi definitivi. Pres.
Amoroso, Est.
Manzi - Immobiliare Zeus (Avv.ti Camiciola e Lucchetti) c. Ministero
per i Beni
e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R.
MARCHE, Ancona,
3 febbraio 2004, n. 35
- Apposizione
di vincolo - Manomissione in atto della bellezza paesaggistica - Non
costituisce motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela. La
manomissione in atto della bellezza paesaggistica oggetto di vincolo,
lungi dal
costituire motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela, ne
costituisce vieppiù un’efficace ragione giustificatrice. (Cons. St.,
sez. VI,
20 maggio 2002 n. 2724). Pres. ed Est. Coraggio - Amoroso (Avv. Fierro)
c.
Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo e Contino) e Ministero per i beni
ambientali e
culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30
gennaio 2004,
n. 1142
- Vincoli
urbanistici - Urbanistica ed edilizia - Art. 2 L.1187/1968 -
Destinazioni d’uso
previste dal P.r.g. - Non concretizzano un vincolo a carattere
espropriativo -
Limite temporale di efficacia di un quinquennio - Inapplicabilità.
La
prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici, di cui all’art. 2
della
legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani attuativi
preordinati
all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che conformano il
territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la
salvaguardia dei
valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni d’uso
previste nel
piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto
espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il
diritto di
proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo
consentita al
proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è
indennizzabile
ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di un
quinquennio
(cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo
1998); in
tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al
soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione
del
territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres. Quaranta,
Est.
D’Ottavi - Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c.
(Avv.
D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania,
Salerno,
n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148
- Provvedimento
impositivo di vincolo indiretto -
Art. 49 D. Lgs. 490/99 - Finalità - Preservazione della cornice
ambientale -
Godimento da parte della collettività del complesso monumentale
protetto in via
diretta globalmente considerato.
Il provvedimento impositivo di vincolo indiretto
ex art. 49 D. Lgs. 490/99 - tipizzato dalla legge quanto alle finalità
di
interesse pubblico da perseguire, nel cui rispetto l’amministrazione è
chiamata
a definirne discrezionalmente il contenuto con scelta congrua e
razionale - è
normativamente destinato a realizzare una integrale e complementare
tutela di
un immobile di interesse storico, artistico ed archeologico attraverso
la
creazione di una apposita fascia di rispetto idonea a preservare la
circostante
cornice ambientale ed ad assicurare il migliore godimento, da parte
della
collettività, del bene di pregio protetto in via diretta, mediante la
salvaguardia della luce e della prospettiva del monumento, nonché delle
relative condizioni di ambiente e di decoro. Tali valori - da riferire
non esclusivamente
alla struttura architettonica ma al complesso monumentale globalmente
considerato - implicano il mantenimento rispettivamente del suo livello
di
visibilità complessiva, del suo significato storico-artistico e del
contesto
territoriale nel quale è stato ideato, costruito e conservato. Pres.
Ravalli,
Est. Buonauro - Saba Italia S.p.A. (Avv. Sticchi Damiani) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R.
PUGLIA,
Lecce - 9 gennaio 2004, n. 117
Torna all' indice
delle
sentenze
|
|