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Beni culturali e ambientali - Vincoli  paesaggistici e tutela
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime visualizzabili in questa pagina, relative alle pronunce del 2004, trattano della tutela ambientale e dei vincoli imposti. Interessante la definizione di ambiente.
  1. Vincolo paesaggistico - Regione Sardegna
  2. Imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private
  3. Imposizione di vincolo indiretto - Immobile non contiguo
  4. Imposizione di vincolo indiretto - Immobile non contiguo
  5. Vincolo paesistico - Zona deturpata
  6. Apposizione del vincolo - Comunicazione di avvio del procedimento
  7. Imposizione vincolo indiretto - Beni di interesse artistico e storico
  8. Piano territoriale paesistico - Strumento di pianificazione
  9. Piano territoriale paesistico - Visione complessiva dell’area tutelata
  10. Vincolo paesaggistico - Art. 82 d.p.r. 616/1977
  11. Bellezza panoramica di insieme - Tutela
  12. Urbanistica ed edilizia - Beni culturali e ambientali
  13. Tutela delle zone paesisticamente vincolate - Esecuzione di opere
  14. Proposta di vincolo paesaggistico - Avviso di avvio del procedimento
  15. Urbanistica - Tutela degli interessi urbanistici
  16. Differenza tra urbanistica e paesaggio - Valenza del vincolo paesaggistico
  17. Isola di Lipari - Tutela ai sensi della L. n. 1497/39
  18. Tutela dell’ambiente - Valore costituzionalmente protetto
  19. Tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire in materia di urbanistica
  20. Imposizione del vincolo paesaggistico su una cosa di interesse storico o artistico
  21. Urbanistica - P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi paesaggistici e ambientali
  22. Obbligo della notificazione - Art. 31 L. n. 1034/1971
  23. Urbanistica ed edilizia - Protezione degli interessi ambientali
  24. Tutela primaria del paesaggio - Bellezze naturali
  25. Bellezze naturali - Tutela costituzionale
  26. Ambiente - Definizione
  27. Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di radiotelecomunicazione
  28. Individuazione dei beni di valenza storico-culturale
  29. Apposizione di vincolo - Manomissione in atto della bellezza paesaggistica
  30. Vincoli urbanistici - Urbanistica ed edilizia - Art. 2 L.1187/1968
  31. Provvedimento impositivo di vincolo indiretto - Art. 49 D. Lgs. 490/99
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  1. Vincolo paesaggistico - Regione Sardegna - Sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione d’uso e dell’edificazione - In attesa dell’approvazione degli strumenti di pianificazione paesistica - cd. “Decreto Salvacoste” - Legittimità  I provvedimenti che, ai sensi dell’art. 14 L.R. Sardegna  45/89, hanno imposto la sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione d’uso e l’edificazione, in attesa dell’approvazione degli strumenti di pianificazione paesistica conseguenti al T.U. 22 gennaio 2004, n. 42, appaiono giustificati dal protrarsi di una situazione di inerzia comportante l’oggettivo pericolo di un pregiudizio irreparabile dei beni pubblici da tutelare (beni paesistici), in assenza dell’esercizio del potere di pianificazione in tale materia. (Ricorso proposto avverso il cd. “Decreto Salvacoste” che ha disposto la temporanea sospensione delle attività edificatorie entro la fascia di 2 km dalla linea di battigia). Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano) e Comune di Valledoria (n.c.) -  T.A.R. SARDEGNA , Sez. II - 25 novembre 2004, ordinanza n. 533

  2. Imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private - Complesso monumentale - Art. 21 L. 1089/39 - Discrezionalità dell’amministrazione - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. La valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto insindacabile in sede di legittimità, fatta salva la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità. Pres. Trivellato, Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti Montresor, Pasetto e Codognato) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2004, n. 3846
  3. Imposizione di vincolo indiretto - Immobile non contiguo al monumento - Cornice ambientale - Apposizione del vincolo - Legittimità. Il vincolo indiretto è destinato a coinvolgere l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”, a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata. Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso. Pres. Trivellato, Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti Montresor, Pasetto e Codognato) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2004, n. 3846


  4. Imposizione del vincolo indiretto - Presupposti - Continuità dell’area - Continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti - Parco archeologico - Inclusione nell’area vincolata - Irrilevanza del mero rapporto di continuità fisica dei terreni. In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, la continuità di un'area paesaggistica, e la relativa imposizione di un vincolo indiretto, può essere invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti, e non deve necessariamente, essere intesa in senso strettamente fisico, né richiedere obbligatoriamente una continuità stilistica o estetica fra le aree. Sicché, non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell'area vincolata. Fattispecie: inclusione di un’estesa porzione di territorio, di interesse paesistico, archeologico e culturale, riconducibile alla più ricca accezione di parco archeologico. Lolini C. Ministero per i Beni culturali e ambientali. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 ottobre 2003, Sentenza n. 6344
  5. Vincolo paesistico - Zona deturpata - Decadenza dell’esigenza di tutela - Inconfigurabilità. Il vincolo paesistico e l’esigenza di tutela ad esso sottesa non viene meno per il fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario un maggior rigore per il futuro onde prevenire ulteriori danni all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. Pres. Urbano, Est. Durante - Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. Colapinto) c. Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 13 ottobre 2004, n. 4445
  6. Apposizione del vincolo - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Art. 7 D. Lgs n. 490/1999 e art 14, c. 1 D. Lgs. n. 41/2004. L’art. 7 del D. Lgs n. 490/1999 riconosce al “proprietario, possessore o detentore” del bene sul quale si vuole imporre un vincolo il diritto di partecipare al relativo procedimento disponendo che ad essi deve essere comunicato l’avvio del procedimento. La norma è ribadita con formula pressoché analoga anche nel codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs n.41/2004 (art.14,c. 1) (rectius: D. Lgs. 42/2004). C.V. e altri (Avv. Bonellli) c. Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 7 ottobre 2004, n. 13587
  7. Imposizione vincolo indiretto - Beni di interesse artistico e storico - Manifestazione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Motivazione inadeguata e manifesta incongruenza o illogicità. Il vincolo indiretto disposto su beni di interesse artistico e storico è manifestazione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, pertanto, solo nei termini di motivazione inadeguata e manifesta incongruenza o illogicità può essere impugnata innanzi al giudice amministrativo (conf.: C.d.S. Sez. VI, 26/01/2003 n. 1041). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - saba Italia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura di Stato) Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia (n.c.), Comune di Lecce (n.c.), Provincia monastica dei Frati San Giuseppe (n.c.), Associazione Vivere Lecce (avv. Quinto). (conferma T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9/01/2004 n. 117) CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 5 ottobre 2004, Sentenza n. 6488
  8. Piano territoriale paesistico - Strumento di pianificazione - Partecipazione al procedimento - Esclusione - Art. 13 L. 241/1990 - Obbligo di avviso di avvio del procedimento - Esclusione. L’art. 13 della L. 7.8.1990 n. 241 pone una deroga all’applicazione delle disposizioni di cui al capo III della medesima legge - riguardante la partecipazione al procedimento amministrativo - con riferimento all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione. Costituendo senz’altro il Piano Territoriale Paesistico uno strumento di pianificazione, ne discende che non s’impone affatto all’Amministrazione l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento in favore dei proprietari di aree poste all’interno del Piano. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12591

  9. Piano territoriale paesistico - Visione complessiva dell’area tutelata - Valutazione delle specificità d’insieme - Inclusione di fondi che non presentano le medesime caratteristiche di zona - Legittimità. In sede di redazione di un P.T.P., la descrizione dei caratteri paesaggistici relativi alle singole zonizzazioni non deve essere intesa come elemento rigido e limitante della concreta definizione territoriale della zona medesima, dovendo farsi riferimento, a tal fine, non solo alle caratteristiche morfologiche e naturali delle singole aree, ma anche ad una visione complessiva della zona ed alla sua specificità d’insieme, elementi che possono senz’altro giustificare la sottoposizione a vincolo paesaggistico di ulteriori fondi quand’anche questi non presentino le medesime caratteristiche di zona. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12591

  10. Vincolo paesaggistico - Art. 82 d.p.r. 616/1977 - Esonero dal vincolo - E’ riferibile solo ai P.P.A. ancora efficaci. L’esonero dal vincolo paesaggistico previsto dall’art. 82, co. 5, d.p.r.24.7.1977, n.616, aggiunto, dall’art.1 legge n. 431/1985, è riferibile solo ai P.P.A. ancora efficaci, trattandosi di strumenti che, assicurando il coordinato e programmato svolgimento dell’attività edilizia anche in zone ritenute particolarmente sensibili sul piano paesaggistico, sono stati rivisti dal legislatore come espressione dei consapevoli apprezzamenti dell’autorità locale in tema di tutela del territorio e del paesaggio; laddove invece tali strumenti abbiano perduto la propria efficacia operativa, così da lasciare le aree di competenza prive delle garanzie offerte dagli strumenti attuativi stessi, deve ritenersi che la deroga medesima non possa più operare e le aree paesaggistiche vincolate tornino a soggiacere all’ordinario regime di vincolo ex lege 1497/1939. Pres. Varrone, Est. Garofali - C.L. e altri (Avv. Ventura) c. Comune di Bari (Avv. Lonero Baldassarra), Ministero per i Beni Ambientali e Culturali (Avv. Stato) e regione Puglia (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, n. 6254

  11. Bellezza panoramica di insieme - Tutela - D.m. 17.05.1956 - Art. 1, n. 4, L. n. 1497/1939. Tutte le zone, dichiarate dal d.m. 17.05.1956 di notevole interesse paesaggistico (nella specie la costiera del Comune di Gaeta) sono assunte ad oggetto di tutela come quadro naturale che costituisce bellezza panoramica di insieme, secondo la categoria identificata dall’art. 1, n. 4, della legge n. 1497/1939. In conseguenza si configurano idonei ad incidere sui valori paesaggistici presi in considerazione sia gli interventi sulla terra ferma, sia quelli che dalla battigia si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i casi l’idoneità ad introdurre un effetto modificativo e possibile “vulnus” al quadro naturale e panoramico che caratterizza il bene protetto. Non assume quindi rilievo la circostanza che la linea della battigia si trovi su un diverso allineamento rispetto alla data di imposizione del vincolo, concorrendo come innanzi detto a costituire la bellezza panoramica di insieme sia la costa che il tratto di mare prospiciente. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723

  12. Urbanistica ed edilizia - Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano storicamente determinato ed edificazione al di fuori del centro abitato esistente - Distanze - Allineamento con più edifici preesistenti - Disciplina urbanistica - Margini di deroga - L. n. 1150/1942 - L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968. In tema della disciplina urbanistica generale, non può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito di applicazione della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema cui all’art. 41 septies della L. 17-8-1942 n. 1150, introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967 n. 765. Sistema che opportunamente distingue tra l'edificazione al di fuori del centro abitato esistente, nell'ambito della quale la rete stradale dovendo essere disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati, dagli interventi da operare all'interno di un tessuto urbano storicamente determinato che necessariamente debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati dal passato. Nei fatti, una diversa lettura del sistema che forzasse la lettera della norma, produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto all'interno dei centri urbani esistenti le scelte dell'amministrazione si ridurrebbero all’alternativa tra l'intangibilità della rete viaria storicamente determinata e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade che ricadano all'interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto ministeriale (DM n. 1404 del 1968). Una alternativa tra due soluzioni estreme entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge intende tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all'impianto di una disciplina urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Pres. Iannotta - Est. Fera - Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) c. Comune di Caldogno (Vicenza) (Avv.ti Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR Veneto, sezione prima, 25 giugno 2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5653

  13. Tutela delle zone paesisticamente vincolate - Esecuzione di opere - Nozione di opere - Individuazione. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alteralo l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. riesame Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980

  14. Proposta di vincolo paesaggistico - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza. La formulazione della proposta di vincolo paesaggistico non deve essere preceduta dall’avviso dell’inizio del procedimento perché la disciplina dettata dagli articoli 2 e ss. della legge n.1497/39 (poi artt. 140 e ss. del T.U. n.490/99), col prevedere la pubblicazione dell’elenco delle località all’albo dei Comuni interessati e il deposito presso le segreterie dei comuni stessi, soddisfa l’interesse del privato a venire a conoscenza della pendenza del procedimento e ad interloquire, con la presentazione di atti di opposizione, reclami e proposte, all’amministrazione deputata all’imposizione del vincolo. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - T.E.R.N.A. s.p.a (Avv.ti Passeggio, Bruno e Pedota) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Vaglio di Basilicata (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 3 maggio 2004, n. 315

  15. Urbanistica - Tutela degli interessi urbanistici - Tutela dei valori paesistici - Piani differenziati - Comune - Competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici in sede di approvazione del P.R.G. - Va riconosciuta. La materia del paesaggio non è riconducibile in quella dell’urbanistica, anche dopo l’ampliamento della nozione di urbanistica sancito dall’art. 80 del d.p.r. n. 6161 del 1977; pertanto, nell’imporre vincoli per bellezze naturali le amministrazioni competenti non sono tenute ad accertare l’esistenza di previsioni contenute negli strumenti urbanistici, a tutela dell’interesse paesistico. E poiché la tutela degli interessi urbanistici non assorbe né preclude quella dei valori paesistici, la cui difesa assurge a valore primario dell’ordinamento, ne consegue che l’attività di pianificazione del territorio, in ordine alla quale la potestà primaria del comune concorre con quella regionale e statale, può essere esercitata anche in funzione della tutela paesistica. Invero, non solo allo Stato, ma anche autonomamente al comune, nell’ambito dei poteri di governo del territorio, esercitabili in sede di approvazione del piano regolatore generale, deve essere riconosciuta la competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici (Cass., sez. un., 19-11-1996, n. 10098). Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981

  16. Differenza tra urbanistica e paesaggio - Valenza del vincolo paesaggistico - Fattispecie: lavori di sistemazione di un sentiero in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. In tema di tutela paesaggistica, sussiste una sostanziale differenza tra urbanistica e paesaggio, sicché non è possibile prevedere un regime graduato sulla base delle differenti tipologie di intervento edilizio per esecuzione di opere con diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, mentre il d. l. vo n. 490 del 1999 per il suo carattere compilativo non è idoneo ad introdurre una nuova disciplina sanzionatoria in materia penale in mancanza di un'espressa norma o in contrasto con l'uniforme giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla valenza del vincolo paesaggistico. (cfr. Cass. sez. 3^ 27 gennaio 1999 n. 1150, Galimberti rv. 212247; Cass. sez. 3^ 28 febbraio 2001 n. 8959, Giannone rv. 218034 e Cass. sez. 3^ 22 novembre 2002 dep. 30 gennaio 2003, Ferrari). Fattispecie: lavori di sistemazione di un sentiero di collegamento in difformità dall'autorizzazione paesaggistica “i lavori consistevano in una notevole quantità di materiale smosso, che, di fatto, veniva abbandonato lungo la scarpata distruggendo la vegetazione esistenza e, di conseguenza, rendendo instabile e soggetta a frane l'area". Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283  
  17. Isola di Lipari - Tutela ai sensi della L. n. 1497/39 - Natura di vulcano spento - Irrilevanza. L’isola di Lipari è tutelata ai sensi della l. n. 1497/39 (ex DPRS 5098/1966), a nulla rilevando la natura di vulcano spento posseduta dall’isola, giacché la normativa di cui alla l. n. 431/85, che ha esteso la tutela ambientale tra le altre categorie a quella dei vulcani, non contiene alcuna distinzione tra vulcani attivi e spenti. La tutela ambientale e il divieto di innovare l’assetto urbanistico territoriale si estendono pertanto a tutto il territorio dell’isola. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e altri (Avv. Saitta) c. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo 2004, n. 705

  18. Tutela dell’ambiente - Valore costituzionalmente protetto - Procedimenti amministrativi - Deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e configgenti interessi - Principio di portata generale. L’ambiente, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, non può essere ritenuto semplicemente una materia, essendo piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto, rinvenibile all’interno di molteplici settori dell’azione amministrativa. (cfr. per tutte sentenza 20 dicembre 2002 n. 536). Ne consegue che la tutela di detto valore deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e confliggenti interessi di minor rango, con cui venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi procedimenti amministrativi. Tale tutela non può essere aprioristicamente limitata sul piano oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo, viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia provvedimento se ed in quanto incisivo del valore protetto (cfr. Sezione I 13 marzo 2003 n. 309). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267

  19. Tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire in materia di urbanistica e ambiente - Differenze - Provvedimenti incidenti sull’ambiente - Privato - Interesse astratto - Dimostrazione del danno derivante dall’opera contestata - Necessità. Diversamente dal caso dell’urbanistica, la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati dalla P.A. che possano refluire sull’ambiente non è attribuita a “chiunque”. Ne consegue che i singoli individui possono agire in giudizio avverso provvedimenti di tale natura, solo qualora dimostrino di essere titolari di un interesse che non si atteggi come astratto o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso come differenziato da quello della collettività, in relazione all’oggetto della tutela ovvero al rapporto del singolo con il bene. A tal fine non può ritenersi sufficiente l’affermazione di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate vicinanze dell’intervento contestato, ma occorre anche dimostrare il danno che dall’opera deriva specificatamente al soggetto in quanto titolare del bene. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267

  20. Imposizione del vincolo paesaggistico su una cosa di interesse storico o artistico - Valutazioni estetiche - Criteri - Sindacato giurisdizionale e criterio tecnico assunto - Profili di legittimità e illegittimità. In tema di valutazioni estetiche, ai fini dell’imposizione di un vincolo su una cosa di interesse storico o artistico: non è possibile tradurre la valutazione estetica in operazioni puramente logiche, perché il punto di partenza dell’operazione amministrativa è costituito dai canoni (o criteri) di valutazione ed essi non sono uniformi. I canoni estetici sono differenti tra loro, riflettono sensibilità ed opinioni diverse, e la legge non ha operato alcuna scelta a favore dell’uno o dell’altro. Di conseguenza, salvo casi estremi in cui la rilevanza storica o artistica della cosa è riconosciuta pacificamente, o è negata altrettanto pacificamente, non è possibile stabilire a priori se una cosa debba essere vincolata; spetta all’Amministrazione applicare un canone estetico e conseguentemente, in base a tale canone, assoggettare o meno a vincolo quella certa certa cosa. Per i profili che riguardano il sindacato giurisdizionale, v’è da dire che se l’Amministrazione, assunto correttamente un criterio tecnico, assume provvedimenti incoerenti o incompatibili con esso, la sua attività è illegittima, perché affetta da contraddittorietà e illogicità; analogamente si deve ritenere che se l’Amministrazione applichi un criterio tecnico assurdo (si pensi al caso che ritenga insignificante un’opera d’arte unanimemente riconosciuta di valore assoluto), la sua attività sia illegittima, perché il principio di ragionevolezza esige che l’Amministrazione operi in base ad un criterio tecnicamente ammissibile, suffragato. Pres. Giovannini - Est. Salemi - Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (avv.ti Di Vita, Romano, Vaiano e Vaiano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Cavernago (n.c.) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I - n. 382 del 29 gennaio 2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1213 

  21. Urbanistica - P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi paesaggistici e ambientali - Salvaguardia - Organi preposti all’adozione del p.r.g. - Compete - Classificazione di una zona quale E1 - Obbligo di specifica motivazione - Insussistenza. Gli organi preposti all’adozione del piano regolatore hanno il potere ai sensi dell’art. 7 n.5 l. n. 1150/1942, di salvaguardare anche gli interessi paesistici ed ambientali e possono pertanto classificare un’area quale zona E1 (zona di particolare interesse ambientale), senza obbligo di specifica motivazione in ordine a scelte effettuate per aree diverse, sia pure contigue. Pres. Delfa, Est. Guzzardi - Ferro (Avv. Piccione) c. Comune di Scicli (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 8 marzo 2004, n. 514

  22. Obbligo della notificazione - Art. 31 L. n. 1034/1971. L'obbligo della notificazione dell'istanza a tutte le parti in causa, previsto dall'art. 31 della legge n. 1034 del 1971, riguarda, infatti, le parti diverse da quelle proponenti. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i Beni Culturali ed ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03/03/2004, Sentenza n. 1070

  23. Urbanistica ed edilizia - Protezione degli interessi ambientali, paesaggistici e storico-archeologici - Strumenti urbanistici inadeguati - Misure di salvaguardia - Trovano applicazione. Ai sensi dell’articolo 6 della legge Regione Calabria n. 23 del 1990, ove gli strumenti urbanistici siano del tutto inadeguati rispetto alle ragioni di protezione degli interessi ambientali, paesaggistici e storico-archeologici, le misure di salvaguardia devono essere rispettate fino alla definitiva approvazione di un piano adeguato. Pres. Elefante, Est Fera - Comune di Joppolo (Avv. Comite) c. Grillea (Avv.ti Perelli e Minasi) e Aruzzolo (Avv.ti Gualtieri e Verbaro) - riforma T.A.R. Calabria, n. 2796/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 493

  24. Tutela primaria del paesaggio - Bellezze naturali - Degrado del territorio e deturpamento delle bellezze naturali - Tutela costituzionale - L. n. 431/85 e D.lvo n. 490/1999 - Continuità normativa - Sussiste. La L. n. 431/85 contiene una disciplina vincolistica con carattere di inderogabilità, introdotta nell’ordinamento al precipuo scopo di arginare il crescente degrado del territorio ed il progressivo deturpamento delle bellezze naturali attuato attraverso una gestione delle risorse naturali non rispondente ai precetti costituzionali dettati in materia (cfr., al riguardo, Cass., sez. III, 21 gennaio ’97, Volpe). Quello di cui all’art. 1 sexies è un reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo sufficiente per la sua esistenza che l’agente faccia del bene protetto dal vincolo paesaggistico un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere sullo stesso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo, talchè sono escluse dal novero delle condotte penalmente rilevanti solo quelle che si prospettano inidonee, pur in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (così, Cass., sez. III, 26 febbraio-23 maggio 2003, PM Bergamo in proc. Invernici). Tra l’art. 1 sexies L. n. 431/85 ed il D.lvo n. 490/99 vi è una continuità normativa che investe sia l’oggetto della tutela che il regime sanzionatorio (ex plurimis, tra le più recenti, Cass., sez. III, 22 novembre 2002-30 gennaio 2003, Ferrari). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271

  25. Tutela primaria del paesaggio - Bellezze naturali - Tutela costituzionale - L. n. 431/85 - L. n. 1497/39. La ratio della L. n. 431/85 poggia sulla piena aderenza al precetto costituzionale di tutela primaria del paesaggio, sia attraverso il vincolo paesaggistico su zone e territori la cui individuazione è connessa non tanto a specifiche ed individuate bellezze naturali, come quelle su cui operava la L. n. 1497/39, ma al paesaggio inteso nella sua globalità e valorizzato per le valenze estetico-culturali che rappresenta. Graziani, CASSAZIONE, SS.UU., 15 marzo 1989. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271

  26. Ambiente - Definizione. Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protetto dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario” (Cass., sez. III, 15 giugno-28 ottobre 1993, Benericetti). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 

  27. Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di radiotelecomunicazione - Vincolo paesaggistico-ambientale - D. Lgs. 490/1999 - Obbligo di valutazione - Sussistenza. In sede di esame di istanza di concessione edilizia pertinente il progetto di installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare G.S.M deve tenersi conto dell’esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 posto che il D.Lgs. n.198/2002, pur liberalizzando al massimo la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 490/1999. Pres. Giambartolomei, Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di Fabriano (Avv. Rossini) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52
  28. Individuazione dei beni di valenza storico-culturale e assoggettamento a vincolo - Poteri - Competono in via esclusiva al Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali - Natura dei relativi provvedimenti - Atti definitivi - Ricorso gerarchico - Preclusione. Per effetto del sopravvenuto riordino delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei suoi organi periferici, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, in materia di individuazione dei beni di valenza storico-culturale e di assoggettamento degli stessi a vincolo o comunque a regime di tutela, al competente Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali fanno carico in via esclusiva tutti i poteri attribuiti in precedenza al Ministero, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, costituenti espressione delle accennate competenze funzionali, sono inquivocabilmente da qualificare come atti definitivi, rispetto ai quali gli organi ministeriali, cui compete la decisione dei ricorsi gerarchici avverso gli atti non definitivi adottati dai Dirigenti subordinati ex art.16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, sono sforniti di qualsiasi potere di controllo e di autotutela d’ufficio, residuando al riguardo soltanto il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità ex art.14, III comma del Testo Unico sul Pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il che esclude, altresì, la possibilità di sindacare la loro validità ed opportunità sotto i profili della legittimità e del merito, su reclamo dei soggetti che si ritengono in qualche modo pregiudicati, attesa l’impossibilità di proporre ricorso gerarchico avverso atti amministrativi definitivi. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Immobiliare Zeus (Avv.ti Camiciola e Lucchetti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 35

  29. Apposizione di vincolo - Manomissione in atto della bellezza paesaggistica - Non costituisce motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela. La manomissione in atto della bellezza paesaggistica oggetto di vincolo, lungi dal costituire motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela, ne costituisce vieppiù un’efficace ragione giustificatrice. (Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2002 n. 2724). Pres. ed Est. Coraggio - Amoroso (Avv. Fierro) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo e Contino) e Ministero per i beni ambientali e culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1142

  30. Vincoli urbanistici - Urbanistica ed edilizia - Art. 2 L.1187/1968 - Destinazioni d’uso previste dal P.r.g. - Non concretizzano un vincolo a carattere espropriativo - Limite temporale di efficacia di un quinquennio - Inapplicabilità. La prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici, di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani attuativi preordinati all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di un quinquennio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres. Quaranta, Est. D’Ottavi - Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c. (Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148

  31. Provvedimento impositivo di vincolo indiretto - Art. 49 D. Lgs. 490/99 - Finalità - Preservazione della cornice ambientale - Godimento da parte della collettività del complesso monumentale protetto in via diretta globalmente considerato. Il provvedimento impositivo di vincolo indiretto ex art. 49 D. Lgs. 490/99 - tipizzato dalla legge quanto alle finalità di interesse pubblico da perseguire, nel cui rispetto l’amministrazione è chiamata a definirne discrezionalmente il contenuto con scelta congrua e razionale - è normativamente destinato a realizzare una integrale e complementare tutela di un immobile di interesse storico, artistico ed archeologico attraverso la creazione di una apposita fascia di rispetto idonea a preservare la circostante cornice ambientale ed ad assicurare il migliore godimento, da parte della collettività, del bene di pregio protetto in via diretta, mediante la salvaguardia della luce e della prospettiva del monumento, nonché delle relative condizioni di ambiente e di decoro. Tali valori - da riferire non esclusivamente alla struttura architettonica ma al complesso monumentale globalmente considerato - implicano il mantenimento rispettivamente del suo livello di visibilità complessiva, del suo significato storico-artistico e del contesto territoriale nel quale è stato ideato, costruito e conservato. Pres. Ravalli, Est. Buonauro - Saba Italia S.p.A. (Avv. Sticchi Damiani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce - 9 gennaio 2004, n. 117

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