|
-
Notevole
impatto ambientale della nuova opera - Lesione dell'equilibrio
urbanistico del
territorio - Condono edilizio - Demanio marittimo - Sequestro -
Sospensione del
procedimento - Riferibilità ad ogni tipo di fase - Esclusione -
Applicabilità
alla sola fase del giudizio - Fondamento - Fattispecie: Condono
edilizio in
area di demanio marittimo.
La sospensione del procedimento penale prevista a seguito della
presentazione
della domanda di condono edilizio riguarda soltanto la fase del
giudizio e non
anche quella delle indagini preliminari, destinata a raccogliere mezzi
di prova
che potrebbero nelle more disperdersi, né quella delle misure
cautelari,
destinata ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.
Sicché,
la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione
non
sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili
abusivi e
non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati:
essi
determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non
di quelli
incidentali (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 18 febbraio 1997, n. 668,
Pajer; 4
dicembre 1995, n. 4262, Cascarino). Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.-
Rel. Grillo
C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI
CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n.
48986
-
Vincolo
paesaggistico - Immobile senza concessione
edilizia - Illecito permanente - L.689/1981 - Prescrizione quinquennale
-
Decorrenza - Cessazione della permanenza - Individuazione del
dies a quo
- Parere favorevole della Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nelle
ipotesi di illecito permanente, la prescrizione quinquennale di cui
all’art.28
L.n.689 del 1981 comincia a decorrere solo dalla cessazione della
permanenza.
Detto momento, nella fattispecie di immobile realizzato senza
concessione
edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico, può individuarsi
nel tempo
in cui l'Autorità preposta alla tutela del vincolo ha espresso parere
favorevole in ordine alla compatibilità tra il preminente valore
paesaggistico
e l’interesse al mantenimento dell'opera realizzata, giacché, è questo
il
momento in cui viene meno l'antigiuridicità del fatto e l'illecito
ambientale
cessa di essere tale. Non rileva la successiva concessione in
sanatoria, che
viene ad incidere sul più complessivo carattere abusivo della
costruzione.
Pres. Ravalli, Est. Buonauro - R.T. (Avv. Falconieri) c. Regione di
Puglia
(n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 novembre
2004, n. 7875
-
Patrimonio
archeologico, storico o artistico
nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Reato di esecuzione di opere su
beni
culturali senza autorizzazione - Reato di omessa denuncia del
rinvenimento di
beni culturali - Concorso - Possibilità - Fondamento.
In tema
di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del
D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso
di
fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e
175 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui
all'art. 118
del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione
di opere
su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in
questione
hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad
impedire
l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni
culturali se non
con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo
prescinde
dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali
la loro
denuncia e conservazione medio tempore. Pres. Dell'Anno P. - Est.
Grillo C. -
Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App.
Milano, 9
Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre
2004, (Ud.
06/07/2004) sentenza n. 38666
- Edilizia
e urbanistica - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli -
Condono
edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 - Conformità agli strumenti
urbanistici e
nulla osta ambientale - Necessità - D.P.R. n. 380/2001, Art.44 -
Art.32, L. n.
269/2003 - L. n. 47/1985 - L. n.326/2003.
Le opere abusive
realizzate in aree sottoposte a vincoli possono essere sanate con la
procedura
prevista dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l.
24
novembre 2003, n. 326, solo in caso di conformità agli strumenti
urbanistici e
previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres.
Dell'anno - Rel. Vitalone - P.M. Albano (Concl. Diff.) – Laudani. CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/09/2004 (Ud. 15/07/2004), Sentenza n.
35984
-
Reato
di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 -
Reato di pericolo astratto - Configurabilità. Il
reato
di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (succesivamente art.
163 del
D.Lgs. n. 490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere
i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass.,
Sez. 3^:
27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000,
ric.
Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed
altro;
15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore;
4.10.2002, ric.
Debertol). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc.
Signorini.
P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib.riesame
Napoli, 22
settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004
(Cc.
12/02/2004), Sentenza n. 23980
-
Vincolo
paesaggistico - Concessione o
autorizzazione edilizia in sanatoria - Parere dell’autorità preposta al
vincolo
- Necessità - Regione Siciliana - Solo ove il vincolo sia stato apposto
antecedentemente alla realizzazione dell’opera - Art. 17, c. 11, l.r.
4/2003 -
Novellazione di precedente intepretazione autentica - Questione di
legittimità
costituzionale - Non manifesta infondatezza.
E’ rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17,
comma
11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (“Recupero
risorse
derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia”), per
contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127 della Costituzione. La
norma
stabilisce che “Il parere dell'autorità preposta alla gestione del
vincolo è
richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in
sanatoria,
solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla
realizzazione dell'opera abusiva”: sotto una dichiarata novellazione di
una
precedente interpretazione autentica (art. 5 comma 3 l.r. 17/94, di
interpretazione autentica dell’art. 23, c.10, l.r. 37/85), introduce
una
sostanziale modificazione della disciplina previgente, attribuendo al
principio, peraltro, efficacia retroattiva. Essa, pertanto, sembra
realizzare
un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con
i
parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt.
117, 123
e 127 Cost., relativi all'attività legislativa regionale), nonché con
l'art. 3
della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. Pres. Adamo,
Est.
Guarracino - M.A. (Avv. Piscitello) c. Soprintendenza dei beni
culturali e
ambientali di Palermo (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo,
Sez. II -
ordinanza 14 maggio 2004, n. 768
-
Tutela
del patrimonio paesistico ed ambientale -
Distruzione o deturpamento - Art. 734 cod. pen. - Accertamento -
Competenza del
giudice penale - Valutazione della pubblica amministrazione -
Vincolatività per
il giudice - Esclusione. In
tema di tutela del patrimonio paesistico ed
ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale
di cui
all'art. 734 cod. pen., l'accertamento della sussistenza della
distruzione o
alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale
protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che
trattasi di
reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la
contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni
valutazione
effettuata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può
assumere
rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato. Pres.
Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior. P.M. Albano A.
(Diff.)
(Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE,
Sez. III del
30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n. 15299
-
Alterazione
dello stato dei luoghi - Protezione
anticipata del paesaggio - Reato di pericolo - Principio di offensività
-
Necessità - Fondamento - Art. 1 sexies l. n. 431/1985 (reato di
pericolo,
meramente formale e c.d. di disubbidienza). In
tema di tutela del
paesaggio, la norma contenuta nell'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985
(mod. con
d. l.vo n. 490 del 1999 ora d. l.vo 22 gennaio 2004, n.42 ) configura
un reato
di pericolo, meramente formale e c.d. di disubbidienza, voluto per una
protezione anticipata del paesaggio, ma applicabile anche in presenza
di
attività che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi, sicché,
per
detta funzione di tutela anticipata del bene protetto, il precetto
trova una
sua giustificazione e razionalità, indipendentemente dalla
considerazione che
anche un reato di pericolo presunto deve rispondere al principio di
offensività
e, quindi, non è configurabile ove non sussista un vulnus anche minimo
al
paesaggio. Pres. Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior.
P.M.
Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003).
CORTE DI
CASSAZIONE, Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n.
15299
-
Vincolo
Paesaggistico - Artt. 7, 13 e 15 L.
1497/1939 - Autorizzazione postuma - Costituisce legittimazione
paesaggistica
spendibile ai fini della favorevole definizione del condono - Art. 13
L.
47/1985.
L'esame sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della
legge n. 1497 del 1939 ed all'art. 13 della legge n. 1497 del 1939
consente di
ritenere possibile la formalizzazione, attraverso un'autorizzazione
postuma, in
parte equipollente alla fattispecie di cui all'art. 7, della verifica
di
compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui
all'art.
15, conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale
spendibile
ai fini della favorevole definizione del procedimento di cui all'art.
13 della
legge n. 47 del 1985. Pres. Giovannini, Est Minicone - Ministero per i
Beni
Culturali e Ambientali (Avv. Stato) c. Sabbioni (n.c.) - (Conferma
T.A.R.
Campania, Salerno, n. 598/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI
- 10 marzo
2004, n. 1205
-
Urbanistica
ed edilizia - Sanatoria delle
concessioni edilizie - Estinzione dei soli "reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti" - Sussiste - Costruzioni in
zona sismica o sottoposte a tutela delle zone di particolare interesse
ambientale - Inapplicabilità della causa estintiva dei reati. Il
rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi
degli
artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente
previsto
al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli
"reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi
si
riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia
che
disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia
alle
violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le
ipotesi
tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di
concessione o
in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva
l'inapplicabilità
della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti
delle
costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella
della
mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a
violazioni di
disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di
costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in
materia
di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L.
27
giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto
1985, n.
431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
(Corte di Cassazione penale, sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse n.
1658). CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n.
16713
- Violazioni
paesaggistiche - Reato di cui all'art.
163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo -
Configurabilità
- Condizioni e limiti - Individuazione. Il
reato di cui all'art. 163 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 41), così come antecedentemente quello
di cui
all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito
in legge
8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che si
consuma con
la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone
vincolate senza
la prescritta autorizzazione paesaggistica, e prescinde dal verificarsi
di un
evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta
alterazione del
paesaggio, atteso che il vincolo posto su determinate parti del
territorio
nazionale ha una funzione prodomica al governo del territorio stesso;
peraltro
tale reato non è configurabile quando si tratti di interventi di entità
talmente minima che non siano neppure astrattamente idonei a porre in
pericolo
il paesaggio ed a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero
si
tratti di interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed
all'ambiente.
Pres.Rizzo - Est. Franco - Imp. Di Muzio - Pm Izzo G. (Diff.) (Rigetta,
App.Milano, 28 giugno 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del
8 aprile 2004,
(Ud. 10/03/2004 n.00447 ) Rv. 227965 sentenza n. 16713
-
Art.
163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato
formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti -
Individuazione. Ai
fini
della sussistenza del reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre
1999, n.
490, così come quello di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985,
n. 312,
convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sufficiente la mera
idoneità
astratta di un intervento in zona vincolata a mettere in pericolo il
bene
ambientale, indipendentemente dal verificarsi o meno di un effettivo
danno
ambientale, non assumendo alcun rilievo il fatto che fosse "intervenuta
certificazione di compatibilità ambientale da parte della autorità
amministrativa", trattandosi di certificazione intervenuta ex post che
non
poteva tener luogo della necessaria autorizzazione preventiva. CORTE
DI
CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n.
16713
-
Art.
163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato
formale di pericolo - Inconfigurabilità - Condizioni e limiti -
Individuazione.
Il reato
di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, così come
quello di
cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla
legge 8
agosto 1985, n. 431, non è configurabile soltanto quando si tratta di
un
intervento sull'immobile di entità talmente minima che non sia neppure
astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare
il bene
paesaggistico-ambientale, ossia che si tratti di un intervento
ontologicamente
estraneo al paesaggio ed all'ambiente (Sez. 3^, 3 marzo 2000, Faiola,
m.
216.975; Sez. 3^, 26 novembre 1999, Gargiulo, m. 215.891; Sez. 3^, 2
ottobre
2001, Farà, m. 220.356; Sez. 3^, 17 marzo 1999, Zotti, m. 213.243). CORTE
DI
CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n.
16713
-
Nozione
di alterazione dello stato dei luoghi -
Art. 1, 4° e 8° c. L. n. 431/1985 - Reato di pericolo presunto -
Interventi
idonei a ledere il paesaggio o l'ambiente.
La nozione di alterazione
ricavabile dall’art. 1 quarto e ottavo comma Legge n. 431 del 1985 deve
essere
valutata in coerenza con il bene finale protetto in via diretta dal
reato di pericolo
presunto ed occorre ricavare da tutto il sistema attraverso la
distinzione fra
pregiudizio (art. 7 L. n. 1497 del 1939 poi art. 151 T.U. n. 490 del
1999) ed
alterazione un contenuto limitato di detto termine, riferentesi alle
modificazione, anche minime, ma apprezzabili del paesaggio. Pres. Rizzo
AS. -
Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro.
(Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III del 30
marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283
-
Divieto
di "reformatio in pejus" -
Applicabilità - Limiti - Fondamento. Non
viene violato il divieto di "reformatio in
pejus" qualora venga fornito al fatto una diversa qualificazione
giuridica
più grave o sia individuata una pena diversa in presenza di
un'impugnazione del
solo imputato, al solo fine di determinare il tempo in cui maturerà la
prescrizione. (Cass. sez. 5^ 26 novembre 1990 n. 15850, Bordoni e Cass.
sez. 6^
23 dicembre 1999 n. 14631, Possamai rv. 216323). Pres. Rizzo AS. - Est.
Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro.
(Rigetta,
Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III
del 30 marzo 2004
(Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283
-
Costruzione
edilizia in violazione delle
disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Direttore dei lavori -
Responsabilità - Fondamento - Posizione di garanzia.
In tema
di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una
posizione di
garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente
responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali
questi può
andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e
rinuncia
all'incarico prima previsti dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n.
47 ed
ora dall'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001. Pres. Rizzo AS. - Est.
Novarese F.
- P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro.(Rigetta,
Trib.Vicenza,
13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo
2004 (Ud.
24/02/2004) Rv. 227962, sentenza n. 15283
-
Urbanistica
ed edilizia - Occupazione di suolo mediante deposito di materiali a
cielo
libero - Sindaco - Ordinanza di rimozione del materiale
depositato senza
autorizzazione - Legittimità - Rientra nel potere di vigilanza
sull’attività
urbanistico-edilizia, indipendentemente dall’applicabilità della
normativa sui
rifiuti. A
norma dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9 (conv. dalla legge 25 marzo 1982, n. 94), le
“occupazioni di
suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo
libero”
[lett. b)] sono soggette ad una mera autorizzazione edilizia, sicché
l’eventuale abuso imporrebbe l’irrogazione della sola sanzione
pecuniaria.
Tuttavia la medesima disposizione fa salva la specifica disciplina in
tema di
opere sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n.
1089, e
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per cui rimangono pienamente
suscettibili di
impiego gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore
prevede
per la cura degli interessi paesaggistici e ambientali coinvolti (v.
Corte
cost. 24 marzo 1994 n. 100). Ne consegue che il Sindaco può
legittimamente
ordinare la rimozione del materiale depositato senza autorizzazione su
area
tutelata dal piano paesistico regionale, nell’esercizio del generale
potere di vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia previsto dall’art. 4 della legge n.
47 del
1985, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la
contestuale
operatività della normativa in tema di rifiuti. Pres. Cicciò, Est. Caso
- La
Rinascente S.n.c. (Avv. Gallusi) c. Comune di Guastalla (Avv. Coffrini)
-
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 26 febbraio 2004, n. 63
- Vincolo
paesistico ed ambientale - Interventi
previamente assentiti su beni tutelati - Reato di cui all’art. 734 c.p.
-
Distruzione o Deturpamento di bellezze naturali - Configrabilità -
Esclusione.
Gli
interventi su beni tutelati, patrimonio paesaggistico ed ambientale,
previamente assentiti con provvedimento dell’autorità preposta alla
tutela del
vincolo non integrano il reato di cui all’art. 734 c.p., rimane salvo
il
giudizio di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla
comparazione tra
i beni protetti e gli interessi in conflitto. Pres. ZUMBO - Est.
PICCIALLI - P.M.
SINISCALCHI (concl. Conf.) - Murano ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE Penale
Sez. III, 24 marzo 2004 (ud. 17 febbraio 2004), sentenza n. 14433
- Collegamento
e ampliamento tra due piste da sci
preesistenti - Nulla osta ambientale - Necessità - Reato
contravvenzionale -
Reati ambientali - Art. 163 d.lg. n. 490/1999.
La
realizzazione senza autorizzazione, in zona paesaggistica di opere
costituite
dal collegamento tra due piste da sci preesistenti, mediante rettifica
e
livellamento dei terreni e scorticamento del manto erboso, integra la
contravvenzione di cui all'art. 163 d.lg. n. 490 del 1999, punibile
anche a
titolo di colpa, per la consumazione della quale è sufficiente
l'alterazione
della morfologia ambientale. Alberti e altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE
sez. III, 24 febbraio 2004, n. 21022
- Demanio
marittimo - Zone sottoposte a vincolo - Reato di cui all'art. 163 D.Lgs
n.
490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Codice della navigazione
(sicurezza
della navigazione) - Autorizzazione Incidenza sul reato paesaggistico -
Tutela
paesaggistico-ambientale - Esclusione - Fondamento. In
tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di
realizzazione di
opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto
delle
prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della
autorizzazione
da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun
effetto
sanante sul reato di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 490/99, atteso che,
anche se
sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle
disposizioni del
codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da
quello
della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n.
490/99.
PRES: Rizzo A. EST: Lombardi AM. IMP: Gargano. P.M: Albano A.. CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sez. III del 20/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00113 ),
Rv.
227568, Sentenza n. 7248
- Opere
di escavazioni a fini estrattivi in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Assenza nulla osta - Reato di
pericolo -
Artt. 163 e 151 D. L.vo n. 490/1999 - Configurabilità. Anche
la
singola opera, in un contesto di pluralità di escavazioni a fini
estrattivi in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, eseguita in assenza della
preventiva
autorizzazione da parte dell’autorità competente, è di per sé da sola
idonea, a
configurare, per le sue rilevanti proporzioni e per il connesso impatto
ambientale, il reato di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo n 490
del 1999
dando luogo al reato di pericolo contenuto all’art. 163 del medesimo
testo
normativo. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo (conf.) - Imp.
Quintili. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19 febbraio 2004 (ud. 21 gennaio 2004),
sentenza
n. 6922
- Vincolo
paesaggistico - Procedimento di sanatoria edilizia - Parere
dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo - Onere di immediata impugnazione -
Insussistenza.
Nel procedimento di sanatoria edilizia di cui
all’art. 32 della legge n. 47/1985, non sussiste l’onere di immediata
impugnazione del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela del
vincolo
paesaggistico, poiché la concreta lesività del provvedimento si
manifesta solo
nel momento in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto finale che
definisce
la domanda di sanatoria edilizia. Pres. Elefante, Est. Lipari - Comune
di Terni
(Avv. Alessandro) c. Santoni (Avv. Neri) e n.c. A.I.C.T. (n.c.) -
Conferma
T.A.R. Umbria, n. 182/98 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10
febbraio 2004, n.
480
- Vincolo
paesaggistico - Abusi edilizi in zone
soggette a vincoli paesaggistici - Condonabilità degli abusi - Parere
favorevole dell’autorità competente - Risarcimento del danno - Sanzione
-
Prescrizione (nel termine di cinque anni). L’art.
15 della L. 29 giugno
1939 n. 1497 va interpretato nel senso che l’indennità prevista per
abusi
edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e
propria
sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un
danno
ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. La
condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale
è
possibile solo se sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità
competente, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985.
E'
applicabile la sanzione di cui al predetto art. 15 anche in caso in cui
sia
intervenuto il previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma
46, della
L. n. 662 del 23 dicembre 1996, norma di natura chiaramente
interpretativa. E'
applicabile, per espresso dettato legislativo, dell’art. 28, primo
comma, della
L. n. 689 del 24 novembre 1981 il quale espressamente dispone che il
“diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la
violazione”, sia pure con i temperamenti necessari attesa la
particolare natura
dell’illecito sanzionato dal ricordato art. 15.(cfr. Sez. IV°, n. 6279
del 12
novembre 2002; Sez. V,° n. 614 dell’8 giugno 1994, n. 3184 del 2 giugno
2000 e
n. 5373 del 9 ottobre 2000). La regola della prescrizione quinquennale,
decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti,
trova in astratto
applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la
pena
pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di
tutela del
paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres.
Trotta - Est.
Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero
(Avv.
Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10
novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V, 4 febbraio 2004,
sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4
febbraio 2004,
sentenza n. 397
- Territorio
- Edilizia e urbanistica - Normativa di tutela urbanistica-edilizia e
di tutela
del paesaggio - Prescrizioni.
La regola della
prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione
della
violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di
illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla
normativa di
tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez.
civ. n.
6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione
Basilicata
(avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla -
T.A.R. per
la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme:
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397
- Edilizia
e urbanistica - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia
in sanatoria -
Provvedimento sanzionatorio - Versamento dell’oblazione ed indennità
risarcitoria.
Non è esatto assumere a parametro di riferimento,
l’intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere
abusivamente
realizzate posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela
del
paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio in
relazione
al provvedimento rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Siffatto
parere, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da
ritenere
privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il
rilascio
della concessione edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi,
secondo
le previsioni contenute nell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, nel
diverso
procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura
edilizia-urbanistica in relazione ad immobili soggetti a vincoli
paesaggistici
e/o ambientali e non è, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine
di
prescrizione previsto dal ricordato art. 28 della normativa del 1981.
Al
contrario, il provvedimento sanzionatorio impugnato trova la sua
disciplina in
una normativa diversa da quella prevista nella cd. legge di sanatoria,
disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono
altre
Amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonchè alla repressione
di
eventuali abusi. Come conferma della correttezza di quanto fin qui
precisato si
pone anche l’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in
base al
quale il “versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione
dell’indennità
risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la
peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno
specifico
interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non
sia
risarcito per equivalente. Infatti oblazione ed indennità risarcitoria
hanno
finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad
incidere, così
che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la
riscossione dell’altra con le ulteriori conseguenze connesse alle dette
differenze, compresa quella di cui ora si discute. Pres. Trotta - Est.
Rulli -
Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv.
Montefusco)
(Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre
1999). Conforme:
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397
- Urbanistica
ed edilizia - Aree protette nazionali,
regionali e provinciali - Tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici - Assenza o difformità del
titolo
abilitativo alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici - Opere abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti
urbanistici
le opere abusive - Necessità.
Le opere realizzate, devono considerarsi non
sanabili in forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d),
dei D.L.
n. 269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque
suscettibili di
sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli
interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonché
dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
qualora
istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in
difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree sottoposte ai
vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti
urbanistici le
opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità
preposta
al vincolo come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 32 della legge
n.
47/1985 nella formulazione introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del
D.L. n.
269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M.
(Conf.)
(Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez.
III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350
- Ottenimento
ex post dell'autorizzazione ambientale
- Reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/1999 - Sussiste - Fattispecie:
Interventi agro-silvo-pastorali. In
tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali,
l'ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale non esclude il
reato di
cui all'art. 1 sexie legge 431/1985 (e ora quello di cui all'art. 163
D.Lgs.
490/1999), giacché trattasi di reato formale che ha per oggetto
giuridico la
tutela dell'interesse della pubblica amministrazione al preventivo
controllo di
ogni immutazione del territorio, a prescindere dall'effettivo
danneggiamento
ambientale. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro.
P.M:
Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del
28/01/2004 (Ud.
12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950
- Edilizia
e urbanistica - "Superdia" e
permesso di costruire - Costruzione edilizia - Realizzabile con
denuncia di
inizio attività alternativa al permesso di costruire - Omessa
presentazione
della d.i.a - Abusività dell'intervento - Sanzionabilità - Reato di cui
all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza.
In tema
di costruzioni edilizie, la realizzabilità dell'intervento con denuncia
di
inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi del
comma terzo
dell'art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in
materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non esclude la
sanzionabilità
in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, atteso che in tale
ipotesi
si configura un intervento edilizio abusivo, e come tale sanzionato ex
art. 44
lett. b) del citato d.P.R. Pres. Savignano G. Est. Franco A. P.M.
Geraci V.
(Conf.) Imp. P.M. in proc.Tollon ed altri. (Annulla in parte con
rinvio,
Trib.Venezia, 30 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III
del 26 gennaio
2004 (Ud. 14 luglio 2003 n. 01504 ) Rv. 227391, sentenza n.
2579
- Urbanistica
ed edilizia - Comune - Ordinanza di
sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazione
paesaggistico-ambientale o
idraulica - Limiti.
Il comune può intervenire per la mancanza di
un’autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica, solo a
condizione che
si tratti di un’opera di trasformazione edilizia o urbanistica del
territorio
comunale, necessitante di concessione o autorizzazione edilizia, e
realizzata
in assenza di quelle altre, distinte e preliminari autorizzazioni.
(Nella
specie, si è ritenuta illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori
di
sostituzione di coltura comportanti escavazione di materiale litoide in
area
golenale previamente autorizzati dalla competente autorità idraulica e
per i
quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio) Pres.
Frascioni, Est.
Carboni - Zago (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Ponte di Piave
(Avv.ti
Garofalo e Romanelli) (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 597/1999) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 189
- Demanio
marittimo - Protezione delle bellezze
naturali - Art. 163 D. L.vo n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale
-
Autorizzazione di cui al codice della navigazione - Incidenza sul reato
paesaggistico - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.
In tema
di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di
opere nella
cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle
prescritte
autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da
parte
del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto
sanante
sul reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999
n. 490,
atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse
protetto
dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della
navigazione) è
diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal
citato
decreto n. 490. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M.
Albano A.
(Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III
, 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248
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