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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, condoni, illeciti, abusi, reati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le seguenti massime, pronunciate durante l'anno 2004, riguardano gli abusi nelle zone protette, i reati, gli illeciti e le eventuali sanatorie ammesse dalla normativa vigente.
  1. Notevole impatto ambientale della nuova opera
  2. Vincolo paesaggistico - Immobile senza concessione edilizia - Illecito
  3. Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte)
  4. Edilizia e urbanistica - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli
  5. Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 - Reato di pericolo astratto
  6. Vincolo paesaggistico - Concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria
  7. Tutela del patrimonio paesistico ed ambientale - Distruzione o deturpamento
  8. Alterazione dello stato dei luoghi - Protezione anticipata del paesaggio
  9. Vincolo Paesaggistico - Artt. 7, 13 e 15 L. 1497/1939
  10. Urbanistica ed edilizia - Sanatoria delle concessioni edilizie
  11. Violazioni paesaggistiche - Reato di cui all'art. 163 D.L.vo n. 490/1999
  12. Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo
  13. Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato - Inconfigurabile
  14. Nozione di alterazione dello stato dei luoghi
  15. Divieto di "reformatio in pejus" - Applicabilità
  16. Costruzione edilizia in violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001
  17. Urbanistica ed edilizia - Occupazione di suolo mediante deposito di materiali
  18. Vincolo paesistico ed ambientale - Interventi previamente assentiti
  19. Collegamento e ampliamento tra due piste da sci preesistenti
  20. Demanio marittimo - Zone sottoposte a vincolo
  21. Opere di escavazioni a fini estrattivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  22. Vincolo paesaggistico - Procedimento di sanatoria edilizia
  23. Vincolo paesaggistico - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
  24. Territorio - Edilizia e urbanistica - Normativa di tutela urbanistica-edilizia
  25. Edilizia e urbanistica - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria
  26. Urbanistica ed edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali
  27. Ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale
  28. Edilizia e urbanistica - "Superdia" e permesso di costruire
  29. Urbanistica ed edilizia - Comune - Ordinanza di sospensione dei lavori
  30. Demanio marittimo - Protezione delle bellezze naturali
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  1. Notevole impatto ambientale della nuova opera - Lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio - Condono edilizio - Demanio marittimo - Sequestro - Sospensione del procedimento - Riferibilità ad ogni tipo di fase - Esclusione - Applicabilità alla sola fase del giudizio - Fondamento - Fattispecie: Condono edilizio in area di demanio marittimo. La sospensione del procedimento penale prevista a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio riguarda soltanto la fase del giudizio e non anche quella delle indagini preliminari, destinata a raccogliere mezzi di prova che potrebbero nelle more disperdersi, né quella delle misure cautelari, destinata ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Sicché, la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 18 febbraio 1997, n. 668, Pajer; 4 dicembre 1995, n. 4262, Cascarino). Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.- Rel. Grillo C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n. 48986
  2. Vincolo paesaggistico - Immobile senza concessione edilizia - Illecito permanente - L.689/1981 - Prescrizione quinquennale -  Decorrenza  - Cessazione della permanenza - Individuazione del dies a quo - Parere favorevole della Autorità preposta alla tutela del vincolo. Nelle ipotesi di illecito permanente, la prescrizione quinquennale di cui all’art.28 L.n.689 del 1981 comincia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza. Detto momento, nella fattispecie di  immobile realizzato senza concessione edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico, può individuarsi nel tempo in cui l'Autorità preposta alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità tra il preminente valore paesaggistico e l’interesse al mantenimento dell'opera realizzata, giacché, è questo il momento in cui viene meno l'antigiuridicità del fatto e l'illecito ambientale cessa di essere tale. Non rileva la successiva concessione in sanatoria, che viene ad incidere sul più complessivo carattere abusivo della costruzione. Pres. Ravalli, Est. Buonauro - R.T. (Avv. Falconieri) c. Regione di Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I -  10 novembre 2004, n. 7875
  3. Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Reato di esecuzione di opere su beni culturali senza autorizzazione - Reato di omessa denuncia del rinvenimento di beni culturali - Concorso - Possibilità - Fondamento. In tema di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso di fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui all'art. 118 del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in questione hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad impedire l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni culturali se non con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo prescinde dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali la loro denuncia e conservazione medio tempore. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre 2004, (Ud. 06/07/2004) sentenza n. 38666
  4. Edilizia e urbanistica - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli - Condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 - Conformità agli strumenti urbanistici e nulla osta ambientale - Necessità - D.P.R. n. 380/2001, Art.44 - Art.32, L. n. 269/2003 - L. n. 47/1985 - L. n.326/2003. Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli possono essere sanate con la procedura prevista dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, solo in caso di conformità agli strumenti urbanistici e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Dell'anno - Rel. Vitalone - P.M. Albano (Concl. Diff.) – Laudani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/09/2004 (Ud. 15/07/2004), Sentenza n. 35984

  5. Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 - Reato di pericolo astratto - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (succesivamente art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib.riesame Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980

  6. Vincolo paesaggistico - Concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria - Parere dell’autorità preposta al vincolo - Necessità - Regione Siciliana - Solo ove il vincolo sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell’opera - Art. 17, c. 11, l.r. 4/2003 - Novellazione di precedente intepretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (“Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia”), per contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127 della Costituzione. La norma stabilisce che “Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva”: sotto una dichiarata novellazione di una precedente interpretazione autentica (art. 5 comma 3 l.r. 17/94, di interpretazione autentica dell’art. 23, c.10, l.r. 37/85), introduce una sostanziale modificazione della disciplina previgente, attribuendo al principio, peraltro, efficacia retroattiva. Essa, pertanto, sembra realizzare un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt. 117, 123 e 127 Cost., relativi all'attività legislativa regionale), nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. Pres. Adamo, Est. Guarracino - M.A. (Avv. Piscitello) c. Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - ordinanza 14 maggio 2004, n. 768
  7. Tutela del patrimonio paesistico ed ambientale - Distruzione o deturpamento - Art. 734 cod. pen. - Accertamento - Competenza del giudice penale - Valutazione della pubblica amministrazione - Vincolatività per il giudice - Esclusione. In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 cod. pen., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato. Pres. Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior. P.M. Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n. 15299  

  8. Alterazione dello stato dei luoghi - Protezione anticipata del paesaggio - Reato di pericolo - Principio di offensività - Necessità - Fondamento - Art. 1 sexies l. n. 431/1985 (reato di pericolo, meramente formale e c.d. di disubbidienza). In tema di tutela del paesaggio, la norma contenuta nell'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 (mod. con d. l.vo n. 490 del 1999 ora d. l.vo 22 gennaio 2004, n.42 ) configura un reato di pericolo, meramente formale e c.d. di disubbidienza, voluto per una protezione anticipata del paesaggio, ma applicabile anche in presenza di attività che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi, sicché, per detta funzione di tutela anticipata del bene protetto, il precetto trova una sua giustificazione e razionalità, indipendentemente dalla considerazione che anche un reato di pericolo presunto deve rispondere al principio di offensività e, quindi, non è configurabile ove non sussista un vulnus anche minimo al paesaggio. Pres. Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior. P.M. Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n. 15299 
  9. Vincolo Paesaggistico - Artt. 7, 13 e 15 L. 1497/1939 - Autorizzazione postuma - Costituisce legittimazione paesaggistica spendibile ai fini della favorevole definizione del condono - Art. 13 L. 47/1985. L'esame sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 ed all'art. 13 della legge n. 1497 del 1939 consente di ritenere possibile la formalizzazione, attraverso un'autorizzazione postuma, in parte equipollente alla fattispecie di cui all'art. 7, della verifica di compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 15, conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale spendibile ai fini della favorevole definizione del procedimento di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985. Pres. Giovannini, Est Minicone - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) c. Sabbioni (n.c.) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 598/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2004, n. 1205 
  10. Urbanistica ed edilizia - Sanatoria delle concessioni edilizie - Estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" - Sussiste - Costruzioni in zona sismica o sottoposte a tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Inapplicabilità della causa estintiva dei reati. Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (Corte di Cassazione penale, sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse n. 1658). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713  
  11. Violazioni paesaggistiche - Reato di cui all'art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41), così come antecedentemente quello di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, e prescinde dal verificarsi di un evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio, atteso che il vincolo posto su determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodomica al governo del territorio stesso; peraltro tale reato non è configurabile quando si tratti di interventi di entità talmente minima che non siano neppure astrattamente idonei a porre in pericolo il paesaggio ed a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero si tratti di interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente. Pres.Rizzo - Est. Franco - Imp. Di Muzio - Pm Izzo G. (Diff.) (Rigetta, App.Milano, 28 giugno 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004 n.00447 ) Rv. 227965 sentenza n. 16713
  12. Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, così come quello di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sufficiente la mera idoneità astratta di un intervento in zona vincolata a mettere in pericolo il bene ambientale, indipendentemente dal verificarsi o meno di un effettivo danno ambientale, non assumendo alcun rilievo il fatto che fosse "intervenuta certificazione di compatibilità ambientale da parte della autorità amministrativa", trattandosi di certificazione intervenuta ex post che non poteva tener luogo della necessaria autorizzazione preventiva. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713
  13. Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Inconfigurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Il reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, così come quello di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non è configurabile soltanto quando si tratta di un intervento sull'immobile di entità talmente minima che non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ossia che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente (Sez. 3^, 3 marzo 2000, Faiola, m. 216.975; Sez. 3^, 26 novembre 1999, Gargiulo, m. 215.891; Sez. 3^, 2 ottobre 2001, Farà, m. 220.356; Sez. 3^, 17 marzo 1999, Zotti, m. 213.243). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713
  14. Nozione di alterazione dello stato dei luoghi - Art. 1, 4° e 8° c. L. n. 431/1985 - Reato di pericolo presunto - Interventi idonei a ledere il paesaggio o l'ambiente. La nozione di alterazione ricavabile dall’art. 1 quarto e ottavo comma Legge n. 431 del 1985 deve essere valutata in coerenza con il bene finale protetto in via diretta dal reato di pericolo presunto ed occorre ricavare da tutto il sistema attraverso la distinzione fra pregiudizio (art. 7 L. n. 1497 del 1939 poi art. 151 T.U. n. 490 del 1999) ed alterazione un contenuto limitato di detto termine, riferentesi alle modificazione, anche minime, ma apprezzabili del paesaggio. Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283  
  15. Divieto di "reformatio in pejus" - Applicabilità - Limiti - Fondamento. Non viene violato il divieto di "reformatio in pejus" qualora venga fornito al fatto una diversa qualificazione giuridica più grave o sia individuata una pena diversa in presenza di un'impugnazione del solo imputato, al solo fine di determinare il tempo in cui maturerà la prescrizione. (Cass. sez. 5^ 26 novembre 1990 n. 15850, Bordoni e Cass. sez. 6^ 23 dicembre 1999 n. 14631, Possamai rv. 216323). Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283 
  16. Costruzione edilizia in violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Direttore dei lavori - Responsabilità - Fondamento - Posizione di garanzia. In tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico prima previsti dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora dall'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001. Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro.(Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004) Rv. 227962, sentenza n. 15283
  17. Urbanistica ed edilizia - Occupazione di suolo mediante deposito di materiali a cielo libero -  Sindaco - Ordinanza di rimozione del materiale depositato senza autorizzazione - Legittimità - Rientra nel potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, indipendentemente dall’applicabilità della normativa sui rifiuti. A norma dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. dalla legge 25 marzo 1982, n. 94), le “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero” [lett. b)] sono soggette ad una mera autorizzazione edilizia, sicché l’eventuale abuso imporrebbe l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Tuttavia la medesima disposizione fa salva la specifica disciplina in tema di opere sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, per cui rimangono pienamente suscettibili di impiego gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede per la cura degli interessi paesaggistici e ambientali coinvolti (v. Corte cost. 24 marzo 1994 n. 100). Ne consegue che il Sindaco può legittimamente ordinare la rimozione del materiale depositato senza autorizzazione su area tutelata dal piano paesistico regionale, nell’esercizio del generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia previsto dall’art. 4 della legge n. 47 del 1985, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la contestuale operatività della normativa in tema di rifiuti. Pres. Cicciò, Est. Caso - La Rinascente S.n.c. (Avv. Gallusi) c. Comune di Guastalla (Avv. Coffrini) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 26 febbraio 2004, n. 63

  18. Vincolo paesistico ed ambientale - Interventi previamente assentiti su beni tutelati - Reato di cui all’art. 734 c.p. - Distruzione o Deturpamento di bellezze naturali - Configrabilità - Esclusione. Gli interventi su beni tutelati, patrimonio paesaggistico ed ambientale, previamente assentiti con provvedimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non integrano il reato di cui all’art. 734 c.p., rimane salvo il giudizio di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni protetti e gli interessi in conflitto. Pres. ZUMBO - Est. PICCIALLI - P.M. SINISCALCHI (concl. Conf.) - Murano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 marzo 2004 (ud. 17 febbraio 2004), sentenza n. 14433 

  19. Collegamento e ampliamento tra due piste da sci preesistenti - Nulla osta ambientale - Necessità - Reato contravvenzionale - Reati ambientali - Art. 163 d.lg. n. 490/1999. La realizzazione senza autorizzazione, in zona paesaggistica di opere costituite dal collegamento tra due piste da sci preesistenti, mediante rettifica e livellamento dei terreni e scorticamento del manto erboso, integra la contravvenzione di cui all'art. 163 d.lg. n. 490 del 1999, punibile anche a titolo di colpa, per la consumazione della quale è sufficiente l'alterazione della morfologia ambientale. Alberti e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. III, 24 febbraio 2004, n. 21022

  20. Demanio marittimo - Zone sottoposte a vincolo - Reato di cui all'art. 163 D.Lgs n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Codice della navigazione (sicurezza della navigazione) - Autorizzazione Incidenza sul reato paesaggistico - Tutela paesaggistico-ambientale - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 490/99, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490/99. PRES: Rizzo A. EST: Lombardi AM. IMP: Gargano. P.M: Albano A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 20/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00113 ), Rv. 227568, Sentenza n. 7248

  21. Opere di escavazioni a fini estrattivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Assenza nulla osta - Reato di pericolo - Artt. 163 e 151 D. L.vo n. 490/1999 - Configurabilità. Anche la singola opera, in un contesto di pluralità di escavazioni a fini estrattivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, eseguita in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente, è di per sé da sola idonea, a configurare, per le sue rilevanti proporzioni e per il connesso impatto ambientale, il reato di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo n 490 del 1999 dando luogo al reato di pericolo contenuto all’art. 163 del medesimo testo normativo. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo (conf.) - Imp. Quintili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19 febbraio 2004 (ud. 21 gennaio 2004), sentenza n. 6922 

  22. Vincolo paesaggistico - Procedimento di sanatoria edilizia - Parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - Onere di immediata impugnazione - Insussistenza. Nel procedimento di sanatoria edilizia di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, non sussiste l’onere di immediata impugnazione del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché la concreta lesività del provvedimento si manifesta solo nel momento in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto finale che definisce la domanda di sanatoria edilizia. Pres. Elefante, Est. Lipari - Comune di Terni (Avv. Alessandro) c. Santoni (Avv. Neri) e n.c. A.I.C.T. (n.c.) - Conferma T.A.R. Umbria, n. 182/98 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 480

  23. Vincolo paesaggistico - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Condonabilità degli abusi - Parere favorevole dell’autorità competente - Risarcimento del danno - Sanzione - Prescrizione (nel termine di cinque anni). L’art. 15 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. La condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale è possibile solo se sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985. E' applicabile la sanzione di cui al predetto art. 15 anche in caso in cui sia intervenuto il previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, norma di natura chiaramente interpretativa. E' applicabile, per espresso dettato legislativo, dell’art. 28, primo comma, della L. n. 689 del 24 novembre 1981 il quale espressamente dispone che il “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, sia pure con i temperamenti necessari attesa la particolare natura dell’illecito sanzionato dal ricordato art. 15.(cfr. Sez. IV°, n. 6279 del 12 novembre 2002; Sez. V,° n. 614 dell’8 giugno 1994, n. 3184 del 2 giugno 2000 e n. 5373 del 9 ottobre 2000). La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397
  24. Territorio - Edilizia e urbanistica - Normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio - Prescrizioni. La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397
  25. Edilizia e urbanistica - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Provvedimento sanzionatorio - Versamento dell’oblazione ed indennità risarcitoria. Non è esatto assumere a parametro di riferimento, l’intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio in relazione al provvedimento rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Siffatto parere, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenere privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici e/o ambientali e non è, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal ricordato art. 28 della normativa del 1981. Al contrario, il provvedimento sanzionatorio impugnato trova la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista nella cd. legge di sanatoria, disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonchè alla repressione di eventuali abusi. Come conferma della correttezza di quanto fin qui precisato si pone anche l’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il “versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente. Infatti oblazione ed indennità risarcitoria hanno finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra con le ulteriori conseguenze connesse alle dette differenze, compresa quella di cui ora si discute. Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 

  26. Urbanistica ed edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali - Tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici - Assenza o difformità del titolo abilitativo alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - Opere abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive - Necessità. Le opere realizzate, devono considerarsi non sanabili in forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d), dei D.L. n. 269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree sottoposte ai vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 32 della legge n. 47/1985 nella formulazione introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350

  27. Ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale - Reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/1999 - Sussiste - Fattispecie: Interventi agro-silvo-pastorali. In tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, l'ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale non esclude il reato di cui all'art. 1 sexie legge 431/1985 (e ora quello di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999), giacché trattasi di reato formale che ha per oggetto giuridico la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione al preventivo controllo di ogni immutazione del territorio, a prescindere dall'effettivo danneggiamento ambientale. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950

  28. Edilizia e urbanistica - "Superdia" e permesso di costruire - Costruzione edilizia - Realizzabile con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire - Omessa presentazione della d.i.a - Abusività dell'intervento - Sanzionabilità - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza. In tema di costruzioni edilizie, la realizzabilità dell'intervento con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi del comma terzo dell'art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non esclude la sanzionabilità in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, atteso che in tale ipotesi si configura un intervento edilizio abusivo, e come tale sanzionato ex art. 44 lett. b) del citato d.P.R. Pres. Savignano G. Est. Franco A. P.M. Geraci V. (Conf.) Imp. P.M. in proc.Tollon ed altri. (Annulla in parte con rinvio, Trib.Venezia, 30 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 gennaio 2004 (Ud. 14 luglio 2003 n. 01504 ) Rv. 227391, sentenza n. 2579  

  29. Urbanistica ed edilizia - Comune - Ordinanza di sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica - Limiti. Il comune può intervenire per la mancanza di un’autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica, solo a condizione che si tratti di un’opera di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, necessitante di concessione o autorizzazione edilizia, e realizzata in assenza di quelle altre, distinte e preliminari autorizzazioni. (Nella specie, si è ritenuta illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di sostituzione di coltura comportanti escavazione di materiale litoide in area golenale previamente autorizzati dalla competente autorità idraulica e per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio) Pres. Frascioni, Est. Carboni - Zago (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Ponte di Piave (Avv.ti Garofalo e Romanelli) (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 597/1999) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 189

  30. Demanio marittimo - Protezione delle bellezze naturali - Art. 163 D. L.vo n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Autorizzazione di cui al codice della navigazione - Incidenza sul reato paesaggistico - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248