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- Esercizio
del diritto di prelazione - Termine di 60
giorni - Dies a quo - Ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n.
42/04.
Il
diritto di prelazione deve essere esercitato dalla Soprintendenza entro
il 60°
giorno dalla data di ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n.
42/04, a
nulla rilevando la diversa data del protocollo. Pres. ff. Stevanato,
Est.
Antonelli - G.S.G. s.r.l. (Avv. Sartorelli) c. Comune di Pernumia (Avv.
Carfagna) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 3 dicembre
2004, n. 4241
- Ministero
per i beni e le attività culturali - D. Lgs.
n. 3/2004 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta
infondatezza. Sono
rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al D.
Lgs. 8
gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attivita'
culturali) per violazione degli articoli 70, 76, 77, comma primo,
nonchè 5, 97,
117 e 118 della Costituzione, ed in particolare in riferimento agli
articoli 1,
4 e 5, per contrasto con gli articoli 1 e 10 della legge delega 6
luglio 2002,
n.137; se ne rimette pertanto l’esame alla Corte Costituzionale. Pres.
Amoroso,
Est. Tacchi - Italia Nostra ONLUS (Avv. Pallottino) c. Ministero per i
beni e
le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R.
Marche -
ordinanza 15 ottobre 2004, n. 136
- Paesaggio
- Valore etico-culturale - Stato,
Regioni, Enti Locali - Vincolo di reciproca collaborazione. Nel
nostro sistema costituzionale, il paesaggio costituisce un valore
etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia
urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche
amministrazioni, in primo luogo Stato e regioni, ordinarie e speciali,
in un
vincolo reciproco di leale cooperazione (Corte cost., 18-10-1996, n.
341). A
seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale, la materia
ambientale non è
stata sottratta del tutto alla competenza statale, alla quale, anzi, ai
sensi
dell’art. 9 Cost., deve essere riconosciuta una competenza primaria in
concorso
con quella regionale, sopravanzando l’interesse ambientale l’ambito
meramente
locale e rilevando lo stesso per l’intera collettività nazionale (C.
Stato,
sez. VI, 30-04-1994, n. 637). Si può concludere, pertanto, che il
mantenimento
della competenza in parola, se non è suscettibile, per sua natura, di
ledere la
sfera di attribuzioni riservate agli enti territoriali, non può però
ritenersi
svincolato da un concorso con gli stessi. Pres. La Medica, Est.
Bottiglieri -
Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e
ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1
aprile 2004, n.
2981
- Procedimento
di dichiarazione di notevole interesse
pubblico - Partecipazione dell’amministrazione comunale interessata -
Imprescindibilità.
Il procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico non può prescindere dalla partecipazione
dell’amministrazione comunale interessata dal vincolo. Depone in tal
senso il
d.p.r. 805/75, che, nel modificare la composizione delle commissioni
provinciali, non oblitera il profilo partecipativo specificamente
attinente
all’ente territoriale, imponendo alle soprintendenze, al comma 4
dell’art. 31,
di mantenere relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. La
ratio
della disposizione non può che condurre alla considerazione della
prevista
partecipazione della programmazione vincolistica al soggetto in primis
deputato
alle scelte di programmazione territoriale, e comunque non estraneo
anche alla
tutela paesaggistica, quale partecipazione obbligatoria. Pres. La
Medica, Est.
Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i
beni
culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma,
Sez. II - 1 aprile
2004, n. 2981
- Regolamento
di competenza - Provvedimento emanato
da un autorità locale avente sede in Sicilia - Art. 3 L. n. 1034/1971.
Il
diniego del nulla osta ambientale per la realizzazione di una strada di
accesso
e per i muretti di delimitazione di un antico fabbricato rurale in
Pantelleria,
trattandosi, di un provvedimento emanato da un autorità locale avente
sede in
Sicilia, con efficacia nel territorio della regione, implica che il
giudice del
ricorso che contesta la legittimità di tale provvedimento è, ai sensi
dell'art.
3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il Tribunale Amministrativo
Regionale
della Sicilia. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i Beni Culturali
ed
ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di
Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO DI STATO
Sezione VI, 03
marzo 2004, Sentenza n. 1070
- Area
cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati
esistenti
entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico
interesse
- Non è viziato.
Un ampliamento dell’area cimiteriale derivante da
sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tale da portare i
fabbricati
esistenti a una distanza inferiore a quella di rispetto, non è
illegittimo,
posto che esso determina, semplicemente, una preclusione di far luogo a
nuove
costruzioni. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv.
Viviani) c.
s.r.l. Immobiliari Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla
T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V, 10
febbraio 2004, n. 476
- Art.
3 D.M. 420/2001 - Restauratori - Requisiti di
qualificazione - Tutela dei beni culturali - Competenza esclusiva dello
Stato -
Art. 117, secondo comma, lett. s Cost.
L’art. 3 del D.M. 24
ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni
al d.m.
3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali
concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici) rientra nella materia della
tutela
dei beni culturali, perché essa concerne il restauro dei medesimi,
ossia una
delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica; per tale
ragione fa
parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato,
ai sensi
dell’ art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - Pres. CHIEPPA, Red.
AMIRANTE CORTE
COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre
2003),
Sentenza n. 9
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