Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Enti pubblici, prelazione, competenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime sottoriportate, relative all'anno 2004, riguardano le attività degli enti pubblici in materia di tutela dei beni ambientali: comune, regione e stato tramite gli uffici periferici delle soprintendenze. Le rispettive competenze e i loro diritti.
  1. Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 giorni
  2. Ministero per i beni e le attività culturali - D. Lgs. n. 3/2004
  3. Paesaggio - Valore etico-culturale - Stato, Regioni, Enti Locali
  4. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
  5. Regolamento di competenza - Provvedimento emanato da un autorità locale avente sede in Sicilia
  6. Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti
  7. Art. 3 D.M. 420/2001 - Restauratori - Requisiti di qualificazione
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 giorni - Dies a quo - Ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n. 42/04. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dalla Soprintendenza entro il 60° giorno dalla data di ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n. 42/04, a nulla rilevando la diversa data del protocollo. Pres. ff. Stevanato, Est. Antonelli - G.S.G. s.r.l. (Avv. Sartorelli) c. Comune di Pernumia (Avv. Carfagna) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 3 dicembre 2004, n. 4241
  2. Ministero per i beni e le attività culturali - D. Lgs. n. 3/2004 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali) per violazione degli articoli 70, 76, 77, comma primo, nonchè 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare in riferimento agli articoli 1, 4 e 5, per contrasto con gli articoli 1 e 10 della legge delega 6 luglio 2002, n.137; se ne rimette pertanto l’esame alla Corte Costituzionale. Pres. Amoroso, Est. Tacchi - Italia Nostra ONLUS (Avv. Pallottino) c. Ministero per i beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. Marche - ordinanza 15 ottobre 2004, n. 136
  3. Paesaggio - Valore etico-culturale - Stato, Regioni, Enti Locali - Vincolo di reciproca collaborazione. Nel nostro sistema costituzionale, il paesaggio costituisce un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni, in primo luogo Stato e regioni, ordinarie e speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione (Corte cost., 18-10-1996, n. 341). A seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale, la materia ambientale non è stata sottratta del tutto alla competenza statale, alla quale, anzi, ai sensi dell’art. 9 Cost., deve essere riconosciuta una competenza primaria in concorso con quella regionale, sopravanzando l’interesse ambientale l’ambito meramente locale e rilevando lo stesso per l’intera collettività nazionale (C. Stato, sez. VI, 30-04-1994, n. 637). Si può concludere, pertanto, che il mantenimento della competenza in parola, se non è suscettibile, per sua natura, di ledere la sfera di attribuzioni riservate agli enti territoriali, non può però ritenersi svincolato da un concorso con gli stessi. Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981
  4. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico - Partecipazione dell’amministrazione comunale interessata - Imprescindibilità. Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non può prescindere dalla partecipazione dell’amministrazione comunale interessata dal vincolo. Depone in tal senso il d.p.r. 805/75, che, nel modificare la composizione delle commissioni provinciali, non oblitera il profilo partecipativo specificamente attinente all’ente territoriale, imponendo alle soprintendenze, al comma 4 dell’art. 31, di mantenere relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. La ratio della disposizione non può che condurre alla considerazione della prevista partecipazione della programmazione vincolistica al soggetto in primis deputato alle scelte di programmazione territoriale, e comunque non estraneo anche alla tutela paesaggistica, quale partecipazione obbligatoria. Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981
  5. Regolamento di competenza - Provvedimento emanato da un autorità locale avente sede in Sicilia - Art. 3 L. n. 1034/1971. Il diniego del nulla osta ambientale per la realizzazione di una strada di accesso e per i muretti di delimitazione di un antico fabbricato rurale in Pantelleria, trattandosi, di un provvedimento emanato da un autorità locale avente sede in Sicilia, con efficacia nel territorio della regione, implica che il giudice del ricorso che contesta la legittimità di tale provvedimento è, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i Beni Culturali ed ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1070

  6. Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Non è viziato. Un ampliamento dell’area cimiteriale derivante da sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tale da portare i fabbricati esistenti a una distanza inferiore a quella di rispetto, non è illegittimo, posto che esso determina, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv. Viviani) c. s.r.l. Immobiliari Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 476

  7. Art. 3 D.M. 420/2001 - Restauratori - Requisiti di qualificazione - Tutela dei beni culturali - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 117, secondo comma, lett. s Cost. L’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) rientra nella materia della tutela dei beni culturali, perché essa concerne il restauro dei medesimi, ossia una delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica; per tale ragione fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - Pres. CHIEPPA, Red. AMIRANTE CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 9

Torna all'indice delle sentenze