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Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo, fiumi e torrenti
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si ripportano alcune massime dell'anno 2004 pronunciate con riferimento ai torrenti e al demanio marittimo. Le autorizzazione necessarie e i vincoli  imposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente.
  1. Interventi nell'alveo di un fiume - Preventiva autorizzazione
  2. Acqua - Opere di regimazione di un torrente
  3. Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri
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  1. Interventi nell'alveo di un fiume - Preventiva autorizzazione - Necessità - Fondamento - Artt. 146, 163 e 164 D.L.vo 490/99 e 20 l. 47/85 - Correzione dell'inquadramento giuridico della fattispecie - Art. 309 c.p.p.. In tema di tutela dei beni paesaggistici, configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la esecuzione di lavori nell'alveo di un fiume, atteso che non può applicarsi la esclusione dall'autorizzazione prevista dall'art. 152 del citato decreto n. 490 per gli interventi di manutenzione o consolidamento e restauro atteso che gli stessi devono riferirsi esclusivamente agli edifici. Inoltre, il Tribunale, avvalendosi dei poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 c.p.p., può porre rimedio alla parziale inosservanza da parte del GIP dei canoni contenutistici del provvedimento impositivo richiesti dalla legge, non solo descrivendo ampiamente e compiutamente il fatto come in specie ("realizzazione di lavori in area sottoposta a vincolo in assenza delle prescritte autorizzazioni o concessioni", con ulteriore precisazione della concreta entità di tali lavori), ma anche indicando negli artt. 146, 163 e 164 D.L.vo 490/99 e 20 l. 47/85 le norme violate. (Cass. sez. 3^, 4.11.97 n. 3131, Tazzini; sez. 3^, 25.1.94 n. 2427). Pres. Savignano G.- Est. De Maio G.- Imp. Forte. - P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame S.M.Capua Vetere, 8 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 10 giugno 2004, (Cc. 29/04/2004), Sentenza n. 26110
  2. Acqua - Opere di regimazione di un torrente - Ordinanza contingibile ed urgente - Ricorso - Art. 143, 1°comma, lett. a) r.d. 1775/1933 - Ricorsi per eccesso di potere in materia di acque pubbliche - Rientra - Giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche. In materia di ricorso contro un’ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco abbia ingiunto al proprietario di uno stabilimento industriale, posto nei pressi della sponda di un torrente, di dar corso a opere di regimazione, necessarie per la tutela della pubblica incolumità, è applicabile l’art. 143, 1 comma lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce alla competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per eccesso di potere avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. Fim.co spa (Avv. Mantelli) c. Comune di Chiusa di Pesio (Avv.ti Golinelli, Morra e Martino) - Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 25 febbraio 2004, n. 329
  3. Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri - Artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione - Vincoli paesaggistici o ambientali e vincoli demaniali - Differenze. Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva. Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima, pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale, ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248


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