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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, dinieghi
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, pronunciate durante l'anno 2004, trattano delle autorizzazioni e i nulla osta necessari per costruire nelle zone protette da vincoli.
  1. Vincolo paesaggistico - Procedimenti autorizzatori
  2. Parco Regionale dei Castelli Romani - Domanda di concessione edilizia
  3. Nulla-osta della Sovrintendenza - Onere motivazionale “cd. Attenuato”
  4. Rilascio attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n. 490/1999 - Termine perentorio
  5. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Annullamento ministeriale
  6. Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità da parte dell’Autorità Statale
  7. Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità (ristrutturazione)
  8. Vincolo paesaggisitico - Riesame del nulla osta
  9. Autorizzazione paesaggistica comunale - Funzione e effetti
  10. Nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento
  11. Avvio del procedimento - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato
  12. Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale può intervenire “ex post”
  13. Aree appartenenti al demanio dello Stato
  14. Demanio - Aree demaniali - Interventi edilizi - Beni culturali e ambientali
  15. L. 1089/1939 - Immobile dichiarato di particolare interesse
  16. Urbanistica - Aree protette - Ristrutturazione edilizia
  17. Inquinamento elettromagnetico - Traliccio - Vincolo paesaggistico
  18. Vincolo paesaggistico - Nulla osta comunale - Soprintendenza
  19. Interventi manutenzione straordinaria - Immobili sottoposti a vincolo
  20. Urbanistica ed edilizia - Beni culturali ed ambientali - Ricostruzione di fabbricato
  21. Piano paesistico - Soprintendenza - Interventi edilizi
  22. Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorizzazione paesaggistica
  23. Esame dell’istanza di autorizzazione paesistica - Verifiche obbligatorie
  24. Urbanistica e edilizia - Autorizzazione paesistica - Subdelegati dalla Regione
  25. Domanda di autorizzazione paesistica - Presupposti
  26. Vincoli idrogeologici - L.R. Piemonte n. 45/1989, art. 3
  27. Rifiuti - Scavo finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti
  28. Cave - Prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a vincolo
  29. Tutela del paesaggio - Zone gravate da usi civici
  30. Rilascio del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia
  31. Vincolo paesistico - Intervento sottoposto al regime della D.I.A.
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  1. Vincolo paesaggistico - Procedimenti autorizzatori - Temporaneo differimento - In vista del superiore interesse paesaggistico - Legittimità. Il temporaneo differimento, in vista della tutela del superiore interesse paesaggistico, di fasi di procedimenti autorizzatori non ancora conclusi, rispetto ai quali i richiedenti sono titolari di aspettative, rientra nel potere dell’amministrazione di procedere a modifiche della propria pianificazione sino alla conclusione dei procedimenti stessi. Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano) e Comune di Valledoria (n.c.) -  T.A.R. SARDEGNA , Sez. II - 25 novembre 2004, ordinanza n. 533

  2. Parco Regionale dei Castelli Romani - Domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente - Tipologia e configurazione non consone all’alto pregio paesistico - Carenze elaborati progettuali - Richiesta di integrazione e/o completamento - Necessità - Opera architettonica e di mera cubatura - Irrilevanza - Nulla osta preventivo - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Sussiste - L.R. Lazio n.29/1997. Le pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti a giustificare il diniego di concessione edilizia, potendo, semmai, comportare una richiesta di integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali. Parimenti inidonea a giustificare la reiezione della domanda, risulta l’affermazione che le opere progettate non si configurano come opera architettonica, ma come mera cubatura, in quanto tale, incompatibile con l’ambiente. Inoltre, non è stato tenuto in alcun conto che il Parco Regionale dei Castelli Romani (che avrebbe dovuto essere interpellato ai sensi della L. R. 6.10.1997 n. 29, trattandosi di opere da realizzare all’interno di un’area naturale protetta) si era pronunciato sul progetto in questione, rilasciando, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, il nulla osta preventivo ai fini ambientali e paesaggistici. Infine, il diniego non poteva essere motivato con riferimento a generiche osservazioni di carattere estetico, dovendo essere espressamente indicate le norme urbanistiche con le quali il progetto si sarebbe posto in contrasto. Pres. ELEFANTE - Est. PULLANO - Amelia Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune di Castel Gandolfo (avv. Novelliere) (riforma TAR Lazio, Sezione seconda bis, n. 8161 del 6.10.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4 novembre 2004 (25.05.2004), sentenza n. 7142

  3. Nulla-osta della Sovrintendenza - Onere motivazionale “cd. Attenuato” - Piano di lottizzazione convenzionato già valutato in sede di piano attuativo - Esorbitanza del controllo - Illegittimità. E’ illegittima una valutazione della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, che esorbita dal controllo di legittimità, e che finisce per sostituirsi interamente a quella comunale, sotto il pretesto del difetto di motivazione di quest’ultima, senza tenere, peraltro, in alcun conto che un giudizio sulla compatibilità dell’intervento con l’area interessata era già stato espresso in sede di approvazione del piano di lottizzazione ad opera dello stesso Ministero BB.CC. Nella specie, l’intervento edilizio de quo si trova all’interno di un piano di lottizzazione convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla stessa Sovrintendenza, per cui “l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione delegata all’espressione del nulla - osta è attenuato, in quanto la compatibilità dell’intervento con i valori paesistici è stata, quantomeno in linea di massima, già valutata in sede di esame del piano attuativo”. Pres. Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di Aglientu (n.c.) e altri (conferma TAR SARDEGNA del 31 ottobre 2003, sentenza n. 1387). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29 ottobre 2004 (Cc. 09.07.2004), Sentenza n. 7046
  4. Rilascio attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n. 490/1999 - Termine perentorio - Fattispecie: attestato di libera circolazione di un dipinto. Il rilievo della posizione soggettiva di cui è titolare chi insta per il rilascio dell’attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n. 490/1999, ha indotto il legislatore ad utilizzare la formulazione testuale con un termine perentorio entro cui rilasciare l’attestato di libera circolazione (“non oltre quaranta giorni”). Il superamento del termine non consente quindi all’amministrazione di determinarsi in senso negativo sull’originaria istanza, potendo al più la stessa agire in autotutela. In specie, l’Amministrazione per i beni culturali ha ritenuto di non rilasciare l’attestato di libera circolazione con riferimento ad un dipinto presentato presso l’Ufficio esportazione di Venezia, tale provvedimento di diniego è stato adottato, però, oltre il termine di quaranta giorni. Pres. VARRONE - Est. GAROFOLI - Ditta Altomani & Sons S.r.l. (avv. Lemme) c. Ministero per i beni culturali- Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano, Ufficio esportazione di Venezia (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 7 luglio 2003, n. 3594). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/10/2004 (Cc. 2.7.2004) Sentenza n. 7043 
  5. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Decorrenza - Dalla data della concessione edilizia. Il termine di 60 giorni entro cui il Ministero deve pronunciarsi in ordine all’annullamento di autorizzazione paesistica decorre a far tempo dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune e non dall’autorizzazione ambientale, la quale costituisce pur sempre un atto interno e preliminare rispetto a quello finale costituito dalla concessione. Pres. ed Est. Cicciò - D.C. e altro (Avv.ti Gruzza e Franchi) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) e Comune di Carpaneto Piacentino (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2004, n. 709

  6. Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità da parte dell’Autorità Statale - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Insussistenza - Ragioni. La verifica dell’Autorità statale sulla legittimità dei nulla osta ambientali degli Enti locali non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poichè il procedimento autorizzativo all’esecuzione di lavori nelle aree sottoposte ad edificazione controllata sotto l’aspetto ambientale è complesso, ma unitario: prende avvio dalla domanda del privato e ha termine col provvedimento dell’Autorità statale deputata alla verifica di legittimità ovvero col decorso dei sessanta giorni assegnati all’Autorità statale per provvedere (così anche l’art. 151 D. Lgs. 490/99 che non disciplina la verifica del nulla osta come procedimento autonomo). A questa conclusione non ostano gli artt. 1 e 4 del D.M. 495/94, atteso che essi dettano l’obbligo della comunicazione solo ove il procedimento sia attivato d’ufficio o ad istanza di parte innanzi al Ministero e che dette norme vanno interpretate tenendo conto dei principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9 Cost.) e della priorità che l’ordinamento assegna alla loro protezione. Pres. Orrei, Est. Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De Laurentis e Terrano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 1891

  7. Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità - Ipotesi di ristrutturazione mediante demolizione del preesistente e ricostruzione - Necessità. La verifica di legittimità del nulla osta ambientale si impone anche nella fattispecie di ristrutturazione mediante demolizione del preesistente e ricostruzione. Pres. Orrei, Est. Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De Laurentis e Terrano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 1891

  8. Vincolo paesaggisitico - Riesame del nulla osta - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il riesame del nulla osta paesaggistico ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, è posto “ad estrema difesa del vincolo” e quindi appartiene ad una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, il quale, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - I.T. s.r.l. (Avv. D’Angiolella) c. Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12569


  9. Autorizzazione paesaggistica comunale - Funzione e effetti - Comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale - Obbligo - Responsabile del procedimento - L n. 241/1990. L’autorizzazione paesaggistica comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che esso non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728  
  10. Nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Esercizio del potere di controllo - D.M. n.165/2002 - D.M. n. 495/1994. Il nulla-osta paesaggistico, nella disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato l’art.4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale - non potendosi attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’Ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20 gennaio 2003 n.203; ord. 9 maggio 2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728


  11. Avvio del procedimento - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - Principio della proficua partecipazione - L. n.241/1990. L’onere di comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, nè dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo, ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990) di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua partecipazione. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
  12. Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale può intervenire “ex post”- Art. 15 L. n. 1497/1939 - Art. 164 D. l.gs. n. 490/1999. Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale possa intervenire “ex post”, non rinvenendosi al riguardo preclusioni a livello normativo e tenuto conto che l’applicazione del regime sanzionatorio in via pecuniaria in luogo della rimessione in pristino - previsto dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, poi tradotto nell’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 - presuppone in ogni caso la formulazione di detto giudizio di compatibilità (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003; n. 5386 del 09.10.2000). Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723  
  13. Aree appartenenti al demanio dello Stato - Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio statale non esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione. Gli interventi di modifica del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla realizzazione di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi idonei a mutare l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723   
  14. Demanio - Aree demaniali - Interventi edilizi - Beni culturali e ambientali - Atto autorizzatorio - Necessità - Rilascio della concessione edilizia - Potestà comunale - Vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia su tutto il territorio comunale - Sussiste - L. n. 1150/1942 - L. n. 10/1977 - L. n. 47/1985. L’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942 sottopone indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei funzionari investiti di compiti dirigenziali in relazione al riparto fra funzioni di indirizzo politico e compiti di amministrazione attiva) tutte “le opere da costruirsi da privati su aree demaniali”. Il secondo comma della disposizione citata, che fa eccezione alla regola anzidetta, è riferito alle opere da eseguirsi sulle aree in questione da pubbliche amministrazione che debbono procedervi di intesa con il comune interessato. L’art. 1 della legge n. 10/1977 assoggetta a concessione edilizia “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, ed il successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di rilascio della concessione edilizia anche con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato, previa verifica del “titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione al godimento del bene”. L’art. 4 della legge n. 47/1985 estende, infine, la vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723


  15. L. 1089/1939 - Immobile dichiarato di particolare interesse - L. 13/1989 - Eliminazione delle barriere architettoniche - Equilibrato bilanciamento - Diniego alla realizzazione dei lavori - E’ consentito solo ove non cagioni serio pregiudizio al bene tutelato - Specifica motivazione - Necessità. La legge 9 gennaio 1989, n. 13, all’articolo 4 tiene conto dell’interesse del portatore di handicap a svolgere una normale vita di relazione, anche nel caso in cui l’immobile ove risiede sia stato dichiarato di particolare interesse ai sensi della legge n. 1089/1939, realizzando un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti potenzialmente in conflitto. Il diniego all’esecuzione di lavori diretti al superamento delle barriere architettoniche può essere pertanto opposto solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato, e deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato. Pres. Monteleone, Est. Polidori - M.L. e altri (Avv. Abbamonte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. IV - 5 agosto 2004, n. 11078

  16. Urbanistica - Aree protette - Ristrutturazione edilizia - Definizione - Art. 3 D.P.R. 380/2001 - Piano d’Area del Parco - Divieto di demolizione e successiva ricostruzione - Ultrattività - Esclusione. L’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a mente del quale sono ricompresi fra gli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma (dell’edificio) preesistente, (…)”, deroga le disposizioni aventi valenza urbanistica generale ed esclude l’ultrattività di eventuali diverse definizioni contenute nelle Norme del Piano d’Area del Parco naturale. (Nella specie, la norma ritenuta dal T.A.R. non più operante, non consentiva la demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti). Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - M.M.L. e altro (Avv.ti Borgna e Confente) c. Regione Piemonte (Avv. Lima), Settore di pianificazione aree protette (n.c.) ed Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lago Maggiore (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 22 luglio 2004, n. 1451

  17. Inquinamento elettromagnetico - Traliccio - Vincolo paesaggistico - Valutazione estetica negativa dell’amministrazione - Legittimità. E’ sorretta da motivazione esauriente e non illogica la valutazione estetica negativa circa l’impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell’ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313
  18. Vincolo paesaggistico - Nulla osta comunale - Soprintendenza - Potere di controllo - Termine perentorio - 60 giorni dalla ricezione del nulla osta e della documentazione. Il potere di controllo di cui è investita la Soprintendenza deve essere esercitato nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla ricezione del nulla osta comunale e della relativa documentazione. Pres. ed Est. Lazzeri - A.A. e altro (Avv.ti Rusconi e Rolfo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Tavarnelle Val di Pesa (n.c.) - T.A.R. TOSCANA , Sez. III - 7 luglio 2004, n. 2420

  19. Interventi manutenzione straordinaria - Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo - Condizioni. Gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili sottoposti a vincolo non richiedono il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela solo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che si potesse ravvisare alterazione dello stato dei luoghi nella ricostruzione di un muro avente una maggiore altezza di un metro rispetto al precedente). Pres. Savignano G. Est. Franco A. Rel. Franco A. Imp. Rotella. P.M. Izzo G. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 25 Novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26929

  20. Urbanistica ed edilizia - Beni culturali ed ambientali - Ricostruzione di fabbricato preesistente - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione. In tema di mera ricostruzione di un fabbricato preesistente, completamente distrutto da una slavina, esattamente nello stesso posto di quello precedente e con identiche dimensioni (situazione in cui altro non si fa se non ripristinare la situazione pregressa), non sussiste alcun interesse pubblico ad una previa autorizzazione da parte degli organi preordinati alla tutela del paesaggio. Pres. Salvatore, Est. Dubis - Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Costa) c. Losch (Avv. Dragogna) - (Conferma T.A.R. Bolzano 337/1990) - CONSIGLIO DI STATO, sez. IV - 7 giugno 2004, n. 3636 

  21. Piano paesistico - Soprintendenza - Interventi edilizi - Parere di incompatibilità - Espresso senza distinguere tra interventi assentibili e interventi incompatibili - Illegittimità. E’ illegittimo il provvedimento della soprintendenza con il quale si esprime il parere di incompatibilità del progetto presentato dai ricorrenti con le prescrizioni dei regimi normativi allegati al piano paesistico, senza distinzione espressa degli interventi assentibili da quelli incompatibili, dovendo invece essere assentiti gli interventi che non determinano innovazioni strutturali o modifiche sostanziali tali da incidere sull’assetto territoriale ed urbanistico tutelato. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e altri (Avv. Saitta) c. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo 2004, n. 705

  22. Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Legittimità - Tutela del primario interesse ambientale - Assetto territoriale-paesaggistico - Motivazione - Fattispecie: realizzazione di una stazione radio base. E’ adeguatamente motivato l’atto di diniego del nulla osta della Soprintendenza con il quale sia stato diffusamente evidenziato come l’autorizzazione comunale abbia previsto la realizzazione di una stazione radio base senza alcuna motivazione, neppure verificando le conseguenze che essa - per le sue caratteristiche tipologiche e l’altezza - determinerebbe sull’area in questione, “di primario interesse ambientale, caratterizzato da vedute d’incomparabile bellezza e da quadri naturali incorniciati da zone boschive, lussureggianti suggestive”. In specie, la Sezione ha rilevato come non risulti “alcuna effettiva valutazione svolta dal Comune circa l’impatto delle opere da realizzarsi con l’assetto territoriale-paesaggistico”: l’autorizzazione si è basata unicamente su una generica frase di richiamo alla normativa “in materia di valutazione di impatto ambientale” e cioè risulta priva di qualsiasi motivazione. Essa neppure si può evincere dal richiamato nulla osta del Corpo forestale dello Stato poiché tale atto è limitato ad assentire l’opera sotto il profilo idrogeologico, senza formulare alcuna valutazione attinente agli aspetti ambientali e paesaggistici (peraltro di esclusiva competenza del Comune, quale autorità subdelegata dalla Regione Calabria). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063
  23. Esame dell’istanza di autorizzazione paesistica - Verifiche obbligatorie dell’autorità delegata o subdelegata. In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata o subdelegata per costante giurisprudenza (v. anche Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9): - deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, valutando se esse - anche per la loro visibilità - comportino una progressiva o ulteriore compromissione dell’area protetta; - deve valutare, a seconda dei casi, il particolare pregio dell’area e l’esigenza di evitare l’antropizzazione o sconvolgimenti per la fauna o la flora; - deve motivare l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063

  24. Urbanistica e edilizia - Autorizzazione paesistica - Subdelegati dalla Regione - Competenza dei dirigenti - Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi - Potere tecnico-discrezionale - Dirigenti del Comune. L’art. 51, della legge n. 142 del 2000 (nel testo vigente ratione temporis alle date di emanazione delle autorizzazioni impugnate in primo grado, e poi trasfuso nell’art. 51 del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000): - al comma 2, ha attribuito i poteri di indirizzo e di controllo agli organi elettivi e quelli inerenti alla gestione amministrativa ai dirigenti; - al comma 3, lettera f), ha attribuito alla competenza dei dirigenti “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ... ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie”. Da tali disposizioni, si evince la chiara volontà del legislatore di attribuire ai dirigenti dei Comuni - ove tali enti siano stati subdelegati dalla Regione - anche il potere di esaminare le domande di autorizzazione paesistica. Infatti, in sede di esame di tali domande, non hanno alcuna rilevanza gli aspetti inerenti all’indirizzo politico dell’Amministrazione, dovendo essa esercitare un potere tecnico-discrezionale, basato sulla piena consapevolezza delle conseguenze derivanti - sul piano ambientale - dalla eventuale realizzazione delle opere, qualora emergano ragioni tali da far prevalere in concreto un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò comporta che: - i commi 2 e 3 dell’art. 51 vanno interpretati nel senso che spetta ai dirigenti del Comune (e, in base ai relativi richiami normativi, della Comunità montana) l’esercizio dei poteri subdelegati dalla Regione in materia paesaggistica; - essi, in considerazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 142 del 1990 (per il quale “la presente legge detta i principi dell’ordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni”), hanno abrogato le contrarie disposizioni della legge della Regione Campania n. 10 del 1982, in base alla previsione di carattere generale dell’art. 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953 (per il quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali ... abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060

  25. Domanda di autorizzazione paesistica - Presupposti - Motivazione inadeguata. Costante giurisprudenza ha chiarito (v. Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9), che l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica: - deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; - deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi. In specie, poiché tali valutazioni sono mancate, correttamente la sentenza del TAR ha annullato le autorizzazioni, per inadeguata motivazione. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060 

  26. Vincoli idrogeologici - L.R. Piemonte n. 45/1989, art. 3 - Volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi - Relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera - Necessità - Provvedimento di autorizzazione emanato sul presupposto della sola perizia di parte - Vizio di carenza di istruttoria. L’art. 3 della legge Regione Piemonte n. 45/1989 (contenente norme per i lavori da eseguirsi su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici) impone al sindaco di acquisire una relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera, avvalendosi dell’organo forestale competente e/o del settore prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della regione, anche per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi; solo per interventi di modesta rilevanza, comportanti la realizzazione di un volume non superiore a cento metri cubi la relazione tecnica può essere sostituita, a norma del terzo comma dell’art. 3 cit., e secondo la valutazione discrezionale dell’ente autorizzante, da una perizia asseverata allegata dal richiedente alla propria domanda. L’ammissibilità di un intervento superiore al limite suddetto deve pertanto essere accertata, con apposita relazione, da un organo tecnico (le cui eventuali prescrizioni hanno portata vincolante), integrando invece il vizio di carenza di istruttoria il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del suolo emanato sul presupposto della sola perizia di parte. Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti - Pugliese e altro (Avv. Di Corato) c. Comune di Narzole (Avv. Dal Piaz) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 27 febbraio 2004, n. 339

  27. Rifiuti - Scavo finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti - Zona vincolata - Assenza autorizzazione paesistica - Autorizzazione comunale allo scavo - Insufficienza. L’autorizzazione comunale allo scavo, finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti, non esime dal munirsi del preventivo nulla osta alla modificazione dei luoghi sottoposti a vincolo da parte della diversa autorità amministrativa allo stesso preposta. Non essendo, in specie, l’ente Comunale competente in materia. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo (conf.) - Imp. Quintili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19 febbraio 2004 (ud. 21 gennaio 2004), sentenza n. 6922

  28. Cave - Prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente - Necessità - Attività di cava da lungo tempo - Ininfluenza - Art. 1 sexies L. n. 431/85 - Art. 734 c.p. - Art. 7 L. n. 1497/39 - Giurisprudenza. In materia di cave deve ritenersi, in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 1 sexies L. n. 431/85, che la prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è possibile soltanto a seguito di autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente, che possa valutare l’interesse pubblico e la compatibilità con esso dell’attività economica espletata (Cass., sez. III, 1 ottobre-19 novembre ’96, Locatelli). Sempre, in materia di esercizio di cave in zone sottoposte a vincolo ai sensi della c.d. “legge Galasso”, il fatto che la cava sia in attività da lungo tempo (nel caso di specie dal ’61) non è sufficiente ad escludere di per sé la sussistenza delle ipotesi illecite previste dall’art. 1 sexies L. n. 431/85 e dell’art. 734 c.p. sul presupposto della già compiuta modificazione dell’ambiente, ma è necessario verificare in ogni caso se l’attività è stata legittimamente iniziata (essendo comunque necessaria l’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39 come regolata dalla L. n. 431/85), se siano state rispettate le prescrizioni della normativa regionale, se si sia verificato in fatto un’irreversibile compromissione dei valori paesaggistici, se la prosecuzione dell’attività estrattiva sia suscettibile, in astratto, di recare ulteriore pregiudizio al bene vincolato (Cass., sez. III, 16 aprile-17 maggio ’96, Buttitta). Ed ancora, nel caso di attività di coltivazione di cava in zona sottoposta a vincolo ex L. n. 1497/39 con autorizzazione rilasciata prima dell’apposizione del vincolo, si è esclusa la possibilità di proseguire nell’attività estrattiva in attesa dell’apposito titolo autorizzativo da parte dell’autorità preposta al vincolo, concretando la relativa attività svolta tanto la violazione dell’art. 1 sexies L. n. 431/85 che quella di cui all’art. 734 c.p. (così Cass., sez. III, 13 dicembre ’96-7 febbraio ’97, Mirto). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271

  29. Tutela del paesaggio - Zone gravate da usi civici - Vincolo ex lege - Sussiste - Preventiva autorizzazione - Necessità - Usi civici - Nozione - Art. 146 D.lvo n. 490/99 - Art. 1-sexies L. n. 431/85. In tema di tutela del paesaggio, le zone gravate da usi civici (ai sensi dell’art. 146 D.lvo n. 490/99 e dell’art. 1-sexies L. n. 431/85) costituiscono beni ambientali tutelati rientrando tra le zone vincolate ex lege. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di questi beni non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione ed hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano seguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione (art. 151). I territori gravati da usi civici sono quei fondi, sui quali si esercitano diritti risalenti ad epoca immemorabile, spettanti alla collettività e ai singoli che la compongono e consistenti nel trarre talune utilità dalle terre, dai boschi o dalle acque. L’accertamento di tale natura non discende da alcun atto costitutivo e, qualora esso venga compiuto, assume soltanto valore ricognitivo. Ne deriva che l’indagine relativa all’esistenza dell’uso stesso - ove necessaria - è demandata incidentalmente al giudice penale”. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271

  30. Rilascio del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia - Autorizzazione ex art.7 L. n.1497/39 - Annullamento della concessione edilizia - Legittimità - art.4, c. 5, L.R. Toscana n.52/79. La deduzione secondo cui l’avvenuto rilascio del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia comporta solo una mera irregolarità procedimentale, si scontra da un lato con l’antecedenza logica che deve essere comunque riconosciuta al primo procedimento autorizzativo e dall’altro e, soprattutto, con l’acclarata circostanza che nella fattispecie tra il rilascio della concessione e quello del nulla osta paesaggistico è passato un periodo di tempo (oltre due anni) comunque incompatibile con ogni potenziale successiva validazione. Nella specie l’elemento formale e sostanziale della specifica normativa applicabile e in particolare dell’art.4, comma 5, della L.R. Toscana n.52/79 e s.m., prevede testualmente che sulle domande relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche il Sindaco debba pronunciarsi prima dell’emanazione del provvedimento di concessione edilizia. Pres. Quaranta - Est. D’Ottavi - SO.P.E.TI. S.r.l.- (Avv. Feliziani) c. Soc. FINA ITALIANA S.p.A. e Comune di MASSA (Avv.ti Salimbeni e D’Amelio) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sez. III - n.121/95 del 23 maggio 1995). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 20 gennaio 2004, Sentenza n. 139

  31. Vincolo paesistico - Intervento sottoposto al regime della D.I.A. - Comune - Deve provvedere in merito all’autorizzazione paesaggistica, se competente - Se incompetente, deve convocare la Conferenza di servizi - Ordine di non effettuare l’intervento - Illegittimità. Qualora l’immobile oggetto di intervento sottoposto al regime della D.I.A ricada in zona soggetta al vincolo paesistico ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, il Comune deve, se competente, provvedere in merito ovvero, se non competente, convocare Conferenza dei Servizi perché si provveda, ai sensi dell’art. 22, c.2 e 3 del del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il Comune, pertanto, ha l’obbligo di provvedere e non il potere di concludere il procedimento ordinando, ex art.6 del D.P.R. n. 380/2001, di non effettuare l’intervento. Ciò in ossequio ai noti principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241,esplicativi del canone costituzionale del buon andamento dell’amministrazione ex art.97 Cost. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Garaventa s.p.a. (Avv. Gerbi) c. Comune di Recca (Avv. Ghibellini) e Comune di Gramogli (Avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 2

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