|
- Vincolo
paesaggistico - Procedimenti autorizzatori
- Temporaneo differimento - In vista del superiore interesse
paesaggistico -
Legittimità. Il
temporaneo differimento, in vista della tutela
del superiore interesse paesaggistico, di fasi di procedimenti
autorizzatori non ancora conclusi, rispetto ai quali i richiedenti sono
titolari di aspettative, rientra nel potere dell’amministrazione di
procedere a
modifiche della propria pianificazione sino alla conclusione dei
procedimenti
stessi. Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c.
Regione
Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio regionale
della
Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano) e
Comune di
Valledoria (n.c.) - T.A.R. SARDEGNA , Sez. II - 25
novembre 2004,
ordinanza n. 533
-
Parco
Regionale dei Castelli Romani - Domanda di concessione edilizia per la
demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente - Tipologia e
configurazione non consone all’alto pregio paesistico - Carenze
elaborati
progettuali - Richiesta di integrazione e/o completamento - Necessità -
Opera
architettonica e di mera cubatura - Irrilevanza - Nulla osta preventivo
-
Eccesso di potere per difetto di motivazione - Sussiste - L.R. Lazio
n.29/1997.
Le
pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti a
giustificare il
diniego di concessione edilizia, potendo, semmai, comportare una
richiesta di
integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali. Parimenti
inidonea
a giustificare la reiezione della domanda, risulta l’affermazione che
le opere
progettate non si configurano come opera architettonica, ma come mera
cubatura,
in quanto tale, incompatibile con l’ambiente. Inoltre, non è stato
tenuto in
alcun conto che il Parco Regionale dei Castelli Romani (che avrebbe
dovuto
essere interpellato ai sensi della L. R. 6.10.1997 n. 29, trattandosi
di opere
da realizzare all’interno di un’area naturale protetta) si era
pronunciato sul
progetto in questione, rilasciando, ai sensi dell’art. 28 della citata
legge,
il nulla osta preventivo ai fini ambientali e paesaggistici. Infine, il
diniego
non poteva essere motivato con riferimento a generiche osservazioni di
carattere estetico, dovendo essere espressamente indicate le norme
urbanistiche
con le quali il progetto si sarebbe posto in contrasto. Pres. ELEFANTE
- Est.
PULLANO - Amelia Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune
di Castel
Gandolfo (avv. Novelliere) (riforma TAR Lazio, Sezione seconda bis, n.
8161 del
6.10.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4 novembre 2004
(25.05.2004),
sentenza n. 7142
-
Nulla-osta
della Sovrintendenza - Onere motivazionale
“cd. Attenuato” - Piano di lottizzazione convenzionato già valutato in
sede di
piano attuativo - Esorbitanza del controllo - Illegittimità.
E’
illegittima una valutazione della Sovrintendenza per i Beni Ambientali,
che
esorbita dal controllo di legittimità, e che finisce per sostituirsi
interamente a quella comunale, sotto il pretesto del difetto di
motivazione di
quest’ultima, senza tenere, peraltro, in alcun conto che un giudizio
sulla
compatibilità dell’intervento con l’area interessata era già stato
espresso in
sede di approvazione del piano di lottizzazione ad opera dello stesso
Ministero
BB.CC. Nella specie, l’intervento edilizio de quo si trova all’interno
di un
piano di lottizzazione convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla
stessa
Sovrintendenza, per cui “l’onere motivazionale a carico
dell’amministrazione
delegata all’espressione del nulla - osta è attenuato, in quanto la
compatibilità dell’intervento con i valori paesistici è stata,
quantomeno in
linea di massima, già valutata in sede di esame del piano attuativo”.
Pres.
Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e la
Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
c.
Comune di Aglientu (n.c.) e altri (conferma TAR SARDEGNA del 31 ottobre
2003,
sentenza n. 1387). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29 ottobre
2004 (Cc.
09.07.2004), Sentenza n. 7046
-
Rilascio
attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n.
490/1999 - Termine perentorio - Fattispecie: attestato di libera
circolazione
di un dipinto. Il
rilievo della posizione soggettiva di cui è
titolare chi insta per il rilascio dell’attestato ex art. 66, co. 4, d.
lgs. n.
490/1999, ha indotto il legislatore ad utilizzare la formulazione
testuale con
un termine perentorio entro cui rilasciare l’attestato di libera
circolazione
(“non oltre quaranta giorni”). Il superamento del termine non consente
quindi
all’amministrazione di determinarsi in senso negativo sull’originaria
istanza,
potendo al più la stessa agire in autotutela. In specie,
l’Amministrazione per
i beni culturali ha ritenuto di non rilasciare l’attestato di libera
circolazione con riferimento ad un dipinto presentato presso l’Ufficio
esportazione di Venezia, tale provvedimento di diniego è stato
adottato, però,
oltre il termine di quaranta giorni. Pres. VARRONE - Est. GAROFOLI -
Ditta
Altomani & Sons S.r.l. (avv. Lemme) c. Ministero per i beni
culturali-
Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano, Ufficio
esportazione di
Venezia (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla Tribunale
Amministrativo
Regionale per il Veneto 7 luglio 2003, n. 3594). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI,
29/10/2004 (Cc. 2.7.2004) Sentenza n. 7043
-
Vincolo
paesaggistico - Autorizzazione - Annullamento
ministeriale - Termine di 60 gg. - Decorrenza - Dalla data della
concessione
edilizia.
Il termine di 60 giorni entro cui il Ministero deve
pronunciarsi in ordine all’annullamento di autorizzazione paesistica
decorre a
far tempo dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune e non
dall’autorizzazione ambientale, la quale costituisce pur sempre un atto
interno
e preliminare rispetto a quello finale costituito dalla concessione.
Pres. ed
Est. Cicciò - D.C. e altro (Avv.ti Gruzza e Franchi) c. Ministero dei
Beni
Culturali e Ambientali (Avv. Stato) e Comune di Carpaneto Piacentino
(n.c.) - T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2004, n. 709
- Nulla
osta ambientale - Verifica di legittimità da
parte dell’Autorità Statale - Obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento
- Insussistenza - Ragioni. La
verifica dell’Autorità statale sulla legittimità
dei nulla osta ambientali degli Enti locali non richiede la
comunicazione di
avvio del procedimento, poichè il procedimento autorizzativo
all’esecuzione di
lavori nelle aree sottoposte ad edificazione controllata sotto
l’aspetto
ambientale è complesso, ma unitario: prende avvio dalla domanda del
privato e
ha termine col provvedimento dell’Autorità statale deputata alla
verifica di
legittimità ovvero col decorso dei sessanta giorni assegnati
all’Autorità
statale per provvedere (così anche l’art. 151 D. Lgs. 490/99 che non
disciplina
la verifica del nulla osta come procedimento autonomo). A questa
conclusione
non ostano gli artt. 1 e 4 del D.M. 495/94, atteso che essi dettano
l’obbligo
della comunicazione solo ove il procedimento sia attivato d’ufficio o
ad
istanza di parte innanzi al Ministero e che dette norme vanno
interpretate
tenendo conto dei principi costituzionali in materia di tutela del
paesaggio e
dell’ambiente (art. 9 Cost.) e della priorità che l’ordinamento assegna
alla
loro protezione. Pres. Orrei, Est. Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De
Laurentis e Terrano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico,
Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 1891
- Nulla
osta ambientale - Verifica di legittimità -
Ipotesi di ristrutturazione mediante demolizione del preesistente e
ricostruzione - Necessità.
La verifica di legittimità del
nulla osta ambientale si impone anche nella fattispecie di
ristrutturazione
mediante demolizione del preesistente e ricostruzione. Pres. Orrei,
Est.
Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De Laurentis e Terrano) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per
il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico di
Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno,
Sez. II - 8
ottobre 2004, n. 1891
-
Vincolo
paesaggisitico - Riesame del nulla osta -
Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
Il
riesame del nulla osta paesaggistico ad opera del Ministero per i Beni
Ambientali e Culturali, è posto “ad estrema difesa del vincolo” e
quindi
appartiene ad una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico)
procedimento autorizzatorio, il quale, essendo ad istanza di parte, non
necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Pres.
Coraggio,
Est. Corciulo - I.T. s.r.l. (Avv. D’Angiolella) c. Sovrintendenza dei
Beni
Culturali e Ambientali di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli,
Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12569
-
Autorizzazione
paesaggistica comunale - Funzione e
effetti - Comunicazione dell’avvio del procedimento da parte
dell’Amministrazione statale - Obbligo - Responsabile del procedimento
- L n.
241/1990. L’autorizzazione
paesaggistica comunale costituisce l’oggetto della
nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità
statale,
sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata
equivalente
all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che esso non
contiene
alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del
procedimento,
le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della
predetta nuova
fase. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e
altro
(Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO
DI STATO,
Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
-
Nulla-osta
paesaggistico - Comunicazione dell’avvio
del procedimento - Esercizio del potere di controllo - D.M. n.165/2002
- D.M.
n. 495/1994.
Il nulla-osta paesaggistico, nella disciplina
antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha
modificato l’art.4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, deve essere
preceduto dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione
statale
- non potendosi attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso
avviso,
alla circostanza che l’Ente autorizzante abbia già dato notizia alla
parte
della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio
del potere
di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20 gennaio 2003 n.203; ord. 9 maggio
2003
n.1806; 25.3.2004, n.1626). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per
i Beni
e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di
San
Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO
DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n.
5728
-
Avvio
del procedimento - Obbligo dell’autorità statale
di dare notizia all’interessato - Sussiste - Principio della proficua
partecipazione - L. n.241/1990.
L’onere di
comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla
semplice
indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta
nell’autorizzazione paesaggistica, nè dall’indicazione del Ministero
tra i
destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non
garantiscono
né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità
statale, né
che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe
esercitare la
propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione
rilasciatagli ed
il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di
porre
in essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile,
ovvero
inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità
statale, di acquisire
dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi
integrativi
ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di
controllo,
ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge
n.241/1990)
di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una
proficua
partecipazione. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San
Teodoro e
altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO
DI
STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
-
Il
giudizio di compatibilità
paesaggistico/ambientale può intervenire “ex post”- Art. 15 L. n.
1497/1939 -
Art. 164 D. l.gs. n. 490/1999.
Il giudizio di compatibilità
paesaggistico/ambientale possa intervenire “ex post”, non rinvenendosi
al
riguardo preclusioni a livello normativo e tenuto conto che
l’applicazione del
regime sanzionatorio in via pecuniaria in luogo della rimessione in
pristino -
previsto dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, poi tradotto nell’art.
164 del d.lgs.
n. 490/1999 - presuppone in ogni caso la formulazione di detto giudizio
di
compatibilità (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n.
4192 del
21.07.2003; n. 5386 del 09.10.2000). Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO -
Società
“Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune
di
Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina,
22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004
(C.c.16 aprile
2004), Sentenza n. 5723
-
Aree
appartenenti al demanio dello Stato -
Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio
statale non
esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di
pianificazione.
Gli interventi di modifica del territorio che
interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono
al
controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione
ed, in
particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo
in
presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla
realizzazione di
opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei
confronti
del privato concessionario dell’area demaniale si colloca all’interno
del
diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti di
esercizio
quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme
regolamentari, ma
non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte del Comune
della
compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi idonei a
mutare
l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società
“Base
Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di
Gaeta
(avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina,
22.12.2000, n.
909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile
2004), Sentenza
n. 5723
-
Demanio
- Aree demaniali - Interventi edilizi -
Beni culturali e ambientali - Atto autorizzatorio - Necessità -
Rilascio della
concessione edilizia - Potestà comunale - Vigilanza del Sindaco
sull’attività
edilizia su tutto il territorio comunale - Sussiste - L. n. 1150/1942 -
L. n.
10/1977 - L. n. 47/1985.
L’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942
sottopone indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei
funzionari investiti di compiti dirigenziali in relazione al riparto
fra
funzioni di indirizzo politico e compiti di amministrazione attiva)
tutte “le
opere da costruirsi da privati su aree demaniali”. Il secondo comma
della
disposizione citata, che fa eccezione alla regola anzidetta, è riferito
alle
opere da eseguirsi sulle aree in questione da pubbliche amministrazione
che
debbono procedervi di intesa con il comune interessato. L’art. 1 della
legge n.
10/1977 assoggetta a concessione edilizia “ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, ed il
successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di rilascio della
concessione
edilizia anche con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato,
previa
verifica del “titolo, rilasciato dai competenti organi
dell’Amministrazione al
godimento del bene”. L’art. 4 della legge n. 47/1985 estende, infine,
la
vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia nell’ambito di tutto il
territorio
comunale. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.”
S.p.a. (avv.ti
Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria)
(Riforma,
Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO
DI STATO
Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
-
L.
1089/1939 - Immobile dichiarato di particolare
interesse - L. 13/1989 - Eliminazione delle barriere architettoniche -
Equilibrato bilanciamento - Diniego alla realizzazione dei lavori - E’
consentito solo ove non cagioni serio pregiudizio al bene tutelato -
Specifica
motivazione - Necessità. La
legge 9 gennaio 1989, n. 13,
all’articolo 4 tiene conto dell’interesse del portatore di handicap a
svolgere
una normale vita di relazione, anche nel caso in cui l’immobile ove
risiede sia
stato dichiarato di particolare interesse ai sensi della legge n.
1089/1939,
realizzando un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi
costituzionalmente rilevanti potenzialmente in conflitto. Il diniego
all’esecuzione di lavori diretti al superamento delle barriere
architettoniche
può essere pertanto opposto solo nei casi in cui non sia possibile
realizzare
le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato, e deve essere
motivato
con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio,
della sua
rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con
riferimento
a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Pres.
Monteleone, Est. Polidori - M.L. e altri (Avv. Abbamonte) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni architettonici e
per il
Paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, NAPOLI, Sez.
IV - 5 agosto 2004, n. 11078
-
Urbanistica
- Aree protette - Ristrutturazione
edilizia - Definizione - Art. 3 D.P.R. 380/2001 - Piano d’Area del
Parco -
Divieto di demolizione e successiva ricostruzione - Ultrattività -
Esclusione. L’art.
3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a mente del quale sono ricompresi fra
gli
interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
(dell’edificio)
preesistente, (…)”, deroga le disposizioni aventi valenza urbanistica
generale
ed esclude l’ultrattività di eventuali diverse definizioni contenute
nelle
Norme del Piano d’Area del Parco naturale. (Nella specie, la norma
ritenuta dal
T.A.R. non più operante, non consentiva la demolizione e successiva
ricostruzione di edifici esistenti). Pres. Gomez de Ayala, Est.
Baglietto -
M.M.L. e altro (Avv.ti Borgna e Confente) c. Regione Piemonte (Avv.
Lima),
Settore di pianificazione aree protette (n.c.) ed Ente di gestione dei
Parchi e
delle Riserve Naturali del Lago Maggiore (n.c.) - T.A.R.
PIEMONTE, Sez. I -
22 luglio 2004, n. 1451
- Inquinamento
elettromagnetico - Traliccio - Vincolo
paesaggistico - Valutazione estetica negativa dell’amministrazione -
Legittimità.
E’ sorretta da motivazione esauriente e non illogica
la valutazione estetica negativa circa l’impatto di un traliccio sul
paesaggio
collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un
valore
primario dell’ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I.
S.p.A. (Avv.
Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R.
Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313
- Vincolo
paesaggistico - Nulla osta comunale - Soprintendenza - Potere di
controllo -
Termine perentorio - 60 giorni dalla ricezione del nulla osta e della
documentazione.
Il potere di controllo di cui è investita la
Soprintendenza deve essere esercitato nel termine perentorio di 60
giorni
decorrente dalla ricezione del nulla osta comunale e della relativa
documentazione. Pres. ed Est. Lazzeri - A.A. e altro (Avv.ti Rusconi e
Rolfo)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e
Comune
di Tavarnelle Val di Pesa (n.c.) - T.A.R. TOSCANA , Sez. III
- 7 luglio
2004, n. 2420
- Interventi
manutenzione straordinaria - Immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico -
Autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo - Condizioni.
Gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili sottoposti a
vincolo
non richiedono il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorità preposta alla tutela solo nel caso in cui non alterino lo
stato
dei luoghi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che si potesse
ravvisare
alterazione dello stato dei luoghi nella ricostruzione di un muro
avente una
maggiore altezza di un metro rispetto al precedente). Pres. Savignano
G. Est.
Franco A. Rel. Franco A. Imp. Rotella. P.M. Izzo G. (Conf.), (Dichiara
inammissibile, App. Napoli, 25 Novembre 2003). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III,
16/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26929
- Urbanistica
ed edilizia - Beni culturali ed ambientali
- Ricostruzione di fabbricato preesistente - Autorizzazione
paesaggistica -
Necessità - Esclusione. In
tema di mera ricostruzione di
un fabbricato preesistente, completamente distrutto da una slavina,
esattamente
nello stesso posto di quello precedente e con identiche dimensioni
(situazione
in cui altro non si fa se non ripristinare la situazione pregressa),
non
sussiste alcun interesse pubblico ad una previa autorizzazione da parte
degli
organi preordinati alla tutela del paesaggio. Pres. Salvatore, Est.
Dubis -
Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Costa) c. Losch (Avv.
Dragogna) -
(Conferma T.A.R. Bolzano 337/1990) - CONSIGLIO DI STATO, sez.
IV - 7 giugno
2004, n. 3636
- Piano
paesistico - Soprintendenza - Interventi edilizi
- Parere di incompatibilità - Espresso senza distinguere tra interventi
assentibili e interventi incompatibili - Illegittimità. E’
illegittimo il provvedimento della soprintendenza con il quale si
esprime il
parere di incompatibilità del progetto presentato dai ricorrenti con le
prescrizioni dei regimi normativi allegati al piano paesistico, senza
distinzione espressa degli interventi assentibili da quelli
incompatibili,
dovendo invece essere assentiti gli interventi che non determinano
innovazioni
strutturali o modifiche sostanziali tali da incidere sull’assetto
territoriale
ed urbanistico tutelato. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e
altri (Avv.
Saitta) c. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina
e altro
(Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo
2004, n. 705
- Valutazione
di impatto ambientale (VIA) -
Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Legittimità - Tutela del
primario
interesse ambientale - Assetto territoriale-paesaggistico - Motivazione
-
Fattispecie: realizzazione di una stazione radio base.
E’
adeguatamente motivato l’atto di diniego del nulla osta della
Soprintendenza
con il quale sia stato diffusamente evidenziato come l’autorizzazione
comunale
abbia previsto la realizzazione di una stazione radio base senza alcuna
motivazione, neppure verificando le conseguenze che essa - per le sue
caratteristiche tipologiche e l’altezza - determinerebbe sull’area in
questione, “di primario interesse ambientale, caratterizzato da vedute
d’incomparabile bellezza e da quadri naturali incorniciati da zone
boschive,
lussureggianti suggestive”. In specie, la Sezione ha rilevato come non
risulti
“alcuna effettiva valutazione svolta dal Comune circa l’impatto delle
opere da
realizzarsi con l’assetto territoriale-paesaggistico”: l’autorizzazione
si è
basata unicamente su una generica frase di richiamo alla normativa “in
materia
di valutazione di impatto ambientale” e cioè risulta priva di qualsiasi
motivazione. Essa neppure si può evincere dal richiamato nulla osta del
Corpo
forestale dello Stato poiché tale atto è limitato ad assentire l’opera
sotto il
profilo idrogeologico, senza formulare alcuna valutazione attinente
agli
aspetti ambientali e paesaggistici (peraltro di esclusiva competenza
del
Comune, quale autorità subdelegata dalla Regione Calabria). Pres.
GIOVANNINI -
Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c.
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la
Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II,
10 marzo
2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004,
Sentenza n.
1063
- Esame
dell’istanza di autorizzazione paesistica -
Verifiche obbligatorie dell’autorità delegata o subdelegata.
In
sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità
delegata o
subdelegata per costante giurisprudenza (v. anche Ad. Plen., 14
dicembre 2001,
n. 9): - deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze
derivanti
dalla realizzazione delle opere, valutando se esse - anche per la loro
visibilità - comportino una progressiva o ulteriore compromissione
dell’area protetta;
- deve valutare, a seconda dei casi, il particolare pregio dell’area e
l’esigenza di evitare l’antropizzazione o sconvolgimenti per la fauna o
la
flora; - deve motivare l’autorizzazione in modo tale che emerga
l’apprezzamento
di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta
irragionevolezza
della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto
diverso da
quello tutelato in via primaria. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI -
s.p.a.
Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i
beni
architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura
Generale
dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria, Sede
di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI
STATO Sezione
VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063
- Urbanistica
e edilizia - Autorizzazione paesistica
- Subdelegati dalla Regione - Competenza dei dirigenti - Provvedimenti
di
autorizzazione, concessione o analoghi - Potere tecnico-discrezionale -
Dirigenti del Comune.
L’art. 51, della legge n. 142 del 2000 (nel testo
vigente ratione temporis alle date di emanazione delle autorizzazioni
impugnate
in primo grado, e poi trasfuso nell’art. 51 del testo unico approvato
col
decreto legislativo n. 267 del 2000): - al comma 2, ha attribuito i
poteri di
indirizzo e di controllo agli organi elettivi e quelli inerenti alla
gestione
amministrativa ai dirigenti; - al comma 3, lettera f), ha attribuito
alla
competenza dei dirigenti “i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o
analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di
natura discrezionale, ... ivi compresi le autorizzazioni e le
concessioni
edilizie”. Da tali disposizioni, si evince la chiara volontà del
legislatore di
attribuire ai dirigenti dei Comuni - ove tali enti siano stati
subdelegati
dalla Regione - anche il potere di esaminare le domande di
autorizzazione
paesistica. Infatti, in sede di esame di tali domande, non hanno alcuna
rilevanza gli aspetti inerenti all’indirizzo politico
dell’Amministrazione,
dovendo essa esercitare un potere tecnico-discrezionale, basato sulla
piena
consapevolezza delle conseguenze derivanti - sul piano ambientale -
dalla
eventuale realizzazione delle opere, qualora emergano ragioni tali da
far
prevalere in concreto un valore in conflitto, diverso da quello
tutelato in via
primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò comporta che: - i
commi 2 e 3
dell’art. 51 vanno interpretati nel senso che spetta ai dirigenti del
Comune
(e, in base ai relativi richiami normativi, della Comunità montana)
l’esercizio
dei poteri subdelegati dalla Regione in materia paesaggistica; - essi,
in
considerazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 142 del 1990 (per
il quale
“la presente legge detta i principi dell’ordinamento dei Comuni e delle
Province e ne determina le funzioni”), hanno abrogato le contrarie
disposizioni
della legge della Regione Campania n. 10 del 1982, in base alla
previsione di
carattere generale dell’art. 10, primo comma, della legge n. 62 del
1953 (per
il quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi
fondamentali ...
abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”). Pres.
GIOVANNINI
- Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della
provincia
di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature
(WWF-Italia) -
Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c.,
Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale
Amministrativo
Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n.
86). CONSIGLIO
DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060
- Domanda
di autorizzazione paesistica - Presupposti
- Motivazione inadeguata.
Costante giurisprudenza ha chiarito (v. Ad. Plen.,
14 dicembre 2001, n. 9), che l’autorità che esamina una domanda di
autorizzazione paesistica: - deve manifestare la piena consapevolezza
delle
conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della
visibilità
dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può
fondarsi
su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche
caratteristiche dei luoghi e del progetto; - deve verificare se la
realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area
protetta,
accertando in concreto la compatibilità dell’intervento col
mantenimento e
l’integrità dei valori dei luoghi. In specie, poiché tali valutazioni
sono
mancate, correttamente la sentenza del TAR ha annullato le
autorizzazioni, per
inadeguata motivazione. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio
per l’area
di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv.
Soprano) c.
World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le
attività culturali
e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.)
(conferma
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli,
Sez. I, 13
gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo
2004, sentenza
n. 1060
- Vincoli
idrogeologici - L.R. Piemonte n. 45/1989, art. 3 - Volumi di scavo non
superiori a 2.500 metri cubi - Relazione tecnico-amministrativa sulla
compatibilità dell’opera - Necessità - Provvedimento di autorizzazione
emanato
sul presupposto della sola perizia di parte - Vizio di carenza di
istruttoria.
L’art. 3 della legge Regione Piemonte n. 45/1989 (contenente norme per
i lavori
da eseguirsi su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici) impone al
sindaco
di acquisire una relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità
dell’opera, avvalendosi dell’organo forestale competente e/o del
settore
prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della
regione, anche
per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi; solo per
interventi di
modesta rilevanza, comportanti la realizzazione di un volume non
superiore a
cento metri cubi la relazione tecnica può essere sostituita, a norma
del terzo
comma dell’art. 3 cit., e secondo la valutazione discrezionale
dell’ente
autorizzante, da una perizia asseverata allegata dal richiedente alla
propria
domanda. L’ammissibilità di un intervento superiore al limite suddetto
deve
pertanto essere accertata, con apposita relazione, da un organo tecnico
(le cui
eventuali prescrizioni hanno portata vincolante), integrando invece il
vizio di
carenza di istruttoria il provvedimento di autorizzazione alla
trasformazione
del suolo emanato sul presupposto della sola perizia di parte. Pres.
Gomez de
Ayala, Est. Vigotti - Pugliese e altro (Avv. Di Corato) c. Comune di
Narzole
(Avv. Dal Piaz) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 27
febbraio 2004, n. 339
- Rifiuti
- Scavo finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti - Zona
vincolata -
Assenza autorizzazione paesistica - Autorizzazione comunale allo scavo
-
Insufficienza.
L’autorizzazione comunale allo scavo, finalizzato ad
attività di smaltimento di rifiuti, non esime dal munirsi del
preventivo nulla
osta alla modificazione dei luoghi sottoposti a vincolo da parte della
diversa
autorità amministrativa allo stesso preposta. Non essendo, in specie,
l’ente
Comunale competente in materia. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo
(conf.)
- Imp. Quintili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19
febbraio 2004 (ud.
21 gennaio 2004), sentenza n. 6922
- Cave
- Prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a
vincolo
paesaggistico - Autorizzazione espressa e specifica dell’autorità
competente -
Necessità - Attività di cava da lungo tempo - Ininfluenza - Art. 1
sexies L. n.
431/85 - Art. 734 c.p. - Art. 7 L. n. 1497/39 - Giurisprudenza.
In
materia di cave deve ritenersi, in ordine alla configurabilità del
reato di cui
all’art. 1 sexies L. n. 431/85, che la prosecuzione dell’attività di
coltivazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è possibile
soltanto
a seguito di autorizzazione espressa e specifica dell’autorità
competente, che
possa valutare l’interesse pubblico e la compatibilità con esso
dell’attività
economica espletata (Cass., sez. III, 1 ottobre-19 novembre ’96,
Locatelli).
Sempre, in materia di esercizio di cave in zone sottoposte a vincolo ai
sensi
della c.d. “legge Galasso”, il fatto che la cava sia in attività da
lungo tempo
(nel caso di specie dal ’61) non è sufficiente ad escludere di per sé
la
sussistenza delle ipotesi illecite previste dall’art. 1 sexies L. n.
431/85 e
dell’art. 734 c.p. sul presupposto della già compiuta modificazione
dell’ambiente, ma è necessario verificare in ogni caso se l’attività è
stata
legittimamente iniziata (essendo comunque necessaria l’autorizzazione
ex art. 7
L. n. 1497/39 come regolata dalla L. n. 431/85), se siano state
rispettate le
prescrizioni della normativa regionale, se si sia verificato in fatto
un’irreversibile compromissione dei valori paesaggistici, se la
prosecuzione
dell’attività estrattiva sia suscettibile, in astratto, di recare
ulteriore
pregiudizio al bene vincolato (Cass., sez. III, 16 aprile-17 maggio
’96,
Buttitta). Ed ancora, nel caso di attività di coltivazione di cava in
zona
sottoposta a vincolo ex L. n. 1497/39 con autorizzazione rilasciata
prima
dell’apposizione del vincolo, si è esclusa la possibilità di proseguire
nell’attività estrattiva in attesa dell’apposito titolo autorizzativo
da parte
dell’autorità preposta al vincolo, concretando la relativa attività
svolta
tanto la violazione dell’art. 1 sexies L. n. 431/85 che quella di cui
all’art.
734 c.p. (così Cass., sez. III, 13 dicembre ’96-7 febbraio ’97, Mirto).
Pres.
Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del
riesame, 6 febbraio
2004, Ordinanza n. 271
- Tutela
del paesaggio - Zone gravate da usi civici - Vincolo ex lege - Sussiste
-
Preventiva autorizzazione - Necessità - Usi civici - Nozione - Art. 146
D.lvo
n. 490/99 - Art. 1-sexies L. n. 431/85.
In tema di tutela
del paesaggio, le zone gravate da usi civici (ai sensi dell’art. 146
D.lvo n.
490/99 e dell’art. 1-sexies L. n. 431/85) costituiscono beni ambientali
tutelati rientrando tra le zone vincolate ex lege. I proprietari,
possessori o
detentori a qualsiasi titolo di questi beni non possono distruggerli né
introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore
aspetto
che è oggetto di protezione ed hanno l’obbligo di sottoporre alla
Regione i
progetti delle opere di qualunque genere che intendano seguire, al fine
di
ottenere la preventiva autorizzazione (art. 151). I territori gravati
da usi
civici sono quei fondi, sui quali si esercitano diritti risalenti ad
epoca
immemorabile, spettanti alla collettività e ai singoli che la
compongono e
consistenti nel trarre talune utilità dalle terre, dai boschi o dalle
acque.
L’accertamento di tale natura non discende da alcun atto costitutivo e,
qualora
esso venga compiuto, assume soltanto valore ricognitivo. Ne deriva che
l’indagine relativa all’esistenza dell’uso stesso - ove necessaria - è
demandata incidentalmente al giudice penale”. Pres. Marrone - Rel.
Putignano. TRIBUNALE
DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271
- Rilascio
del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia
-
Autorizzazione ex art.7 L. n.1497/39 - Annullamento della concessione
edilizia
- Legittimità - art.4, c. 5, L.R. Toscana n.52/79.
La
deduzione secondo cui l’avvenuto rilascio del nulla osta paesaggistico
successivamente alla concessione edilizia comporta solo una mera
irregolarità
procedimentale, si scontra da un lato con l’antecedenza logica che deve
essere
comunque riconosciuta al primo procedimento autorizzativo e dall’altro
e,
soprattutto, con l’acclarata circostanza che nella fattispecie tra il
rilascio
della concessione e quello del nulla osta paesaggistico è passato un
periodo di
tempo (oltre due anni) comunque incompatibile con ogni potenziale
successiva validazione.
Nella specie l’elemento formale e sostanziale della specifica normativa
applicabile e in particolare dell’art.4, comma 5, della L.R. Toscana
n.52/79 e
s.m., prevede testualmente che sulle domande relative al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche il Sindaco debba pronunciarsi prima
dell’emanazione del provvedimento di concessione edilizia. Pres.
Quaranta -
Est. D’Ottavi - SO.P.E.TI. S.r.l.- (Avv. Feliziani) c. Soc. FINA
ITALIANA
S.p.A. e Comune di MASSA (Avv.ti Salimbeni e D’Amelio) - (Conferma
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana - Sez. III - n.121/95 del 23
maggio
1995). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 20 gennaio 2004,
Sentenza n. 139
- Vincolo
paesistico - Intervento sottoposto al regime della D.I.A. - Comune -
Deve
provvedere in merito all’autorizzazione paesaggistica, se competente -
Se
incompetente, deve convocare la Conferenza di servizi - Ordine di non
effettuare l’intervento - Illegittimità.
Qualora l’immobile
oggetto di intervento sottoposto al regime della D.I.A ricada in zona
soggetta
al vincolo paesistico ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 29 ottobre
1999 n.
490, il Comune deve, se competente, provvedere in merito ovvero, se non
competente, convocare Conferenza dei Servizi perché si provveda, ai
sensi
dell’art. 22, c.2 e 3 del del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il Comune,
pertanto,
ha l’obbligo di provvedere e non il potere di concludere il
procedimento
ordinando, ex art.6 del D.P.R. n. 380/2001, di non effettuare
l’intervento. Ciò
in ossequio ai noti principi di economicità, efficienza ed efficacia
dell’attività amministrativa di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990
n.241,esplicativi del canone costituzionale del buon andamento
dell’amministrazione ex art.97 Cost. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi -
Garaventa
s.p.a. (Avv. Gerbi) c. Comune di Recca (Avv. Ghibellini) e Comune di
Gramogli
(Avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 9 gennaio
2004, n. 2
|
|