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- Vincolo
paesaggistico - Annullamento
dell’autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità -
Esclusione - Art. 4 c. 1 bis D.M. 495/1994.
Il D.M. n. 495 del 13/06/1994
aveva previsto l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di comunicare
al
privato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento
ministeriale
dell’autorizzazione paesaggistica. Tale disposizione è stata tuttavia
modificata con D.M. n. 165 del 19/06/2002: in forza del vigente art. 4
del D.M.
n. 495 del 13/06/1994, cui è stato aggiunto il comma 1 bis, si deve
definitivamente ritenere che il provvedimento che dispone
l'annullamento
dell'autorizzazione per la realizzazione di una costruzione edilizia in
una
zona vincolata non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio
del
procedimento da parte dell'amministrazione statale. Pres. Coraggio,
Est.
Passarelli Di Napoli - C.N.I. s.r.l. (Avv.ti Loffredo, Sallustio e
Vecchio) c.
Comune di Torre Annunziata (n.c.), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
e Soprintendenza B.A.A.P.P.S.A. (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez.
I - 27 settembre 2004, n. 12597
- Annullamento
del nulla-osta paesaggistico - Obbligo
dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - Art.
151
D.Lgs. n. 490/1999.
Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare
notizia all’interessato, dell’avvio del procedimento preordinato
all’eventuale
annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art.
151 del
D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez.,
25.3.2004,
n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790). Pres.
VARRONE -
Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
generale
dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna,
28
gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI,
31.08.2004 (C.c.
28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
-
Annullamento
del nulla-osta paesaggistico - Fase
procedimentale autonoma - Diverso responsabile del procedimento.
L’iter,
riguardante l’annullamento del nulla-osta paesaggistico, destinato a
svolgersi
presso l’autorità statale, è di fase procedimentale “diversa” e di
secondo
grado, rispetto a quello svoltosi dinanzi all’autorità regionale (o,
come nel
caso in esame, comunale), caratterizzato dalla presenza di una diversa
autorità
- quella statale rispetto a quella che ha rilasciato l’autorizzazione -
e da un
diverso responsabile del procedimento (Cons. Stato, Sez.VI, 13 febbraio
2003
n.790; 17 ottobre 2003 n.6342; 25 marzo 2004, n.1626). Pres. VARRONE -
Est.
CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
generale
dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna,
28
gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI,
31.08.2004 (C.c.
28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
-
Provvedimento
ministeriale di annullamento del
nulla-osta paesaggistico - Avviso del procedimento - Necessità -
Eccezione.
Il
provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico
sia
preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la
conoscenza
dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons.
Stato,
Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342; 29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909). Pres.
VARRONE
- Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avvocatura
generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR
Sardegna,
28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI,
31.08.2004
(C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
-
Avvio
del procedimento - Annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di
dare
notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990.
L’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990, viene
soddisfatto
soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente
a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, così
come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare
attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei
Beni
culturali ed ambientali, con D.M. n° 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A
punto 4. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e
altro
(Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO
DI STATO,
Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728
- Annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica -
Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo.
L'amministrazione
statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio del procedimento di
annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche allo scopo di
consentire
all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di
accesso,
previsti dalla l. n. 241 del 1990, (vedi Cons. Stato; VI n. 2983/2002;
2984/2002; 909/2000; 4546/2000). In mancanza di un atto di
comunicazione
dell'avvio della nuova fase, il destinatario del provvedimento di
autorizzazione non è in grado di conoscere il preciso momento di
perfezionamento o di integrazione dell'efficacia dell'atto
autorizzatorio,
decorrendo il termine di sessanta giorni solo dal momento in cui
perviene
all'amministrazione statale la documentazione completa, (Consiglio
Stato, sez.
VI, 13 febbraio 2003, n. 790). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c.
Comune di San
Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO
DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n.
5728
-
Avvio
del procedimento - Annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di
dare
notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990.
L’onere di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento (L. n.
241/1990), sussiste anche in capo all’autorità statale competente a
pronunciare
l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Pres.
VARRONE -
Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
generale
dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (conferma, TAR Sardegna,
28
gennaio 2003, n. 125/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31
agosto 2004,
Sentenza n. 5727
-
Annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica -
Autorità Ministeriale - Motivazione esorbitante - Controllo di
legittimità -
Limiti. Esorbita
dal controllo di legittimità spettante all’Autorità
Ministeriale, in sede di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, quando
la motivazione tende genericamente ad impedire ogni tipo d’intervento
sull’assunto che qualunq ue alterazione dello stato dei luoghi verrebbe
a
snaturarne le caratteristiche. Pres. SCHINAIA - Est. MINICONE - Min.
Beni e
Att. Culturali e soprintendenza B.C.A. di Sassari e Nuoro (Avv. Stato)
c.
Gredos s.r.l. (avv. Gerbi e Villani). (conferma T.A.R. Sardegna
29/04/2003 n.
494) CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 28 giugno 2004, Sentenza
n. 4626
-
Vincolo
paesaggistico - Annullamento di autorizzazione
paesaggistica - Cogestione Stato-Regione del vincolo - Principio di
leale
collaborazione - Difetto di motivazione nell’autorizzazione
paesaggistica -
Stato - Deve richiedere chiarimenti alla Regione e, solo in caso di non
esauriente riscontro, può annullare l’autorizzazione. L’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di
un
potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della
sussistenza
o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione
dell’attività
di cogestione tra Stato e Regione del vincolo ad estrema difesa dello
stesso
(*). Per tale ragione, in osservanza del principio di leale
collaborazione, lo
Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata
dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di
motivazione,
essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento
demolitorio si
dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini
essenziali della
tutela. Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale,
l’autorità
statale dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto
termine di
sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta
a
valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela
del
valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà,
legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla
Regione.
(*) cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons.
Stato
A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204. Pres.
Tosti, Est.
Silvestri - I Gabbiani s.r.l. (Avv. Altana) c. Ministero per i Beni e
le
Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Cagliari -
4 maggio 2004,
n. 571
- Annullamento
di autorizzazione paesaggistica -
Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussistenza.
Sussiste
l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento
di
autorizzazione paesaggistica, anche in applicazione del disposto
dell’art.4 del
D.M. 13 giugno 1994 n.495, allo scopo di consentire all’interessato di
avvalersi degli strumenti partecipativi previsti dalla L. 7 agosto 1990
n.241
(cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 febbraio 2003,
n.925;
Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 agosto 2000 n.4546; 29 maggio 2002
n.2983;
10 giugno 2002 n.3220). Il potere di annullamento attribuito
all’Amministrazione statale è, infatti, esercitato in una successiva
fase
endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado ed è di competenza
di un
diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione,
rispetto alla
quale sussiste l’esigenza di assicurare al destinatario del
provvedimento la
possibilità di interloquire, prendendo visione degli atti e fornendo il
proprio
apporto mediante presentazione di memorie ed osservazioni. Pres. Russo,
Est.
Monteleone - De Simone (Avv. Esposito) c. Ministero per i beni
culturali e
ambientali (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 5
febbraio 2004, n.
1755
- Annullamento
di autorizzazioni paesistiche - Verifica di legittimità - Riesame delle
valutazioni
di merito - Preclusione - Motivazione - Requisiti.
L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle
autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o
dall’Amministrazione
delegata, ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, poi
trasfuso
nell’art.151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, esercita un riesame
sotto il
profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di
legittimità, ma
non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute
dall’organo
delegato. E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento
dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a
contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla
gestione
del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle
sue
diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela
paesaggistica. Pres. Monteleone, Est. Russo - Segala (Avv. Fusco e
Merolla) c.
Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R.
CAMPANIA,
Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2004, n.1754
-
Annullamento
di autorizzazione paesaggistica -
Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità.
Secondo
l’ormai prevalente orientamento del C.S. (v. VI, n.1912/2002 e
successive), la
comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche per
l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica, essendo la fase procedimentale di
competenza
della Regione e del Comune autonoma rispetto a quella di competenza
statale,
seppure inscindibilmente ad essa connessa. Pres ed Est. Cicciò -
Belletti (Avv.
Coffrini) c. Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna
(Avv.
Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2
febbraio 2004, n.
37
- Annullamento
di autorizzazione paesaggistica -
Oggetto di tutela - Ambito naturale circostante - Provvedimento basato
sulla
turbativa estetica arrecata agli edifici rurali - Erroneità della
motivazione.
E’
motivato erroneamente il provvedimento di annullamento di
autorizzazione
paesaggistica che tenga conto della turbativa estetica apportata
dall’intervento edilizio all’assieme degli edifici rurali, come se essi
stessi
- e non già invece il più ampio ambito naturale circostante - fossero
oggetto
di tutela. Pres ed Est. Cicciò - Belletti (Avv. Coffrini) c.
Soprintendenza
Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- T.A.R.
EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2 febbraio 2004, n. 36
- Annullamento
di autorizzazione paesistica -
Considerazioni tecnico-discrezionali o valutazioni di merito -
Esclusione -
Vizio di legittimità - Area di notevole interesse pubblico -
Trasposizione del
contenuto del D.M. - Non costituisce autonoma valutazione estetica del
Ministero.
E’ da escludersi che il ministero possa annullare l’autorizzazione
paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali
contrarie
a quelle svolte dall’ente territoriale, e a maggior ragione sulla base
di
valutazioni di merito; tuttavia il potere ministeriale di annullamento
ad
“estrema difesa del vincolo” può avvenire per qualsiasi vizio di
legittimità
(incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), anche in
considerazione
della tendenzialmente irreversibile alterazione dei luoghi (arg. da
Adunanza
Plenaria C. Stato n.9/2001). Non è da ritenersi valutazione di merito
il
riferimento al fatto che l’area interessata ricade in area dichiarata
di
notevole interesse pubblico giusto D.M.10.2.1962, “perché ricca di
quadri
naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico
e
tradizionale, perché godibili da vari punti di vista accessibili al
pubblico”,
in quanto evidentemente tale motivo riporta per intero, virgolettato,
il contenuto
del suddetto decreto ministeriale, e non una autonoma valutazione
estetica del
Ministero. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di Sant’Agnello
(Avv.ti
Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le attività
culturali
(Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio
2004, n. 1151
-
Annullamento
di autorizzazione paesistica - Avviso
al Comune di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza -
Natura -
Procedimento di controllo avviato ad iniziativa dell’ente controllato.
In
materia di annullamento ministeriale di autorizzazione paesistica, non
è
necessaria in termini generali la comunicazione di avvio del
procedimento al
comune, in considerazione della natura, di controllo, del procedimento
posto in
essere dal ministero. Esso si apre ad iniziativa dell’ente controllato
con la
comunicazione - obbligatoria - dell’autorizzazione rilasciata e dunque
il suo
“avvio” non costituisce una mera eventualità della cui concreta
realizzazione
si debba dare notizia. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di
Sant’Agnello
(Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le
attività
culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30
gennaio 2004,
n. 1151
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Decreto
di annullamento di autorizzazione edilizia
in sanatoria - Immobile realizzato in parziale difformità da licenza
edilizia
rilasciata nel 1965 - Procedura di cui all’art 32 l.n. 47/1985 -
Giudizio ex
post - Motivazioni - Devono rendere conto delle ragioni attuali di
incompatibilità. La
procedura di cui all’art. 32 l. n. 47/1985,
comporta un giudizio dell’amministrazione ex post, volto alla sanatoria
di
un’opera abusiva, mentre la procedura ex art. 82 D.P.R. 616/1977
postula una
valutazione ex post di compatibilità delle opere realizzate. Ne
consegue che,
in tema di decreto della Soprintendenza di annullamento di
autorizzazione
edilizia in sanatoria per un immobile realizzato in parziale difformità
dalla
licenza edilizia rilasciata nel 1965, non è sufficiente accertare la
presenza
di un vincolo paesaggistico per ritenere illegittimo il provvedimento
emesso
dall’amministrazione comunale, ma è necessario, al fine di integrare la
indispensabile motivazione dell’atto, esplicitare le ragioni che
rendono
l’immobile, nell’attualità e tenuto conto della disciplina vigente,
incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio. Pres. De Leo,
Est.
Oberdan Forlenza - Esposito (Avv. Vitucci) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli,
Sez. III, 9 gennaio 2004, n. 26
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