Giurisprudenza
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Edilizia - Tecnici e professionisti pubblici e privati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
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  1. Gruppo di direzione dei lavori - Accettazione dell’incarico - Modificazione della composizione del gruppo con provvedimento dirigenziale successivo - Illegittimità. Il comune, senza indicare nessuna esigenza di pubblico interesse, non può modificare la composizione del “gruppo di direzione dei lavori” risultante da atto precedente (e corrispondente alla composizione del gruppo incaricato della progettazione), dopo che ciascuno dei professionisti aveva accettato l’incarico e si erano perfezionati i contratti di prestazione d’opera con l’amministrazione comunale. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003, sent. n. 5891
  2. Affidamento ad organismi esterni dei controlli - I requisiti minimi - La documentazione dei requisiti - Formazione tecnica e professionale - L’installazione e la manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica - La disciplina dell’abilitazione. L’art.11 comma 19 del d.P.R. n.412/93 (regolamento di attuazione della legge n.10/91) stabilisce che, in caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, gli enti competenti devono preventivamente accertare che gli stessi soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I e che tale ultimo documento (introdotto con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n.551) prevede, al comma 5 lett.a), che il personale incaricato deve possedere “una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l’installazione e la manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica”. Dall’esame degli artt.1, 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n.46 si evince, inoltre, che l’ampia catalogazione delle tipologie di impianti soggetti alla sua applicazione comprende anche quelli oggetto della procedura controversa e che la disciplina dell’abilitazione alla loro installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione si fonda sulla verifica puntuale del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale all’esercizio delle predette attività. Ancorché, dunque, la legge n.46/90 si occupi di regolare un’attività diversa da quella disciplinata dalla legge n.10/91 (che regola specificamente il servizio oggetto dell’appalto) e possa, quindi, sembrare improprio il richiamo alla prima per la documentazione dei requisiti per lo svolgimento di un’attività riferibile all’ambito applicativo della seconda, l’espresso rinvio dell’allegato I del d.P.R. n.412/93, che definisce i requisiti per l’espletamento dell’attività di verifica e di controllo degli impianti, alla formazione tecnica e professionale necessaria per la loro installazione e manutenzione non solo consente di escludere il carattere inconferente del certificato nella specie prescritto ma impone di giudicare la relativa clausola conforme alla ricordata previsione regolamentare che stabilisce i requisiti di capacità in questione per relationem a quelli prescritti per la diversa attività contemplata dalla legge n.46/90. Consiglio di Stato Sezione V, del 18 settembre 2003, sentenza n. 5327
  3. L’attività di controllo degli impianti - Installazione e di manutenzione - Conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura. L’attività di controllo degli impianti, seppur ontologicamente diversa da quella di installazione e di manutenzione, esige logicamente la conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura (entrambe certificate alla stregua delle regole fissate dalla legge n.46/90). Consiglio di Stato Sezione V, del 18 settembre 2003, sentenza n. 5327
  4. Liquidazione delle spese giudiziali - Spese della consulenza tecnica d’ufficio - Compensi spettanti al c.t.u. - Potere del g.a. di ridurli - Compensi di ingegneri ed architetti impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato - Coefficiente riduttivo del 10%. In sede di liquidazione delle spese giudiziali e relative spese della consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio ne ritiene equa la compensazione delle prime, mentre gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio inducono a porre a carico del Comune di Roma il relativo onere, per la cui determinazione - rispetto al compenso richiesto dal C.T.U. - il Collegio stesso ritiene che possa essere applicato il potere riduttivo, da riconoscere in applicazione estensiva del principio, di cui all’art. 62 del R.D.23.10.1925, n. 2357, da intendersi riferito ai compensi di ingegneri ed architetti, non solo "impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni", ma anche comunque investiti di una funzione pubblicistica (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, ordinanza 10.3.99, n. 226; Corte dei Conti, sez. contr. 5.12.85, det. n. 1607; cfr. inoltre, per la linea di indirizzo da adottare, la legge 8.7.1980, n. 319, sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria); nel caso in esame, detto coefficiente riduttivo viene individuato nella misura del 10%, tenuto conto della complessità delle valutazioni richieste, con onere a carico della parte parzialmente soccombente. TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 22 luglio 2003 n. 6570
  5. Le responsabilità attribuiti al direttore dei lavori - Disciplina in materia di smaltimento di rifiuti - Specificità dei compiti - Legislazione antisismica - Legge 1996 n. 662 - Demolizione di fabbricati. Attesa la specificità dei compiti e delle relative responsabilità attribuiti al direttore dei lavori dall'art.6 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (oltre che da altre disposizioni contenute nella legislazione antisismica ed in quella di tutela dei beni ambientali), deve escludersi che il suddetto direttore assuma alcuna posizione di garanzia con riguardo all'osservanza della disciplina in materia di smaltimento di rifiuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che al direttore dei lavori, solo in quanto tale, potesse addebitarsi la responsabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici). Cass. n.4957 del 21/04/2000. Tribunale di Grosseto del 12/06/2003, sentenza n. 571


  6. Competenze professionale dei geometri sulle verifiche in materia di sicurezza impianti - Soggetti abilitati - L’attività di progettazione e direzione dei lavori per le costruzioni civili di modeste dimensioni - Competenza anche ai relativi impianti tecnici. È illegittima l’esclusione della categoria professionale dei geometri dalla possibilità di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti, custoditi presso la C.C.I.A.A. Pertanto, appare più che fondato il motivo volto a censurare il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 16 lett. m. R.D. n. 274/29 che, riconducendo alla competenza professionale dei geometri l’attività di progettazione e direzione dei lavori per le costruzioni civili di modeste dimensioni, implicitamente estende detta competenza anche ai relativi impianti tecnici. TAR Lombardia - Milano, Sez. III Ordinanza 11 febbraio 2003 n. 260


  7. Responsabilità direttore lavori - Violazioni edilizie - Direttore dei lavori - Prescrizioni contenute nella concessione o nelle disposizioni regolamentari locali - Violazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Esposizione del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri elementi prescritti. In tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nelle disposizioni regolamentari locali, atteso che questi rientra tra i destinatari del precetto di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (fattispecie relativa alla mancata esposizione del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri elementi prescritti). Si veda anche: Cass. 1995 n. 10131; Cass. 1997 n. 04535; Cass. 1998 n. 00460. Corte di Cassazione Penale Sez. III, del 4 febbraio 2003 (UD.17/12/2002) Sentenza n. 05149