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- Ripristino
di una strada vicinale su cui preesisteva l'uso pubblico. Il
sindaco può, con ordinanza, disporre il ripristino di una strada
vicinale
qualora sia accertata la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della
strada,
anche non da tempo immemorabile, e della sopravvenienza di
un’alterazione dei
luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte
della
collettività. Consiglio
di Stato sez. V, decisione 01.12.2003, n. 7831
- Uso
pubblico
- Definizione - Disciplina delle strade comunali e “vicinali” - La
costituzione
di servitù per destinazione.
Si ha uso pubblico, che comporta l’assoggettamento
della strada alla disciplina delle strade comunali anche se esse siano
“vicinali” ossia fuori dal centro abitato (decreto legislativo 30
aprile 1992
n. 285, contenente il codice della strada, articoli 2, comma 7, e 3,
comma 1,
definizione n. 52) quando un’area privata venga dal proprietario
destinata ad
essere inserita nella rete viaria pubblica, o mediante atto negoziale
oppure,
in modo simile a quanto è previsto dall’articolo 1062 del codice civile
per la
costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia,
mediante una
sistemazione dei luoghi nella quale sia implicita la realizzazione di
una
strada per uso pubblico, seguita da uso pubblico effettivo. (Nella
specie la
cessione seguita dall’uso pubblico effettivo, dalla toponomastica e
dall’illuminazione pubblica, ha appunto realizzato in modo conclamato
quanto
meno la destinazione ad uso pubblico della strada, indipendentemente,
anche
qui, dalle vicende del procedimento amministrativo di lottizzazione). Consiglio
di Stato Sez. V, - 23 giugno 2003, sentenza n. 3716
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