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Edilizia - Distanza tra le costruzioni, impianti, muri, ricostruzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, le massime sono dell'anno 2003, riguardano i casi di distanze tra le costruzioni. A tal fine i giiudici definiscono che cosa intendere per costruzioni. In alcune sentenze si tratta degli impianti e delle strade.
  1. Le distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici
  2. Costruzione di un muro di contenimento realizzato senza rispetto delle distanze di confine
  3. Rifiuti - Localizzazione di un impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani
  4. Muri di cinta - Rispetto delle distanze
  5. Il tipo di “copertura” che può trasformare un balcone - Balcone chiuso
  6. Edilizia – Distanze legali - Demolizione e ricostruzione non fedele all’edificio preesistente
  7. L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art.879, comma 2, c.c.
  8. Il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitu'
  9. Urbanistica – Distanze stradali – Vincolo assoluto
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  1. Le distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici - Art. 7, comma 3, della legge delle Marche - Incostituzionale. L’art. 7, comma 3, della legge delle Marche stabilisce che con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici “destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi”, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. La totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i limiti della competenza regionale. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 
  2. Costruzione di un muro di contenimento realizzato senza rispetto delle distanze di confine - Pertinenza - Muro di contenimento - Regime autorizzatorio - Autorizzazione gratuita - Contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a L. n. 47/1985 e art. 7 L. n. 94/1982 - Sussistenza. Qualora l'opera realizzata, costruzione di un muro di contenimento, sia di natura pertinenziale, essa è assoggettabile al regime dell'autorizzazione gratuita e l'eventuale contrasto della stessa con la prescrizione di edilizia locale disciplinante la distanza di confine integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a Legge 28/2/1985 n. 47, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno autorizzata. PRES. Savignano G REL. Piccialli L COD.PAR.368 IMP. Airoldi e altri PM. (Conf.) Geraci V. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 8 ottobre 2003 (UD. 14/07/2003), RV. 226530, Sentenza n. 38193
  3. Rifiuti - Localizzazione di un impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani - Testo unico delle leggi sanitarie - Termodistruzione - La valutazione della distanza minima. L’articolo 216 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie) dispone che le industrie insalubri siano “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Un’attenuazione della disposizione è contenuta al quinto comma, che consente la localizzazione “nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”. La Sezione ritiene di poter prescindere dalla questione se la distanza vada riferita all’impianto nel suo complesso o limitata all’impianto di trattamento e stoccaggio, e non anche a quello di termodistruzione. Ritiene, inoltre, che possa essere assunto a parametro di riferimento, sia pure non considerato in senso assoluto, per la valutazione della distanza minima, quello fissato in 200 metri dall’allegato B, punto c5, della legge regionale della Lombardia n. 21 del 1993. La misurazione a tal fine andrebbe riferita alla distanza tra l’immobile abitativo e l’impianto vero e proprio (Cons. Stato, V, 3 ottobre 1997 n. 1097). Conforme: Consiglio di Stato, Sezione IV, - 30.06.2003, Sentenze nn. 3916 - 3915. Consiglio di Stato, Sezione IV, - 30 giugno 2003, Sentenza n. 3929
  4. Muri di cinta - Rispetto delle distanze. In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato "ex novo" dall'opera dell'uomo e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2003, n. 9998
  5. Il tipo di “copertura” che può trasformare un balcone - Balcone chiuso - Balcone aperto - “Chiusura perimetrale del fabbricato” - Esclusione dal piano di facciata ai fini della verifica del rispetto della distanza. Un balcone chiuso, non è più un balcone secondo il comune significato del termine, e quindi diventa elemento componente del piano di facciata, non è altrettanto chiaro cosa debba intendersi per balcone aperto, ma coperto, poiché la copertura può consistere in un fatto accidentale dovuto, ad esempio, alla sovrapposizione di identico balcone al piano superiore. A tal fine si deve far ricorso all’interpretazione logico sistematica della disposizione, emergente dal confronto tra le due proposizioni sopra ricordate, e affermare che il tipo di “copertura” che può trasformare un balcone, elemento di per sé estraneo al piano di facciata, in elemento di “chiusura perimetrale del fabbricato” deve essere tale da renderlo assimilabile strutturalmente, agli altri corpi aggettanti (vetrate, verande, bowindows, ecc.) che la norma ricomprende nel piano di facciata, in ragione della loro attitudine a creare ambienti interni alla costruzione. È quindi necessario che la copertura sia concepita come componente autonoma del balcone e che ad essa si aggiungano elementi ulteriori, quali ad esempio le pareti laterali, che realizzano un corpo funzionalmente omogeneo con la parete. Tali caratteristiche non possono attribuirsi ai balconi di cui alla controversia in esame, nei quali la “copertura” costituisce elemento accidentale, mentre non si rinvengono altri dati strutturali idonei a qualificarli funzionalmente, nel senso sopra delineato. Essi andavano quindi esclusi dal piano di facciata ai fini della verifica del rispetto della distanza. Consiglio di Stato sez. V del 20 maggio 2003 sentenza n. 2754
  6. Edilizia – Distanze legali - Demolizione e ricostruzione non fedele all’edificio preesistente – Conservazione delle deroghe alle distanze – Perdita. Importa la perdita di efficacia della deroga alla normativa in materia di distanze, non potendo essere la nuova costruzione ricompresa tra le “ristrutturazioni” di cui all’art. 31 lett. d) l. n. 457 del 1978, conservabile unicamente nei casi di demolizione e ricostruzione fedele dell’edificio, quantomeno nelle medesime dimensioni esterne. (Nella specie la nuova costruzione risultava dissimile alla precedente per l’altezza, per volumetria e per la sagoma). (Est. Giovanetti – Lattuadai ed altri (avv.ti Giusti, Agozzino) c. Basilico (avv. Rossini). TRIBUNALE DI MONZA – 27 marzo 2003
  7. L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art.879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche - Regolamento edilizio locale. L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art.879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, si giustifica con l’obbligo alternativo di osservare “le leggi e i regolamenti che le riguardano”. Nella specie, non è contestata l’affermazione dell’appellata, secondo cui il regolamento comunale impone la distanza di cinque metri da strade e piazze. Infine, non trovano applicazione, nel caso in esame, gli articoli 905 e 907 c.c., la cui disciplina ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all'art.873 c.c.. Quest’ultima norma – come integrata dall’art.45 del regolamento edilizio locale – va comunque e preliminarmente rispettata, con l’osservanza della distanza tra le costruzioni (Cass. civ. sez.II, 26 febbraio 2001, n.2765 e 22 marzo 2000, n.3421). Consiglio di Stato, Sez. VI - 27 gennaio 2003 - Sentenza n. 419
  8. Il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitu' in tema di distanze tra costruzioni - Paratie frangivento - Il proprietario frontista - Danno. Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitu', nel caso di modifica dell' opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall' effettuata trasformazione (nella specie iniziali paratie frangivento ed un tendone di copertura erano stati sostituiti da una veranda, con infissi in ferro, chiusi da vetri, a distanza inferiore da quella legale rispetto ad una soprastante veduta Cass. 21-10-1998 n. 10481). Tale affermazione risulta precisata in termini assolutamente rispondenti alla situazione in esame dalla recente pronuncia n. 12483/2002 secondo la quale:” in tema di distanze tra costruzioni, l'eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un'ulteriore e non consentita violazione della normativa in materia di distanze”. Stabilito, pertanto, con giudizio del tutto condivisibile che non sussiste il potere in capo al soggetto che ha usucapito il diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale di effettuare qualsiasi modifica o aggiunta alla costruzione originaria poiché da detto momento ricomincia a decorrere altro termine per l'usucapione in relazione alla nuova costruzione, sicchè il proprietario frontista ben può reagire con l'azione di cui agli artt. 872 ed 873 c.c. deve, pertanto, accogliersi la domanda esperita dagli attori nel caso in esame limitatamente all'eliminazione di tutte le finestre scorrevoli in alluminio anodizzato realizzate nel corso del 1995 e di cui alla perizia in atti e ritratte alle fotografie da n.1 a n.4 del supllemento di ctu. ”Il danno conseguente alla violazione delle norme del cod. civ. e integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessita' di una specifica attivita' probatoria (Cass. 25-9-99 n. 10600 ed anche 24-2-2000 n. 2095). Tribunale di Sanremo I Civ. 13 gennaio 2003
  9. Urbanistica – Distanze stradali – Vincolo assoluto – Inderogabilità. La disciplina in tema di distanze in materia urbanistica di cui agli art 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 e 4 d.m. 1 aprile 1968, ha lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei confronti di quanti transitano o abitano nelle immediate vicinanze del nastro stradale. L’applicazione delle suddette norme impone il divieto assoluto di edificabilità in esecuzione dell’art. 33 l.28 febbraio 1985 n.47. (Pres. Morea – Est. Rotondo – Minelli (Avv. Lorusso) c. Comune di Monopoli (Avv. Semeraro) e Anas (Avv. Stato). TAR PUGLIA Sez. II – 8 gennaio 2003 n. 20
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