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Beni culturali e ambientali - Vincoli  paesaggistici e tutela
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime visualizzabili in questa pagina, relative alle pronunce del 2003, trattano della tutela ambientale e dei vincoli imposti. Interessante il caso in cui il vincolo paesaggistico non è ancora in vigore.
  1. La individuazione di bellezze naturali e paesaggistiche meritevoli di tutela
  2. Vincolo paesaggistico - Non ancora in vigore - L.P. 16/70 - Effetti
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  1. La individuazione di bellezze naturali e paesaggistiche meritevoli di tutela - Inedificabilità relativa - ricognizione legislativa dei vincoli paesistici - L’attività trasformazione urbanistica ed edilizia - Potere riservato alle regioni - Delega. Con l’entrata in vigore della L. n. 431 del 1985, è stato individuato un complesso eterogeneo di beni e di aree, ritenute dallo stesso legislatore di particolare interesse ambientale, in ragione delle loro specificità. Tuttavia, tale ricognizione legislativa dei vincoli paesistici, che di per sé determina una inedificabilità relativa, in quanto l’attività trasformazione urbanistica ed edilizia, in tale ambito, è comunque subordinata ad autorizzazione (art. 7 L. n. 1497/39) è destinata a coesistere con il sistema che riserva la individuazione dei beni a valenza ambientale e paesaggistica all’apposito procedimento di cui alla legge n. 1497 del 1939. Attualmente tale potere è riservato alle regioni in forza della delega conferita con l’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, che consente tuttavia all’autorità statale di concorrere nell’esercizio della relativa funzione, anche per quanto attiene alla individuazione di bellezze naturali meritevoli di tutela (cfr. Corte cost., n. 94/1985; Cons. St., VI Sez., n. 740/90). Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 luglio 2003, sentenza n. 4351
  2. Vincolo paesaggistico - Non ancora in vigore - L.P. 16/70 - Effetti - Applicazione delle misure di salvaguardia dalla pubblicazione della deliberazione della prima commissione. In materia di vincolo paesaggistico non ancora in vigore, stante la mancata conclusione del relativo procedimento di approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 16/70, gli effetti del vincolo paesaggistico scattano già dalla pubblicazione della deliberazione della prima Commissione, sotto il profilo della necessaria applicazione delle misure di salvaguardia. - Pres. ROSSI DORDI, Est. DEMATTIO - PFÖSTL Alois, PFÖSTL Alois & Co. OHG (Avv. Dragogna) e Comune di Merano (Avv. Gartner) T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sez. Aut. Bolzano - 25 luglio 2003, n. 321


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