Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Sanatoria, condoni, illeciti, abusi, reati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Numerose massime, pronunciate durante l'anno 2003, sugli abusi nelle zone protette, i reati, gli illeciti, le sanzioni e le eventuali sanatorie ammesse dalla normativa vigente.
  1. Costruzione edilizia in luogo diverso da quello individuato in progetto
  2. L’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli
  3. Tutela urbanistica edilizia e del paesaggio - Prescrizione quinquennale
  4. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica
  5. La prescrizione dell'illecito amministrativo permanente
  6. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica
  7. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica - Autorizzazione postuma
  8. Indennità per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
  9. Abusi commessi in zone soggette a vincoli paesaggistici
  10. Sanzione amministrativa pecuniaria - Abusi edilizi
  11. Condono edilizio - Autorizzazione postuma
  12. Abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  13. Indennità per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
  14. Vincoli di inedificabilità - Protezione delle bellezze naturali
  15. Condannabilità dell'abuso edilizio - Applicabilità delle sanzioni
  16. Realizzazione di opere autorizzate, in un luogo diverso della stessa area
  17. Interventi idonei a ledere il paesaggio o l'ambiente
  18. Il termine per la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono
  19. Danno ambientale - Vincolo paesaggistico
  20. Vincolo paesaggistico - Costruzioni eseguite in mancanza di nulla-osta
  21. Zona agricola sottoposta a vincolo ambientale
  22. Cave - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
  23. Vincolo paesaggistico - Sanatoria
  24. Vincolo paesaggistico - Abusi edilizi - Indennità prevista
  25. Protezione delle bellezze naturali - In genere - Sequestro preventivo delle cose
  26. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria
  27. Edilizia e urbanistica - Incompatibilità dell’opera abusiva
  28. Permanenza del reato - Protezione delle bellezze naturali
  29. Demanio - L’art. 49 del codice della navigazione
  30. I vincoli paesaggistici sopravvenuti devono essere considerati
  31. Urbanistica - Interventi in regime di D.I.A.
  32. Autorizzazione paesaggistica postuma - Sanzione pecuniaria
  33. Bellezze naturali - Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490/1999
  34. Patteggiamento e rimessione in pristino
  35. Reato di pericolo astratto - Protezione delle bellezze naturali
  36. Protezione delle bellezze naturali - Reato di cui all'art. 163 D. l. 490/1999
  37. Patteggiamento e rimessione in pristino - Sanità Pubblica
  38. Offensività della condotta - Protezione delle bellezze naturali
  39. La concessione in sanatoria - I reati edilizi ed urbanistici e quelli ambientali
  40. L'autorizzazione in sanatoria non può che dispiegarsi in un ambito
  41. Concessione in sanatoria per reato edilizio commesso in zona vincolata
  42. Nozione di alterazione del paesaggio
  43. Protezione delle bellezze naturali - Interventi in immobili sottoposti a vincolo
  44. Vincolo paesaggistico - La concessione in sanatoria estingue i reati edilizi
  45. L. n. 431/1985 - Domanda di condono
  46. Protezione delle bellezze naturali - In genere
  47. Modifiche dello stato dei luoghi - Alterazione del paesaggio
  48. Realizzazione di discarica in zona sottoposta a vincolo
  49. Reati commessi in violazione del vincolo paesistico
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Urbanistica ed edilizia - Costruzione edilizia in luogo diverso da quello individuato in progetto - Reato di cui all'art. 20 L. n. 47/1985 - Configurabilità - Fondamento - Violazione del corretto assetto del territorio - Art. 44 D. P. R. n. 380/2001. In materia edilizia la localizzazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel progetto assentito dall'autorità comunale integra la violazione dell'art. 20, lett. a), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, atteso che ciò comporta una violazione attinente al corretto assetto del territorio. PRES. Papadia U REL. Postiglione A COD.PAR.368 IMP. Casa' PM. (Conf.) Hinna Danesi F. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/12/2003 (UD. 19/09/2003), RV. 226891, Sentenza n. 46865
  2. L’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - L. n. 1497/1939 - Sanzione amministrativa - Termine di cinque anni - Condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale - Parere favorevole dell’autorità competente. L’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va interpretato (Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373) nel senso che: l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno; la condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale, purchè sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; l’applicabilità della sanzione di cui al predetto art. 15 anche nel caso in cui sia intervenuto il previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma 46 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, norma di natura chiaramente interpretativa; l’applicabilità dell’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, a norma del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, atteso che i principi e le norme dettati dal capo I della legge n. 689 del 1981 sono applicabili, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689 del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769
  3. Tutela urbanistica edilizia e del paesaggio - Prescrizione quinquennale - Applicazione. La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, pur dovendo, in astratto, trovare applicazione in materia di illeciti amministrativi puniti con pena pecuniaria previsti dalla normativa di tutela urbanistica edilizia e del paesaggio (Cass., I Sez., 25 luglio 1997 n. 6967), richiede, però, talune precisazioni. Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769
  4. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica - Opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni - La commissione degli illeciti si protrae sino al conseguimento delle prescritte autorizzazioni - Illecito amministrativo permanente. Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 giugno 2002, n. 3184). Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769

  5. La prescrizione dell'illecito amministrativo permanente - Decorrenza - Illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia - La prescrizione quinquennale - Inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza. In materia di decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il principio penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, Cod. pen.); - pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n. 614). Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell'abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769

  6. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica - Omessa richiesta della preventiva autorizzazione - La permanenza cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione. Nel campo dell’illecito amministrativo - che, come quello in esame, integra un’ipotesi di illecito formale consistente nell’omessa richiesta della preventiva autorizzazione - la permanenza cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (Cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad. Generale 11 aprile 2002, n.4 / Gab. e n. di Sezione 2340/2001). Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769 
  7. Illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica - Autorizzazione postuma ai fini ambientali - Procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 - La verifica postuma di compatibilità ambientale non esclude l’applicabilità della sanzione pecuniaria - Preclusione della demolizione. L’autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere anche la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, dal momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali, valevole ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo nell’esito, il residuo potere-dovere dell’autorità competente di procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939. La circostanza, infatti, che l’Amministrazione, esercitando un potere nella sostanza conferito dallo stesso art. 15, abbia verificato la compatibilità ambientale in via postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale dell’integrità paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo, discendente dall’art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale” (Sez. VI, n. 912 del 21 febbraio 2001). Con l’ulteriore precisazione che la verifica postuma di compatibilità ambientale e la conseguente definizione del procedimento di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 non escludono l’applicabilità della sanzione pecuniaria; e che, in presenza di una valutazione di tal fatta, l’Amministrazione ha il potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria, rimanendo ovviamente preclusa la possibilità di applicare la misura della demolizione e residuando il solo problema della quantificazione dell’importo alla luce dei criteri cristallizzati dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769  

  8. Indennità per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Natura. L’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. La sanzione è applicabile anche nel caso in cui sia intervenuto il previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma 46 della legge 23 dicembre 1966, n. 622. (Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373). Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040.
  9. Abusi commessi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Condonabilità - Parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sono condonabili gli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale, purchè sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373). Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040
  10. Sanzione amministrativa pecuniaria - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Prescrizione - Applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 - Decorrenza dei termini - Illecito permanente caratterizzato dall’omissione dell’obbligo di riprestare secundum jus lo stato dei luoghi - La prescrizione quinquennale comincia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza. Nel caso di abusi edilizi commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico è applicabile l’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, a norma del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, atteso che i principi e le norme dettati dal capo I della legge n. 689 del 1981 sono applicabili, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689 del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. (Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373). Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; in materia di decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il principio penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158 comma 1 Cod. pen.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n. 614). Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell'abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040
  11. Condono edilizio - Autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale - Versamento dell’oblazione - Non esclude l’obbligo di applicare la sanzione pecuniaria amministrativa. L’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il “versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente. Infatti oblazione e sanzione pecuniaria hanno finalità diverse, si inseriscono in procedimenti differenti e colpiscono comportamenti diversi, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra. Del resto, questo Consiglio ha espressamente chiarito che l’autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere anche la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, dal momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali, valevole ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo nell’esito, il residuo potere-dovere dell’autorità competente di procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939. La circostanza, infatti, che l’Amministrazione, esercitando un potere nella sostanza conferito dallo stesso art. 15, abbia verificato la compatibilità ambientale in via postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale dell’integrità paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo, discendente dall’art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale” (Sez. VI, n. 912 del 21 febbraio 2001). Con l’ulteriore precisazione che la verifica postuma di compatibilità ambientale e la conseguente definizione del procedimento di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 non escludono l’applicabilità della sanzione pecuniaria; e che, in presenza di una valutazione di tal fatta, l’Amministrazione ha il potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria, rimanendo ovviamente preclusa la possibilità di applicare la misura della demolizione e residuando il solo problema della quantificazione dell’importo alla luce dei criteri cristallizzati dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040
  12. Abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Natura della sanzione amministrativa - Applicabilità anche in caso di parere favorevole alla condonabilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. La sanzione prevista dall'art. 15 non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale, ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia in caso di illeciti sostanziali (compromissione dell’integrità paesaggistica) sia nella ipotesi di illeciti formali (mancanza del titolo autorizzatorio) e trova applicazione anche nella ipotesi in cui sia intervenuto, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, parere favorevole alla condonabilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040 
  13. Indennità per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Quantificazione dell’importo - Parametro di valutazione - 3% del valore d’estimo della unità immobiliare. Fermo restando il principio che l’indennità risarcitoria è pari alla maggior somma tra il danno paesaggistico arrecato ed il profitto conseguito, nel decreto si è precisato, sul punto, che: “l'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. L'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia. Il profitto è pari, in via ordinaria al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662…..” La disposizione in esame, quindi, abbandonato ogni riferimento al valore di mercato del bene, assume quale parametro di valutazione il 3% del valore d’estimo della unità immobiliare (o il diverso incremento della predetta aliquota eventualmente determinata dalla Regione). Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n. 7040
  14. Vincoli di inedificabilità - Protezione delle bellezze naturali - Esecuzione di lavori su beni ambientali - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art 163 del D.L.gs. n. 490/1999 - Vincolo di inedificabilita' assoluta o relativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Ai fini della configurabilita' della fattispecie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, esecuzione di opere senza autorizzazione dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo su beni ambientali, non rileva la distinzione tra zone soggette e vincolo di inedificabilita' assoluta o relativa, atteso che il citato art. 163 sanziona i comportamenti sui beni individuati dall'art. 138 dello stesso decreto, ovvero sia i beni tutelati per legge ex art. 146, sia i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico ex art. 139. PRES. Savignano G REL. Lombardi AM COD.PAR.342 IMP. Mollo PM. (Parz. Diff.) La Valva L CORTE DI CASSAZIONE Penale. Sez. III del 22/10/2003 (UD.11/07/2003) RV. 226584. Sentenza n. 39965
  15. Condannabilità dell'abuso edilizio - Applicabilità delle sanzioni in materia paesistica. La condannabilità dell'abuso edilizio, lascia immutata l'applicabilità delle sanzioni previste in materia paesistica dall'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497, così dovendosi interpretare l'art. 2, comma 46, l. 23 dicembre 1996 n. 662. M. c. Regione Puglia CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6348

  16. Realizzazione di opere autorizzate, in un luogo diverso della stessa area - Reato di cui all’art. 1 sexies L. n. 431/1985 - Sussiste - Condizioni. Si configura il reato di cui all’art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi di realizzazione di opere (in zona sottoposta a vincolo), sia pure autorizzate, in un luogo diverso della stessa area rispetto a quello previsto nella concessione in quanto anche la diversità dell’ubicazione è suscettibile di incidere negativamente sull’assetto del territorio. (Cass., sez. III, 5 agosto 1998 n. 9164, Ric. Portella).PRES. Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.342 IMP. Sangalli PM. (Diff.) Galati G. CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. VI, 04/09/2003 (UD.24/06/2003), Sentenza n. 35122 
  17. Interventi idonei a ledere il paesaggio o l'ambiente - Reati di pericolo - Reato di cui all'art. 1 sexies L. n. 431/1985 - Configurabilità - Condizioni - Idoneità alla lesione dell'ambiente o del paesaggio - Necessità - Fattispecie: costruzione "ex novo" di un muro di confine non in pietra con diversa collocazione. La contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 ha natura di reato di pericolo, per la cui commissione si richiede un intervento idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa, sicché essa non si realizza, e la prescritta autorizzazione preventiva non è necessaria, solo allorché la condotta materiale che costituisce l'intervento non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (Nella specie si è ritenuta la sussistenza del reato nella costruzione "ex novo" di un muro di confine non solo diverso - perché sormontato da una rete metallica di 1,5 metri di altezza per tutta la sua lunghezza - dal precedente, esclusivamente in pietra, ma anche perche' spostato di tre metri rispetto alla originaria collocazione). PRES. Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.342 IMP. Sangalli PM. (Diff.) Galati G. CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. VI, 04/09/2003 (Ud.24/06/2003), Rv. 226325, sentenza n. 35122
  18. Il termine per la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono - Decorrenza - Il parere favorevole dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Sovrintendenza - Demolizione delle opere abusive - potestà sanzionatoria interamente vincolata - Esercizio dell’autotutela - Assenza - Opere di manutenzione - Nuova costruzione - Zonizzazione di P.R.G. - Fabbricato in contrasto con l’ambiente: baracca - N.T.A. - Interventi di ristrutturazione o sostitutivi o di ricostruzione - Limiti. Il termine per la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono non può decorrere ove non si sia conseguito il parere favorevole dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. E si è già visto che sul primo abuso la Sovrintendenza si era espressa in senso negativo. Sotto altro riguardo, in fine, il richiamo alla mancanza di motivazione circa l’interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive, non appare sostenuto da apprezzabili argomenti. Si rammenta che non si verte in materia di esercizio dell’autotutela, ma nella manifestazione di una potestà sanzionatoria interamente vincolata. (nella specie il Comune, ha raccolto la segnalazione della Sovrintendenza, e ha motivato il diniego di condono osservando che l’art. 23 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., per le opere abusive ed in contrasto con l’ambiente (leggi, “la baracca”), ammette soltanto opere di manutenzione, e che, d’altra parte, una nuova costruzione non era assentibile per l’assenza di strumenti urbanistici di dettaglio. Il provvedimento, infatti, si richiama alla zonizzazione di P.R.G. ed alla qualificazione attribuita al fabbricato basso F.43 n. 97 come “fabbricato in contrasto con l’ambiente”. La proposizione successiva afferma, come si è sopra osservato, che a norma dell’art. 23 delle N.T.A.. i fabbricati in contrasto con l’ambiente non possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione o sostitutivi o di ricostruzione. Il progetto presentato nel gennaio 1987, consistendo in un ampliamento del piano seminterrato e nella realizzazione al piano superiore del deposito in assi e lamiere, doveva essere considerato, ai fini del condono come un intervento di ristrutturazione, in sé non condonabile). Consiglio di Stato Sezione V - 3 ottobre 2003, Sentenza n. 5745
  19. Danno ambientale - Vincolo paesaggistico - Intervento edilizio in difetto dell’autorizzazione preventiva - Indennità di cui all’art. 15 L.1497/1939 - Assenza di danno all’ambiente - E’ dovuta. L’indennità di cui all’art. 15 della L. 29.6.1939 n. 1497 (ora, art. 164 del D.L.vo 29.10.1999, n. 490) è dovuta anche in assenza di un danno sostanziale all’ambiente, non costituendo un’ipotesi di risarcimento del danno, ma rappresentando una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di compromissione dei valori paesaggistici, sia nel caso di esecuzione di un intervento edilizio eseguito in difetto della prescritta autorizzazione preventiva. - Pres. CAMOZZI, Est. BUSCICCHIO - Ponzo (Avv.ti Laino e Cirigliano) c. Regione Basilicata (n.c.). T.A.R. Basilicata - 19 settembre 2003, n. 903
  20. Vincolo paesaggistico - Costruzioni eseguite in mancanza di nulla-osta - sanzione ex art. 15 L.n.1497/1939 - Art. 28 L. 689/81 - Prescrizione quinquennale - Illecito permanente - Dies a quo - Autorizzazione postuma - Mancanza - Il termine prescrizionale non decorre. In materia di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art.15 L.n.1497 del 1939 per costruzioni eseguite senza nulla osta sono applicabili le disposizioni dettate dal primo comma dell’art.28 L.24 novembre 1981 n.689, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. L’art. 28 individua come dies a quo del termine prescrizionale “il giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nelle ipotesi in cui l’illecito ha carattere permanente la prescrizione comincia a decorrere solo dalla cessazione di detta permanenza. Detto momento può essere individuato in quello in cui l’Autorità preposta alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole al mantenimento dell’opera abusiva realizzata, giacché viene meno l’antigiuridicità del fatto e l’illecito ambientale cessa di essere tale. Qualora non sa mai stata rilasciata l’autorizzazione postuma al mantenimento dell’opera, non essendo venuto a cessare l’illecito, il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla sanzione paesaggistica non comincia a decorrere. Pres. CAMOZZI, Est. FERRARI - Ricciardi e altro (Avv.ti Cirigliano e Laino) c. Regione Basilicata (Avv.ti Salvia e Viggiani) - T.A.R. Basilicata - 19 settembre 2003, n. 884
  21. Zona agricola sottoposta a vincolo ambientale - Realizzazione abusiva di pertinenza - Sanzione pecuniaria. Una baracca, utilizzata come ricovero di ovini, realizzata abusivamente in zona agricola sottoposta a vincolo ambientale, rientra nel concetto di pertinenza, in virtù dell’art. 7 della legge n. 94 del 1982, se è oggettivamente a servizio della casa colonica e non altera in modo significativo l’assetto del territorio agricolo circostante. In tal caso, la costruzione è soggetta ad autorizzazione gratuita e non a concessione edilizia, con la conseguenza che, in mancanza della prescritta autorizzazione, può essere inflitta soltanto la sanzione pecuniaria e non la demolizione. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Pasquarelli (Avv. Cipolla) c. Comune di Pizzoferrato (n.c.). T.A.R. Abruzzo, Pescara - 28 agosto 2003, n.781
  22. Cave - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Art. 734 c.p. - Natura - Momento di consumazione - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti - Individuazione - Cessazione dell’attività vietata - Fattispecie: coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In tema di tutela dei beni paesaggistici, il reato di distruzione, alterazione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell’attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico). Conf. Cass. Sez. lI, 2 luglio 1994, Silvestri, Contra, Sez. III, 21 giugno 1993, Fregonese. es. Savignano - Rel. Franco - P.M. Favalli (concl. conf.) - Dell’Amico e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III - dep. 7 agosto 2003 (Ud. 5 giugno 2003), Sentenza n. 33550 
  23. Vincolo paesaggistico - Sanatoria - Valutazione di compatibilità ambientale - Il Ministero non può sostituirsi nelle valutazioni di competenza dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo. In caso di richiesta di sanatoria, in ordine alla compatibilità degli abusi commessi rispetto ai valori paesistici tutelati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali non è consentito, nel ritenere il contrasto con il paesaggio, sostituirsi alla valutazione di competenza dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo ambientale (nella specie, il Comune). - Pres. GIOVANNINI, Est. VOLPE - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) c. Gambardella Cosimo (Avv. Terracciano) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno 28 febbraio 1997, n. 108). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 agosto 2003, n. 4564
  24. Vincolo paesaggistico - Abusi edilizi - Indennità prevista dall’art. 15 L.1497/1939 - Natura di sanzione amministrativa - Prescinde dalla sussistenza di danno ambientale - Necessità del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - Applicabilità della sanzione di cui all’art. 15 L.1497/1939 - Prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa - Carattere di illecito permanente - La prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza. L’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, ex art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. Sono condonabili gli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale, purchè sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma anche in tal caso è applicabile la sanzione di cui al predetto art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come precisato dall’art. 2, comma 46 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, norma di natura chiaramente interpretativa. A norma dell’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia, vertendosi in materia di illeciti permanenti, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n. 614). Nel campo dell’illecito amministrativo la permanenza cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione rilasciata anche in via postuma (Cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad. Generale 11 aprile 2002, n.4/Gab e n. di Sezione 2340/2001).- Pres. SALVATORE, Est. RULLI - Regione Basilicata (Avv.ti Viggiani e Santoro) c. Limongi (Avv. Araneo) - (Annulla T.A.R. Basilicata, 23 dicembre 1999, n. 717) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 agosto 2003, n. 4531
  25. Protezione delle bellezze naturali - In genere - Sequestro preventivo delle cose che risultano utilizzate per la sua commissione - Legittimità - Fondamento - Art. 1 sexies L. n. 431/1985 - Art. 163 cost. D. lg. n. 490/1999. In tema di reati contro il paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata dall'uso della cosa con la quale venne commessa la violazione legittima, nonostante la natura istantanea del reato di cui all'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, l'adozione del sequestro preventivo delle stesse, atteso che tale uso si mostra idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo. Pres. Savignano G - Est. Lombardi AM - Imp. Berardi - PM. (Conf.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 31 Luglio 2003 (cc. 12/06/2003) RV. 226158, sentenza n. 32247
  26. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria (per gli abusi commessi su aree sottoposte al vincolo paesistico) - Condizioni - Peculiarità procedimentali - L’autorizzazione in sanatoria non costituisce un “equipollente perfetto” dell’autorizzazione preventiva - Mancata produzione di effetti pregiudizievoli in relazione allo stato dei luoghi antecedente all’edificazione - Assenza dell’impatto negativo - Pregiudizio ambientale - La demolizione dell’opera abusiva - Sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto - La reintegrazione dello stato dei luoghi. In assenza di una normativa espressa in materia, la più recente giurisprudenza (cfr. Ad. Gen., 11 aprile 2002, n. 4; Sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3242; Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 5373) ha precisato che il potere di autorizzazione in sanatoria (per gli abusi commessi su aree sottoposte al vincolo paesistico) va esercitato tenendo conto dei seguenti principi: - l’Amministrazione delegata (o subdelegata) deve verificare la mancata produzione di effetti pregiudizievoli in relazione allo stato dei luoghi antecedente all’edificazione; - costituisce onere dell’interessato la dimostrazione dell’assenza dell’impatto negativo, con la produzione della documentazione relativa alla situazione precedente dei luoghi, per consentire la comparazione con la situazione venutasi a verificare a seguito dell’abuso; - poiché l’autorizzazione in sanatoria non costituisce un “equipollente perfetto” dell’autorizzazione preventiva (poiché è stato commesso un fatto illecito, punito con la sanzione prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939), l’Amministrazione deve valutare la consistenza del pregiudizio ambientale e valutare se sia il caso di disporre la demolizione dell’opera abusiva, ovvero di disporre la sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Sulla base di tale giurisprudenza (che la Sezione condivide e fa propria), si deve ritenere che in base al diritto vivente il rilascio della autorizzazione paesaggistica in sanatoria si caratterizza per le seguenti peculiarità procedimentali: - l’interessato ha l’onere di produrre tutta la documentazione volta a comparare l’attuale stato dei luoghi con quello originario, prima che l’abuso avesse luogo; - l’Amministrazione, nel valutare motivatamente l’istanza e la documentazione prodotta, o ritiene che il pregiudizio cagionato non possa condurre all’accoglimento della domanda di sanatoria (e allora deve disporre la reintegrazione dello stato dei luoghi) oppure, previa istruttoria sul danno arrecato e sul profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, può rilevare la compatibilità paesistica di quanto realizzato, contestualmente irrogando la prescritta sanzione. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4192 
  27. Edilizia e urbanistica - Incompatibilità dell’opera abusiva con il contesto paesaggistico - Artt. 32 e 33 L. n. 47/85 - L. n.1429/1939 - Caratteristiche strutturali, architettoniche ed estetiche dell’edificio - Danno effettivamente subito dai valori paesaggistici tutelati. Il giudizio d’incompatibilità dell’opera abusiva con il contesto paesaggistico in cui essa di fatto è inserita, non si sottrae alla regola della tassatività delle ipotesi in cui la concessione in sanatoria può essere negata (art.33), ed impone di ribadire semmai l’esigenza, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 32 L. n. 47, di un giudizio di comparazione particolarmente penetrante e ricco di riferimenti concreti, sia sul versante del contesto ambientale che di quello delle caratteristiche strutturali, architettoniche ed estetiche dell’edificio, volto a far emergere il danno effettivamente subito dai valori paesaggistici tutelati, in relazione al contrasto con tale contesto ambientale delle caratteristiche tipologiche dell’opera da condonare, che deve essere di intensità tale da escludere l’applicabilità dell’art.15 della legge n.1429/1939, norma richiamata dall’art. 2 comma 46 L. 23 dicembre 1996 n. 662 (Cons. Stato Sez.VI, 3184 - 2 giugno 2000; n.5373 - 9 ottobre 2000; n. 6130 - 16 novembre 2000). Diversamente il vincolo d’inedificabilità assoluta (art.33) e quello d’inedificabilità relativa (art.32) finirebbero per coincidere, pur essendo quest’ultimo rimuovibile attraverso il parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla cura dell’interesse tutelato. Pres. BIANCHI - Est. AURELI - D’Onofrio (avv. De Simone) c. Ministero dei B.B. C.C. A.A. (Avvocatura Generale dello Stato). T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 10 luglio 2003, (Ud. 23 maggio 2003) Sentenza n. 653
  28. Permanenza del reato - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Reato di cui al decreto n. 490/1999 - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione - Art. 163 cost. D. Lg. n. 490/1999. Il reato di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito il precedente reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, allorquando sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività' o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. Pres. Savignano G - Est. Fiale A - Imp. Grilli - PM. (Diff.) Fraticelli M. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 02/07/2003 (UD.30/04/2003) RV. 225385 sentenza n. 28338
  29. Demanio - L’art. 49 del codice della navigazione - La concessione, delle opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato - La demolizione - La restituzione del bene demaniale - Il pristino dello stato dei luoghi. L’art. 49 del codice della navigazione dispone:”Salvo che sia diversamente disposto nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”. Come ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., 31 dicembre 1988, n. 1345; 26 giugno 1990, n. 664; 16 marzo 1993, n. 244 e , più di recente, 8 aprile 2000, n. 2035), la disciplina legislativa depone nel senso dell’automaticità della produzione dell’effetto traslativo al tempo dello spirare della concessione, con la conseguenza che l’atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali. Allo stesso modo non rilevano le norme che prevedono l’iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o di inventario, trattandosi di formalità non costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico (cfr. sentenza n. 2035 del 2000, cit.). Consiglio di Stato Sez. VI, - 6 giugno 2003, sentenza n. 3187  
  30. I vincoli paesaggistici sopravvenuti devono essere considerati a fronte della richiesta di autorizzazione di un’opera completamente abusiva - La mancata adozione dei piani paesistici - Effetti. I vincoli paesaggistici sopravvenuti devono essere considerati a fronte della richiesta di autorizzazione di un’opera completamente abusiva; mentre la mancata adozione dei piani paesistici non determina il venir meno dei vincoli preordinati alla tutela di interessi costituzionalmente primari come quelli ambientali, stante anche la possibilità per lo Stato di esercitare poteri sostitutivi. Consiglio di Stato Sez. VI, - 6 giugno 2003, sentenza n. 3186
  31. Urbanistica - Interventi in regime di D.I.A. - In zone sottoposte a vincoli - Preventivo parere o autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo - Necessità - Assenza - Nuove disposizioni di cui al D.Lg. n. 301/2003 - Illecito penale - L. n. 47/1985 - L. n. 443/2001 - Art. 44D. P. R. n. 380/2001. A seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo), la realizzazione degli interventi minori in regime di D.I.A. (denuncia di inizio attività) non e' più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere favorevole o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. In difetto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia), tali interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis dell'art. 44 del citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ed eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa. Pres. Savignano G - Est. Onorato P - Imp. Piemontese - PM. (Conf.) Galasso A. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 21 Maggio 2003 (UD.28/02/2003) RV. 225292, sentenza n. 22589
  32. Autorizzazione paesaggistica postuma - Sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 L. 1497/1939 - Applicabilità - compromissione dell’integrità paesaggistica - Violazione dell’obbligo discendente dall’art. 7 legge cit. - risarcimento del danno ambientale - Sanzione amministrativa - Illecito sostanziale - Illecito formale - Profitto conseguito con l’abuso. L’autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere anche la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, dal momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali, valevole ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo nell’esito, il residuo potere-dovere dell’autorità competente di procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939. La circostanza, infatti, che l’Amministrazione, esercitando un potere nella sostanza conferito dallo stesso art. 15, abbia verificato la compatibilità ambientale in via postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale dell’integrità paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo, discendente dall’art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale” (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). La misura pecuniaria prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, nonostante il riferimento al termine “indennità”, non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma rappresenta una sanzione amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali, ovvero in caso di compromissione dell’indennità paesaggistica, sia nell’ipotesi di illeciti formali, quale è, appunto, da ritenersi il caso di violazione dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit. n. 3184 del 2000). Il danno ambientale non è criterio esclusivo di commisurazione dell’indennità, essendo alternativo al profitto conseguito dalla violazione; con la conseguenza che, nel caso di realizzazione di un’opera senza la prescritta autorizzazione paesistica, ove tale opera sia conforme alle prescrizioni ambientali, e dunque non sia produttiva di danno, l’indennità dovrà essere commisurata al profitto conseguito con l’abuso (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.05.2003, sentenza n. 2653
  33. Bellezze naturali - Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490/1999 - Esecuzione di opere in difetto di autorizzazione - Nozione di opere - Individuazione. Con la previsione di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che punisce l'esecuzione di opere eseguite in assenza dell'autorizzazione dell'autorita' proposta alla tutela del vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientali, vengono sottoposti alla preventiva autorizzazione non soltanto i lavori edilizi compiuti in zone vincolate, ma i lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, secondo una dizione ampia che il giudice di merito deve adeguare al caso concreto. Pres. Savignano G - Est. Postiglione A - Imp. Sabbieti G ed altro - PM. (Conf.) Mura A. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. III, 29 Aprile 2003 (UD.28/02/2003) RV. 224729, Sentenza n. 19790
  34. Patteggiamento e rimessione in pristino - Procedimenti speciali (Cod. proc. pen. 1988) - In genere - Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento di un obbligo (rimessione in pristino; demolizione) - Possibilità - Esclusione - Artt. 163 e 165 Cod. pen. - Artt. 444 cost., 445 e 448 Nuovo Cod. proc. Pen. - Art. 7 L. n. 47/1985 - Art. 164 D. Lg. 490/1999. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo la cui determinazione e' considerata dalla legge come facoltativa, ma che e' rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'operatività' del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 cod. proc. pen.). Pres. Savignano G - Est. Vitalone C - Imp. Leto Di Priolo - PM. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/04/2003 (CC.28/02/2003) RV. 224887 sentenza n. 19788
  35. Reato di pericolo astratto - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490/1999 - Natura - Fondamento - Reato di pericolo astratto - Fondamento -  Necessità di autorizzazione - Art. 1 sexies D. Lg. n. 312/1985 - L. n. 431/1985. Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490 ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della P.A. dell'impatto sul paesaggio di interventi intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, in quanto la fattispecie incriminatrice è volta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. proposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione, così che la salvaguardia del bene ambiente viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale. Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Greco G ed altri - PM. (Diff.) Ciampoli L. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/04/2003 (CC.25/02/2003) RV. 224725 sentenza n. 19761
  36. Protezione delle bellezze naturali - Reato di cui all'art. 163 D. l. 490/1999 - Autorizzazione paesistica postuma - Estinzione del reato - Esclusione. In tema di tutela ambientale il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo successivamente alla avvenuta integrazione del reato di cui all'art 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 non determina la estinzione del reato de quo, atteso che tale conseguenza non è contenuta in alcuna disposizione legislativa Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Greco G ed altri - PM. (Diff.) Ciampoli L. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. III, 29 Aprile 2003 (CC.25/02/2003) RV. 224726, Sentenza n. 19761
  37. Patteggiamento e rimessione in pristino - Sanità Pubblica - Produttore-detentore di rifiuti speciali - Consegna dei rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verificare che si tratti di terzi autorizzati - Sussistenza - Violazione - Responsabilità a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'art.51, c.1, D.L.G. 22/1997 - Configurabilità - D. LG. 22/1997 art. 10. Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie pneumatici usati), qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può, ex art.10 D.L.G. n.22 del 1997, consegnarli ad altri soggetti ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie smaltitore), nella commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, D.L.G. n.22 del 1997(attività di gestione non autorizzata). Pres. Toriello F - Est. Squassoni C - Imp. Battaglino - PM. (Conf.) Siniscalchi A. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 aprile 2003 (UD.19/02/2003) RV.224249, Sentenza n. 16016
  38. Offensività della condotta - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Opera realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Attitudine dell'opera, secondo valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto - Sussistenza - Fattispecie - Art. 163 cost. D. Lg. n. 163/1999. La contravvenzione di cui all'art. 163 D.L.G. 490/1999 costituisce un reato di pericolo, la cui offensivita' consiste nell'attitudine dell'opera, alla stregua di una valutazione ex ante, di porre in pericolo il bene pro- tetto. (Fattispecie relativa ad una recinzione in paletti e rete metallica, con cancello e pilastri di ferro, della lunghezza di m. 700 e altezza di m. 2, realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico). Pres. Zumbo A - Est. Piccialli L - Imp. Abbate - PM. (Conf.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 20/03/2003 (UD.13/02/2003) RV. 224896 sentenza n. 12863
  39. La concessione in sanatoria - I reati edilizi ed urbanistici e quelli ambientali - Natura - Rapporto tra la concessione in sanatoria e la cd. Legge Galasso - L'esclusione dell'applicazione dell'effetto estintivo - Il rilascio successivo dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'estinzione del reato - L'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori - Giurisprudenza. Se va de plano che la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della l.47/1985 estingue il reato edilizio, non può dirsi altrettanto per quanto riguarda il reato previsto dall'art.1 sexies della l.431/1985 (cd. Legge Galasso) oggi trasfuso nell'art.163 del succitato testo unico. In tale ambito infatti la giurisprudenza è concorde nel negare l'estensibilità della norma (art.13) anche ai reati previsti dalla l.431/1985 (oggi art.163 T.U.cit.). Le argomentazioni presentate a sostegno dell'esclusione dell'applicazione dell'effetto estintivo dell'art.13 anche ai reati ambientali prendono in considerazione l'asserita diversità dell'oggetto tutelato dalle norme (quelle dettate in materia edilizio-urbanistica e quelle previste in materia di tutela ambientale) ed il fatto che solo nella legge urbanistica (l.47/1985) è previsto tale meccanismo di estinzione del reato (artt.13 e 22). In particolare Cassazione penale sez. III, 18 novembre 1998, n. 13608 Marcheschi afferma che la concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 l. 28 febbraio 1985 n. 47, estingue i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale - di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 - avente oggettivita' giuridica diversa dalla mera tutela urbanistica del territorio e condonabile solo "ex lege" n. 724 del 1994. Difatti la c.d. legge Galasso, a differenza della l. n. 47 del 1985, non prevede espressamente tale effetto estintivo, che e' stato introdotto solo dall'art. 39 della citata l. n. 724 del 1994, alle condizioni dalla stessa poste. E Cass. sez. III, 27 marzo 2000 Scotti lo ribadisce precisando che il rilascio successivo dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985, poiche' in tale legge e nel d.lg. n. 490 del 1999 non sussiste una previsione analoga a quella di cui agli art. 13 e 22 l. n. 47 del 1985. E secondo Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404 l'inapplicabilita' della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85 si fonda sui connotati peculiari di due discipline difformi e differenziate, legittimamente e costituzionalmente distinte, e sulla tutela prodromica del paesaggio cui e' deputata la contravvenzione in esame, sicche' non si vuole consentire alcuna modificazione senza il preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto, e sulla natura di reato formale o di disobbedienza riconosciuto in maniera uniforme da dottrina e giurisprudenza. Infine Cassazione penale sez. III, 20 ottobre 1998, n. 12697 Boscarato afferma che in materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non e' l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiche' l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Tale interpretazione della norma è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione da ultimo da Corte costituzionale 21 luglio 2000, ord. n. 327 Ottavi. Tribunale di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
  40. L'autorizzazione in sanatoria non può che dispiegarsi in un ambito in cui l'opera non abbia violato alcuna norma sostanziale - L'opera non conforme agli strumenti urbanistici fra i quali rientrano anche tutti gli strumenti di tutela ambientale - Divieto di sanatoria - Assenza di discrezionalità amministrativa - L'inapplicabilità della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85 - Contra. L'autorizzazione in sanatoria non può che dispiegarsi in un ambito in cui l'opera non abbia violato alcuna norma sostanziale. Se, in ipotesi, l'autorizzazione ambientale fosse condizionata ad opere ed interventi sull'immobile da effettuarsi, l'art.13 l.47/1985 sarebbe fuori gioco perché ciò implicherebbe che così com'è l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici fra i quali rientrano anche tutti gli strumenti di tutela ambientale (quali piani paesistici, piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, decreti istitutivi dell'area vincolata,leggi statali e regionali, regolamenti, piani dei parchi, norme di salvaguardia, e quant'altro disciplina l'uso di un bene vincolato); sicché il meccanismo di cui all'art.13 non potrebbe comunque operare. Da tutto ciò si trae la conferma che anche l'autorizzazione ambientale, allorché concerne opere edilizie e a differenza di altri ambiti (nei quali valutazioni di opportunità possono trovare spazio), così come accade sempre per la concessione edilizia, si muove in un ambito di scarsa se non del tutto assente discrezionalità amministrativa nel senso che il richiedente ha un vero e proprio diritto ad ottenere sia l'una che l'altra (formalmente si tratta, per quanto oggi la distinzione non sia più rilevante come in passato viste le recenti leggi in materia di giurisdizione del giudice amministrativo in materia urbanistica, di un interesse legittimo, ma connotato come detto da scarsa o assente discrezionalità dell'amministrazione, tutt'al più - ove prevista- di natura tecnica). Ulteriore corollario di quanto sopra è la non condivisibilità dell'argomento secondo cui l'inapplicabilita' della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85 deriva dal fatto che non si vuole consentire alcuna modificazione senza il preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto (Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404). In realtà o quell'opera edilizia poteva essere legittimamente realizzata (alla stregua degli strumenti urbanistici ed ambientali vigenti) in zona vincolata o non lo poteva: nel primo caso non si vede perché l'art.13 non potrebbe estinguere il reato formale ambientale insieme a quello edilizio, nel secondo non vi sono spazi né per l'art.13 né per il rilascio della autorizzazione ambientale. Tribunale di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
  41. Concessione in sanatoria per reato edilizio commesso in zona vincolata - La concessione edilizia è priva di efficacia qualora il sindaco l'abbia rilasciata in assenza del c.d. nulla osta - La tutela dell'ambiente. Va considerato che il rilascio della concessione in sanatoria per reato edilizio commesso in zona vincolata postula necessariamente che sia stata previamente attinta da parte del Comune l'autorizzazione dell'organo preposto alla tutela del vincolo (o degli organi preposti alla tutela dei vincoli, se molteplici e di diversa natura ed origine). In particolare in tema di reati edilizi, qualora la zona sia sottoposta a vincolo paesaggistico, la relativa autorizzazione si inserisce nel procedimento di rilascio della concessione e ne condiziona l'emanazione, assumendo il ruolo di presupposto. Ne consegue che la concessione e' priva di efficacia qualora il sindaco l'abbia rilasciata in assenza del c.d. nulla osta (Cassazione penale sez. III, 4 maggio 1998, n. 6671 Losito; Cassazione penale sez. VI, 11 novembre 1999). Sicché, la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica (così fra le moltissime Cassazione penale sez. III, 28 maggio 1998, n. 8578 Colombini; ed in analoghi termini Cassazione penale sez. III, 10 novembre 1998, n. 2950 Sanna). Tribunale di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
  42. Nozione di alterazione del paesaggio - Protezione delle bellezze naturali - Alterazione del paesaggio - Nozione - Fattispecie: utilizzabilità ed abitabilità dei sottotetti - T.U. n. 490/1999 - Art. 1 Sexies n.431/1985. Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1 sexies L. 8/8/85 n. 431 la nozione di alterazione del paesaggio deve essere valutata in relazione alle modifiche, anche minime, ma apprezzabili. (Fattispecie nella quale le opere eseguite erano esterne e utilizzate per rendere abitabili i sottotetti). Pres. Toriello F - Est.. Novarese F - IMP. Pedrazzini e altri PM. (Conf.) Hinna Danesi F. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 03/03/2003 (UD.28/01/2003) RV. 223817 sentenza n. 09538
  43. Protezione delle bellezze naturali - Interventi in immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale - Difformità dall'autorizzazione paesistica - Variazione essenziale - Direttore dei lavori - Illecito penale - Responsabilità - Sussistenza - Artt. 8 e 20 c. let. c L. n. 47/1985 - rinuncia all'incarico. Integra il reato previsto dall'art. 20 lett. C) L. 28/2/1985 n. 47 ogni intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale eseguito in difformità dall'autorizzazione paesistica, dovendosi considerare come variazione essenziale indipendentemente dal fatto che sia considerata come tale dalla legge regionale. Il direttore dei lavori è responsabile dell'inosservanza della legge urbanistica indipendentemente dall'epoca in cui la violazione è stata commessa, infatti solo l'attivazione della procedura di comunicazione e rinuncia all'incarico prevista dall'art. 6 della L. 28/2/1985 n. 47 può determinare un'esenzione da responsabilità. Pres. Toriello F - Est. Novarese F - Imp. Pedrazzini e altri - PM. (Conf.) Hinna Danesi F. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. III, 03 Marzo 2003 (UD.28/01/2003) RV. 223816, Sentenza n. 09538
  44. Vincolo paesaggistico - La concessione in sanatoria estingue i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale - Art. 13 L. 47/1985 - Configurabilità dell’illecito - Sussistenza. La concessione in sanatoria ex art. 13 Legge 47 del 1985 estingue i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale avente oggettività giuridica diversa dalla mera tutela urbanistica del territorio. Haggiag e altri - CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175 Sentenza n. 9519
  45. L. n. 431/1985 - Domanda di condono - Per valutare l’esistenza del vincolo e l’andamento del fiume va fatto riferimento al momento della domanda. Il vincolo di cui alla L. n.431/1985 deve essere definito per una fascia di m. 150 dall’argine del fiume secondo l’andamento che aveva alla data della domanda di condono. Anche se l ’art. 32 L. n.47/85 ha dato luogo in passato ad orientamenti contrastanti, oramai la giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nel ritenere che deve tenersi conto del vincolo esistente al momento in cui deve essere esaminata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo, per poterne valutare l’attuale compatibilità con i manufatti realizzati (V. A.P. n.20 del 22 .7.1999; sez. V n. 1761 del 27.3.200 e Sez. VI n. 181 del 22.1.2001). Inoltre, il vincolo per una fascia di m.150 dalle sponde o piede dei fiumi e torrenti inclusi nei prescritti elenchi, ai sensi dell’art. 82, comma 5°, D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato dal D.L. 27.1.1985 n. 312 (convertito dalla L. 8.8.1985 n.431) non può che tener conto dell’andamento attuale del fiume, trattandosi di vincolo imposto direttamente ex lege e che le carte catastali si limitano a registrare senza alcun carattere costitutivo. Una volta precisato che occorre aver riguardo unicamente all’andamento attuale del fiume, viene ad essere privo di fondamento il rilievo fondato su carte catastali non aggiornate. Consiglio di Stato, Sez. V, del 25 febbraio 2003 sent. n. 1065
  46. Protezione delle bellezze naturali - In genere - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. - Previsione - Fondamento - Art. 1 sexies D. L. n. 312/1985 - L. n. 431/1985 - D. LG. n. 490/1999. L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previsto attualmente dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ed in precedenza dall'art. 1 sexies, comma 2, del d.l. n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985, va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., attesa la sua natura di sanzione amministrativa. Pres. Vitalone C - Est. Fiale A - Imp. P.M. in proc. Saracino S PM. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 28/01/2003 (CC.22/11/2002) RV. 223366 sentenza n. 04028
  47. Modifiche dello stato dei luoghi - Alterazione del paesaggio - Nozione - Art. 1-sexies L. n. 431/1985 - Fattispecie. Le modifiche anche minime dello stato dei luoghi, purché apprezzabili, rientrano nella nozione di alterazione del paesaggio e configurano il reato di cui all’art. 1-sexies l. 8 agosto 1985, n. 431. Fattispecie: le opere eseguite comprendevano un minimo rialzo del piano di campagna ed una maggiore altezza di alcuni mu¬ri perimetrali. Pres. Savi¬gnano - Rel. Novarese - P.M. Gerace (concl. conf.) - Gentili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2003 (28 novembre 2002), n. 3159
  48. Realizzazione di discarica in zona sottoposta a vincolo - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490 del 1999 - Configurabilità. In tema di protezione delle bellezze naturali, integra il reato di cui all'art. 163 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 la realizzazione di una discarica in zona vincolata in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. PRES. Postiglione A - REL. Novarese F - PM. (Conf.) Hinna Danesi F - IMP. Ferretti E. CASSAZIONE PENALE, Sezione III, del 17/01/2003 (UD.27/11/2002) RV. 223293 Sentenza n. 02125
  49. Reati commessi in violazione del vincolo paesistico - Nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo - Estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione - Inapplicabilità sanatoria - Fattispecie. Il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato cementizio di lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i due metri e mezzo). Cassazione Penale sezione III del 17/01/2003 (UD. 26/11/2002), Sentenza n. 02109