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Urbanistica
ed edilizia - Costruzione
edilizia in luogo diverso da quello individuato in progetto - Reato di
cui
all'art. 20 L. n. 47/1985 - Configurabilità - Fondamento - Violazione
del
corretto assetto del territorio - Art. 44 D. P. R. n. 380/2001. In
materia edilizia la
localizzazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel
progetto assentito dall'autorità comunale integra la violazione
dell'art. 20,
lett. a), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art.
44 del
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia edilizia, atteso che ciò comporta una violazione attinente
al
corretto assetto del territorio. PRES. Papadia U REL. Postiglione A
COD.PAR.368
IMP. Casa' PM. (Conf.) Hinna Danesi F. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III,
05/12/2003 (UD. 19/09/2003), RV. 226891, Sentenza n. 46865
-
L’indennità
prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici -
L.
n. 1497/1939 - Sanzione amministrativa - Termine di cinque anni -
Condonabilità
degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale - Parere
favorevole
dell’autorità competente.
L’art.
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va interpretato (Cfr., Sez. IV,
12
novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2
giugno 2000,
n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373) nel senso che: l’indennità prevista
per abusi
edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e
propria
sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un
danno
ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno; la
condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela
ambientale, purchè
sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente ai sensi
dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; l’applicabilità della
sanzione di cui al predetto art. 15 anche nel caso in cui sia
intervenuto il
previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma 46 della legge
23
dicembre 1966, n. 662, norma di natura chiaramente interpretativa;
l’applicabilità dell’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, a norma
del
quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
amministrative
punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno
in cui è stata commessa la violazione”, atteso che i principi e le
norme
dettati dal capo I della legge n. 689 del 1981 sono applicabili, per
espresso
dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni
amministrative
pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione
penale (art.
12 legge n. 689 del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi
in
materia urbanistica edilizia e paesistica puniti con sanzione
pecuniaria. Pres.
BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e
Santoro) c.
Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776
del 20
dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre
2003, Sentenza n.
7769
-
Tutela
urbanistica edilizia e del paesaggio - Prescrizione quinquennale -
Applicazione.
La
regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della
commissione
della violazione, pur dovendo, in astratto, trovare applicazione in
materia di
illeciti amministrativi puniti con pena pecuniaria previsti dalla
normativa di
tutela urbanistica edilizia e del paesaggio (Cass., I Sez., 25 luglio
1997 n.
6967), richiede, però, talune precisazioni. Pres. BARBAGALLO - Est.
RULLI -
Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv.
Bonifacio) -
(annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO
DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769
- Illeciti
in materia urbanistica edilizia e paesistica - Opere senza le
prescritte concessioni
e autorizzazioni - La commissione degli illeciti si protrae sino al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni - Illecito amministrativo
permanente. Gli
illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, ove consistano
nella
realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e
autorizzazioni, hanno
carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli
illeciti
medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della
situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle
prescritte
autorizzazioni; (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 giugno 2002, n. 3184). Pres.
BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e
Santoro) c.
Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776
del 20
dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre
2003, Sentenza n.
7769
-
La
prescrizione dell'illecito amministrativo permanente - Decorrenza -
Illeciti
amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia - La
prescrizione
quinquennale - Inizia a decorrere solo dalla cessazione della
permanenza.
In materia di decorrenza della prescrizione
dell'illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il
principio
penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine
della
prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art.
158, comma
1, Cod. pen.); - pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia
paesistica urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui
all'art. 28
legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della
permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti
permanenti,
il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti
di tempo
e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio
del potere
(C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n.
614). Per
quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per
gli
illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è
stato
precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta
commissiva
(sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione
dell'abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un
illecito di
carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo,
perdurante
nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con
l’ulteriore
conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di
demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non
emana un
atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione
antigiuridica
contestualmente contra jus, ancora sussistente. Pres. BARBAGALLO - Est.
RULLI -
Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv.
Bonifacio) -
(annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO
DI STATO Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769
-
Illeciti
in materia urbanistica edilizia e paesistica - Omessa richiesta della
preventiva autorizzazione - La permanenza cessa (e il termine
quinquennale di
prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione
pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione.
Nel campo dell’illecito amministrativo - che, come
quello in esame, integra un’ipotesi di illecito formale consistente
nell’omessa
richiesta della preventiva autorizzazione - la permanenza cessa (e il
termine
quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione
della
sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione che,
secondo
pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma
(Cfr.,
C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad.
Generale 11 aprile 2002, n.4 / Gab. e n. di Sezione 2340/2001). Pres.
BARBAGALLO - Est. RULLI - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e
Santoro) c.
Leonasi (avv. Bonifacio) - (annulla T.A.R. Basilicata sentenza n. 776
del 20
dicembre 2000) CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - 25 novembre
2003, Sentenza n.
7769
-
Illeciti
in materia urbanistica edilizia e paesistica - Autorizzazione postuma
ai fini
ambientali - Procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 47
del 1985 - La verifica postuma di compatibilità ambientale non esclude
l’applicabilità della sanzione pecuniaria - Preclusione della
demolizione.
L’autorizzazione postuma per effetto della
verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di
infliggere
anche la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n.
1497 del
1939, dal momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali,
valevole
ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai
sensi
dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo
nell’esito, il residuo potere-dovere dell’autorità competente di
procedere
all’applicazione della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497
del
1939. La circostanza, infatti, che l’Amministrazione, esercitando un
potere
nella sostanza conferito dallo stesso art. 15, abbia verificato la
compatibilità ambientale in via postuma, se da un lato esclude la
compromissione sostanziale dell’integrità paesaggistica, dall’altro non
cancella la violazione dell’obbligo, discendente dall’art. 7, di
conseguire in
via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione
dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale” (Sez. VI, n.
912 del 21
febbraio 2001). Con l’ulteriore precisazione che la verifica postuma di
compatibilità ambientale e la conseguente definizione del procedimento
di cui
all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 non escludono l’applicabilità
della
sanzione pecuniaria; e che, in presenza di una valutazione di tal
fatta,
l’Amministrazione ha il potere-dovere di applicare la sanzione
pecuniaria,
rimanendo ovviamente preclusa la possibilità di applicare la misura
della
demolizione e residuando il solo problema della quantificazione
dell’importo
alla luce dei criteri cristallizzati dall’art. 15 della legge n. 1497
del 1939
(Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). Pres. BARBAGALLO - Est. RULLI -
Regione
Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Leonasi (avv. Bonifacio) -
(annulla
T.A.R. Basilicata sentenza n. 776 del 20 dicembre 2000) CONSIGLIO
DI STATO
Sezione IV - 25 novembre 2003, Sentenza n. 7769
-
Indennità
per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Natura.
L’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va
interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in
zone
soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria
sanzione
amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno
ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. La
sanzione
è applicabile anche nel caso in cui sia intervenuto il previsto nulla
osta,
come precisato dall’art. 2, comma 46 della legge 23 dicembre 1966, n.
622.
(Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n.
614; Sez.
VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000, n. 5373). Conforme:
Consiglio
di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 -
7030 -
7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 -
7043 -
7044 - 7045 - 7046 - 7047.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n.
7040.
-
Abusi
commessi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Condonabilità -
Parere
favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Sono condonabili gli abusi commessi
in zone soggette a tutela ambientale, purchè sia intervenuto il parere
favorevole dell’autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge
28
febbraio 1985, n. 47. (Cfr., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Sez.
V, 8
giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9 ottobre 2000,
n. 5373).
Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3
novembre 2003, sentenze nn.
7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 -
7038 -
7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n.
7040
-
Sanzione
amministrativa pecuniaria - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli
paesaggistici
- Prescrizione - Applicabilità della prescrizione quinquennale ex art.
28 L.
689/81 - Decorrenza dei termini - Illecito permanente caratterizzato
dall’omissione dell’obbligo di riprestare secundum jus lo stato dei
luoghi - La
prescrizione quinquennale comincia a decorrere solo dalla cessazione
della
permanenza.
Nel caso di abusi edilizi
commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico è applicabile l’art.
28 legge
n. 689 del 24 novembre 1981, a norma del quale “il diritto a riscuotere
le
somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena
pecuniaria si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la
violazione”, atteso che i principi e le norme dettati dal capo I della
legge n.
689 del 1981 sono applicabili, per espresso dettato legislativo, a
tutte le
violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non
previste
in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689 del 1981)
e,
quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica
edilizia e
paesistica puniti con sanzione pecuniaria. (Cfr., Sez. IV, 12 novembre
2002, n.
6279; Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; 9
ottobre
2000, n. 5373). Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e
paesistica, ove
consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni
e
autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la
commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno
solo con
il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il
conseguimento
delle prescritte autorizzazioni; in materia di decorrenza della
prescrizione
dell'illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il
principio
penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine
della
prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art.
158 comma
1 Cod. pen.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia
paesistica
urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28
legge n.
689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza,
con la
conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il
potere
amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e
senza
necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere
(C. d.
S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n. 614).
Per quanto
concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli
illeciti
amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato
precisato
che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché
la
prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione
dell'abuso), per il
diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere
permanente,
caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di
ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore
conclusione che
se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero
di
irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza
di
tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica
contestualmente
contra jus, ancora sussistente. Conforme: Consiglio
di Stato, Sez. IV, 3
novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 -
7034 -
7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 -
7046 -
7047.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n.
7040
- Condono
edilizio - Autorizzazione postuma per effetto della verifica di
compatibilità
ambientale - Versamento dell’oblazione - Non esclude l’obbligo di
applicare la
sanzione pecuniaria amministrativa.
L’art.
2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il
“versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità
risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la
peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno
specifico
interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non
sia
risarcito per equivalente. Infatti oblazione e sanzione pecuniaria
hanno
finalità diverse, si inseriscono in procedimenti differenti e
colpiscono
comportamenti diversi, così che il pagamento dell’una non fa venir meno
il
dovere di agire per la riscossione dell’altra. Del resto, questo
Consiglio ha
espressamente chiarito che l’autorizzazione postuma per effetto della
verifica
di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere
anche la
sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del
1939, dal
momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali, valevole ai
fini
della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi
dell’art. 13
della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo nell’esito,
il
residuo potere-dovere dell’autorità competente di procedere
all’applicazione
della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939. La
circostanza,
infatti, che l’Amministrazione, esercitando un potere nella sostanza
conferito
dallo stesso art. 15, abbia verificato la compatibilità ambientale in
via
postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale
dell’integrità
paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo,
discendente
dall’art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso
necessario
per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto
territoriale”
(Sez. VI, n. 912 del 21 febbraio 2001). Con l’ulteriore precisazione
che la
verifica postuma di compatibilità ambientale e la conseguente
definizione del
procedimento di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 non
escludono
l’applicabilità della sanzione pecuniaria; e che, in presenza di una
valutazione di tal fatta, l’Amministrazione ha il potere-dovere di
applicare la
sanzione pecuniaria, rimanendo ovviamente preclusa la possibilità di
applicare
la misura della demolizione e residuando il solo problema della
quantificazione
dell’importo alla luce dei criteri cristallizzati dall’art. 15 della
legge n.
1497 del 1939 (Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). Conforme: Consiglio
di
Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030
- 7031
- 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 -
7044 -
7045 - 7046 - 7047. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3
novembre 2003, n. 7040
-
Abuso
edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Natura della
sanzione
amministrativa - Applicabilità anche in caso di parere favorevole alla
condonabilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
La sanzione prevista dall'art. 15 non costituisce
un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale, ma rappresenta una
sanzione
amministrativa applicabile sia in caso di illeciti sostanziali
(compromissione
dell’integrità paesaggistica) sia nella ipotesi di illeciti formali
(mancanza
del titolo autorizzatorio) e trova applicazione anche nella ipotesi in
cui sia
intervenuto, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, parere
favorevole
alla condonabilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo. Conforme:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003,
sentenze nn. 7025 - 7027 -
7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 - 7036 - 7037 - 7038 - 7039 -
7041 -
7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n.
7040
-
Indennità
per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici -
Quantificazione
dell’importo - Parametro di valutazione - 3% del valore d’estimo della
unità
immobiliare.
Fermo
restando il principio che l’indennità risarcitoria è pari alla maggior
somma
tra il danno paesaggistico arrecato ed il profitto conseguito, nel
decreto si è
precisato, sul punto, che: “l'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, si
applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree
sottoposte
alle disposizioni della legge medesima e del decreto-legge 27 giugno
1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
ad
esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma
dodicesimo
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.
616, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. L'indennità
risarcitoria
di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata
previa
apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento
abusivo in
rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla
normativa di
tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del
profitto
conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è
qualificato
quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i
costi
sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione
delle
perizia. Il profitto è pari, in via ordinaria al tre per cento del
valore
d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi dell'art. 2
della
legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993,
n. 568, e
della legge 23 dicembre 1996, n. 662…..” La disposizione in esame,
quindi,
abbandonato ogni riferimento al valore di mercato del bene, assume
quale
parametro di valutazione il 3% del valore d’estimo della unità
immobiliare (o
il diverso incremento della predetta aliquota eventualmente determinata
dalla
Regione). Conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 3
novembre 2003,
sentenze nn. 7025 - 7027 - 7028 - 7030 - 7031 - 7033 - 7034 - 7035 -
7036 -
7037 - 7038 - 7039 - 7041 - 7042 - 7043 - 7044 - 7045 - 7046 - 7047.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2003, n.
7040
-
Vincoli
di
inedificabilità - Protezione delle bellezze naturali - Esecuzione di
lavori su
beni ambientali - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art
163 del
D.L.gs. n. 490/1999 - Vincolo di inedificabilita' assoluta o relativa -
Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della configurabilita' della fattispecie di
cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490,
esecuzione di
opere senza autorizzazione dell'amministrazione proposta alla tutela
del
vincolo su beni ambientali, non rileva la distinzione tra zone soggette
e
vincolo di inedificabilita' assoluta o relativa, atteso che il citato
art. 163
sanziona i comportamenti sui beni individuati dall'art. 138 dello
stesso
decreto, ovvero sia i beni tutelati per legge ex art. 146, sia i beni
soggetti
a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico ex art. 139.
PRES.
Savignano G REL. Lombardi AM COD.PAR.342 IMP. Mollo PM. (Parz. Diff.)
La Valva
L CORTE DI CASSAZIONE Penale. Sez. III del 22/10/2003
(UD.11/07/2003) RV.
226584. Sentenza n. 39965
-
Condannabilità
dell'abuso edilizio - Applicabilità delle sanzioni in materia
paesistica. La
condannabilità dell'abuso edilizio, lascia
immutata l'applicabilità delle sanzioni previste in materia paesistica
dall'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497, così dovendosi interpretare
l'art. 2,
comma 46, l. 23 dicembre 1996 n. 662. M. c. Regione Puglia
CONSIGLIO DI
STATO, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6348
-
Realizzazione
di opere autorizzate, in un luogo diverso della stessa area - Reato di
cui
all’art. 1 sexies L. n. 431/1985 - Sussiste - Condizioni. Si
configura il reato di cui all’art. 1 sexies
legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi di realizzazione di opere (in
zona
sottoposta a vincolo), sia pure autorizzate, in un luogo diverso della
stessa
area rispetto a quello previsto nella concessione in quanto anche la
diversità
dell’ubicazione è suscettibile di incidere negativamente sull’assetto
del
territorio. (Cass., sez. III, 5 agosto 1998 n. 9164, Ric.
Portella).PRES.
Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.342 IMP. Sangalli PM. (Diff.) Galati
G.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. VI, 04/09/2003 (UD.24/06/2003),
Sentenza n.
35122
-
Interventi
idonei a ledere il
paesaggio o l'ambiente - Reati di pericolo - Reato di cui all'art. 1
sexies L.
n. 431/1985 - Configurabilità - Condizioni - Idoneità alla lesione
dell'ambiente o del paesaggio - Necessità - Fattispecie: costruzione
"ex
novo" di un muro di confine non in pietra con diversa collocazione. La
contravvenzione prevista dall'art.
1-sexies della legge n. 431 del 1985 ha natura di reato di pericolo,
per la cui
commissione si richiede un intervento idoneo a ledere il paesaggio o
l'ambiente
oggetto della tutela legislativa, sicché essa non si realizza, e la
prescritta
autorizzazione preventiva non è necessaria, solo allorché la condotta
materiale
che costituisce l'intervento non sia neppure astrattamente idonea a
pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (Nella specie si è
ritenuta la
sussistenza del reato nella costruzione "ex novo" di un muro di
confine non solo diverso - perché sormontato da una rete metallica di
1,5 metri
di altezza per tutta la sua lunghezza - dal precedente, esclusivamente
in
pietra, ma anche perche' spostato di tre metri rispetto alla originaria
collocazione).
PRES. Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.342 IMP. Sangalli PM. (Diff.)
Galati G.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. VI, 04/09/2003 (Ud.24/06/2003), Rv.
226325,
sentenza n. 35122
- Il
termine per la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono
- Decorrenza - Il parere favorevole dall’autorità preposta alla tutela
del
vincolo - Necessità - Sovrintendenza - Demolizione delle opere abusive
-
potestà sanzionatoria interamente vincolata - Esercizio dell’autotutela
- Assenza - Opere di manutenzione - Nuova costruzione - Zonizzazione di
P.R.G. - Fabbricato in contrasto con l’ambiente: baracca - N.T.A. -
Interventi
di
ristrutturazione o sostitutivi o di ricostruzione - Limiti. Il
termine per la formazione del silenzio assenso
sulle domande di condono non può decorrere ove non si sia conseguito il
parere
favorevole dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. E si è già
visto che
sul primo abuso la Sovrintendenza si era espressa in senso negativo.
Sotto
altro riguardo, in fine, il richiamo alla mancanza di motivazione circa
l’interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive, non appare
sostenuto
da apprezzabili argomenti. Si rammenta che non si verte in materia di
esercizio
dell’autotutela, ma nella manifestazione di una potestà sanzionatoria
interamente
vincolata. (nella specie il Comune, ha raccolto la segnalazione della
Sovrintendenza, e ha motivato il diniego di condono osservando che
l’art. 23
delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., per le opere abusive ed
in
contrasto con l’ambiente (leggi, “la baracca”), ammette soltanto opere
di
manutenzione, e che, d’altra parte, una nuova costruzione non era
assentibile
per l’assenza di strumenti urbanistici di dettaglio. Il provvedimento,
infatti,
si richiama alla zonizzazione di P.R.G. ed alla qualificazione
attribuita al
fabbricato basso F.43 n. 97 come “fabbricato in contrasto con
l’ambiente”. La
proposizione successiva afferma, come si è sopra osservato, che a norma
dell’art. 23 delle N.T.A.. i fabbricati in contrasto con l’ambiente non
possono
essere oggetto di interventi di ristrutturazione o sostitutivi o di
ricostruzione. Il progetto presentato nel gennaio 1987, consistendo in
un
ampliamento del piano seminterrato e nella realizzazione al piano
superiore del
deposito in assi e lamiere, doveva essere considerato, ai fini del
condono come
un intervento di ristrutturazione, in sé non condonabile). Consiglio
di
Stato Sezione V - 3 ottobre 2003, Sentenza n. 5745
- Danno
ambientale - Vincolo paesaggistico - Intervento edilizio in difetto
dell’autorizzazione preventiva - Indennità di cui all’art. 15
L.1497/1939 -
Assenza di danno all’ambiente - E’ dovuta.
L’indennità di cui all’art. 15 della L. 29.6.1939 n.
1497 (ora, art. 164 del D.L.vo 29.10.1999, n. 490) è dovuta anche in
assenza di
un danno sostanziale all’ambiente, non costituendo un’ipotesi di
risarcimento
del danno, ma rappresentando una sanzione amministrativa applicabile
sia nel
caso di compromissione dei valori paesaggistici, sia nel caso di
esecuzione di
un intervento edilizio eseguito in difetto della prescritta
autorizzazione
preventiva. - Pres. CAMOZZI, Est. BUSCICCHIO - Ponzo (Avv.ti Laino e
Cirigliano) c. Regione Basilicata (n.c.). T.A.R. Basilicata -
19 settembre
2003, n. 903
- Vincolo
paesaggistico - Costruzioni eseguite in mancanza di nulla-osta -
sanzione ex
art. 15 L.n.1497/1939 - Art. 28 L. 689/81 - Prescrizione quinquennale -
Illecito
permanente - Dies a quo - Autorizzazione postuma - Mancanza - Il
termine
prescrizionale non decorre. In
materia di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi
dell’art.15 L.n.1497 del 1939 per costruzioni eseguite senza nulla osta
sono
applicabili le disposizioni dettate dal primo comma dell’art.28 L.24
novembre
1981 n.689, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute
per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. L’art. 28
individua
come dies a quo del termine prescrizionale “il giorno in cui è stata
commessa
la violazione”. Nelle ipotesi in cui l’illecito ha carattere permanente
la
prescrizione comincia a decorrere solo dalla cessazione di detta
permanenza.
Detto momento può essere individuato in quello in cui l’Autorità
preposta alla
tutela del vincolo ha espresso parere favorevole al mantenimento
dell’opera
abusiva realizzata, giacché viene meno l’antigiuridicità del fatto e
l’illecito
ambientale cessa di essere tale. Qualora non sa mai stata rilasciata
l’autorizzazione postuma al mantenimento dell’opera, non essendo venuto
a
cessare l’illecito, il termine quinquennale di prescrizione del diritto
alla
sanzione paesaggistica non comincia a decorrere. Pres. CAMOZZI, Est.
FERRARI -
Ricciardi e altro (Avv.ti Cirigliano e Laino) c. Regione Basilicata
(Avv.ti
Salvia e Viggiani) - T.A.R. Basilicata - 19 settembre 2003,
n. 884
- Zona
agricola sottoposta a vincolo ambientale - Realizzazione abusiva di
pertinenza
- Sanzione pecuniaria.
Una baracca, utilizzata come ricovero di ovini, realizzata abusivamente
in
zona agricola sottoposta a vincolo ambientale, rientra nel concetto di
pertinenza, in virtù dell’art. 7 della legge n. 94 del 1982, se è
oggettivamente a servizio della casa colonica e non altera in modo
significativo l’assetto del territorio agricolo circostante. In tal
caso, la
costruzione è soggetta ad autorizzazione gratuita e non a concessione
edilizia,
con la conseguenza che, in mancanza della prescritta autorizzazione,
può essere
inflitta soltanto la sanzione pecuniaria e non la demolizione. Pres.
CATONI,
Est. DI GIUSEPPE - Pasquarelli (Avv. Cipolla) c. Comune di Pizzoferrato
(n.c.).
T.A.R. Abruzzo, Pescara - 28 agosto 2003, n.781
- Cave
- Distruzione o deturpamento di
bellezze naturali - Art. 734 c.p. - Natura - Momento di consumazione -
Natura
di reato istantaneo con effetti permanenti - Individuazione -
Cessazione
dell’attività vietata - Fattispecie: coltivazione di una cava in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico.
In tema di tutela dei beni paesaggistici, il reato di
distruzione, alterazione o deturpamento di bellezze naturali ha natura
di reato
istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi
frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione
dell’attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava
in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico). Conf. Cass. Sez. lI, 2 luglio
1994,
Silvestri, Contra, Sez. III, 21 giugno 1993, Fregonese. es. Savignano -
Rel.
Franco - P.M. Favalli (concl. conf.) - Dell’Amico e altro. CORTE
DI
CASSAZIONE Penale - Sez. III - dep. 7 agosto 2003 (Ud. 5 giugno 2003),
Sentenza
n. 33550
- Vincolo
paesaggistico - Sanatoria - Valutazione di compatibilità ambientale -
Il Ministero non può sostituirsi
nelle valutazioni di competenza dell’autorità amministrativa preposta
alla
tutela del vincolo.
In caso di
richiesta di sanatoria, in ordine alla compatibilità degli abusi
commessi
rispetto ai valori paesistici tutelati in area sottoposta a vincolo
paesaggistico, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali non è
consentito,
nel ritenere il contrasto con il paesaggio, sostituirsi alla
valutazione di
competenza dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del
vincolo
ambientale (nella specie, il Comune). - Pres. GIOVANNINI, Est. VOLPE -
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) c. Gambardella
Cosimo
(Avv. Terracciano) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno 28 febbraio
1997, n.
108). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 agosto 2003, n. 4564
- Vincolo
paesaggistico - Abusi edilizi - Indennità prevista dall’art. 15
L.1497/1939 - Natura di sanzione amministrativa - Prescinde dalla
sussistenza di danno
ambientale - Necessità del parere favorevole dell’autorità preposta
alla tutela
del vincolo - Applicabilità della sanzione di cui all’art. 15
L.1497/1939 - Prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la
sanzione amministrativa - Carattere di illecito permanente - La
prescrizione inizia a decorrere dalla
cessazione della permanenza. L’indennità
prevista per abusi edilizi in zone
soggette a vincoli paesaggistici, ex art. 15 della legge 29 giugno
1939, n.
1497, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che
prescinde
dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando
una
forma di risarcimento del danno. Sono condonabili gli abusi commessi in
zone
soggette a tutela ambientale, purchè sia intervenuto il parere
favorevole
dell’autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio
1985, n.
47, ma anche in tal caso è applicabile la sanzione di cui al predetto
art. 15
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come precisato dall’art. 2, comma
46 della
legge 23 dicembre 1966, n. 662, norma di natura chiaramente
interpretativa. A
norma dell’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, “il diritto a
riscuotere
le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena
pecuniaria si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la
violazione”. Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica
urbanistica
edilizia, vertendosi in materia di illeciti permanenti, la prescrizione
quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza,
con la
conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza
limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo
nell'esercizio del potere (C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162;
Sez. V,
8 giugno 1994 n. 614). Nel campo dell’illecito amministrativo la
permanenza
cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere)
o con
l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento
dell’autorizzazione rilasciata anche in via postuma (Cfr., C.d.S., Sez.
VI, 12
maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad. Generale 11 aprile
2002,
n.4/Gab e n. di Sezione 2340/2001).- Pres. SALVATORE, Est. RULLI -
Regione
Basilicata (Avv.ti Viggiani e Santoro) c. Limongi (Avv. Araneo) -
(Annulla
T.A.R. Basilicata, 23 dicembre 1999, n. 717) CONSIGLIO DI
STATO, Sez. IV - 5
agosto 2003, n. 4531
- Protezione
delle bellezze naturali -
In genere - Sequestro preventivo delle cose che risultano utilizzate
per la sua
commissione - Legittimità - Fondamento - Art. 1 sexies L. n. 431/1985 -
Art.
163 cost. D. lg. n. 490/1999.
In tema di reati contro il paesaggio e le bellezze
naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata
dall'uso della
cosa con la quale venne commessa la violazione legittima, nonostante la
natura
istantanea del reato di cui all'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490,
l'adozione del sequestro preventivo delle stesse, atteso che tale uso
si mostra
idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo.
Pres.
Savignano G - Est. Lombardi AM - Imp. Berardi - PM. (Conf.) Di Zenzo C.
CORTE
DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 31 Luglio 2003 (cc. 12/06/2003) RV.
226158,
sentenza n. 32247
- Il
rilascio della autorizzazione in sanatoria (per gli abusi commessi su
aree
sottoposte al vincolo paesistico) - Condizioni - Peculiarità
procedimentali -
L’autorizzazione in sanatoria non costituisce un “equipollente
perfetto”
dell’autorizzazione preventiva - Mancata produzione di effetti
pregiudizievoli
in relazione allo stato dei luoghi antecedente all’edificazione -
Assenza
dell’impatto negativo - Pregiudizio ambientale - La demolizione
dell’opera
abusiva - Sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno
arrecato e il
profitto - La reintegrazione dello stato dei luoghi.
In assenza di una normativa espressa in materia,
la più recente giurisprudenza (cfr. Ad. Gen., 11 aprile 2002, n. 4;
Sez. VI, 19
giugno 2001, n. 3242; Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 5373) ha precisato
che il
potere di autorizzazione in sanatoria (per gli abusi commessi su aree
sottoposte al vincolo paesistico) va esercitato tenendo conto dei
seguenti
principi: - l’Amministrazione delegata (o subdelegata) deve verificare
la
mancata produzione di effetti pregiudizievoli in relazione allo stato
dei
luoghi antecedente all’edificazione; - costituisce onere
dell’interessato la
dimostrazione dell’assenza dell’impatto negativo, con la produzione
della
documentazione relativa alla situazione precedente dei luoghi, per
consentire
la comparazione con la situazione venutasi a verificare a seguito
dell’abuso; -
poiché l’autorizzazione in sanatoria non costituisce un “equipollente
perfetto”
dell’autorizzazione preventiva (poiché è stato commesso un fatto
illecito,
punito con la sanzione prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del
1939),
l’Amministrazione deve valutare la consistenza del pregiudizio
ambientale e
valutare se sia il caso di disporre la demolizione dell’opera abusiva,
ovvero
di disporre la sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno
arrecato e
il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Sulla base
di tale
giurisprudenza (che la Sezione condivide e fa propria), si deve
ritenere che in
base al diritto vivente il rilascio della autorizzazione paesaggistica
in
sanatoria si caratterizza per le seguenti peculiarità procedimentali: -
l’interessato ha l’onere di produrre tutta la documentazione volta a
comparare
l’attuale stato dei luoghi con quello originario, prima che l’abuso
avesse
luogo; - l’Amministrazione, nel valutare motivatamente l’istanza e la
documentazione prodotta, o ritiene che il pregiudizio cagionato non
possa
condurre all’accoglimento della domanda di sanatoria (e allora deve
disporre la
reintegrazione dello stato dei luoghi) oppure, previa istruttoria sul
danno
arrecato e sul profitto conseguito mediante la commessa trasgressione,
può rilevare
la compatibilità paesistica di quanto realizzato, contestualmente
irrogando la
prescritta sanzione. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21
luglio 2003,
sentenza n. 4192
- Edilizia
e urbanistica - Incompatibilità dell’opera abusiva con il contesto
paesaggistico - Artt. 32 e 33 L. n. 47/85 - L. n.1429/1939 -
Caratteristiche
strutturali, architettoniche ed estetiche dell’edificio - Danno
effettivamente
subito dai valori paesaggistici tutelati.
Il giudizio d’incompatibilità dell’opera abusiva con il contesto
paesaggistico in cui essa di fatto è inserita, non si sottrae alla
regola della
tassatività delle ipotesi in cui la concessione in sanatoria può essere
negata
(art.33), ed impone di ribadire semmai l’esigenza, nell’ambito del
procedimento
disciplinato dall’art. 32 L. n. 47, di un giudizio di comparazione
particolarmente penetrante e ricco di riferimenti concreti, sia sul
versante
del contesto ambientale che di quello delle caratteristiche
strutturali,
architettoniche ed estetiche dell’edificio, volto a far emergere il
danno
effettivamente subito dai valori paesaggistici tutelati, in relazione
al contrasto
con tale contesto ambientale delle caratteristiche tipologiche
dell’opera da
condonare, che deve essere di intensità tale da escludere
l’applicabilità
dell’art.15 della legge n.1429/1939, norma richiamata dall’art. 2 comma
46 L.
23 dicembre 1996 n. 662 (Cons. Stato Sez.VI, 3184 - 2 giugno 2000;
n.5373 - 9
ottobre 2000; n. 6130 - 16 novembre 2000). Diversamente il vincolo
d’inedificabilità assoluta (art.33) e quello d’inedificabilità relativa
(art.32) finirebbero per coincidere, pur essendo quest’ultimo
rimuovibile
attraverso il parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla cura
dell’interesse tutelato. Pres. BIANCHI - Est. AURELI - D’Onofrio (avv.
De
Simone) c. Ministero dei B.B. C.C. A.A. (Avvocatura Generale dello
Stato). T.A.R.
LAZIO Sezione Staccata di Latina del 10 luglio 2003, (Ud. 23 maggio
2003)
Sentenza n. 653
- Permanenza
del reato - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Reato di
cui al
decreto n. 490/1999 - Natura di reato permanente - Momento di
cessazione della
permanenza - Individuazione - Art. 163 cost. D. Lg. n. 490/1999.
Il reato di cui all'art. 163 del
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito il
precedente
reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312,
convertito in
legge 8 agosto 1985 n. 431, allorquando sia realizzato attraverso una
condotta
che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere
edilizie in
zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con
l'esaurimento
totale dell'attività' o con la cessazione della condotta per qualsiasi
motivo.
Pres. Savignano G - Est. Fiale A - Imp. Grilli - PM. (Diff.) Fraticelli
M. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 02/07/2003 (UD.30/04/2003) RV.
225385 sentenza
n. 28338
- Demanio
- L’art. 49 del codice della navigazione - La concessione, delle opere
non
amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato
- La
demolizione - La restituzione del bene demaniale - Il pristino dello
stato dei
luoghi.
L’art. 49 del codice della
navigazione dispone:”Salvo che sia diversamente disposto nell’atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non
amovibili,
costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza
alcun
compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di
ordinarne la
demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Come
ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., 31 dicembre 1988, n.
1345; 26
giugno 1990, n. 664; 16 marzo 1993, n. 244 e , più di recente, 8 aprile
2000,
n. 2035), la disciplina legislativa depone nel senso dell’automaticità
della
produzione dell’effetto traslativo al tempo dello spirare della
concessione,
con la conseguenza che l’atto di incameramento (redazione del
testimoniale e
del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili
assume
carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi,
indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo
dei
descritti presupposti fattuali. Allo stesso modo non rilevano le norme
che
prevedono l’iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi
registri
di consistenza o di inventario, trattandosi di formalità non
costitutive, la cui
omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto
traslativo
automatico (cfr. sentenza n. 2035 del 2000, cit.). Consiglio
di Stato Sez.
VI, - 6 giugno 2003, sentenza n. 3187
- I
vincoli
paesaggistici sopravvenuti devono essere considerati a fronte della
richiesta
di autorizzazione di un’opera completamente abusiva - La mancata
adozione dei
piani paesistici - Effetti.
I
vincoli paesaggistici sopravvenuti devono essere considerati a fronte
della
richiesta di autorizzazione di un’opera completamente abusiva; mentre
la
mancata adozione dei piani paesistici non determina il venir meno dei
vincoli
preordinati alla tutela di interessi costituzionalmente primari come
quelli
ambientali, stante anche la possibilità per lo Stato di esercitare
poteri sostitutivi.
Consiglio di Stato Sez. VI, - 6 giugno 2003,
sentenza n. 3186
- Urbanistica
- Interventi in regime di D.I.A. - In zone sottoposte a vincoli -
Preventivo
parere o autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo
-
Necessità - Assenza - Nuove disposizioni di cui al D.Lg. n. 301/2003 -
Illecito
penale - L. n. 47/1985 - L. n. 443/2001 - Art. 44D. P. R. n. 380/2001. A
seguito della entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo), la
realizzazione
degli interventi minori in regime di D.I.A. (denuncia di inizio
attività) non
e' più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo
rilascio del
parere favorevole o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta
alla
tutela del vincolo. In difetto, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto
legislativo 21 gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380
(Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia
edilizia),
tali interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis
dell'art.
44 del citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche
agli
interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ed
eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa. Pres. Savignano
G - Est. Onorato P - Imp. Piemontese - PM. (Conf.) Galasso
A. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, sez. III, 21 Maggio 2003 (UD.28/02/2003) RV. 225292, sentenza
n. 22589
- Autorizzazione
paesaggistica postuma - Sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 L.
1497/1939 - Applicabilità - compromissione dell’integrità paesaggistica
- Violazione
dell’obbligo discendente dall’art. 7 legge cit. - risarcimento del
danno
ambientale - Sanzione amministrativa - Illecito sostanziale - Illecito
formale
- Profitto conseguito con l’abuso.
L’autorizzazione postuma per effetto della verifica
di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere
anche la
sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del
1939, dal
momento che “un’autorizzazione postuma ai fini ambientali, valevole ai
fini
della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi
dell’art. 13
della legge n. 47 del 1985 semmai indirizza, vincolandolo nell’esito,
il
residuo potere-dovere dell’autorità competente di procedere
all’applicazione
della sanzione di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939. La
circostanza,
infatti, che l’Amministrazione, esercitando un potere nella sostanza
conferito
dallo stesso art. 15, abbia verificato la compatibilità ambientale in
via
postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale
dell’integrità
paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo,
discendente
dall’art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso
necessario
per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto
territoriale”
(Sez. VI, n. 912 del 2001, cit.). La misura pecuniaria prevista
dall’art. 15
della legge n. 1497 del 1939, nonostante il riferimento al termine
“indennità”,
non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma
rappresenta
una sanzione amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti
sostanziali,
ovvero in caso di compromissione dell’indennità paesaggistica, sia
nell’ipotesi
di illeciti formali, quale è, appunto, da ritenersi il caso di
violazione
dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione a fronte di un intervento
compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione (Sez. VI,
n. 912
del 2001, cit. n. 3184 del 2000). Il danno ambientale non è criterio
esclusivo
di commisurazione dell’indennità, essendo alternativo al profitto
conseguito
dalla violazione; con la conseguenza che, nel caso di realizzazione di
un’opera
senza la prescritta autorizzazione paesistica, ove tale opera sia
conforme alle
prescrizioni ambientali, e dunque non sia produttiva di danno,
l’indennità
dovrà essere commisurata al profitto conseguito con l’abuso (Sez. VI,
n. 912
del 2001, cit.). Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.05.2003,
sentenza n.
2653
- Bellezze
naturali - Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490/1999 -
Esecuzione di
opere in difetto di autorizzazione - Nozione di opere - Individuazione.
Con la previsione di cui all'art. 163 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che punisce l'esecuzione di opere
eseguite
in assenza dell'autorizzazione dell'autorita' proposta alla tutela del
vincolo
storico-artistico o paesaggistico-ambientali, vengono sottoposti alla
preventiva autorizzazione non soltanto i lavori edilizi compiuti in
zone
vincolate, ma i lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, secondo
una
dizione ampia che il giudice di merito deve adeguare al caso concreto.
Pres. Savignano
G - Est. Postiglione A - Imp. Sabbieti G ed altro - PM. (Conf.) Mura A.
CORTE
DI CASSAZIONE Penale sez. III, 29 Aprile 2003 (UD.28/02/2003) RV.
224729,
Sentenza n. 19790
- Patteggiamento
e rimessione in
pristino - Procedimenti speciali (Cod. proc. pen. 1988) - In genere -
Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di
"patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento
di un obbligo (rimessione in pristino; demolizione) - Possibilità -
Esclusione
- Artt. 163 e 165 Cod. pen. - Artt. 444 cost., 445 e 448 Nuovo Cod.
proc. Pen.
- Art. 7 L. n. 47/1985 - Art. 164 D. Lg. 490/1999. Nel
procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel
ratificare il
contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico
ministero, non
può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della
sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di
un
obbligo la cui determinazione e' considerata dalla legge come
facoltativa, ma
che e' rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso di specie,
la
Corte ha ritenuto che l'operatività' del beneficio sospensivo non
potesse
essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente
realizzato,
fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito
di
sentenza ex artt. 444 - 448 cod. proc. pen.). Pres. Savignano G -
Est. Vitalone C - Imp. Leto
Di
Priolo - PM. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
del 29/04/2003
(CC.28/02/2003) RV. 224887 sentenza n. 19788
- Reato
di
pericolo astratto - Protezione delle bellezze naturali - In genere -
Reato di
cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490/1999 - Natura - Fondamento - Reato
di
pericolo astratto - Fondamento - Necessità di autorizzazione
- Art. 1
sexies D. Lg. n. 312/1985 - L. n. 431/1985. Il
reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo
29 ottobre 1999 n.490 ha natura di reato di pericolo astratto e,
pertanto, per
la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per
l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente
rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere
i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che
il legislatore,
imponendo la necessità dell'autorizzazione ha inteso assicurare una
immediata
informazione e la preventiva valutazione da parte della P.A.
dell'impatto sul
paesaggio di interventi intrinsecamente capaci di comportare
modificazioni
ambientali e paesaggistiche, in quanto la fattispecie incriminatrice è
volta a
tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente,
l'interesse a che
la P.A. proposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare
efficacemente e tempestivamente detta funzione, così che la
salvaguardia del
bene ambiente viene anticipata mediante la previsione di adempimenti
formali
finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale. Pres. Papadia
U - Est.
Fiale A - Imp. Greco G ed altri - PM. (Diff.) Ciampoli L.
CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/04/2003 (CC.25/02/2003) RV. 224725
sentenza
n. 19761
- Protezione
delle bellezze naturali -
Reato di cui all'art. 163 D. l. 490/1999 - Autorizzazione paesistica
postuma -
Estinzione del reato - Esclusione. In
tema di tutela ambientale il rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del
vincolo
successivamente alla avvenuta integrazione del reato di cui all'art 163
del
decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 non determina la estinzione
del
reato de quo, atteso che tale conseguenza non è contenuta in alcuna
disposizione legislativa Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Greco G
ed altri
- PM. (Diff.) Ciampoli L. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez.
III, 29 Aprile
2003 (CC.25/02/2003) RV. 224726, Sentenza n. 19761
- Patteggiamento
e rimessione in
pristino - Sanità Pubblica - Produttore-detentore di rifiuti speciali -
Consegna dei rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verificare che si
tratti
di terzi autorizzati - Sussistenza - Violazione - Responsabilità a
titolo di
concorso in ordine al reato di cui all'art.51, c.1, D.L.G. 22/1997 -
Configurabilità - D. LG. 22/1997 art. 10. Il
produttore-detentore di rifiuti speciali non
pericolosi (nella specie pneumatici usati), qualora non provveda
all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che
gestiscono il
pubblico servizio, può, ex art.10 D.L.G. n.22 del 1997, consegnarli ad
altri
soggetti ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di
soggetti
autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro,
tale
doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo
di
concorso con il soggetto qualificato (nella specie smaltitore), nella
commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, D.L.G. n.22 del
1997(attività di gestione non autorizzata). Pres. Toriello F - Est.
Squassoni C
- Imp. Battaglino - PM. (Conf.) Siniscalchi A. CORTE DI
CASSAZIONE Penale
Sez. III, 17 aprile 2003 (UD.19/02/2003) RV.224249, Sentenza n. 16016
- Offensività
della condotta -
Protezione delle bellezze naturali - In genere - Opera realizzata in
zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Attitudine dell'opera, secondo
valutazione
ex ante, a porre in pericolo il bene protetto - Sussistenza -
Fattispecie -
Art. 163 cost. D. Lg. n. 163/1999.
La contravvenzione di cui all'art. 163 D.L.G.
490/1999 costituisce un reato di pericolo, la cui offensivita' consiste
nell'attitudine dell'opera, alla stregua di una valutazione ex ante, di
porre
in pericolo il bene pro- tetto. (Fattispecie relativa ad una recinzione
in
paletti e rete metallica, con cancello e pilastri di ferro, della
lunghezza di
m. 700 e altezza di m. 2, realizzata in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico).
Pres. Zumbo A - Est. Piccialli L - Imp. Abbate - PM. (Conf.) Di Zenzo
C. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 20/03/2003 (UD.13/02/2003) RV.
224896
sentenza n. 12863
- La
concessione in sanatoria - I reati edilizi ed urbanistici e quelli
ambientali - Natura - Rapporto tra la concessione in sanatoria e la cd.
Legge
Galasso - L'esclusione dell'applicazione dell'effetto estintivo - Il
rilascio
successivo
dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'estinzione del reato
- L'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non
dopo
l'esecuzione dei lavori - Giurisprudenza. Se
va de plano che la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della
l.47/1985 estingue il reato edilizio, non può dirsi altrettanto per
quanto
riguarda il reato previsto dall'art.1 sexies della l.431/1985 (cd.
Legge
Galasso) oggi trasfuso nell'art.163 del succitato testo unico. In tale
ambito
infatti la giurisprudenza è concorde nel negare l'estensibilità della
norma
(art.13) anche ai reati previsti dalla l.431/1985 (oggi art.163
T.U.cit.). Le
argomentazioni presentate a sostegno dell'esclusione dell'applicazione
dell'effetto estintivo dell'art.13 anche ai reati ambientali prendono
in
considerazione l'asserita diversità dell'oggetto tutelato dalle norme
(quelle
dettate in materia edilizio-urbanistica e quelle previste in materia di
tutela
ambientale) ed il fatto che solo nella legge urbanistica (l.47/1985) è
previsto
tale meccanismo di estinzione del reato (artt.13 e 22). In particolare
Cassazione penale sez. III, 18 novembre 1998, n. 13608 Marcheschi
afferma che
la concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 l. 28 febbraio 1985 n. 47,
estingue
i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale - di cui
all'art. 1 sexies
l. n. 431 del 1985 - avente oggettivita' giuridica diversa dalla mera
tutela
urbanistica del territorio e condonabile solo "ex lege" n. 724 del
1994. Difatti la c.d. legge Galasso, a differenza della l. n. 47 del
1985, non
prevede espressamente tale effetto estintivo, che e' stato introdotto
solo
dall'art. 39 della citata l. n. 724 del 1994, alle condizioni dalla
stessa
poste. E Cass. sez. III, 27 marzo 2000 Scotti lo ribadisce precisando
che il
rilascio successivo dell'autorizzazione paesaggistica non determina
l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985,
poiche' in
tale legge e nel d.lg. n. 490 del 1999 non sussiste una previsione
analoga a
quella di cui agli art. 13 e 22 l. n. 47 del 1985. E secondo Cassazione
penale
sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404 l'inapplicabilita' della speciale
causa
estintiva stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto
dall'art.
1 sexies l. n. 431/85 si fonda sui connotati peculiari di due
discipline
difformi e differenziate, legittimamente e costituzionalmente distinte,
e sulla
tutela prodromica del paesaggio cui e' deputata la contravvenzione in
esame,
sicche' non si vuole consentire alcuna modificazione senza il
preventivo
controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre la
pubblica
amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto, e sulla natura
di reato
formale o di disobbedienza riconosciuto in maniera uniforme da dottrina
e
giurisprudenza. Infine Cassazione penale sez. III, 20 ottobre 1998, n.
12697
Boscarato afferma che in materia ambientale l'autorizzazione
paesaggistica deve
essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale
ultimo caso
l'effetto del provvedimento postumo non e' l'estinzione del reato, ma
soltanto
l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi,
poiche'
l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con
l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Tale
interpretazione della norma è stata ritenuta non in contrasto con la
Costituzione
da ultimo da Corte costituzionale 21 luglio 2000, ord. n. 327 Ottavi. Tribunale
di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
- L'autorizzazione
in sanatoria non può che dispiegarsi in un ambito in cui l'opera non
abbia
violato alcuna norma sostanziale - L'opera non conforme agli strumenti
urbanistici fra i quali rientrano anche tutti gli strumenti di tutela
ambientale - Divieto di sanatoria - Assenza di discrezionalità
amministrativa - L'inapplicabilità della speciale causa estintiva
stabilita dall'art.
22 l. n.
47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85 - Contra.
L'autorizzazione in sanatoria non può che
dispiegarsi in un ambito in cui l'opera non abbia violato alcuna norma
sostanziale. Se, in ipotesi, l'autorizzazione ambientale fosse
condizionata ad
opere ed interventi sull'immobile da effettuarsi, l'art.13 l.47/1985
sarebbe
fuori gioco perché ciò implicherebbe che così com'è l'opera non è
conforme agli
strumenti urbanistici fra i quali rientrano anche tutti gli strumenti
di tutela
ambientale (quali piani paesistici, piani urbanistico-territoriali con
specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, decreti istitutivi
dell'area vincolata,leggi statali e regionali, regolamenti, piani dei
parchi,
norme di salvaguardia, e quant'altro disciplina l'uso di un bene
vincolato);
sicché il meccanismo di cui all'art.13 non potrebbe comunque operare.
Da tutto
ciò si trae la conferma che anche l'autorizzazione ambientale, allorché
concerne opere edilizie e a differenza di altri ambiti (nei quali
valutazioni
di opportunità possono trovare spazio), così come accade sempre per la
concessione edilizia, si muove in un ambito di scarsa se non del tutto
assente
discrezionalità amministrativa nel senso che il richiedente ha un vero
e
proprio diritto ad ottenere sia l'una che l'altra (formalmente si
tratta, per
quanto oggi la distinzione non sia più rilevante come in passato viste
le
recenti leggi in materia di giurisdizione del giudice amministrativo in
materia
urbanistica, di un interesse legittimo, ma connotato come detto da
scarsa o
assente discrezionalità dell'amministrazione, tutt'al più - ove
prevista- di
natura tecnica). Ulteriore corollario di quanto sopra è la non
condivisibilità
dell'argomento secondo cui l'inapplicabilita' della speciale causa
estintiva
stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1
sexies
l. n. 431/85 deriva dal fatto che non si vuole consentire alcuna
modificazione
senza il preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo
di
porre la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto
(Cassazione
penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404). In realtà o quell'opera
edilizia
poteva essere legittimamente realizzata (alla stregua degli strumenti
urbanistici ed ambientali vigenti) in zona vincolata o non lo poteva:
nel primo
caso non si vede perché l'art.13 non potrebbe estinguere il reato
formale
ambientale insieme a quello edilizio, nel secondo non vi sono spazi né
per
l'art.13 né per il rilascio della autorizzazione ambientale. Tribunale
di
Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
- Concessione
in sanatoria per reato edilizio commesso in zona vincolata - La
concessione edilizia è priva di efficacia qualora il sindaco l'abbia
rilasciata in assenza
del c.d.
nulla osta - La tutela dell'ambiente.
Va
considerato che il rilascio della concessione in sanatoria per reato
edilizio
commesso in zona vincolata postula necessariamente che sia stata
previamente
attinta da parte del Comune l'autorizzazione dell'organo preposto alla
tutela
del vincolo (o degli organi preposti alla tutela dei vincoli, se
molteplici e
di diversa natura ed origine). In particolare in tema di reati edilizi,
qualora
la zona sia sottoposta a vincolo paesaggistico, la relativa
autorizzazione si
inserisce nel procedimento di rilascio della concessione e ne
condiziona
l'emanazione, assumendo il ruolo di presupposto. Ne consegue che la
concessione
e' priva di efficacia qualora il sindaco l'abbia rilasciata in assenza
del c.d.
nulla osta (Cassazione penale sez. III, 4 maggio 1998, n. 6671 Losito;
Cassazione penale sez. VI, 11 novembre 1999). Sicché, la tutela
dell'ambiente
rientra a pieno titolo nella materia urbanistica (così fra le
moltissime
Cassazione penale sez. III, 28 maggio 1998, n. 8578 Colombini; ed in
analoghi
termini Cassazione penale sez. III, 10 novembre 1998, n. 2950 Sanna). Tribunale
di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
- Nozione
di alterazione del paesaggio - Protezione delle bellezze naturali -
Alterazione
del paesaggio - Nozione - Fattispecie: utilizzabilità ed abitabilità
dei
sottotetti - T.U. n. 490/1999 - Art. 1 Sexies n.431/1985. Ai
fini della configurabilità della fattispecie di
cui all'art. 1 sexies L. 8/8/85 n. 431 la nozione di alterazione del
paesaggio
deve essere valutata in relazione alle modifiche, anche minime, ma
apprezzabili. (Fattispecie nella quale le opere eseguite erano esterne
e
utilizzate per rendere abitabili i sottotetti). Pres. Toriello F -
Est..
Novarese F - IMP. Pedrazzini e altri PM. (Conf.) Hinna Danesi F. CORTE
DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 03/03/2003 (UD.28/01/2003) RV. 223817
sentenza
n. 09538
- Protezione
delle bellezze naturali -
Interventi in immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale -
Difformità
dall'autorizzazione paesistica - Variazione essenziale - Direttore dei
lavori -
Illecito penale - Responsabilità - Sussistenza - Artt. 8 e 20 c. let. c
L. n.
47/1985 - rinuncia all'incarico.
Integra il reato previsto dall'art. 20 lett. C) L.
28/2/1985 n. 47 ogni intervento effettuato su immobili sottoposti a
vincolo
paesistico e ambientale eseguito in difformità dall'autorizzazione
paesistica,
dovendosi considerare come variazione essenziale indipendentemente dal
fatto
che sia considerata come tale dalla legge regionale. Il direttore dei
lavori è
responsabile dell'inosservanza della legge urbanistica
indipendentemente
dall'epoca in cui la violazione è stata commessa, infatti solo
l'attivazione
della procedura di comunicazione e rinuncia all'incarico prevista
dall'art. 6
della L. 28/2/1985 n. 47 può determinare un'esenzione da
responsabilità. Pres.
Toriello F - Est. Novarese F - Imp. Pedrazzini e altri - PM. (Conf.)
Hinna
Danesi F. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. III, 03 Marzo 2003
(UD.28/01/2003)
RV. 223816, Sentenza n. 09538
- Vincolo
paesaggistico - La concessione in sanatoria estingue i reati edilizi ed
urbanistici, ma non quello ambientale - Art. 13 L. 47/1985 -
Configurabilità
dell’illecito - Sussistenza. La
concessione in sanatoria ex art. 13 Legge 47 del 1985 estingue i reati
edilizi
ed urbanistici, ma non quello ambientale avente oggettività giuridica
diversa
dalla mera tutela urbanistica del territorio. Haggiag e altri - CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175
Sentenza n.
9519
- L.
n. 431/1985
- Domanda di condono - Per valutare l’esistenza del vincolo e
l’andamento del
fiume va fatto riferimento al momento della domanda.
Il vincolo di cui alla L.
n.431/1985 deve essere definito per una fascia di m. 150 dall’argine
del fiume
secondo l’andamento che aveva alla data della domanda di condono. Anche
se l
’art. 32 L. n.47/85 ha dato luogo in passato ad orientamenti
contrastanti,
oramai la giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nel ritenere che
deve
tenersi conto del vincolo esistente al momento in cui deve essere
esaminata la
domanda di condono, a prescindere dall’epoca di introduzione del
vincolo, per
poterne valutare l’attuale compatibilità con i manufatti realizzati (V.
A.P.
n.20 del 22 .7.1999; sez. V n. 1761 del 27.3.200 e Sez. VI n. 181 del
22.1.2001). Inoltre, il vincolo per una fascia di m.150 dalle sponde o
piede
dei fiumi e torrenti inclusi nei prescritti elenchi, ai sensi dell’art.
82,
comma 5°, D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato dal D.L. 27.1.1985
n. 312
(convertito dalla L. 8.8.1985 n.431) non può che tener conto
dell’andamento
attuale del fiume, trattandosi di vincolo imposto direttamente ex lege
e che le
carte catastali si limitano a registrare senza alcun carattere
costitutivo. Una
volta precisato che occorre aver riguardo unicamente all’andamento
attuale del
fiume, viene ad essere privo di fondamento il rilievo fondato su carte
catastali non aggiornate. Consiglio di Stato, Sez. V, del 25
febbraio 2003
sent. n. 1065
- Protezione
delle bellezze naturali - In genere - Ordine di rimessione in pristino
dello
stato dei luoghi - Sentenza di applicazione della pena su richiesta ex
art. 444
c.p.p. - Previsione - Fondamento - Art. 1 sexies D. L. n. 312/1985 - L.
n.
431/1985 - D. LG. n. 490/1999.
L'ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previsto attualmente
dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490
ed in
precedenza dall'art. 1 sexies, comma 2, del d.l. n. 312 del 1985,
convertito in
legge n. 431 del 1985, va disposto dal giudice anche in caso di
sentenza emessa
ex art. 444 c.p.p., attesa la sua natura di sanzione amministrativa.
Pres.
Vitalone C - Est. Fiale A - Imp. P.M. in proc. Saracino S PM. (Conf.). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 28/01/2003 (CC.22/11/2002) RV.
223366
sentenza n. 04028
- Modifiche
dello stato dei luoghi - Alterazione del paesaggio - Nozione - Art.
1-sexies L.
n. 431/1985 - Fattispecie.
Le
modifiche anche minime dello stato dei luoghi, purché apprezzabili,
rientrano
nella nozione di alterazione del paesaggio e configurano il reato di
cui
all’art. 1-sexies l. 8 agosto 1985, n. 431. Fattispecie: le opere
eseguite
comprendevano un minimo rialzo del piano di campagna ed una maggiore
altezza di
alcuni mu¬ri perimetrali. Pres. Savi¬gnano - Rel. Novarese - P.M.
Gerace
(concl. conf.) - Gentili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, 23 gennaio
2003 (28 novembre 2002), n. 3159
- Realizzazione
di discarica in zona sottoposta a vincolo - In difetto di
autorizzazione -
Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. n. 490 del 1999 - Configurabilità.
In tema di protezione delle bellezze naturali,
integra il reato di cui all'art. 163 del Decreto legislativo 29 ottobre
1999 n.
490 la realizzazione di una discarica in zona vincolata in assenza
dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
PRES.
Postiglione A - REL. Novarese F - PM. (Conf.) Hinna Danesi F - IMP.
Ferretti E.
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, del 17/01/2003
(UD.27/11/2002) RV. 223293
Sentenza n. 02125
- Reati
commessi in violazione del vincolo paesistico - Nulla-osta in sanatoria
rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo - Estinzione
dei
reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 -
Applicabilità
- Esclusione - Inapplicabilità sanatoria - Fattispecie.
Il nulla-osta in sanatoria rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non
produce
effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua
assenza,
applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e
22
della legge 28 febbraio 1985 n.47 (norme in materia di controllo
dell'attivita'
urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla
medesima legge.
(Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione
edilizia e
di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela
del
vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato
cementizio di
lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i
due
metri e mezzo). Cassazione Penale sezione III del 17/01/2003
(UD.
26/11/2002), Sentenza n. 02109
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