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- Impianto
idroelettrico su un
torrente - Parere sfavorevole alla compatibilità ambientale -
Giurisdizione del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non del TAR.
Le
controversie sui provvedimenti
inerenti alla realizzazione di opere dirette all’utilizzo e allo
sfruttamento
delle acque e, in generale, agli interessi attinenti al loro uso,
spettano al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non al TAR. Parimenti è
giurisdizione piena del Tribunale anche sugli atti ablatori e di
occupazione di
urgenza conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere. (In specie, il Tar Veneto ha dichiarato il
difetto
di giurisdizione, devolvendo gli atti al T.S.A.P., in merito al
provvedimento
con il quale la giunta provinciale esprimeva parere sfavorevole alla
compatibilità ambientale relativa al progetto di un impianto
idroelettrico su
un torrente; il parere negativo preclude la realizzazione dell’opera ai
sensi dell’art.
19 L.R. Veneto 26 marzo 1999 n.10) (Pres. Baccarini - Est. Gabbicci -
Comune di
San Nicolò di Comelico (Avv.ti Fant e Bianchini) contro Provincia di
Belluno
(Avv. Gaz).
TAR VENETO sez. I 23 aprile 2003, n. 2446
- Delimitazione
del lido e della spiaggia - L'estensione del mare territoriale.
Ai fini della linea ideale
tracciata tra limiti estremi della costa per determinare l'estensione
del mare
territoriale oltre il normale limite delle sei miglia, vengono in
considerazione i promontori e, in genere, le punte estreme della costa,
Corte
di Cassazione (Sezioni Unite 2 maggio 1962, n. 849). Non appartengono
al
demanio marittimo (art. 822 c.c. e 28 c.n.), i promontori e le punte
estreme
della costa che non delimitano porti e rade, salvo che per quella
striscia di
terreno che, essendo ad immediato contatto con il mare, costituisce il
lido e
la spiaggia. Lido del mare è qualunque porzione della costa (anche non
sabbiosa) compresa nello spostamento delle acque (tenendo conto anche
delle zone
bagnate dalle maree invernali), mentre spiaggia è quella fascia di
terreno
degradante compresa fra il lido e l'entroterra, variabile con
riferimento alle
esigenze concrete per il pubblico uso del mare. Cassazione civile, sez.
I, 2
giugno 1978, n. 2756. Conforme: Consiglio di Stato, VI Sezione 19
gennaio 2003
nn. 944 - 943.
Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio
2003, Sentenza n.
945
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