Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo e corsi d'acqua
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Alcune massime dell'anno 2003 che riguardano le coste e i corsi d'acqua. I giudici si pronunciano sui vincoli, la compatibilità ambientale e le fasce di rispetto per i nuovi interventi.
  1. Impianto idroelettrico su un torrente - Parere sfavorevole alla compatibilità ambientale
  2. Delimitazione del lido e della spiaggia - L'estensione del mare territoriale
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  1. Impianto idroelettrico su un torrente - Parere sfavorevole alla compatibilità ambientale - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non del TAR. Le controversie sui provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere dirette all’utilizzo e allo sfruttamento delle acque e, in generale, agli interessi attinenti al loro uso, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non al TAR. Parimenti è giurisdizione piena del Tribunale anche sugli atti ablatori e di occupazione di urgenza conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. (In specie, il Tar Veneto ha dichiarato il difetto di giurisdizione, devolvendo gli atti al T.S.A.P., in merito al provvedimento con il quale la giunta provinciale esprimeva parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativa al progetto di un impianto idroelettrico su un torrente; il parere negativo preclude la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 19 L.R. Veneto 26 marzo 1999 n.10) (Pres. Baccarini - Est. Gabbicci - Comune di San Nicolò di Comelico (Avv.ti Fant e Bianchini) contro Provincia di Belluno (Avv. Gaz). TAR VENETO sez. I 23 aprile 2003, n. 2446
  2. Delimitazione del lido e della spiaggia - L'estensione del mare territoriale. Ai fini della linea ideale tracciata tra limiti estremi della costa per determinare l'estensione del mare territoriale oltre il normale limite delle sei miglia, vengono in considerazione i promontori e, in genere, le punte estreme della costa, Corte di Cassazione (Sezioni Unite 2 maggio 1962, n. 849). Non appartengono al demanio marittimo (art. 822 c.c. e 28 c.n.), i promontori e le punte estreme della costa che non delimitano porti e rade, salvo che per quella striscia di terreno che, essendo ad immediato contatto con il mare, costituisce il lido e la spiaggia. Lido del mare è qualunque porzione della costa (anche non sabbiosa) compresa nello spostamento delle acque (tenendo conto anche delle zone bagnate dalle maree invernali), mentre spiaggia è quella fascia di terreno degradante compresa fra il lido e l'entroterra, variabile con riferimento alle esigenze concrete per il pubblico uso del mare. Cassazione civile, sez. I, 2 giugno 1978, n. 2756. Conforme: Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003 nn. 944 - 943. Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 945 
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