|
- L.
241/1990
- Conferenza di servizi - Dissenso espresso da un’amministrazione
preposta alla
tutela del paesaggio - Delibera del Consiglio dei Ministri - Non
occorre quando
la maggioranza dei partecipanti alla conferenza si sia espressa in
senso
negativo - Area boschiva sottoposta a vincolo idrogeologico e
paesistico e
ricadente nel Parco Nazionale del Gargano - Realizzazione di un albergo
- Non
può considerarsi impianto di interesse pubblico - Variante allo
strumento
urbanistico - Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. L’art.14
quater, legge 7 agosto
1990, n.241, nel prevedere al comma 2 che la conferenza di servizi
delibera a
maggioranza e al comma 3 che occorre la delibera del Consiglio dei
Ministri, se
il dissenso è espresso in conferenza di servizi da un’amministrazione
statale
preposta alla tutela del paesaggio, ambiente, territorio, patrimonio
storico-artistico, salute, va interpretato nel senso che la delibera
del
Consiglio dei Ministri occorre solo nell’ipotesi in cui vi sia in
conferenza di
servizi una maggioranza favorevole e l’amministrazione statale preposta
alla
cura di interessi ambientali - paesistici sia rimasta in minoranza;
laddove
invece l’amministrazione statale non sia l’unica dissenziente perché la
maggioranza dei partecipanti alla conferenza di servizi si esprima in
senso
negativo, il procedimento si conclude con la determinazione negativa
della
conferenza di servizi, e non occorre l’intervento del Consiglio dei
Ministri.
Nel caso di area boschiva sulla riva del mare, sottoposta a vincolo
idrogeologico e paesistico, e ricadente nel Parco Nazionale del
Gargano, la
possibilità di approvare una variante dello strumento urbanistico per
consentire la realizzazione di un albergo, che non può considerarsi
impianto di
interesse pubblico, rientra nell’apprezzamento discrezionale
dell’amministrazione, sindacabile solo in caso di manifeste illogicità
e travisamenti.
Non è ravvisabile illogicità, travisamento, carenza di motivazione,
nella
scelta dell’amministrazione di privilegiare la tutela del paesaggio e
dell’ambiente in una zona di particolare pregio ambientale, non avente
destinazione urbanistica a strutture recettive. Pres. SCHINAIA,
Est. DE NICTOLIS - Edil partners s.r.l. (Avv. Medina)
c. Comune di Peschici (n.c.), Regione Puglia
(Avv. De Robertis), Ente Parco Nazionale del Gargano (Avv. Mescia),
Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali e altro (Avv. Stato), e altri (n.c.)
-
(Conferma T.A.R. Puglia, Bari, 21 dicembre 2001, n. 5677) CONSIGLIO
DI
STATO, Sez. VI - 7 agosto 2003, n. 4568
-
Opere
in aree protette - Aree
protette - Interventi di realizzazione di opere - Preventivo rilascio
di
concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta
dell'Ente Parco
- Necessità - L. n. 431/1985 - Art. 1 sexies D. L. n. 312/1985 - Art.
163 cost.
D. L. n. 490/1999 - Art. 20 L. n. 47/1985 - L. n. 394/1991. Gli
interventi per la realizzazione
di opere e costruzioni in aree protette necessitano di tre distinti
provvedimenti: la concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di
costruire), l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'Ente
Parco.
Questi due ultimi provvedimenti possono essere attribuiti con legge
regionale
anche ad un unico organo il quale è in questo caso chiamato a compiere
una duplice
valutazione, in difetto può configurarsi sia la violazione dell'art.
163 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 che quella degli artt. 6 e
30 della
legge 6 dicembre 1991 n. 394 Pres. Postiglione A - Est. Lombardi AM -
Imp.
Pasca ed altri - PM. (Conf.) Meloni V. CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III,
del 20/06/2003 (UD.30/05/2003) RV. 225392 sentenza n. 26863
-
Edilizia
- Costruzione edilizia - Manufatto avente carattere precario -
Requisiti -
Individuazione - L. n. 47/1985 - D. P. R. n. 380 /2001.
In materia edilizia al fine di ritenere sottratta
al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di
costruire
con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la
realizzazione di un
manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere
desunta
dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera
dal
costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione
materiale
dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini
specifici,
contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di
successiva e
sollecita eliminazione. CED. Pres. Toriello F. - Est. Fiale A. - Imp.
Nagni -
PM. (Conf.) Aizzo G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del
10/06/2003
(UD.04/04/2003) RV. 225380 sentenza n. 24898
-
Autorizzazione
paesaggistica - Autorizzazione postuma a carattere sanante -
Legittimità - Presupposti
- assenza di veto normativo e possibilità che la verifica alla base del
titolo
possa realizzarsi in un momento successivo - Verifica di compatibilità
ambientale.
Sono
legittime le autorizzazioni postume a carattere totalmente o
parzialmente
sanante, con le quali si duplichino, in un lasso di tempo successivo,
le
medesime valutazioni che, secondo una sequenza fisiologica, avrebbero
dovuto
costituire oggetto di verifica a carattere preventivo; il differimento,
nel
tempo, del momento nel quale il legislatore colloca l’atto di assenso
legittimamente, è subordinato, oltre all’assenza di un veto normativo,
alla
possibilità che, in relazione alla specificità della materia ed alla
particolarità degli elementi di fatto e degli interessi toccati, la
verifica
alla base del titolo legittimamente possa realizzarsi in un momento
successivo
(Sez. VI, 31 ottobre 2000 n. 5851; 21 febbraio 2001 n. 912). L’esame
sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della legge n.
1497 del
1939 e dell’art. 13 della legge n. 47 del 1939 consente di “concludere
nel
senso della possibilità di formalizzare attraverso una autorizzazione
postuma,
in parte equipollente alla fattispecie di cui all’art. 7, la verifica
di
compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui
all’art.
15, così conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale
spendibile ai fini della favorevole definizione del separato
procedimento di
cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985. Sarebbe irrazionale un
meccanismo
che, per via dell’impossibilità di favorevole definizione del
procedimento di
cui all’art. 13, imponga la demolizione di un edificio conforme alla
normativa
urbanistica ed al contesto paesaggistico e quindi realizzabile tal
quale in un
torno di tempo successivo per effetto del conseguimento di titoli
formali
originariamente omessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5851 del 2000 e n. 912
del
2001, cit.). Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.05.2003,
sentenza n. 2653
- Autorizzazioni
- Protezione delle
bellezze naturali - In genere - Aree protette - Realizzazione di opere
- Preventivo
rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesistica e nulla
osta
dell'Ente parco - Necessità - L. n. 394/1991 - L. n. 431/1985 - L.n.
47/1985.
Per la realizzazione di
interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali,
regionali e
riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la
concessione
edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta
dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere
attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, ma chiamato a
compiere
una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto,
ivi
compreso quello sanzionatorio. Pres. Vitalone C - Est. Teresi A - Imp.
Fechino
- PM. (Diff.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, del
12/05/2003 (UD.11/03/2003) RV. 225298 sentenza n. 20738
- Urbanistica
- D.I.A. e autorizzazione paesaggistica - Protezione delle bellezze
naturali -
In genere - Immobili sottoposti a vincoli - Interventi edilizi minori -
Procedura di denuncia di inizio attività - Autorizzazione
dell'autorità'
proposta alla tutela del vincolo - Necessità - L. n. 47/1985 - L. n.
431/1985 -
Art. 1 cost. L. n. 443/2001 - Art. 163 cost D. Lg. n. 490/1999.
In materia edilizia, anche a
seguito delle nuove disposizioni contenute del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 e
nella legge 21 dicembre 2001 n.443. gli interventi assoggettabili al
regime
della denuncia di inizio attività che riguardino immobili sottoposti a
tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale sono subordinati al
preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità
preposta alla
tutela del vincolo. Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Guido P - PM.
(Conf.)
D'Ambrosio L. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del
17/04/2003
(UD.17/01/2003) RV. 224720 sentenza n. 18304
- Rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica - La sindacabilità nel merito, da
parte
dell’autorità ministeriale, delle valutazioni espresse da parte
dell’organo
regionale - Potere discrezionale - Mero accertamento tecnico -
Infondatezza.
La costante giurisprudenza
amministrativa (Sez. VI, n. 1348 del 1998, cit..), ha escluso la
sindacabilità
nel merito, da parte dell’autorità ministeriale, delle valutazioni
espresse da
parte dell’organo regionale. Tale indirizzo giurisprudenziale
presuppone,
logicamente, l’esistenza di un potere discrezionale in senso proprio, e
non
limitato al mero accertamento tecnico, in capo all’Autorità emanante,
poiché,
se si trattasse di un mero accertamento tecnico, questo non potrebbe
sottrarsi
al sindacato di legittimità dell’organo di controllo statale, fornito
di
specifica competenza al riguardo (Sez. VI, n. 1348 del 1998, cit.). Le
valutazioni effettuate dall’Amministrazione - nella specie, quella
comunale -
in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono, dunque,
espressione
di un apprezzamento discrezionale sulla compatibilità dell’interessato
rispetto
al quale si richiede la sanatoria con l’interesse pubblico, che può
essere
difforme dalle valutazioni dell’organo statale di controllo, senza per
questo
configurarsi come violazione di regole tecniche derivanti dal regime di
tutela
paesaggistica generante sul bene: con conseguente infondatezza della
dedotta
violazione dell’art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977.
Consiglio di
Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1594 Consiglio
di Stato
Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1594
-
Autorizzazione
paesaggistica - Rilascio - Effetti. In
materia ambientale
l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo
l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del
provvedimento
postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della
rimessione
in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha
valutato
l'opera e l’ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico
dell'area
impegnata dall'opera realizzata. Cassazione penale sez. III, 20 ottobre
1998,
n. 12697 Boscarato. Tribunale di Roma Sezione distaccata di
Ostia Sentenza
del 10.3.2003
-
Vincolo
paesaggistico - Interventi di manutenzione straordinaria - Nulla osta -
Casi si
esonero - Limiti. Gli
interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1, comma
8, legge
n. 431/1985 (ora art. 152 Decreto legislativo n. 490/1999), non
richiedono il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, solo nel caso in cui non
alterino
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Haggiag e
altri - CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175
Sentenza n.
9519
-
Immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico - Interventi di manutenzione
straordinaria -
D.P.R. n. 380/2001 - Autorizzazione - Casi si esonero - Limiti - art.
31, comma
1 lett. b), l. n. 457/1978. La
qualificazione d’interventi di manutenzioni straordinaria (D.P.R. 6
giugno 2001
n. 380 testo unico in materia edilizia) e il relativo esonero
dell’autorizzazione paesaggistica per gli immobili sottoposti a vincolo
è
previsto solo per interventi contemplati dall’art. 31, comma 1 lett.
b), della
Legge n. 457/1978 a condizione che la realizzazione delle opere non
producano,
in nessun caso, alterazione dello stato dei luoghi. Haggiag e altri - CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175
Sentenza n.
9519
-
La
necessità
dell’adeguata motivazione deve essere rispettata anche nell’ipotesi di
nulla
osta edilizio in area soggetta a vincolo paesistico - I provvedimenti
amministrativi
c.d. positivi - L’attuazione del principio costituzionale del buon
andamento
dell’azione amministrativa.
Anche i provvedimenti amministrativi c.d. positivi, devono basarsi su
un’idonea motivazione, giacché l’indicazione delle ragioni su cui si
fondano
gli stessi agevola l’attuazione del principio costituzionale del buon
andamento
dell’azione amministrativa; a maggior ragione tale esigenza di adeguata
motivazione
deve essere rispettata nell’ipotesi di nulla osta edilizio in area
soggetta a
vincolo paesistico, attesa la tendenziale irreversibilità
dell’alterazione
dello stato dei luoghi ai fini dell’adeguata gestione dei vincoli
paesistici. Consiglio
di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 841
-
L’insorgere
della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di
per sé
l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è
titolare - Zona
soggetta a vincolo paesistico.
L’insorgere della competenza sostituiva di
un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della
competenza
dell’organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la decorrenza del
termine
di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla
richiesta
di autorizzazione a costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo
paesistico,
pur comportando l’insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero
dei
beni culturali ed ambientali, non determina l’estinzione della
competenza della
Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI,
10
agosto 1999, n.1025). Consiglio di Stato Sezione VI, - 17
febbraio 2003 -
Sentenza n. 839
- Natura
del
provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al
nulla
osta ambientale - Il nulla osta regionale costituisce un mero requisito
di
efficacia (e non, dunque, un presupposto di legittimità) della
concessione
edilizia - La legittima esecuzione dell’attività edilizia è
condizionata dal
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
È stato, infatti, affermato, con orientamento qui
condiviso, che il provvedimento relativo alla concessione edilizia e
quello
relativo al nulla osta ambientale sono tra loro autonomi ed
indipendenti,
realizzando interessi distinti e fondandosi su presupposti diversi, e
che,
quindi, il rilascio della prima non risulta condizionato dalla previa
emanazione del secondo (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001, n.3242).
Si è,
inoltre, chiarito, in coerenza con il predetto principio, che il nulla
osta
regionale costituisce un mero requisito di efficacia (e non, dunque, un
presupposto di legittimità) della concessione edilizia, nel senso che
solo la
realizzazione dell’opera assentita con quest’ultima, in zona soggetta a
vincolo
paesaggistico, postula il previo conseguimento dell’assenso ambientale
(Cons.
Stato, Sez. VI, 20 novembre 2000, n.6193). È solo la legittima
esecuzione dell’attività
edilizia ad essere condizionata dal rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica,
e non anche, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, l’adozione
della
concessione. Diversamente opinando, peraltro, si perverrebbe
all’inaccettabile
conseguenza di giudicare illegittima una concessione edilizia
espressamente
condizionata al conseguimento del nulla osta regionale, quando questo è
stato
rilasciato prima dell’inizio dei lavori assentiti. Appare, in
definitiva,
chiaro che, nella situazione appena descritta, risultano compiutamente
soddisfatti tutti gli interessi pubblici sottesi alla normativa
edilizia ed
ambientale di riferimento, puntualmente valutati dagli organi
rispettivamente
competenti e ritenuti compatibili con l’intervento assentito, e che
solo un
eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto
fondare un
giudizio di inefficacia (non di illegittimità) della concessione
edilizia in
questione. Va, quindi, negata ogni fondatezza alle censure rivolte
contro i
provvedimenti adottati dal Commissario ad acta e la conseguente
conferma degli
stessi con la sentenza. Consiglio di Stato, V Sezione del 14
gennaio 2003
sentenza n. 87
|
|