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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, pronunciate durante l'anno 2003, trattano delle autorizzazioni e i nulla osta necessari per costruire nelle zone protette da vincoli ambientali.
  1. L. 241/1990 - Conferenza di servizi - Dissenso espresso
  2. Opere in aree protette - Aree protette - Interventi
  3. Edilizia - Costruzione edilizia - Manufatto avente carattere precario
  4. Autorizzazione paesaggistica - Autorizzazione postuma a carattere sanante
  5. Autorizzazioni - Protezione delle bellezze naturali
  6. Urbanistica - D.I.A. e autorizzazione paesaggistica
  7. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - La sindacabilità nel merito
  8. Autorizzazione paesaggistica - Rilascio - Effetti
  9. Vincolo paesaggistico - Interventi di manutenzione straordinaria
  10. Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Interventi di manutenzione
  11. La necessità dell’adeguata motivazione deve essere rispettata
  12. L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore
  13. Natura del provvedimento relativo alla concessione edilizia
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  1. L. 241/1990 - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio - Delibera del Consiglio dei Ministri - Non occorre quando la maggioranza dei partecipanti alla conferenza si sia espressa in senso negativo - Area boschiva sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico e ricadente nel Parco Nazionale del Gargano - Realizzazione di un albergo - Non può considerarsi impianto di interesse pubblico - Variante allo strumento urbanistico - Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. L’art.14 quater, legge 7 agosto 1990, n.241, nel prevedere al comma 2 che la conferenza di servizi delibera a maggioranza e al comma 3 che occorre la delibera del Consiglio dei Ministri, se il dissenso è espresso in conferenza di servizi da un’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, ambiente, territorio, patrimonio storico-artistico, salute, va interpretato nel senso che la delibera del Consiglio dei Ministri occorre solo nell’ipotesi in cui vi sia in conferenza di servizi una maggioranza favorevole e l’amministrazione statale preposta alla cura di interessi ambientali - paesistici sia rimasta in minoranza; laddove invece l’amministrazione statale non sia l’unica dissenziente perché la maggioranza dei partecipanti alla conferenza di servizi si esprima in senso negativo, il procedimento si conclude con la determinazione negativa della conferenza di servizi, e non occorre l’intervento del Consiglio dei Ministri. Nel caso di area boschiva sulla riva del mare, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico, e ricadente nel Parco Nazionale del Gargano, la possibilità di approvare una variante dello strumento urbanistico per consentire la realizzazione di un albergo, che non può considerarsi impianto di interesse pubblico, rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in caso di manifeste illogicità e travisamenti. Non è ravvisabile illogicità, travisamento, carenza di motivazione, nella scelta dell’amministrazione di privilegiare la tutela del paesaggio e dell’ambiente in una zona di particolare pregio ambientale, non avente destinazione urbanistica a strutture recettive. Pres. SCHINAIA, Est. DE NICTOLIS - Edil partners s.r.l. (Avv. Medina) c. Comune di Peschici (n.c.), Regione Puglia (Avv. De Robertis), Ente Parco Nazionale del Gargano (Avv. Mescia), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e altro (Avv. Stato), e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, 21 dicembre 2001, n. 5677) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 agosto 2003, n. 4568

  2. Opere in aree protette - Aree protette - Interventi di realizzazione di opere - Preventivo rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'Ente Parco - Necessità - L. n. 431/1985 - Art. 1 sexies D. L. n. 312/1985 - Art. 163 cost. D. L. n. 490/1999 - Art. 20 L. n. 47/1985 - L. n. 394/1991. Gli interventi per la realizzazione di opere e costruzioni in aree protette necessitano di tre distinti provvedimenti: la concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire), l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'Ente Parco. Questi due ultimi provvedimenti possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un unico organo il quale è in questo caso chiamato a compiere una duplice valutazione, in difetto può configurarsi sia la violazione dell'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 che quella degli artt. 6 e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 Pres. Postiglione A - Est. Lombardi AM - Imp. Pasca ed altri - PM. (Conf.) Meloni V. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 20/06/2003 (UD.30/05/2003) RV. 225392 sentenza n. 26863
  3. Edilizia - Costruzione edilizia - Manufatto avente carattere precario - Requisiti - Individuazione - L. n. 47/1985 - D. P. R. n. 380 /2001. In materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione. CED. Pres. Toriello F. - Est. Fiale A. - Imp. Nagni - PM. (Conf.) Aizzo G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 10/06/2003 (UD.04/04/2003) RV. 225380 sentenza n. 24898
  4. Autorizzazione paesaggistica - Autorizzazione postuma a carattere sanante - Legittimità - Presupposti - assenza di veto normativo e possibilità che la verifica alla base del titolo possa realizzarsi in un momento successivo - Verifica di compatibilità ambientale. Sono legittime le autorizzazioni postume a carattere totalmente o parzialmente sanante, con le quali si duplichino, in un lasso di tempo successivo, le medesime valutazioni che, secondo una sequenza fisiologica, avrebbero dovuto costituire oggetto di verifica a carattere preventivo; il differimento, nel tempo, del momento nel quale il legislatore colloca l’atto di assenso legittimamente, è subordinato, oltre all’assenza di un veto normativo, alla possibilità che, in relazione alla specificità della materia ed alla particolarità degli elementi di fatto e degli interessi toccati, la verifica alla base del titolo legittimamente possa realizzarsi in un momento successivo (Sez. VI, 31 ottobre 2000 n. 5851; 21 febbraio 2001 n. 912). L’esame sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 e dell’art. 13 della legge n. 47 del 1939 consente di “concludere nel senso della possibilità di formalizzare attraverso una autorizzazione postuma, in parte equipollente alla fattispecie di cui all’art. 7, la verifica di compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 15, così conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale spendibile ai fini della favorevole definizione del separato procedimento di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985. Sarebbe irrazionale un meccanismo che, per via dell’impossibilità di favorevole definizione del procedimento di cui all’art. 13, imponga la demolizione di un edificio conforme alla normativa urbanistica ed al contesto paesaggistico e quindi realizzabile tal quale in un torno di tempo successivo per effetto del conseguimento di titoli formali originariamente omessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5851 del 2000 e n. 912 del 2001, cit.). Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.05.2003, sentenza n. 2653
  5. Autorizzazioni - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Aree protette - Realizzazione di opere - Preventivo rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesistica e nulla osta dell'Ente parco - Necessità - L. n. 394/1991 - L. n. 431/1985 - L.n. 47/1985. Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, ma chiamato a compiere una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Pres. Vitalone C - Est. Teresi A - Imp. Fechino - PM. (Diff.) Di Zenzo C. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 12/05/2003 (UD.11/03/2003) RV. 225298 sentenza n. 20738

  6. Urbanistica - D.I.A. e autorizzazione paesaggistica - Protezione delle bellezze naturali - In genere - Immobili sottoposti a vincoli - Interventi edilizi minori - Procedura di denuncia di inizio attività - Autorizzazione dell'autorità' proposta alla tutela del vincolo - Necessità - L. n. 47/1985 - L. n. 431/1985 - Art. 1 cost. L. n. 443/2001 - Art. 163 cost D. Lg. n. 490/1999. In materia edilizia, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e nella legge 21 dicembre 2001 n.443. gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Guido P - PM. (Conf.) D'Ambrosio L. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17/04/2003 (UD.17/01/2003) RV. 224720 sentenza n. 18304
  7. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - La sindacabilità nel merito, da parte dell’autorità ministeriale, delle valutazioni espresse da parte dell’organo regionale - Potere discrezionale - Mero accertamento tecnico - Infondatezza. La costante giurisprudenza amministrativa (Sez. VI, n. 1348 del 1998, cit..), ha escluso la sindacabilità nel merito, da parte dell’autorità ministeriale, delle valutazioni espresse da parte dell’organo regionale. Tale indirizzo giurisprudenziale presuppone, logicamente, l’esistenza di un potere discrezionale in senso proprio, e non limitato al mero accertamento tecnico, in capo all’Autorità emanante, poiché, se si trattasse di un mero accertamento tecnico, questo non potrebbe sottrarsi al sindacato di legittimità dell’organo di controllo statale, fornito di specifica competenza al riguardo (Sez. VI, n. 1348 del 1998, cit.). Le valutazioni effettuate dall’Amministrazione - nella specie, quella comunale - in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono, dunque, espressione di un apprezzamento discrezionale sulla compatibilità dell’interessato rispetto al quale si richiede la sanatoria con l’interesse pubblico, che può essere difforme dalle valutazioni dell’organo statale di controllo, senza per questo configurarsi come violazione di regole tecniche derivanti dal regime di tutela paesaggistica generante sul bene: con conseguente infondatezza della dedotta violazione dell’art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977. Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1594 Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1594

  8. Autorizzazione paesaggistica - Rilascio - Effetti. In materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l’ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Cassazione penale sez. III, 20 ottobre 1998, n. 12697 Boscarato. Tribunale di Roma Sezione distaccata di Ostia Sentenza del 10.3.2003
  9. Vincolo paesaggistico - Interventi di manutenzione straordinaria - Nulla osta - Casi si esonero - Limiti. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 431/1985 (ora art. 152 Decreto legislativo n. 490/1999), non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, solo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Haggiag e altri - CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175 Sentenza n. 9519 
  10. Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Interventi di manutenzione straordinaria - D.P.R. n. 380/2001 - Autorizzazione - Casi si esonero - Limiti - art. 31, comma 1 lett. b), l. n. 457/1978. La qualificazione d’interventi di manutenzioni straordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 testo unico in materia edilizia) e il relativo esonero dell’autorizzazione paesaggistica per gli immobili sottoposti a vincolo è previsto solo per interventi contemplati dall’art. 31, comma 1 lett. b), della Legge n. 457/1978 a condizione che la realizzazione delle opere non producano, in nessun caso, alterazione dello stato dei luoghi. Haggiag e altri - CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3 marzo 2003 (ud. Del 23 gennaio 2003) RV 224175 Sentenza n. 9519


  11. La necessità dell’adeguata motivazione deve essere rispettata anche nell’ipotesi di nulla osta edilizio in area soggetta a vincolo paesistico - I provvedimenti amministrativi c.d. positivi - L’attuazione del principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa. Anche i provvedimenti amministrativi c.d. positivi, devono basarsi su un’idonea motivazione, giacché l’indicazione delle ragioni su cui si fondano gli stessi agevola l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa; a maggior ragione tale esigenza di adeguata motivazione deve essere rispettata nell’ipotesi di nulla osta edilizio in area soggetta a vincolo paesistico, attesa la tendenziale irreversibilità dell’alterazione dello stato dei luoghi ai fini dell’adeguata gestione dei vincoli paesistici. Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 841
  12. L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare - Zona soggetta a vincolo paesistico. L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l’insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l’estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025). Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839

  13. Natura del provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al nulla osta ambientale - Il nulla osta regionale costituisce un mero requisito di efficacia (e non, dunque, un presupposto di legittimità) della concessione edilizia - La legittima esecuzione dell’attività edilizia è condizionata dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. È stato, infatti, affermato, con orientamento qui condiviso, che il provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al nulla osta ambientale sono tra loro autonomi ed indipendenti, realizzando interessi distinti e fondandosi su presupposti diversi, e che, quindi, il rilascio della prima non risulta condizionato dalla previa emanazione del secondo (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001, n.3242). Si è, inoltre, chiarito, in coerenza con il predetto principio, che il nulla osta regionale costituisce un mero requisito di efficacia (e non, dunque, un presupposto di legittimità) della concessione edilizia, nel senso che solo la realizzazione dell’opera assentita con quest’ultima, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, postula il previo conseguimento dell’assenso ambientale (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2000, n.6193). È solo la legittima esecuzione dell’attività edilizia ad essere condizionata dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e non anche, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, l’adozione della concessione. Diversamente opinando, peraltro, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di giudicare illegittima una concessione edilizia espressamente condizionata al conseguimento del nulla osta regionale, quando questo è stato rilasciato prima dell’inizio dei lavori assentiti. Appare, in definitiva, chiaro che, nella situazione appena descritta, risultano compiutamente soddisfatti tutti gli interessi pubblici sottesi alla normativa edilizia ed ambientale di riferimento, puntualmente valutati dagli organi rispettivamente competenti e ritenuti compatibili con l’intervento assentito, e che solo un eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto fondare un giudizio di inefficacia (non di illegittimità) della concessione edilizia in questione. Va, quindi, negata ogni fondatezza alle censure rivolte contro i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta e la conseguente conferma degli stessi con la sentenza. Consiglio di Stato, V Sezione del 14 gennaio 2003 sentenza n. 87

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