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Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazioni, di pareri e di nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2003 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2003, riguardano le pronunce sui casi di annullamento di autorizzazioni, sulla validità delle stesse, sulle revoche
  1. Urbanistica - Costruzione edilizia in zona protetta - Annullamento del nulla osta
  2. Ministero per i beni culturali - Annullamento del nulla osta paesaggistico
  3. Annullamento della autorizzazione paesistica - Obbligo di comunicazione
  4. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - L’esercizio del potere di annullamento
  5. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio - Nulla-osta
  6. Vincolo paesaggistico - Art. 82 d.P.R. 616/77 - Termine perentorio
  7. Zone sottoposte al vincolo paesaggistico - Cessazione di validità del nulla osta
  8. Revoca o modificazione dei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico
  9. L’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica
  10. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Il termine
  11. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Competenza
  12. Annullamento ministeriale di nulla osta paesistico rilasciato dal Comune
  13. Nulla osta paesistico - Carenza di istruttoria e carenza di motivazione
  14. L’annullamento ministeriale di un’autorizzazione paesaggistica
  15. Il provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico
  16. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento
  17. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Avvio del procedimento
  18. Esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche
  19. Esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche
  20. L’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico
  21. Nulla osta paesaggistico - Necessità di adeguata motivazione
  22. La nullità delle “deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico”
  23. Nulla osta paesaggistico - L’esercizio del potere di annullamento
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  1. Urbanistica - Costruzione edilizia in zona protetta - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Perfezionamento dell’iter procedurale - Termine perentorio di 60 giorni - Art. 82 c. 9, d.P.R. n. 616/1977 - L. n. 431/1985. Il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, si riferisce solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Inoltre è irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale (sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 5903). Detto termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (sez. VI 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n. 885). CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28 novembre 2003, sentenza n. 7792

  2. Ministero per i beni culturali - Annullamento del nulla osta paesaggistico - termine perentorio di 60 giorni - Sospensione della decorrenza di un termine perentorio. Il termine di 60 giorni previsto per l’esercizio del potere di annullamento è perentorio (VI, n. 1267/1994, n. 558/1996, n. 1825/1996 e n. 129/1998); che esso decorre dalla ricezione da parte dell’amministrazione statale dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico - amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; che in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e il Ministero (o la Soprintendenza) legittimamente richiede gli atti mancanti (VI, n. 114/1998). Nel caso in esame, l'amministrazione ha invocato l'avvenuta sospensione del procedimento non per la non completa trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica o della relativa documentazione, ma a causa di una richiesta di sospensione inviata dal comune al fine di una modifica da apportare al progetto in esame e sulla quale si sarebbe espressa favorevolmente la Soprintendenza. Tale richiesta ed anche il successivo assenso della Soprintendenza sono stati ritenuti elementi inidonei a sospendere la decorrenza di un termine perentorio fissato dal legislatore. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 24 novembre 2003, sentenza n. 7723

  3. Annullamento della autorizzazione paesistica - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - D.M. 495/1994. Il regolamento approvato col decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495 (non rilevando ratione temporis la sua modifica disposta col regolamento 19 giugno 2002, n. 165) ha determinato l’obbligo per il Ministero di trasmettere all’originario richiedente - prima del formale annullamento della autorizzazione paesistica - la comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora non risulti - dalla stessa autorizzazione o aliunde - che egli abbia avuto notizia dell’inoltro della pratica all’organo statale. Nel caso di omessa comunicazione, è violato l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, reso applicabile in materia dal regolamento citato. Pres. SCHINAIA, Est. MARUOTTI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Manoco s.r.l. (Avv.ti Cochetti e Onofri) - (Conferma T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 agosto 1999, n. 732) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 settembre 2003, n. 4866

  4. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - L’esercizio del potere di annullamento - Il termine perentorio di sessanta giorni - Fase della comunicazione o della notificazione. Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide e fa propria, il termine perentorio di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere di annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o della notificazione (Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3793; Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 3010; Sez. VI, 28 gennaio 2000, n. 403; Sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 2073; Sez. VI, 1° dicembre 1999, n. 2069; Se. VI, 3 novembre 1999, n. 1693; Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Sez. VI, 17 giugno 1998, n. 967; Sez. VI, 9 aprile 1998, n. 460; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 968; Sez. VI, 22 febbraio 1995, n. 207). Infatti, l’art. 82, nono comma, del decreto legislativo n. 616 del 1977 ha disciplinato un provvedimento che, secondo i principi generali, è immediatamente efficace e non ha natura recettizia: l’espressione «può annullare in ogni caso» va intesa nel senso che il termine di sessanta giorni si riferisce alla emanazione dell’atto di annullamento, in quanto esso produce immediatamente i suoi effetti. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4192 

  5. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio - Nulla-osta - Atto di autoannullamento - Comunicazione di avvio del procedimento - Occorre. E’ illegittimo l’atto di autoannullamento di nulla-osta della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento, posto che la giurisprudenza del C.S.A.P. ha perspicuamente individuato in una situazione di sola “urgenza qualificata”, la condizione che può esentare la P.A. dal derogare all’istituto partecipativo (cfr C.S.A.P. 15. 15.9.99, n.14). Peraltro il provvedimento che incide negativamente nella sfera giuridica del ricorrente ampliata dal provvedimento oggetto del potere di autotutela, richiede ancor di più il rispetto dell’art.7 della L. 241/1990. - Pres. BALBA, Est. RASOLA - Ditta Nuccitelli G. & A. s.n.c. (Avv. Del Bono) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila - 10 luglio 2003, n. 499

  6. Vincolo paesaggistico - Art. 82 d.P.R. 616/77 - Termine perentorio di sessanta giorni - Riguarda solo l’esercizio del potere di annullamento. Il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 82 d.P.R. 616\77 riguarda l’esercizio del potere di annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o notificazione (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2549 e 6 febbraio 2003 n. 592). Di conseguenza, è irrilevante in termini di illegittimità la circostanza della mera comunicazione all’interessato dell’annullamento oltre il termine suddetto. - Pres. VIVENZIO, Est. PONTE - Paoleschi (Avv. Giannini) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avv. Stato) e Comune di Vernazza (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Genova - 9 luglio 2003, n. 864
  7. Zone sottoposte al vincolo paesaggistico - Cessazione di validità del nulla osta ambientale - Decorrenza del termine quinquennale - Legittimità. La cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica ope legis per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale ex art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357. (Pres. Trivellato - Est. Rocco - Pollini (Avv.ti Zampini, Botticini e Motta) c. Comune di Verona (Avv.ti Caineri, Squadroni, Moretto, Mondadori e Michelon). TAR VENETO - sez. II 29 aprile 2003, n. 2491
  8. Revoca o modificazione dei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico dell’immobile - Regime di tutela paesaggistica, in assenza della previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale per i Beni culturali - regime di tutela “relativo” sotto il profilo del contenuto - Il procedimento di sanatoria - Il disposto annullamento. L’art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977 vieta ogni revoca o modificazione dei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico dell’immobile, con conseguente sottoposizione del medesimo al regime di tutela paesaggistica, in assenza della previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale per i Beni culturali. Nel caso in esame l’Amministrazione comunale si è limitata ad esprimere il proprio avviso, in ordine al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria nei confronti dell’odierno appellante, valutando positivamente la compatibilità della realizzazione dell’opera con le esigenze paesaggistiche della zona. Di conseguenza, non essendovi stata, nella fattispecie, né una revoca né una modificazione della dichiarazione di particolare interesse della zona sotto il profilo paesaggistico, la quale comporta un regime di tutela “relativo” sotto il profilo del contenuto, consistente appunto, nell’onere di munirsi dell’autorizzazione per chi intenda effettuare interventi modificativi dello stato dei luoghi (e, per quanto riguarda il procedimento di sanatoria, del parere di compatibilità dell’opera realizzata con i valori tutelati), la norma appare erroneamente invocata e inidonea a sorreggere il disposto annullamento (Sez. VI, 6 ottobre 1998 n. 1348). Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1594
  9. L’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica - Il termine. Il termine di sessanta (cfr. tra le ultime Cons. St. VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 29 maggio 2002 n.2984) giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.R. n.616/1997 (nel testo modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985 conv. in L. n.431/1985), ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè è estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di natura recettizia. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita giacchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex. art.7 L. n. 1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello"jus aedificandi", ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza dell'Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29 settembre 1999, n.1274; 1 dicembre 1999, n.2069). Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1249

  10. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Il termine di sessanta giorni - La comunicazione. Il termine di sessanta giorni di cui all'art.82, 9° comma, D.P.R. n.616/1977, ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè è estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di natura recettizia. (cfr. tra le ultime Cons. St., 4 settembre 2001, n.4639 e 29 maggio 2002, n.2984) Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art.7 L. n.1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi", ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza della Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29 settembre 1999, n. 1274; 1 dicembre 1999, n. 2069). Ciò posto, poichè nella fattispecie in esame l'annullamento ministeriale della delibera regionale recante la autorizzazione paesaggistica, datata 27/2/1995, è stato assunto con decreto del 28/4/1995, e dunque nel rispetto del prescritto termine di sessanta giorni, lo stesso deve ritenersi tempestivo, non rilevando in alcun modo la circostanza che la comunicazione di tale decreto sia stata effettuata oltre l'anzidetto termine di sessanta giorni. Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1231
  11. Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Competenza sostitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali - Competenza della Regione - Decorrenza del termine. La decorrenza del termine entro il quale, ai sensi dell'art.1 D.L. 27 giugno 1985, n.312, conv. in L. 8 agosto 1985, n.431, la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939, pur comportando l'insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, non determina l'estinzione della competenza della Regione stessa (in tal senso Cons. St. IV , 21 dicembre 1989, L. 927 e VI, 10 agosto 1999, n.1025). Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto ministeriale di annullamento oggetto dell'impugnativa deve ritenersi illegittimo. Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1231
  12. Annullamento ministeriale di nulla osta paesistico rilasciato dal Comune - Destinazione urbanistica e compatibilità ambientale. La compatibilità di un intervento (un impianto perfettamente aderente alla destinazione di zona, che era adibita proprio alla realizzazione di un tale tipo di impianto, con caratteristiche dimensionali previamente stabilite) viene già effettuata dal Comune, anche sotto il profilo dell’impegno volumetrico, in sede di programmazione urbanistica. Il nulla osta comunale, oltre a considerare la conformità del progetto alla destinazione urbanistica della zona, prescrivendo specifiche cautele per la sua realizzazione, tiene conto sia della destinazione specifica della zona sia degli aspetti di impatto ambientale del nuovo impianto. Un provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può sostituire la propria valutazione degli interessi in conflitto a quella effettuata dal Comune e non può limitarsi ad asserire in modo generico che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesistici anche in considerazione della notevole incidenza planivolumetrica, dovendo invece tener conto delle specifiche circostanze di fatto, da indicare nella motivazione, che non sarebbero state esaminate dall’Autorità locale ovvero esaminate in modo irrazionale. Consiglio di Stato, sez. V, del 25 febbraio 2003, sent. n. 1070 

  13. Nulla osta paesistico - Carenza di istruttoria e carenza di motivazione nel caso di nulla osta paesaggistico rilasciato con la formula “parere favorevole” - L’assenza di un “minimo di motivazione” rende legittimo l’annullamento - La ratio dell’atto e la necessità di ricostruire l’iter logico seguito nell’adozione di esso dall’autorità emanante - La riserva all’autorità statale del potere di riesame della determinazione dell’ente delegato - Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione. Non possono condividersi le censure di eccesso di potere mosse dagli interessati contro la sentenza appellata, la quale ha ritenuto correttamente legittimo l’operato del Ministero, concretizzatosi nel riscontro dell’assenza di un “minimo di motivazione” nella predetta delibera n.1747/1989, con annullamento, quindi, della delibera medesima in quanto ritenuta viziata da eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della carenza di istruttoria e della carenza di motivazione. Sarebbe impossibile, invero, risalire alla ratio dell’atto e ricostruire l’iter logico seguito nell’adozione di esso dall’autorità emanante qualora il provvedimento stesso assumesse un tenore apodittico e non si potrebbe di certo verificare, in tale ipotesi, se l’autorità predetta abbia o non valutato correttamente gli interessi in gioco. Peraltro, avendo l’ordinamento riservato all’autorità statale un potere di riesame della determinazione dell’ente delegato, deve ritenersi anche che una mancanza di motivazione di detta determinazione renderebbe irrealizzabile il compito ad essa attribuito. Del resto, in tal senso si è espressa pure la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il Ministro dei beni culturali e ambientali può annullare il nulla osta paesistico quando è affetto da vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, dovendo i nulla osta del genere essere congruamente motivati, anche se hanno natura di atti ampliativi della sfera dei destinatari (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n.20; Sez.VI, 10.8.1999 n.1025; 2.3.2000, n.1096; 8.3.2000, n.1162; 13.2.2001, n.685). (Nella specie, si riteneva che il Comune di Siena, a fronte del legittimo parere tecnico della Commissione beni ambientali avrebbe operato correttamente nel concedere, con la delibera n.1747/1989, la sanatoria richiesta e che tale delibera, come anche il parere della Commissione predetta a cui si richiamava, era sufficientemente motivato con la semplice espressione “parere favorevole”, essendo evidente che “tutti i pareri favorevoli avrebbero avuto identica e stereotipata motivazione”, diversamente da quelli sfavorevoli per i quali era necessario motivare approfonditamente. Invece il Collegio ha ritenuto che, con riguardo al nulla osta di cui all’art.7 della legge n.1497/1939, sussista sempre un obbligo indifferenziato di motivazione; e ciò al fine di consentire la tutela sia in favore dell’interesse collettivo sia di quello riferito a possibili controinteressati, non assumendo alcun rilievo la natura di atto favorevole e positivo di tale nulla osta). Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 841
  14. L’annullamento ministeriale di un’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta - Le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di motivazione - La domanda di sanatoria. L’annullamento ministeriale di un’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, ben può essere pronunciato per difetto di motivazione, in quanto in sede di autorizzazione regionale o di organo delegato dalla regione, a norma dell’art.7. della legge n.1497 del 1939, anche l’atto positivo di assentimento richiede un’adeguata motivazione sulla compatibilità effettiva dell’opera con gli specifici valori paesistici dei luoghi. (In specie, i ricorrenti, con gravame proposto davanti al TAR della Toscana, impugnavano l’ordinanza 9.4.1990, n.77, con la quale il Sindaco di Siena non aveva accolto la loro domanda di sanatoria per due manufatti costruiti abusivamente disponendone la demolizione, nonché gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il decreto in data 9.2.1990, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali aveva annullato la delibera della Giunta Municipale di Siena 9.11.1989, n.1747 che aveva autorizzato il rilascio della concessione in sanatoria per i predetti due manufatti, e la relazione in data 3.3.1990 del Servizio edilizia e concessioni del medesimo Comune). Non ogni contraddittorietà costituisce figura sintomatica di eccesso di potere, ma soltanto quelle che non hanno una valida ragione giustificatrice; mentre nella specie il diverso orientamento dell’Amministrazione è giustificato dall’intervenuto provvedimento ministeriale di annullamento, al quale il Sindaco di Siena di è dovuto poi adeguare respingendo la domanda di sanatoria degli interessati ordinandone la demolizione. Non vi è dubbio, quindi, che nella vicenda di cui trattasi il Sindaco, in relazione allo specifico provvedimento in questione, dovesse ad esso adeguarsi, non potendo ritenersi che egli, come assunto dai ricorrenti, non ne avesse l’obbligo. Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 841
  15. Il provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico - Il termine perentorio di sessanta giorni - Fase di comunicazione o notificazione - Irrilevanza della notifica dell’atto di annullamento dopo la scadenza termine. Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n.20), quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art.82, comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.1497 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez.VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 23 settembre 2002, n.4812). Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994 è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e comunicato alla società interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni. Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839
  16. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Fase endoprocedimentale. Il potere di annullamento, attribuito al Ministro per i beni culturali ed ambientali dall'art. 82, ultimo comma, del D.P.R. n. 616/1977 (oggi art. 151 del D. Lgs. n. 490/99), è esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado e che è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione. CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 13 febbraio 2003 (C.c. 17.12.2002), Sentenza n. 790
  17. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo. L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è anche espressamente previsto dal regolamento del Ministero dei beni culturali ed ambientali di attuazione delle disposizioni della Legge n. 241/90 (D.M. 13-6-94 n. 495). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 13 febbraio 2003 (C.c. 17.12.2002), Sentenza n. 790
  18. Esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche - C. Cost. sent. n. 383/1996 - Autonome fasi endoprocedimentali - Sistema di concorrenza di poteri - Effetti - Responsabile del procedimento - Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/1996, ha ritenuto sussistente l'obbligo, di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90, anche per le successive ed autonome fasi endoprocedimentali, con la sola esclusione dell'ipotesi, in cui la fase successiva sia dovuta all'iniziativa dell'interessato. (Corte Cost. n. 437/2000). Pertanto, l'esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche come espressione di sistema di concorrenza di poteri, realizzato non attraverso un atto complesso o una intesa, costituisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad una autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella quale vi è possibilità di introdurre - d'ufficio o su iniziativa dei soggetti portatori di interessi qualificati - documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto all'istruttoria regionale. Questa speciale fase di secondo grado si caratterizza per l'autorità (statale) diversa da quella di primo grado (regionale), con un diverso responsabile del procedimento. CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 13 febbraio 2003 (C.c. 17.12.2002), Sentenza n. 790
  19. Esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche - Autonome fasi endoprocedimentali - Responsabile del procedimento - Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo. La comunicazione dell'avvio del procedimento è strumentale alla partecipazione del destinatario dell'atto al procedimento stesso, dovendo essere indicati l'amministrazione procedente, l'oggetto ed il responsabile del procedimento e l'ufficio, presso cui si può prendere visione degli atti. Le due fasi (la prima di competenza delle Regioni o dei Comuni e la seconda di competenza del Ministro o dei Soprintendenti delegati), sebbene connesse, hanno una tale diversità sotto il profilo dei soggetti competenti che gli elementi relativi alla prima fase, conosciuti dal privato, sono del tutto diversi da quelli inerenti la seconda fase, destinata a svolgersi presso uffici statali e che non è dovuta all'iniziativa dell'interessato, che è solo edotto della sua eventualità. CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 13 febbraio 2003 (C.c. 17.12.2002), Sentenza n. 790
  20. L’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico - Mansarda in un’area prossima al mare - Domanda di sanatoria - Incremento dimensionale - Nuova opera edilizia - Illegittimità - La sufficiente motivazione. E’ stato annullato legittimamente il rilasciato nulla osta paesaggistico in quanto l’incremento dimensionale del fabbricato, conseguente alla realizzazione della mansarda in un area prossima al mare, è di impatto ambientale negativo con particolare riferimento alla visibilità. Con la conseguenza che l’impugnato decreto di annullamento si regge legittimamente sul “rilevato negativo impatto ambientale”. L’incremento dimensionale del fabbricato e la sua prossimità al litorale, come anche la visibilità dello stesso dal mare, sono tutti elementi che hanno trovato conferma negli atti del giudizio. Per la sufficiente motivazione basta rimandare quanto affermato nel decreto ministeriale impugnato in primo grado, secondo cui il Comune “non ha affatto tenuto conto dello stato attuale effettivo del manufatto, abusivamente realizzato con materiali precari (copertura in legno, pannelli in alluminio, ecc...) e del fatto che l’intervento assentito prevedendo la demolizione dell’esistente e la ricostruzione di una nuova struttura con materiali diversi (solaio latero-cemento inclinato con soprastante manto di tegole poggiante su muratura portante di blocchi di tufo e malta cementizia di cm. 40) concretizza una nuova opera edilizia la quale determinerebbe e sancirebbe un incremento dimensionale dell’immobile che - ubicato in area molto prossima al mare - risulterebbe estremamente visibile”. (Nella specie, l’abuso consisteva nella realizzazione di un piano mansarda e la domanda al Comune era presentata per la sanatoria del manufatto abusivo - all’epoca realizzato con materiali precari - la sua demolizione e la successiva ricostruzione di un nuovo volume. L’annullamento ministeriale era disposto per eccesso di potere sotto i profili sintomatici della carenza di istruttoria e di motivazione, nonché della violazione del giusto procedimento e dell’art. 82, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Consiglio di Stato, Sez. VI - 27 gennaio 2003 - Sentenza n. 399
  21. Nulla osta paesaggistico - Necessità di adeguata motivazione anche quando viene espresso “parere favorevole” - Motivazione per relationem - Legittimità - La carenza di motivazione rende illegittimo il nulla osta favorevole - Limiti al potere di riesame. Alcun difetto di motivazione sussiste in relazione all’autorizzazione paesaggistica, che è stata invece annullata attraverso l’esercizio del potere ministeriale, tradottosi nella specie in un evidente sindacato di merito del profilo paesaggistico, che, come è noto, non è consentito, in quanto il potere di riesame è limitato ad un vaglio sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n.9/2001) ed è censurabile solo per errata o incompleta considerazione degli elementi di fatto o per una palese illogicità del giudizio (cfr., Cons. St., Sez.IV, 7.5.2002, n.2442; 18.10.1999, n.1438). In specie, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione è infatti motivata per relationem agli atti del procedimento e la richiamata Relazione del competente ufficio per l’urbanistica e per l’assetto del territorio contiene, un motivato giudizio sulla compatibilità ambientale delle opere di cui trattasi. Può ritenersi, dunque, che nella specie l’organo regionale - cui, ai sensi dell’art.82 del DPR n.616/1977, è stata attribuita in via esclusiva la funzione di rilasciare il nulla osta in questione - abbia assolto, in modo adeguato, al relativo obbligo motivazionale nell’emanazione del provvedimento di propria competenza, sicché non possono essere accolti i rilievi dell’Amministrazione appellante in ordine all’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui essa ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale in quanto carente di motivazione. Vedi: Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 841. Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 936
  22. La nullità delle “deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico” - Limiti dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 556/88 - La deliberazione consiliare di approvazione del progetto - La compatibilità urbanistica e paesaggistica - Il rilascio della concessione edilizia. Non appare condivisibile l‘affermazione secondo la quale il complesso ricettivo turistico da realizzarsi dai ricorrenti debba iscriversi fra le opere di interesse pubblico, cui fa riferimento la norma citata, (l’art. 1, comma 4, lett. l) del D.L. n. 465/1988 (riprodotto dall’art. 5, lett. m, del Decreto del Ministro del Turismo 31.12.1988) aveva previsto che i progetti recanti iniziative per tale evento calcistico avrebbero dovuto indicare “la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico”, ne conseguirebbe che, essendo la struttura, da essi proposta, da considerare di interesse pubblico ed essendo intervenuta la suddetta deliberazione, risultava dichiarata ope legis la compatibilità della stessa sia dal punto di vista urbanistico sia da quello paesaggistico, onde la concessione edilizia sarebbe stato un atto dovuto). Si deve argomentare sia dalla soppressione, in sede di conversione, del quinto comma dell'art. 2 del medesimo D.L. n. 465 del 1988 - secondo cui le opere per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate ai campionati mondiali del 1990, erano considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili -, sia dal disposto di cui all'art. l, 3° comma, della legge sugli interventi strutturali sulle aree interessate dai campionati mondiali di calcio (D.L. 10 aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 29 maggio 1989, n. 205), a norma del quale sono state dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza solo le opere, di cui all’elenco ivi allegato, nelle città sedi delle gare mondiali. Ed anzi, proprio con riguardo a queste ultime opere, certamente di ben maggiore importanza per lo svolgimento dei campionati di cui trattasi, l'art. 6-bis, primo comma, afferma espressamente che “la deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera 1), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale”, comminando, al secondo comma, addirittura la nullità delle “deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico” (cfr., del resto, per conclusioni conformi, Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 12928 del 11-11-1999). E, nel caso di specie, la deliberazione consiliare finirebbe per derogare, ove le fosse riconosciuta la portata asserita dagli appellanti, proprio al vincolo posto dall’Autorità statale all’isola di Procida con D.M. 26 marzo 1956 e al piano territoriale paesistico approvato con D.M. 1.3.1971. Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 935 
  23. Nulla osta paesaggistico - L’esercizio del potere di annullamento ministeriale dell’autorizzazione - Il termine di sessanta giorni - La sola autorizzazione regionale (o subregionale) non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi" - Nullità della sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato rurale. Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione (Cfr. tra le ultime: Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639 e 29 maggio 2002, n.2984) quello secondo cui il termine di sessanta giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.C. n.616/1997 (nel testo modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985), ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di natura recettiva. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art. 7 L. n.1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi", ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza della Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29 settembre 1999, n.1274, 1 dicembre 1999, n. 2069). (Nella specie, l’appello trattava, la sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato rurale, in giudizio è stata confermata la legittimità del decreto ministeriale di annullamento della autorizzazione). Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 933

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