Giurisprudenza
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Edilizia - Autorizzazioni e permessi, ristrutturazioni, DIA
(Sentenze pronunciate nell'anno 2002 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime, a partire dall'anno 1999 all'anno 2002 i giudici si pronunciano in tema di ristrutturazioni edilizie, di demolizioni, di ricostruzioni degli edifici, di manutenzioni o restauri e di DIA. In particolare è interessante la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che qui riportiamo, peraltro principio consolidato dalla Cassazione, per la sua chiarezza in tema di denunzia di inizio attività e di permessi di costruire.
  1. Denuncia di inizio di attività (Dia)
  2. L’atto di annullamento del nulla osta paesaggistico
  3. Ristrutturazione edilizia - Parametri
  4. Nuove disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001
  5. Disciplina urbanistica - Nuove disposizioni di cui al d.p.r. n. 380 del 2001
  6. Differenza tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia
  7. La possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto “incidenter tantum” non è illimitata
  8. Ristrutturazione edilizia - Gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato
  9. La legittimazione del terzo al ricorso contro il titolo edilizio
  10. L'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo
  11. Definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo
  12. Il mutamento di destinazione
  13. La innovativa definizione di ristrutturazione edilizia
  14. Definizione del concetto di manutenzione straordinaria
  15. Interventi di ristrutturazione - Nozione
  16. Trasformazione di sottotetto in mansarda - Concessione edilizia
  17. La eliminazione di una copertura in tegole
  18. Ristrutturazione e restauro - Nozione
  19. Differenza tra ricostruzione e ristrutturazione
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  1. Denuncia di inizio di attività (Dia). Gli orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa hanno chiarito che nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di  restauro e risanamento conservativo è ben possibile realizzare opere interne di consolidamento statico che non determinino la variazione dell'aspetto esterno, delle dimensioni e della destinazione del manufatto.  Consiglio di Stato, sezione V, 6 luglio 2002, n. 3715  

  2. L’atto di annullamento del nulla osta paesaggistico - l’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento - la valutazione comunale non accorta. L’annullamento è giustificato, secondo un consistente orientamento, quando, per la mancata considerazione di un rilevante elemento di fatto, la valutazione di compatibilità si traduca in obiettiva deroga, in un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento (CdS VI 13/2/2001 n.685; CdS II 10/1/2001 n.1614; CdS VI 8/8/2000 n.4345; CdS VI 6/7/2000 n.3793; CdS II 31/3/1999 n.268; CdS IV 4/12/1998 n.1734; CdS VI 9/4/1998 n.460; CdS VI 17/4/1997 n.609; CdS VI 19/7/1996 n.968). In sostanza ciò che si può intendere come obiettiva deroga del vincolo, non rientrante nella causa tipica del potere di autorizzazione ex art.7 della legge n.1497/1939, è la valutazione comunale non accorta che non prende le mosse dal vincolo per effettuare un giudizio di compatibilità, ma si sovrappone al vincolo medesimo, stabilendo una deroga o eccezione non consentita che ne oblitera la ratio, con ciò provocando un’alterazione degli equilibri ambientali e paesaggistici che il vincolo mira a conservare e proteggere. Consiglio di Stato, sezione VI, 6 settembre 2002, n. 4561
  3. Ristrutturazione edilizia - Parametri. Ai fini della configurabilità di una ristrutturazione edilizia, dovrà essere attribuito un rilievo preminente a quei dati di marca più propriamente urbanistica, come l'indice di volumetria, quello delle superfici coperte e quello della variazione della superficie utile. Consiglio di Stato Sezione V, sentenza 25 giugno 2002, n. 3438.
  4. Nuove disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 - Demolizione e ricostruzione - Denuncia di inizio attività - Sufficienza. A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd legge obiettivo, la demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto, operata senza modifica della volumetria e della sagoma, è subordinata, ex art. 1, comma 6, alla semplice denunzia di inizio attività, la cui mancanza non determina alcun illecito penale. Si veda anche: Cass. 2002 n. 18216; Cass. 2002 n. 19378. Corte di Cassazione, Sez. III Sentenza del 04/11/2002 (CC.02/07/2002) n. 36539
  5. Disciplina urbanistica - Nuove disposizioni di cui al d.p.r. n. 380 del 2001 e alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Opere interne - Interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - realizzazione nei centri storici con mutamento di destinazione d'uso - Concessione edilizia (permesso di costruire) - Necessità. Alla stregua della vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dall'art. 1 , comma 6 lett. b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e di quella contenuta negli artt. 3, comma 1 e 10, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 380/2001 (rimasto in vigore dall'1 al 9 gennaio 2002 ed entrato in vigore in modo definitivo il 1 gennaio 2003), le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea. Gli stessi, qualora debbano essere realizzati fuori dei centri storici e comportino mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, richiedono, invece, soltanto la semplice denuncia di attività (DIA). Vedi: Cass. 2002 n. 18216. Corte di Cassazione, Sezione III del 21/10/2002 (UD.12/07/2001) Sentenza n. 35177

  6. Differenza tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. In virtù dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, per definire manutenzione straordinaria un determinato intervento edilizio, non basta che esso miri alla conservazione della destinazione d'uso dell'edificio, occorrendo altresì che esso soggiaccia a due ulteriori limiti, uno di carattere funzionale (costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio stesso) e l'altro di natura strutturale (consistente nel divieto d'alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari), per cui un intervento che modifichi la consistente fisica, interna ed esterna, delle preesistenze e si limiti a salvaguardare in parte la precedente destinazione d'uso ha natura ristrutturativa e non manutentiva (C.d.S., V, 23 maggio 2000, n. 2988). (Nella fattispecie è bastato un semplice esame della documentazione progettuale per rilevare la diversa funzionalità assegnata a parti cospicue dell’edificio con l’introduzione di elementi di specifica novità nell’uso degli spazi e con la modificazione dei rapporti tra i due ultimi piani e la destinazione di due unità abitative nell’originario sottotetto. Questo solo elemento è idoneo a configurare l’intervento in questione come di ristrutturazione edilizia. Risulta pertanto evidente come non si tratti di interventi destinati esclusivamente a assicurare la funzionalità dell’organismo edilizio preesistente, essendo i medesimi diretti a realizzare un quid novi nel rapporto tra le parti dell’edificio (C.d.S., V, 2 dicembre 1998, n. 1176), come dimostra la parziale destinazione a struttura ricettiva). Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2002, n. 577
  7. La possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto “incidenter tantum” non è illimitata - Situazioni di diritto soggettivo - Rilascio della concessione edilizia - Titolo di proprietà - esibizione dell’atto notarile. La possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto “incidenter tantum” non è illimitata, esulando dalla sua competenza l’esame delle situazioni di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria – come nella fattispecie – una pronuncia giurisdizionale definitiva. Sulla base di tale condiviso presupposto, va anche ribadita la legittimità dell’operato del Sindaco in quanto questi in sede di rilascio della concessione edilizia non è tenuto a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione, facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi. E questo è accaduto nella fattispecie in cui il Sindaco ha rilasciato l’autorizzazione sulla base dell’esibizione da parte del controinteressato-richiedente di un atto notarile, rimanendo impregiudicata per gli attuali appellanti l’azione giudiziaria davanti al competente giudice circa l’effettiva proprietà della strada. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5165
  8. Ristrutturazione edilizia - Gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Nella ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato che, quanto a sagoma e volumi, sia corrispondente a quello preesistente,  in tutto o in parte. (Nella fattispecie lo stato degli  immobili consente in modo certo di individuare la tipologia, dimensione e struttura dell’intervento di ristrutturazione edilizia in quanto la sagoma e le strutture perimetrali sono  per gran parte esistenti come risulta dalla documentazione fotografica acquisita agli atti). Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5182
  9. La legittimazione del terzo al ricorso contro il titolo edilizio - Stabile collegamento con zona interessata dall’attività edilizia. La legittimazione del terzo al ricorso contro il titolo edilizio, che si assume illegittimo, è data dallo stabile collegamento tra lo stesso terzo ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita con la concessione di costruzione impugnata. Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3931
  10. L'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo - L’esercizio della facoltà di edificare - La richiesta di concessione edilizia, avanzata sul presupposto dell'avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità della zona per scadenza del quinquennio. L'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, come nel caso in esame per la materia di rilascio o diniego delle concessioni edilizie (art. 16 L. n.10/1977) o per tutti i provvedimenti, atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati in materia urbanistica ed edilizia (art. 34 D.L.vo 31.3.1998 n.80, come sostituito dall'art. 7 L.21.7.2000 n.205), comporta che questo Collegio non deve effettuare alcuna specifica indagine per accertare se la controversia rientra nella sua giurisdizione oppure in quella di altro giudice (ad es. quello ordinario), ma comunque la natura giuridica della posizione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo o interesse legittimo) rileva ad altri fini ( ad es., termine per ricorrere, censure proponibili, poteri istruttori e di decisione del giudice). In particolare, è pacifico che il rilascio o meno di una concessione edilizia comporta poteri autoritativi dell'Amministrazione e di conseguenza la posizione soggettiva del richiedente è di interesse legittimo (V. Cass. S.u. n.4903 del 2.6.1997), in quanto volta a trasformare detta posizione strumentale in posizione finale, mediante l’esercizio della facoltà di edificare. Ragione per cui il relativo giudizio attiene alla legittimità dell'azione amministrativa e rientra quindi nel processo impugnatorio di legittimità, nel quale le ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione non possono essere sostituite dal giudice amministrativo con altre argomentazioni che non si rinvengono affatto nel provvedimento finale e negli atti del relativo procedimento (V. la decisione di questa Sezione, n.790 del 15.2.2001). Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la legittimità dell'impugnato provvedimento di diniego deve essere valutata esclusivamente sulla base della motivazione addotta, che non fa alcun specifico riferimento alla normativa regionale, salvo il potere del Comune, in caso di accoglimento dell'impugnativa, di reiterare il diniego sulla base di una diversa e corretta motivazione.(Nella specie la richiesta di concessione edilizia, avanzata sul presupposto dell'avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità della zona per scadenza del quinquennio e conseguente applicabilità dell'art. 4, ultimo comma, lett. c, della l. 28.1.1977 n.10, riguardava la realizzazione di un capannone industriale di mq. 985 in un'area di circa mq.10.290, sita nel comune di Senago, fuori dal perimetro del centro edificato. Il provvedimento di diniego è motivato con la considerazione che "l'art. 4 L.n.10/1977 ammette in assenza di strumenti urbanistici generali e nel caso quindi di strumenti urbanistici generali scaduti, fuori del perimetro dei centri abitati, l'edificazione a scopo solamente residenziale con un indice di mc. 0,03 per mq. di area edificabile. Quanto richiesto è quindi è in contrasto con i disposti di legge sia per la volumetria richiesta che per l'uso previsto"). Consiglio di Stato Sezione V, 11 luglio 2002, n. 3884
  11. Definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo - Significato proprio dei termini “recupero” e “risanamento”. Secondo la definizione che ne dà la lettera c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono “quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”. Nel caso in esame, le opere edilizie di cui si tratta consistono, tra l’altro, anche nella demolizione e ricostruzione di muri portanti e nella realizzazione, nella maggior parte dei locali, del cosiddetto pavimento galleggiante per il passaggio di cavi e tubazioni. L’intervento eseguito, pertanto, in primo luogo, non era diretto - come vuole la definizione dettata dalla norma e lo stesso significato proprio dei termini “recupero” e “risanamento” - a conservare l’organismo edilizio, attraverso il consolidamento, il ripristino o il rinnovo di suoi elementi costitutivi, ed a restituirgli una funzionalità non più esistente o compromessa. Esso aveva lo scopo di trasformare l’immobile al solo fine di adattarlo alla progettata diversa destinazione d’uso. Consiglio di Stato Sezione V, 6 luglio 2002 n. 3728  
  12. Il mutamento di destinazione - Le fattispecie normative del restauro-risanamento conservativo e della ristrutturazione - La nuova destinazione d’uso - Standards urbanistici. Il mutamento di destinazione, che in linea di principio è consentito in entrambe le fattispecie normative del restauro-risanamento conservativo e della ristrutturazione, nella prima ipotesi soffre la limitazione, imposta dalla norma, della compatibilità con gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato. Nel caso in specie, (si è provveduto ad adattare due piani di un edificio ricadente in centro storico (zona A1)) la nuova destinazione ad uffici tecnologicamente attrezzati non appare compatibile, quanto meno, con la tipologia dell’edificio, costruito per essere adibito alla residenza; se non con elementi formali della costruzione, come le altezze dei singoli vani. Nella residua ipotesi di ristrutturazione, infatti, la nuova destinazione d’uso è svincolata dal limite di compatibilità sopra evidenziato e, pertanto, sia pure nell’ambito della destinazione di zona, ben potrebbe incidere sugli standards urbanistici. Di qui la necessità del piano attuativo, nella stesura del quale la verificazione degli standards costituisce momento ineliminabile. Consiglio di Stato Sezione V, 6 luglio 2002 n. 3728
  13. La innovativa definizione di ristrutturazione edilizia in base all’art. 3 del DPR 380/01 - Interventi di ristrutturazione edilizia - I casi di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio - Limitatamente agli edifici compresi nelle zone omogenee A. Per la ristrutturazione basta una semplice denunzia di inizio attività che, se mancante, non comporta l’applicazione di sanzioni penali ma solo amministrative. L’art. 3 del DPR 380/01 innova proprio in relazione alla definizione di ristrutturazione edilizia quale attività considerata in giurisprudenza come differente da quella di demolizione e ricostruzione ex novo. Ed invero, l’art. 3 lett. d) statuisce che tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia» vi sono anche quelli «consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica». In sostanza, con tale norma viene «vulnerata» la precedente definizione giurisprudenziale di ristrutturazione edilizia, che deve, per questa nuova legge, ricomprendere anche i casi di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio avente le caratteristiche sopra debitamente indicate; Ma vi è di più: dalla lettura del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lett. d), 10 comma 1 lett. c) e 22 comma I del citato testo unico, emerge in modo palese che proprio i casi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e - limitatamente agli edifici compresi nelle zone omogenee A - che non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non sono più sottoposti a preventiva concessione edilizia o permesso di costruire ma a semplice denunzia di inizio attività che, se mancante, non comporta l’applicazione di sanzioni penali ma solo amministrative (cfr. art. 37 del DPR citato). Alla luce della mutata normativa di cui sopra, pertanto, l’intervento edilizio oggetto di causa, essendo consistito nella demolizione e fedele ricostruzione di un precedente manufatto (cosiddetto «intervento fotocopia»), senza aumento di unità immobiliari o modifiche della sagoma, prospetti, superfici, né comunque mutamento della destinazione d’uso, deve ritenersi - quantomeno per il tempo in cui è entrato in vigore il testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/01 – non soggetto a preventiva concessione edilizia ovvero permesso a costruire ma solo a denunzia di inizio attività la cui mancanza, comunque, non comporta l’applicazione di sanzioni penali in capo all’imputato. Quindi, poiché ex art. 2 c.p. si è verificata una «abolitio criminis» della condotta di cui sopra, l’imputato non può che essere mandato assolto dal reato di edificazione edilizia abusiva di cui all’art. 20 let. B) della legge 47/1985 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, attesa la temporanea e parziale abrogazione della predetta norma limitatamente agli interventi edilizi sopra indicati. Prima dell’entrata in vigore del testo unico per giurisprudenza costante della Corte Suprema occorre la concessione anche nei casi in cui l’immobile ricostruito presenta le stesse caratteristiche tipologiche e planovolumetriche di quello preesistente (Cfr. Cassazione, sez. III 10/8/1993, in Giustizia Penale 1994, II, 298 e tante altre conformi). Infatti, non poteva qualificarsi come ricostruzione di un preesistente manufatto ma di «nuova costruzione». Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa - sentenza 22 aprile 2002
  14. Definizione del concetto di manutenzione straordinaria - Casi di esonero dal pagamento degli oneri afferenti la rilasciata concessione. L’ultima categoria di opere edilizie ex art. 31, lett. b) della L. 5.8.1978, n. 457 ricomprende, nel concetto di manutenzione straordinaria, ogni innominata modifica necessaria per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non risultino alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non siano introdotte modifiche delle destinazioni in uso. Detta prescrizione normativa primaria è stata espressamente definita prevalente sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, detto assunto è peraltro insufficiente a giustificare la richiesta di pagamento degli oneri afferenti la rilasciata concessione, posto che non consta alcuna modificazione del volume, delle superfici e delle destinazioni d’uso dell’edificio. T. A. R. Lombardia, sez. staccata di Brescia 18 luglio 2001, n. 606
  15. Interventi di ristrutturazione - Nozione - Presupposto di fatto. La nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art. 31, lett. d), legge n. 457 del 1978, postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e opertura; di conseguenza, l'attività' di ricostruzione su ruderi costituisce una nuova costruzione. Corte di Cassazione. Sez. III del 06/04/2001 sentenza n. 13982
  16. Trasformazione di sottotetto in mansarda - Concessione edilizia - Necessità. La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio della concessione edilizia, in assenza della quale il fatto integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Corte di Cassazione. Sez. III del 19/02/2001 sent. 6581
  17. La eliminazione di una copertura in tegole e la realizzazione di un terrazzo praticabile è assoggettata al regime concessorio - La modifica della sagoma - Conformazione planovolumetrica della costruzione. In materia urbanistica la eliminazione di una copertura in tegole e la realizzazione di un terrazzo praticabile avvenute in assenza di concessione integrano la violazione dell'art. 20 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto sono assoggettati al regime concessorio tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, e tra questi rientra la modifica della sagoma, atteso che la sagoma si riferisce alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale che orizzontale. Cassazione penale, sez. III, 6 febbraio 2001, n. 9427
  18. Ristrutturazione e restauro - Nozione. In materia edilizia, la nozione di ristrutturazione edilizia comprende il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell`edificio, volti a trasformare l`organismo preesistente, a condizione, però, che rimanga il medesimo per forma, volume ed altezza. Ne consegue che non si versa nell`ipotesi di lavori eseguiti in difformità dalla concessione edilizia a ristrutturare, nel caso in cui l`edificio non subisca mutamenti in ordine alla forma, al volume ed all`altezza. Cass. pen., sez. V, 18 marzo 1999, n. 3558
  19. Differenza tra ricostruzione e ristrutturazione. Costituisce non mero restauro bensì vera e propria ricostruzione "ex  novo" la  trasformazione  di  una tettoia  aperta  sui  tre lati e di  struttura  tubolare  metallica  in  un capannone  chiuso,  adibito  a  lavorazioni  industriali  pericolose,  in  quanto  l'intervento in  questione  non s'è  limitato  a  migliorare funzionalmente  le  preesistenze - conservandone l'assetto e le caratteristiche - né ha mantenuto una sia pur minima continuità con l'opera precedente (come  accade,  di  regola, nella ristrutturazione) ma ha posto in essere un  organismo  edilizio  del  tutto  nuovo  e  diverso,  che  non  ha  salvaguardato né l'identità né la funzione delle preesistenze. Consiglio Stato sez. V, 6 settembre 1999, n. 1019
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