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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, sanatoria, danni, illegittimità, responsabilità
(Sentenze pronunciate nell'anno 2002 della Cassazione, del Consiglio di Stato, del TAR e della Corte dei Conti)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime, pronunciate a partire dall'anno 1998 e fino all'anno 2002, i giudici trattano dei numerosi casi di abusi edilizi, delle violazioni, dei reati e delle illegittimità anche delle pubbliche amministrazioni, non soltanto del sindaco.
  1. Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina
  2. Falsa dichiarazione sulla data di ultimazione lavori
  3. Immobile costruito abusivamente - Proprietario che non abbia conferito l'incarico
  4. Reati urbanistici o edilizi - Costruzione edilizia abusiva
  5. Errore di fatto - Configurazione
  6. Violazione delle distanza - Riduzione in pristino - Risarcimento
  7. Reati di interesse privato - Responsabilità solidale del segretario comunale
  8. Abuso edilizio - Proprietario estraneo ai lavori
  9. Piano regolatore generale - Destinazione di area a verde privato
  10. Edilizia - Costruzione edilizia - Pertinenza posta al servizio di un'opera principale abusiva
  11. Sagoma - Modifica della stessa - In assenza di concessione
  12. Responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro
  13. Abuso d’ufficio - Omissione dell’attività di vigilanza sull'attività edilizia
  14. Peculato d’uso - Utilizzo del telefono di ufficio a fini privati
  15. Concorso dei reati - Falsità in atto pubblico
  16. Sono penalmente responsabili il sindaco e il capo dell’ufficio tecnico
  17. Incaricati di pubblico servizio - Contraffazione di timbratura del cartellino
  18. Responsabilità del dirigente per ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche
  19. Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. – Configurabilità del reato nel caso di concessione edilizia
  20. Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. – Configurabilità del reato
  21. Urbanistica e Edilizia - Domanda di condono
  22. Configurabilità del reato di abuso d’ufficio nel caso di rilascio di concessione edilizia in difformità
  23. Divieto di delega delle proprie funzioni pubbliche da parte del sindaco a tecnici
  24. Concessione edilizia inefficace - Effetti penali
  25. La configurazione del reato di abuso d'ufficio
  26. Abuso d’ufficio - Violazione prg - Principio di legalità - Violazione piani comprensoriali
  27. Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge
  28. Abuso d’ufficio commesso dall’assessore delegato dal sindaco
  29. Interesse personale di uno dei componenti del consiglio comunale
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  1. Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina - Reato proprio - Configurabilità a carico del locatario di appartamento in costruzione che minaccia rovina - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni. La fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell'art. 1576 cod. civ., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l'onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione. Corte Cassazione, Sez. I, del 12.12.2002 Sentenza n. 41709
  2. Falsa dichiarazione sulla data di ultimazione lavori - Urbanistica - Falsa dichiarazione resa dal privato - Tentativo di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale - Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: false dichiarazioni del privato sulla data di conclusione dei lavori, rilevante ai fini dell'applicabilità del condono edilizio. Non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 56,48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che puo' integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto. Cassazione Penale sezione V del 10/12/2002 (UD.23/09/2002), Sentenza n. 41205
  3. Immobile costruito abusivamente - Proprietario che non abbia conferito l'incarico - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Responsabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di costruzione abusiva, non puo' essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 il proprietario che abbia dato il semplice consenso o la sola approvazione ad un incarico conferito da altro proprietario o da altro detentore, atteso che trattasi di comportamenti che non si risolvono in un contributo causale alla realizzazione del fatto illecito. Conforme: Cassazione penale, sez. III, 1 giugno 1998, n. 1747; Cassazione penale, sez. III, 7 maggio 1998, n. 7148; Cass. 2000 n.10284; Contra: Cassazione penale, sez. III, 12 luglio 1999, n. 12163; Vedi anche: Cass. 1997 n.4997; Cass.1999 n.294; Cass. 1999 n.5476; Corte di Cassazione, Sez. III Sentenza del 25/10/2002 (UD.26/09/2002) n. 35855
  4. Reati urbanistici o edilizi - Costruzione edilizia abusiva - Sentenza di condanna - Attenuante del danno di particolare tenuità - Concedibilità - Esclusione - Fondamento. Con la sentenza di condanna per reati urbanistici o edilizi non è concedibile la attenuante del danno di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che detta attenuante è applicabile solo ai delitti e non anche ai reati ambientali aventi natura contravvenzionale. Corte di Cassazione Sez. III del 15 aprile 2002, sentenza n. 14290
  5. Errore di fatto - Configurazione - art. 385, n. 4 del cod. proc. civile. Nel caso in esame non si configurano gli elementi che danno corpo all’errore di fatto, censurabile ai sensi dell’art. 385, n. 4 del cod. proc. civile. Tale errore si sostanzia nella autoevidente e non contestabile circostanza, rilevabile dagli atti di causa, che  il giudice ha  ritenuto come esistenti circostanze pacificamente non esistenti o viceversa. L’errore deve ricadere su fatti non controversi, pacifici tra le parti e deve presentare i tratti dell’evidenza, dell’obiettività e della immediata rilevabilità. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. del 02 aprile 2002, n. 1804
  6. Violazione delle distanza - Riduzione in pristino - Risarcimento. In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal c.c. e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria. Cassazione civile, sez. II, 7 marzo 2002, n. 3341; Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2001, n. 7384
  7. Reati di interesse privato - Responsabilità solidale del segretario comunale - Non rimborsabilità delle spese legali conclusisi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato - Limiti del rimborso agli amministratori - Interessi confliggenti tra i medesimi e l’ente. La rimborsabilità delle spese legali è possibile soltanto se il procedimento penale si è risolto "con assoluzione con formula piena". Tale rimborso agli amministratori "è precluso nel caso di interessi confliggenti tra i medesimi e l’ente", potendo essere consentito solo "qualora, per effetto dell’assoluzione penale, l’esistenza del conflitto d’interessi sia da escludere". Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale - Emilia-Romagna Sentenza del 25 giugno 2001, n. 1213
  8. Abuso edilizio - Proprietario estraneo ai lavori. Non è imputabile di abuso edilizio di cui all’art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985 n. 47 il proprietario dell’immobile, nel caso in cui sia rimasto estraneo all’esecuzione dell’opera e non sia il committente dei lavori, anche se dell’abuso ne era a conoscenza. Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 3.05.2001, n. 1191
  9. Piano regolatore generale - Destinazione di area a verde privato - Concessione in sanatoria rilasciata per opera commerciale - Concessione in sanatoria rilasciata in assenza di conformità agli strumenti urbanistici generali - Abuso di ufficio - Sussistenza. In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato, il rilascio, da parte del Sindaco, di una concessione edilizia in sanatoria allorché rimanga accertata l'assenza del requisito della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali (nella fattispecie, per contrasto con il Piano Regolatore Generale che escludeva l'edificazione di strutture commerciali nella zona, destinata a verde privato). Corte di Cassazione Sez. VI del 20 aprile 2001, sentenza n. 16241
  10. Edilizia - Costruzione edilizia - Pertinenza posta al servizio di un'opera principale abusiva - Regime autorizzatorio - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di costruzioni edilizie,non è applicabile il regime autorizzatorio, disciplinato dall'art. 7, secondo comma, lett. a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, all' opera pertinenziale (nella specie una tettoia) che acceda ad un manufatto principale abusivo, che non sia stato sanato né condonato, in quanto il bene accessorio, che ripete le sue caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso, risulta anch'esso in contrasto con l'assetto urbanisticodel territorio. Corte di Cassazione Sez. III del 06/04/2001sent. 13997
  11. Sagoma - Modifica della stessa - In assenza di concessione - Reato previsto dall'art. 20 della legge n. 47 del 1985 - Sussistenza - Fattispecie: sostituzione di tetto in tegole con realizzazione di un terrazzo. In materia urbanistica la eliminazione di una copertura in tegole e la realizzazione di un terrazzo praticabile avvenute in assenza di concessione integrano la violazione dell'art. 20 della legge 28/2/85 n. 47, in quanto sono assoggettati al regime concessorio tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, e tra questi rientra la modifica della sagoma, atteso che la sagoma si riferisce alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale che orizzontale. Corte di Cassazione. Sez. III del 07/03/2001 sent. 9427
  12. Responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari si ripartisce tra il titolare del potere di controllo (capi degli uffici giudiziari) e il titolare del potere di spesa, spettante all'organo del comune (sindaco o assessore delegato o direttore dell'ufficio tecnico dotato di poteri decisori). In materia di responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza si ripartisce tra il titolare del potere di controllo, attribuito, dall'art. 2 d.lg. 19 marzo 1996 n. 242 e, sulla base di questo, dal decreto del Ministro della giustizia 18 novembre 1996 di attuazione, ai capi degli uffici giudiziari (che in tal modo hanno assunto la qualità di datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) d.lg. 19 settembre 1994 n. 626), e il titolare del potere di spesa, spettante all'organo del comune (sindaco o assessore delegato al patrimonio immobiliare o direttore dell'ufficio tecnico dotato di poteri decisori) che eserciti in concreto la potestà di decisione e di spesa, atteso che, in forza dell'art. 1 l. 24 aprile 1941 n. 392, l'ente territoriale ha l'obbligo di provvedere a quanto necessita per "i locali ad uso degli uffici giudiziari" (Nella specie è stata annullata dalla Corte, con rinvio, la sentenza di condanna del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, perché il giudice aveva omesso l'indagine e l'accertamento in ordine all'esistenza di una richiesta di intervento del Comune da parte del capo dell'ufficio giudiziario interessato e, ove vi fosse stato un positivo riscontro, anche in ordine all'individuazione dell'organo comunale titolare del potere di decisione e di spesa). Cassazione penale, sez. III, 2 marzo 2001, sentenza, n. 20904
  13. Abuso d’ufficio - Omissione dell’attività di vigilanza - Colpevolezza del Sindaco. Il reato di abuso d'ufficio ipotizzato a carico del sindaco di un comune, per avere omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio e di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per reprimere un abuso edilizio, la violazione di una norma di legge, richiesta dalla norma incriminatrice, è ravvisabile nell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul "controllo dell'attività urbanistico-edilizia", dettando precise disposizioni che fanno obbligo al sindaco, appunto, di esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale e di ordinare, tra l'altro, l'immediata sospensione dei lavori in caso di attività in contrasto con norme di legge e/o di regolamento e con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 15 febbraio 2001 n. 6192
  14. Peculato d’uso - Utilizzo del telefono di ufficio a fini privati - Integrazione del delitto, quando l’uso non sia episodico o dipendente da esigenze del tutto contingenti. Il concorso apparente tra l'articolo 314 e l'articolo 323 del codice penale va, risolto nel senso dell'applicazione della prima norma, anche se i due reati sono attualmente puniti con pene di identica gravità, trattandosi di norma speciale, in quanto distinta dall'elemento dell'appropriazione, rispetto all'articolo 323 del codice penale che prevede genericamente il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale come conseguenza di una condotta posta in essere dal pubblico ufficiale attraverso la violazione di norme di legge o di regolamento. Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 7 novembre 2000-18 gennaio 2001 n. 353.
  15. Concorso dei reati - Falsità in atto pubblico - Abuso di ufficio. Il reato di falsità in atto pubblico, commesso da un pubblico ufficiale, e quello di abuso di ufficio sono volti a tutelare beni giuridici differenti, pertanto, possono concorrere tra loro. Si ha concorso di reati allorché, in relazione ad una medesima fattispecie, trovano applicazione congiunta due diverse norme penali. Infatti, il reato di falsità in atto pubblico, commesso da un pubblico ufficiale, e quello di abuso di ufficio sono volti a tutelare beni giuridici differenti, pertanto, possono concorrere tra loro. Cassazione penale sez. V, 16 marzo 2000, n. 3349.
  16. Sono penalmente responsabili il sindaco e il capo dell’ufficio tecnico per inosservanza delle norme relative alla prevenzione antinfortunistica e di sicurezza. È penalmente responsabile un sindaco che, pur avvertito, non si curi di far rimuovere possibili violazioni a norme relative alla prevenzione antinfortunistica. È ininfluente se il provvedere richieda una maggiore spesa non preventivata, in quanto il sindaco ha sempre il potere di chiedere le ''necessarie variazioni in bilancio'', o di attingere ''al fondo di riserva''. Le stesse responsabilità riguardano anche il capo dell'Ufficio Tecnico del Comune, se, avvertito della violazione, ''non si avvalga dell'opera dei dipendenti comunali per effettuare le opere richieste''. Nella specie il sindaco e il capo dell’ufficio tecnico sono stati condannati dal Pretore di Lucera per inosservanza delle norme di sicurezza durante l'esecuzione di lavori ad una scuola elementare. Corte di Cassazione Sentenza del 20 gennaio 2001 sentenza, n. 257
  17. Incaricati di pubblico servizio - Contraffazione di timbratura del cartellino - Applicabilità del reato di truffa e non del reato di falso in atto pubblico. Sono incaricati di pubblico servizio e rivestono questa qualifica anche dopo la privatizzazione delle municipalizzate i dipendenti delle aziende municipali che si occupano della raccolta dei rifiuti urbani. Nei loro confronti, peraltro, non è ipotizzabile l'accusa di falsità in atto pubblico (nella fattispecie, i netturbini contraffacevano i cartellini di timbratura dell'orario di lavoro), ma solo quella di truffa, poiché l'operatore ecologico in senso stretto "svolge in sostanza operazioni manuali meramente materiali" e non compie atti che rivestono la forma "documentale", elemento essenziale per il delitto di falsità in atto pubblico. Cass., Sez. III Pen., 15 gennaio 2001, n. 3901.
  18. Responsabilità del dirigente per ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche - La nozione di datore di lavoro pubblico nel dirigente - La posizione di garanzia assunta dal sindaco e dagli assessori in materia di prevenzione. In tema di norme per la prevenzione dagli infortuni, non si può ascrivere al dirigente ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche atteso che, sebbene l'art. 2, lett. b), seconda parte, D. Lgs. n. 626 del 1994, individua la nozione di datore di lavoro pubblico nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, l'art. 4, comma 12, D. Lgs citato ribadisce il principio fondamentale in materia di delega di funzioni secondo cui, attesa la posizione di garanzia assunta dal sindaco e dagli assessori in materia di prevenzione, la delega in favore del dirigente assume valore solo ove gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati, assumendo un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato, oltre quella del dirigente che non si era avvalso dei dipendenti comunali per effettuare le opere minimali necessarie, anche la responsabilità penale del sindaco il quale, messo a conoscenza delle violazioni esistenti e delle misure da adottare, non aveva provveduto a richiedere le necessarie variazioni in bilancio per una partita relativa a poche opere provvisionali e neppure azionato i poteri di impegnativa di spese del cd. fondo di riserva). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 2000, sentenza n. 257
  19. Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. – Configurabilità del reato nel caso di concessione edilizia in assenza della prescritta autorizzazione ambientale. Integra il reato di abuso d'ufficio il rilascio da parte degli amministratori comunali di una concessione edilizia in assenza della prescritta autorizzazione ambientale: l'autorità amministrativa, infatti, non è svincolata, nel concedere la concessione edilizia, dalle disposizioni relative alle limitazioni poste dalle norme in tema in tema di tutela dell'ambiente, in quanto queste ultime costituiscono uno dei presupposti necessari per la legittimazione della concessione stessa; conseguendone che una tale condotta si configura come in "violazione di legge" (sub specie, della violazione delle leggi che presiedono ai vincoli ambientali),  rilevante ai fini e per gli effetti dell'articolo 323 del codice penale. Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 4 ottobre 2000 n. 10441
  20. Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. – Configurabilità del reato nel caso di concessione edilizia senza il rispetto del piano regolatore generale. Deve ritenersi che la concessione edilizia senza rispetto del prg integra una violazione di legge rilevante al fine della configurabilità del reato di cui all’articolo 323 c.p..Nella specie, concessione edilizia in zona inedificabile, ha ritenuto la Corte di Cassazione che il piano regolatore generale contiene prescrizioni d’immediata applicazione. Ne consegue – sotto il profilo del soddisfacimento del principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice – la sussistenza del dovere da parte della competente autorità amministrativa di provvedere ai sensi dell’articolo 4 L. n.10/77 ( caratteristiche della concessione edilizia) e dell’art. 31 L. n. 1150/42, dati normativi che costituiscono il principio discriminante della condotta lecita da quella illecita. Cassazione penale sez. VI,Sentenza n. 6247/2000
  21. Urbanistica e Edilizia - Domanda di condono - Effetti ai fini pubblici - Configurabilità del reato ex art. 483 cod. pen. - Reati contro la fede pubblica - Deliti - Falsità in atti pubblici - Condizioni per la configurabilità Domanda di Condono edilizio - Prova dei fatti attestati – Conseguenze - L. 47/1985 artt. 31 e 38 - L. 724/1994. II delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorchè l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31.12.1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 cod. pen. trova piena applicazione. Pres. Consoli G - Est. Providenti F - Imp. Bazzichi - PM. (Conf.) Galati G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 23 marzo 2000 (UD.22/02/2000) RV. 215725, Sentenza n. 03762
  22. Configurabilità del reato di abuso d’ufficio nel caso di rilascio di concessione edilizia in difformità al prg. Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio nel caso di rilascio di concessione edilizia in difformità delle previsioni del piano regolatore generale del comune, detto rilascio è qualificabile non come violazione di regolamento (non rientrando il piano regolatore nella categoria dei regolamenti), ma come violazione di legge, atteso che è la legge a disporre che la concessione edilizia deve conformarsi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Il pubblico amministratore di estrazione politica accusato di abuso d'ufficio non può invocare a propria scusante la mancata conoscenza di norme disciplinanti l'attività cui egli è preposto, assumendo di aver fatto affidamento, nell'adottare il provvedimento risultato in contrasto con dette norme, su parere favorevole di organi tecnici (principio affermato in relazione al rilascio di concessione edilizia illegittima, sulla base di parere favorevole rilasciato dalla commissione edilizia comunale). Cassazione penale sez. VI, 11 maggio 1999, n. 8194
  23. Divieto di delega delle proprie funzioni pubbliche da parte del sindaco a tecnici. È fatto divieto al  sindaco di delegare ai tecnici le decisioni su questioni che  riguardano con immediatezza la sua funzione pubblica senza assunzione  di responsabilità diretta. Cassazione penale sez. VI, 11 maggio 1999, n. 8194
  24. Concessione edilizia inefficace - Effetti penali. Una concessione edilizia inefficace (perché carente dell'autorizzazione prevista dalla l. n. 1089 del 1939 oggi D. Lgs. 1999 n. 490), ancorché rilasciata "contra legem", non configura il reato il reato di abuso d'ufficio qualora, proprio a causa della sua inefficacia, non possa avere alcun effetto utile. Cassazione penale, sez. VI, 30 aprile 1999, n. 12928
  25. La configurazione del reato di abuso d'ufficio - Elementi della condotta oggettiva e soggettiva dell'agente - La lesione effettiva e concreta del bene giuridico protetto - Reato di danno e non di pericolo. Per la configurazione del reato di abuso d'ufficio è essenziale che l'agente ponga in essere una condotta oggettiva e soggettiva consistente nella violazione di norme di legge o di regolamenti, nell'inosservanza del dovere di astenersi o, comunque, nelle altre ipotesi previste dall'art. 323. Occorre, inoltre, che dalla condotta derivi una lesione effettiva e concreta del bene giuridico protetto (vale a dire lo svolgimento corretto ed imparziale dell'azione amministrativa, come configurata dall'art. 97 cost.), non un semplice pericolo di lesione; il reato di abuso d'ufficio è, infatti, un reato di danno e non di pericolo. Cassazione penale, sez. VI, 30 aprile 1999, n. 12928
  26. Abuso d’ufficio - Violazione prg - Principio di legalità - Violazione piani comprensoriali. Incorre nel reato di abuso d'ufficio l'amministratore che rilascia una concessione edilizia in violazione delle previsioni del piano regolatore generale del Comune. "È configurabile il reato di abuso d'ufficio, in caso di rilascio di concessione edilizia in violazione del piano comprensoriale, il cui rispetto è imposto dal combinato disposto degli art. 1 e 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10 ed art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150. È compatibile con il principio di legalità la circostanza per cui un provvedimento amministrativo possa qualificare la condotta dell'agente, al fine di integrare quei presupposti per la sussistenza del fatto di reato, che sfuggano ad una preventiva individuazione legislativa. Infatti, i provvedimenti amministrativi - di cui la legge stabilisce presupposti, contenuti e limiti - si atteggiano come atti di normazione secondaria che, pur non potendo determinare la condotta delittuosa, concorrono ad individuare la ricorrenza dei presupposti di fatto richiesti per la ricorrenza della condotta penalmente sanzionata. Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 3090". “È configurabile, anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234, il reato di abuso di ufficio nel caso di rilascio, da parte del sindaco, di una concessione edilizia in difformità al piano urbanistico regionale alla cui osservanza i comuni siano tenuti, dando ciò luogo ad una tipica violazione di legge dalla quale discende, con nesso di causalità, l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dall'accresciuta potenzialità edificatoria del suolo sul quale deve sorgere l'immobile oggetto di detta concessione. Cassazione penale sez. VI, 9 luglio 1998, n. 12320”. Cassazione penale sez. VI, 26 aprile 1999, n. 8191
  27. Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Elemento materiale Codice penale art. 323. Integra il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p. la condotta del pubblico amministratore che, pur in assenza della conformità alla disciplina urbanistica di un locale, rilasci per esso una licenza di commercio. Ed invero, nel procedimento amministrativo per il rilascio della licenza di commercio l'indagine su detta conformità si pone come momento istruttorio ineludibile, in quanto il collegamento fra distinti settori normativi (nella specie, quello annonario e urbanistico) è imposto non solo dai principi generali dell'ordinamento, ma anche da precise norme di legge, sicché il mancato coordinamento dei relativi procedimenti concreta il vizio di violazione di legge, la cui ricorrenza ha l'effetto di procurare un ingiusto vantaggio al destinatario del provvedimento amministrativo. Cassazione penale sez. VI, 12 gennaio 1999, n. 144
  28. Abuso d’ufficio commesso dall’assessore delegato dal sindaco - Verde agricolo. Si deve ritenere responsabile  del  reato di cui all'art. 323 c.p. l'assessore  comunale delegato  dal  sindaco che, nella sua qualità,  abbia  abusato del  suo ufficio, rilasciando una concessione edilizia  relativa  all'edificazione  di un  immobile  su  un suolo destinato a  verde  agricolo   e  per   una  volumetria  superiore  all'indice  di  edificabilità   consentito dal   piano  comprensoriale,  a tal  fine  ritenendo  asserviti  al vincolo altri fondi non contigui, situati in  zone opposte  del  territorio  comunale e distanti diversi chilometri  rispetto all'erigendo fabbricato.   Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 1354. Si  deve  ritenere responsabile  del  reato di cui all'art. 323 c.p. l'assessore  comunale delegato  dal  sindaco che, nella sua qualità,  abbia  abusato del  suo ufficio, rilasciando una concessione edilizia  relativa  all'edificazione  di un  immobile  su  un suolo destinato a  verde  agricolo   e  per   una  volumetria  superiore  all'indice  di  edificabilità   consentito dal   piano  comprensoriale,  a tal  fine  ritenendo  asserviti  al vincolo altri fondi non contigui, situati in  zone opposte  del  territorio  comunale e distanti diversi chilometri  rispetto all'erigendo fabbricato.  Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 1354
  29. Interesse personale di uno dei componenti del consiglio comunale - Illegittimità della delibera. È illegittima per contrasto con il principio costituzionale d'imparzialità la delibera consiliare di adozione di variante al p.r.g. quando è configurabile un interesse personale e diretto in capo ad uno dei componenti dell'organo collegiale, al tempo stesso assessore comunale e amministratore delegato della società avvantaggiata dalla nuova previsione di destinazione urbanistica. Consiglio Stato sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291  
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