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Il
limite
di centocinquanta metri (di cui all'art. 1 lett. c L. 8 agosto
1985, n.
431) deve essere calcolato dalla sponda del fiume o dal piede
dell'argine. In
tema
di reati paesistici, il limite di 150 (centocinquanta) metri (di cui
all'art. 1
lett. c L. 8 agosto 1985, n. 431) deve essere calcolato dalla sponda
del fiume
o dal piede dell'argine. Va altresì compresa la eventuale golena, che
quale
porzione del letto del fiume in tempo di piena, rappresenta, nelle
finalità
della norma, zona meritevole di protezione. Cassazione
penale, sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12078
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Mutamento
dell'aspetto estetico e biologico di un corso d'acqua a causa di
mutamenti di
colore.
È
applicabile l'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta
"Legge - Galasso") anche in caso di mutamento dell'aspetto estetico e
biologico di un corso d'acqua a causa di mutamenti di colore
dell'elemento
liquido dovuti a scarichi inquinanti. Cassazione
penale, sez. III, 6 dicembre 1989, n. 17010
- Fiumi.
Domanda di condono. Area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Le opere
realizzate sulla parte bassa del fiume Isonzo (bilancia da pesca ed
annessa
baracca-ricovero) insistono, come è pacifico tra le parti, su area
sottoposta a
vincolo paesaggistico, per cui sulla relativa domanda di condono doveva
obbligatoriamente essere sentito, ex art. 32 L. 1°.2.1985 n. 47, il
parere
della Direzione regionale della pianificazione territoriale, competente
nella
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla tutela di detto vincolo.
Consiglio
di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5173
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