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Riserva a favore del coniuge (art.540 c.c.)
La legge stabilisce una determinata quota, del patrimonio di una successione, riservata al coniuge. A ciò va aggiunto il diritto di abitazione nella casa coniugale.
Vi è da distinguere il caso in cui siano presenti anche i figli, uno o più, la cui riserva è indicata nell'articolo 542.

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  • Art.540 del codice civile

Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. 
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

  • Commento
Come in tutti i casi in cui il nostro codice tratta di quote di riserva, bisogna interpretare la norma come la quota minima riservata dalla legge ai legittimari, ossia ciò che spetta come minimo in caso di testamento. Qualora esso non esista, occorre riferirsi ad altri articoli che trattano di successioni legittime per conoscere la percentuale precisa spettante a ciascun erede.
In questo caso, come nell'altro indicato nell'articolo 542, si parla, perciò, di quote di riserva, quelle che non possono essere diminuite e intaccate da chi fa testamento. Vi è da sottolineare che la giurisprudenza ha dichiarato applicabile sia alla successione testamentaria, fatta con testamento, sia a quella legittima, riferibile solamente alle quote riservate dalla legge, il diritto d'uso e di abitazione a favore del coniuge.
Nel caso di comunione dei beni si deve considerare che l'eredità potrebbe comprendere soltanto una metà di essi, in quanto l'altra metà è già di proprietà del coniuge superstite.
Nella successiione legittima, per le quote spettanti al coniuge, in assenza di figli, o in loro presenza, ci si deve riferire agli articoli 583 e 581 del codice civile.

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