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Riserva a favore dei figli legittimi e naturali (art.537 c.c.)
Ai figli è riservata una quota precisa del patrimonio, in caso di successione. Dipende dal numero di essi, ossia se vi è un solo figlio o se siano più di uno. Tale quota non è possibile diminuirla per testamento.
In questa pagina si riporta, oltre all'articolo del codice civile, un commento alla norma.

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  • Art.537 del codice civile

Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvo quanto disposto dall'art.542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

  • Commento
Come si elenca nell'articolo 536, i figli sono legittimari, senza differenziazione fra legittimi, nati dentro il matrimonio, e naturali, nati fuori dal matromonio. Cioè a essi è riservata, per legge, una quota del patrimonio all'apertura della successione.
La norma prevede due distinti casi, oltre a quello in cui ci sia la presenza contemporanea del coniuge di cui si parla nell'articolo 542. Nel primo si stabilisce che se il figlio sia soltanto uno, allora gli spetta il 50% dell'eredità. Se, invece, ci siano più figli, a essi spettano i due terzi del patrimonio (il 66,6%), da suddvidere in parti uguali secondo il numero dei figli. Qualora costoro (uno o più figli del de cuius) fossero deceduti, subentrerebbero nell'eredità, come spiega l'art.536 suddetto, i loro discendenti che si dividerebbero quanto stabilito, secondo i due casi, l'articolo 537.
Nell'ultimo comma si prevede come sia possibile soddisfare in denaro o in immobili, perché potrebbero ereditarsi anche, per esempio, azioni o diritti d'autore, la porzione che spetta ai figli naturali. Nel caso che questi si oppongano a ciò, deciderà il giudice. Cioè bisognerebbe rivolgersi a un avvocato e poi al tribunale, con tutte le spese e i tempi che questa procedura comporta.

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