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Riabilitazione dell'indegno
(art.466 c.c.)
Quali sono i casi in cui un indegno è riabilitato a succedere?
Si riporta l'articolo del codice civile che tratta dell'argomento con un nostro commento alla norma.

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LIBRO II - DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo III - Dell'indegnità

  • Art.466 del codice civile

Riabilitazione dell'indegno

(Da fare)......

  • Commento
Vi sono dei casi in cui anche una persona giudicata indegna di succedere può partecipare a un'eredità. Ciò si verifica quando costui è citato in un testamento oppure è riabilitato con un atto pubblico dalla persona che dispone dei suoi beni.
Ma anche in un altro caso l'indegno è ammesso alla successione. Avviene quando, pur non espressamente abilitato con atto o testamento, tuttavia è chiamato nel testamento stesso dal testatore che conosceva la causa di indegnità. In questo caso, però, l'indegno può succedere soltanto e limitatamente alla disposizione testamentaria. Ossia egli non partecipa alla successione con una quota legittima sui beni ma solamente per la parte eventuale disponibile. In pratica non può ottenere più di quanto possa intaccare le quote riservate agli altri eredi dalla legge.
Per esempio se il testatore dispone dei propri averi nei confronti di un indegno, di cui era a conoscenza della causa di indegnità, e la quota disponibile sia di un terzo del totale, non è possibile superare, 
a favore dello stesso indegno, tale proporzione nel testamento. La quota disponibile dipende dal numero e dalla qualità degli eredi legittimi (figli, ascendenti, e altri previsti dalla legge).
Per una verifica tecnica di questi casi, ci si può rivolgere a un tecnico che stimi i beni formanti le porzioni.

Qualora ti occorra un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.

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