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Revocabilità del testamento (art.679 c.c.)
Molti patti che riguardano l'eredità non sono legittimi. Per esempio l'impegno a non revocare o mutare il testamento, seppure preso con atto scritto, non ha alcun effetto. Lo prevede espressamente un articolo che qui si riporta.
Vediamo tutto in questa pagina.

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  • Art.679 del codice civile

Revocabilità del testamento

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie (463 n. 4): ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

  • Commento
Siccome è possibile modificare il testamento in ogni momento, restando la validità delle ultime volontà, appare anche logico che non ci si possa impegnare, in qualche maniera, a rinunziare a tale facoltà. Da ciò deriva la conclusione che chi fa testamento, qualora prevedesse esplicitamemnte di rinunziare a qualunque modifica o anche alla revoca delle disposizioni testamentarie, non provocherebbe alcun effetto giuridico con una simile clausola.
Qualora, pertanto, ci fosse un testamento con data successiva al precedente nel quale si dichiarerebbe di rinunciare a modifiche e revoche, mentre in quest'ultimo ci fossero disposizioni diverse, esse annullerebbero comunque le precedenti. Dunque ogni disposizione testamentaria che precede è superata dalla successiva.
La rinunzia alle modifiche potrebbe avvenire quando il testatore sia sotto pressione da parte di un erede il quale gli impone di non cambiare nulla di quanto scritto, magari, in sua stessa presenza.  Ma il testamento è un atto di libertà, nel rispetto delle disposizioni di legge per quanto concerne le quote indisponibili, cioè quelle riservate ai figli o al coniuge, perciò vi è anche la facoltà di procedere a rivederlo, se non a revocarlo del tutto e lasciare la suddivisione dei beni in base alle regole del codice.
Qualora ti occorresse un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina.

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