Anche
nel caso che si scavino canali e fossi bisogna rispettare una certa
distanza dal confine. Questo articolo determina anche il modo in cui
tale distanza vada misurata esaminando vari casi che possono verificarsi.
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LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Distanze per canali e fossi Chi vuole scavare fossi
o canali presso il confine, se non dispongono
in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza
eguale
alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine
al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa
naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in
un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a
ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).
Il caso dei
fossi e dei canali, da non confondere con le fosse di cui all'articolo 889 del codice civile, è regolamentato dalle disposizioni locali ma, in
assenza di essi, la norma è che si misuri la profondità del fosso o del
canale per valutare come esso debba essere distanziato, nella eguale dimensione, dal confine.
La misura deve essere valutata, in orizzontale, considerando il ciglio della sponda del fosso più vicina al confine, partendo dalla parte superiore della scarpa o dall'eventuale muro di sostegno. Qualora il confine dei fondi sia in un fosso comune, allora la distanza per scavare altri canali deve essere misurata fra i due cigli dei due canali, ossia fra quelli che sono fra loro più vicini. Nel caso che vi sia una strada privata, allora la misura, sempre con riferimento alla profondità del canale scavato, deve essere presa fra il ciglio più vicino del canale e il limite della strada verso di esso. Se, invece, si tratta di strada pubblica, allora subentra il codice della strada vigente al momento della realizzazione dell'opera di scavo. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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