Il
fosso fra due fondi si presume comune, ma vi sono molteplici casi e
situazioni che possono sancire il contrario. Non ultima l'usucapione di
una servitù di scolo.
Si riporta l'articolo con un nostro commento alla norma. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Comunione di fossi Ogni
fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il
fosso
appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue
terre,
o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra
o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni (1095 2).
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Come regola
generale si presume che un fosso interposto fra due fondi di diversi
proprietari sia di proprietà comune. Per individuare, invece, una
proprietà esclusiva di un simile fosso, occorre che esistono
determiati segni come si illustra di seguito:
La proprietà esclusiva potrà comunque essere dimostrata da prove contrarie, come un titolo di acquisto, a meno che non sia intervenuta l'usucapione con il possesso. L'usucapione della servitù attiva di scolo, richiamata dalla norma con l'indicazione dell'articolo 1095 comma 2 del codice civile, varrà unicamente per il vantaggio del fondo dominante di servirsi del fosso, seppure di proprietà esclusica dell'altro confinante. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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