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Comunione di fossi
(art.897 c.c.)
Il fosso fra due fondi si presume comune, ma vi sono molteplici casi e situazioni che possono sancire il contrario. Non ultima l'usucapione di una servitù di scolo.
Si riporta l'articolo con un nostro commento alla norma.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.897 del codice civile

Comunione di fossi


Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni (1095 2). 
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune. 


  • Commento
Come regola generale si presume che un fosso interposto fra due fondi di diversi proprietari sia di proprietà comune. Per individuare, invece, una proprietà esclusiva di un simile fosso, occorre che esistono determiati segni come si illustra di seguito:
  • qualora un solo confinante si serve del fosso per gli scoli delle sue terre, allora egli è ritenuto proprietario esclusivo del fosso;
  • qualora da una parte del fosso vi sia terra o spurgo ammucchiato da almeno tre anni, anche in tal caso si presume che il confinante che vi abbia provveduto sia il proprietario esclusivo del fosso;
  • sono segni di proprietà esclusiva anche opere che si trovino su un unico lato, a vantaggio di uno solo dei due fondi.
Diverso è il caso in cui segni simili a quelli descritti sopra, siano da ambedue le sponde del fosso. Allora il fosso è sicuramente da considerare comune.
La proprietà esclusiva potrà comunque essere dimostrata da prove contrarie, come un titolo di acquisto, a meno che non sia intervenuta l'usucapione con il possesso. L'usucapione della servitù attiva di scolo, richiamata dalla norma con l'indicazione dell'articolo 1095 comma 2 del codice civile, varrà unicamente per il vantaggio del fondo dominante di servirsi del fosso, seppure di proprietà esclusica dell'altro confinante.
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