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Per completezza si può far riferimento a un altro decreto che, più recentemente, specifica ancora meglio come comportarsi.
"Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri." La norma è sufficientemente chiara. Essa è stata recepita nella legge per i combustibili solidi (D.Lgs. 152/06) e ugualmente dovrebbe apparire nei regolamenti edilizi locali. Ecco cosa si prevede al riguardo: "...omississ... - Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. - Le bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile d’uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell’atmosfera. - Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. - Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell’edificio, non può essere imposta un’altezza di costruzione superiore a metri cinque. ...omississ..." Chi ritiene di essere infastidito, oltre la normale tollerabilità, e qualora, nonostante il rispetto di tali distanze, le immissioni di fumo superino la suddetta tollerabilità, si pitrà sempre rivolgere al giudice, facendosi assistere da un legale, invocando l'art.844 del c.c. che qui si ripporta: "Art. 844 Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. "
Chi, invece, deve costruire un comignolo, sappia che i vicini possono chiedere, nel caso che ricorrano gli estremi, la rimozione di una bocca di camino non a distanza di legge. Torna all'indice di come fare per ulteriori delucidazioni sulla tua ricerca. |
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