Come ottenere un premio per un ritrovamento Non tutti sanno che, in caso di ritrovamento di oggetti, sculture, statue, materiali di valore storico artistico, ma anche cose immobili, in particolare che riguardino l'archeologia, esiste la possibilità di ricevere un premio equiparato al bene che è stato ritrovato e che viene consegnato alla locale Soprintendenza. In questa pagina si spiega come fare e si riporta la normativa di riferimento. La procedura Il
premio si può ottenere soltanto se il ritrovamento sia avvenuto in
maniera fortuita. Non è ammesso che ci si rechi in luoghi che si sanno
come siano ricchi di reperti e si scavi senza alcuna autorizzazione. In
questo caso è un reato e, naturalmente, non è possibile richiedere un
premio.
Il premio è a carico del Ministero e sarà corrisposto per un valore non superiore a un quarto di quanto sia stimata la cosa ritrovata, in danaro oppure in parte di ciò che sia stato ritrovato:
La stima del bene ritrovato è fatta a cura della
Soprintendenza. Dopodiché gli importi suddivisi sono comunicati ai diretti interessati i quali
devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del premio.
Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Articolo 90 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Articolo 91 1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario. Articolo 92 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate: 2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 93 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Torna all'indice generale degli argomenti sull'archeologia. |
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