NORME GENERALI
CONCESSIONI di ricerche e scavi
archeologici
Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Artt. 88 - 89 (l'intero decreto è tra le nostre leggi) Si riportano gli
articoli suddetti:
Capo VI Sezione I Articolo 88 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. 2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. Articolo 89 1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata. 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime. Queste sono, invece, le indicazioni del Ministero per i Beni CulturaliIn esse si prelude ai volontari,
come pare di capire, la possibilità di operare in scavi archeologici,
ma tutto ciò non risulta negli articoli del codice del paesaggio
soprariportati. Anzi, si parla espressamente di soggetti pubblici e
privati (art.89). Importante, naturalmente, è che ci siano le dovute
garanzie della serietà della ricerca. E ciò può valere se sia presente,
per esempio, ufficialmente l'università, ma probabilmente anche un ente
onlus di provata esperienza e nota attività culturale nel territorio.
Ecco ciò che dice il Ministero: Domande di concessioni di scavo |
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