Archeologia
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La normativa per la concessione di scavo
 
NORME GENERALI
CONCESSIONI di ricerche e scavi archeologici
Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Artt. 88 - 89 (l'intero decreto è tra le nostre leggi)
Si riportano gli articoli suddetti:

Capo VI
Ritrovamenti e scoperte

Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88
Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Queste sono, invece, le indicazioni del Ministero per i Beni Culturali

In esse si prelude ai volontari, come pare di capire, la possibilità di operare in scavi archeologici, ma tutto ciò non risulta negli articoli del codice del paesaggio soprariportati. Anzi, si parla espressamente di soggetti pubblici e privati (art.89). Importante, naturalmente, è che ci siano le dovute garanzie della serietà della ricerca. E ciò può valere se sia presente, per esempio, ufficialmente l'università, ma probabilmente anche un ente onlus di provata esperienza e nota attività culturale nel territorio.
Ecco ciò che dice il Ministero:

Domande di concessioni di scavo
• Le domande devono essere presentate direttamente alle Soprintendenze competenti per territorio. Le Soprintendenze sono tenute ad accertare che le richieste provengano da Enti o Istituzioni Universitarie o di Cultura (italiani o stranieri), dovendo lo scavo archeologico essere eseguito da specialisti di comprovata e qualificata esperienza, con tassativa preclusione ai dilettanti o principianti.
• Alle domande deve essere allegato un dettagliato curriculum professionale del direttore dello scavo ed una esauriente e documentata relazione programmatica (debitamente firmata) delle attività di ricerca previste nell’anno (o negli anni) per cui si richiede la concessione; la pianta georeferenziata dell’area oggetto di scavo.
• Le richieste sia per i rinnovi che per le nuove concessioni dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno precedente quello per il quale la domanda viene presentata.
• Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione che attesti l’avvenuto pagamento – da parte dei concessionari – dell’indennità di occupazione ai (privati) proprietari dei terreni dove si sono svolte le indagini, pena il diniego del rilascio dell’autorizzazione per una nuova richiesta di concessione.
Durata delle concessioni
• Le concessioni avranno la durata minima di un anno ed un termine massimo di cinque anni, fatta salva la possibilità di rinnovo.
• Le concessioni di durata pluriennale avranno alla base una programmazione congiunta con le Soprintendenze e dovranno corrispondere ad un progetto scientifico organico ed articolato per fasi.
• Nell'ambito della programmazione, particolare attenzione dovrà essere posta nella individuazione dei siti oggetto di concessione archeologica, in relazione ad un motivato e rilevante interesse scientifico conoscitivo, non solo del concessionario, ma anche dell' Amministrazione concedente, ad avviare o proseguire uno scavo archeologico.
Obblighi del concessionario
• 1 lavori di scavo e gli interventi connessi devono essere organizzati secondo le più moderne e rigorose metodologie scientifiche.
• Deve essere consentito il controllo da parte dei funzionari incaricati dalle Soprintendenze competenti.
• Devono osservarsi le eventuali particolari prescrizioni poste dalle Soprintendenze.
• Il Concessionario è responsabile del cantiere di scavo che deve essere organizzato nel pieno rispetto e osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e del lavoro.
• L'Amministrazione è esonerata da ogni forma di responsabilità civile e penale.
• Il Concessionario deve farsi carico degli oneri relativi alla conservazione del materiale rinvenuto.
• A tal fine nel "programma di ricerca" il concessionario deve includere un piano economico dettagliato (con particolare riferimento alle attività di restauro e/o consolidamento dei beni mobili ed immobili rinvenuti, oltre che alla ricopertura e protezione dell’area oggetto delle ricerche).
• I beni mobili ed immobili rinvenuti appartengono allo Stato che provvederà alla corresponsione del premio ai proprietari dei terreni interessati dallo scavo.
• L'indennità di occupazione temporanea è a carico del concessionario.
• Gli oggetti mobili ritrovati dovranno essere consegnati alla Soprintendenza alla chiusura della campagna, per essere ordinatamente conservati nei suoi magazzini. Essi possono peraltro essere dati in temporaneo deposito al Concessionario a scopo di studio, definitivo restauro e pubblicazione. In tal caso dovrà essere steso regolare verbale e stabilita la durata del deposito, durante il quale la Soprintendenza dovrà sempre poter disporre dell'accesso ai locali ove i materiali vengono conservati. Alla fine del periodo stabilito - salvo eventuali rinnovi - gli stessi dovranno essere consegnati alla Soprintendenza, alla quale spetta la decisione circa la loro definitiva destinazione.
• Per i beni immobili venuti alla luce, siano essi monumentali o di più modesta consistenza che la Soprintendenza ritenga debbano essere conservati a vista, dovranno essere attuati tempestivamente, a cura del Concessionario, interventi (consolidamento, puntellamenti, sbatacchiature, drenaggi, coperture, recinzione, etc.) atti a garantirne la conservazione, la protezione dagli agenti esterni naturali e non, e da altre cause di deterioramento. Agli interventi definitivi di consolidamento e di restauro, il Concessionario dovrà comunque provvedere successivamente concordandoli con le Soprintendenze interessate; qualora sia rinnovata la richiesta della concessione, nella domanda dovrà specificarsi se detti interventi siano da eseguirsi prima o durante la successiva campagna di scavo. Analoga procedura dovrà essere eseguita per l'eventuale restauro dei beni mobili.
• II Concessionario è tenuto a garantire le condizioni di sicurezza dei depositi in cui vengono custoditi i materiali mobili e a redigerne un elenco in collaborazione con i funzionari incaricati dalla Soprintendenza, cui deve essere consentito l'accesso ai depositi stessi.
• Entro 30 giorni dalla chiusura delle attività di scavo il concessionario è tenuto alla consegna dell’elenco dei materiali mobili rinvenuti. Al termine della concessione deve essere consegnata alla Soprintendenza una relazione conclusiva completa sui risultati dello scavo.
• Tutti i direttori di scavo e i concessionari di ricerche e scavi sul territorio nazionale sono tenuti a predisporre per il sito “Fasti-online” (e per la connessa rivista Fold&er) anno per anno le schede riassuntive dei lavori da essi condotti. Tutte le indicazioni relative alla stesura della scheda per “Fasti-online” sono scaricabili dal sito www.Fastionline.org sotto la voce “Contatto”, dove sono riportati anche i nominativi dei referenti archeologi. Si richiede inoltre l’invio anche alla Direzione Generale per le Antichità di una copia dei testi elaborati per i Fasti, al fine di agevolare il monitoraggio della situazione e avviare così le normali procedure di rilascio per l’autorizzazione alle indagini richieste. Si intende che la redazione delle schede riguarda anche i concessionari provvisti di autorizzazione alle ricerche negli anni precedenti (talora con decorso pluriennale) e/o che non abbiano eventualmente ripresentato domanda per l’anno successivo.

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